| ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE – NUOVO ART. 187 BIS DISP. ATT. C.P.C. – APPLICABILITA’ AL PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO – RETROATTIVITA’ | |
| Nell’espropriazione forzata immobiliare, in forza del disposto dell’ultima parte dell’art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell’art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, conv., con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e caratterizzantesi come norma di interpretazione autentica, applicabile in quanto tale anche retroattivamente nei processi in corso alla data del 15 maggio 2005), l’istanza di conversione del pignoramento diviene improcedibile successivamente all’assegnazione o all’aggiudicazione anche provvisoria, rimanendo il bene definitivamente acquisito all’assegnatario o all’aggiudicatario che provveda al pagamento del conguaglio o del saldo del prezzo e tale principio si applica anche quando la suddetta istanza sia stata presentata nel vigore dell’antecedente testo dell’art. 495 cod. proc. civ., in base al quale l’esercizio della facoltà di conversione era consentito “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”, risultando ora individuato il termine ultimo – alla stregua della indicata nuova norma di attuazione – in quello dell’aggiudicazione, anche provvisoria, o dell’assegnazione. |
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venerdì 17 aprile 2009
Procedura civile - Cass Sent. 8017/2009 - Pignoramento
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lunedì 27 ottobre 2008
Esecuzione immobiliare, vizi aggiudicazione
Una volta delegate le operazioni di vendita al notaio, i vizi dell’aggiudicazione dichiarata dallo stesso notaio devono essere prima fatti valere con il reclamo e poi contro l’ordinanza del giudice che, rigettando il reclamo, assume a contenuto del proprio atto esecutivo l’aggiudicazione notarile. Ne consegue che i detti vizi, se non fatti valere nelle forme suindicate, non possono più essere dedotti mediante l’impugnazione del successivo decreto di trasferimento.
Cassazione Sentenza n. 24810 dell'8 ottobre 2008
Cassazione Sentenza n. 24810 dell'8 ottobre 2008
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lunedì 6 ottobre 2008
Cassazione Sent. n. 22658 del 9 settembre 2008
L’avvocato che, nell’esecuzione di un mandato di assistenza stragiudiziale, riceva delle somme di denaro per conto del cliente, è responsabile nei confronti di quest’ultimo del furto di tale somme.
Nella fattispecie è configurabile un collegamento negoziale tra il contratto di mandato e quello di deposito legati da un vincolo di strumentalità e accessorietà
Giurisprudenza conforme:
responsabilità del praticante avvocato Cass. Sent. 8445/2008
attività forense, responsabilità e prova Cass. Sent. 9232/2007
Nella fattispecie è configurabile un collegamento negoziale tra il contratto di mandato e quello di deposito legati da un vincolo di strumentalità e accessorietà
Giurisprudenza conforme:
responsabilità del praticante avvocato Cass. Sent. 8445/2008
attività forense, responsabilità e prova Cass. Sent. 9232/2007
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venerdì 12 settembre 2008
Corte Europea dei diritti dell'Uomo Sentenza del 10/06/2008
PENA - ESECUZIONE - GRAVE INFERMITA' FISICA - MODALITA' DI ESECUZIONE
Il ricorrente, condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie ed il ferimento del figlio, aveva dedotto di essere stato sottoposto ad un trattamento penitenziario in violazione dell’art. 3 della Convenzione, in quanto, tenuto conto del suo stato di salute di persona gravemente disabile, non era stato trasferito in una struttura ospedaliera adeguata alle sue condizioni. In particolare, costui sin dal 2003 aveva chiesto senza esito di essere trasferito dal carcere romano di Regina Coeli a un’altra struttura adatta ad ospitare disabili. Solo nel settembre del 2007 è stato trasferito nel carcere di Parma, che ha una sezione per disabili. La Corte ha ricordato che l’art. 3 cit impone agli Stati l’obbligazione positiva di assicurare che tutti i detenuti siano trattati con condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della pena non eccedano il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione stessa e che la salute ed il benessere del detenuto siano garantiti in modo adeguato, in particolare con la somministrazione delle necessarie cure mediche. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il mantenimento prolungato dello stato di detenzione di una persona di età avanzata e disabile abbia violato l’art. 3, condannando lo Stato italiano a pagare 10mila euro di risarcimento
Il ricorrente, condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie ed il ferimento del figlio, aveva dedotto di essere stato sottoposto ad un trattamento penitenziario in violazione dell’art. 3 della Convenzione, in quanto, tenuto conto del suo stato di salute di persona gravemente disabile, non era stato trasferito in una struttura ospedaliera adeguata alle sue condizioni. In particolare, costui sin dal 2003 aveva chiesto senza esito di essere trasferito dal carcere romano di Regina Coeli a un’altra struttura adatta ad ospitare disabili. Solo nel settembre del 2007 è stato trasferito nel carcere di Parma, che ha una sezione per disabili. La Corte ha ricordato che l’art. 3 cit impone agli Stati l’obbligazione positiva di assicurare che tutti i detenuti siano trattati con condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della pena non eccedano il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione stessa e che la salute ed il benessere del detenuto siano garantiti in modo adeguato, in particolare con la somministrazione delle necessarie cure mediche. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il mantenimento prolungato dello stato di detenzione di una persona di età avanzata e disabile abbia violato l’art. 3, condannando lo Stato italiano a pagare 10mila euro di risarcimento
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