L'avvocato risponde per semplice negligenza?
Il rapporto fra cliente ed avvocato viene definito come contratto di clientela, o più propiramente si parla di mandato professionale, con oggetto una prestazione d'opera intellettuale.
La giurisprudenza è concorde che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato, quindi il semplice mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal cliente non è motivo sufficiente per imputare alcuna responsabilità all'avvocato.
Per far ciò si dovrà valutare il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 del Codice Civile.
Quindi al fine di valutare la responsabilità del professionista, rilevano le modalità di svolgimento dell'attività prestata da costui in relazione al parametro di diligenza suddetto.
Nel caso in cui l'attività richiesta sia particolarmente complessa, la responsabilità risulterà attenuata.
In generale quindi si avrà responsabilità del professionista quando operando con incuria o ignoranza di disposizioni di legge o in tutti i casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio.
Va comunque specificato che il cliente che ritenga di aver subito un danno a seguito del patrocinio di un legale dovrà affrontare due punti essenziali: la dimostrazione del nesso causale fra danno e condotta del professionista e l'allegazione di tutta la documentazione a sostegno della condotta negligente del legale.
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lunedì 19 ottobre 2009
martedì 20 gennaio 2009
Il Marketing per lo studio professionale
Gentili lettori,
Per lungo tempo ho evitato con cura di approfondire in questa sede un argomento che sto trattando con molta attenzione da alcuni anni, ossia il Marketing e le strategie di gestione applicate agli studi professionali medi e piccoli.
Debita premessa, le grandi realtà professionali anche nel nostro paese si sanno avvalere di validi professionisti interni allo studio che curano i rapporti con i clienti e gestiscono l'importante aspetto della promozione.
Finita, in parte, l'era della chiusura alla pubblicità, è giunto il momento di adeguare gli strumenti di marketing e promozione alle diverse realtà professionali.
Il rispetto del codice deontologico, ed in ogni caso una diversa forma nell'approccio e nella comunicazione sono essenziali ed imprescindibili in ogni progetto di promozione.
Voglio, in poche parole, dire che è impossibile prendere a prestito integralmente gli strumenti adoperati per le aziende ed introdurle nel nostro mercato degli studi professionali, ed in secondo luogo che, le professioni hanno un loro intrinseco prestigio che deve ancor oggi essere messo al primo posto non appena ci si avvicini a questo settore.
Continua.
Primo di 3 post.
Per lungo tempo ho evitato con cura di approfondire in questa sede un argomento che sto trattando con molta attenzione da alcuni anni, ossia il Marketing e le strategie di gestione applicate agli studi professionali medi e piccoli.
Debita premessa, le grandi realtà professionali anche nel nostro paese si sanno avvalere di validi professionisti interni allo studio che curano i rapporti con i clienti e gestiscono l'importante aspetto della promozione.
Finita, in parte, l'era della chiusura alla pubblicità, è giunto il momento di adeguare gli strumenti di marketing e promozione alle diverse realtà professionali.
Il rispetto del codice deontologico, ed in ogni caso una diversa forma nell'approccio e nella comunicazione sono essenziali ed imprescindibili in ogni progetto di promozione.
Voglio, in poche parole, dire che è impossibile prendere a prestito integralmente gli strumenti adoperati per le aziende ed introdurle nel nostro mercato degli studi professionali, ed in secondo luogo che, le professioni hanno un loro intrinseco prestigio che deve ancor oggi essere messo al primo posto non appena ci si avvicini a questo settore.
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lunedì 15 dicembre 2008
Responsabilità professionale - Cassazione Sent 25266/2008
In materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questa è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell’attività del difensore, l’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine – positivamente svolta – sul sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l’onere di dimostrare l’impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione
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lunedì 6 ottobre 2008
Cassazione Sent. n. 22658 del 9 settembre 2008
L’avvocato che, nell’esecuzione di un mandato di assistenza stragiudiziale, riceva delle somme di denaro per conto del cliente, è responsabile nei confronti di quest’ultimo del furto di tale somme.
Nella fattispecie è configurabile un collegamento negoziale tra il contratto di mandato e quello di deposito legati da un vincolo di strumentalità e accessorietà
Giurisprudenza conforme:
responsabilità del praticante avvocato Cass. Sent. 8445/2008
attività forense, responsabilità e prova Cass. Sent. 9232/2007
Nella fattispecie è configurabile un collegamento negoziale tra il contratto di mandato e quello di deposito legati da un vincolo di strumentalità e accessorietà
Giurisprudenza conforme:
responsabilità del praticante avvocato Cass. Sent. 8445/2008
attività forense, responsabilità e prova Cass. Sent. 9232/2007
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