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martedì 20 gennaio 2009

CACCIA – ESERCIZIO DELLA CACCIA SPARANDO DA AUTOVEICOLI, DA NATANTI O DA AEROMOBILI - NECESSITA' DI ESPLOSIONE DI COLPI DI ARMA DA FUOCO - ESCLUSIONE

Con la decisione in esame la Corte - in una fattispecie nella quale era contestato il reato di esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili (art. 30, comma primo, lett. i), L. n. 157 del 1992) – ha affermato che ai fini della configurabilità del reato non occorre l’esplosione di colpi di arma da fuoco, ma è sufficiente il solo appostamento in attesa di sparare allorchè la selvaggina sia stata avvistata e sia venuta a tiro.

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