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lunedì 5 gennaio 2009

IMPUGNAZIONI CIVILI – ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE EX ART. 23, COMMA 1 L. N. 689 DEL 1981 – IMPUGNABILITA’

Le ordinanze del giudice di pace, emesse ai sensi del primo comma dell'art. 23 l. n. 689 del 1981 sono ancora impugnabili con ricorso diretto per cassazione e non con l'appello, in quanto la riforma introdotta dal d.lgs n. 40 del 2006, che ha generalizzato lo strumento dell'appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace, non ha modificato la citata disposizione normativa.
Ordinanza n. 28147 del 25 novembre 2008

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