In base all'art. 7 c.p.c., introdotto dall'art. 17 L. 374/91, il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case. In linea generale, si intendono per cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali, quelle concernenti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, nelle quali si controverte sul "modo" -"come", più conveniente ed opportuno, in cui tali facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli artt. 1102 ed 1118 c. c. ed in conformità della volontà della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale, mentre le cause relative alla misura di detti servizi, si identificano con quelle riguardanti una limitazione o riduzione quantitativa del diritto di godimento dei singoli condomini (Cass. 7888/94, 8431/94, 25/00, 6642/00, 5449/02). Passiamo alle situazioni concrete:
Tra le cause di competenza del giudice di pace, in ambito condominiale trovano il primo posto quelle relative a beni mobili di valore non superiore a 5mila euro riguardanti la richiesta di ingiunzione di pagamento per quote condominiali non pagate. Sono di sua competenza anche le cause per apposizione di termini ogni qual volta che, pur essendo certi e riconosciuti i confini, si vuole ottenere la collaborazione del vicino per collocare o costruire quelle opere, come ad esempio piccoli scavi, muri, che rendano evidente e riconoscibile la linea di demarcazione. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, durante la costruzione di uno stabile confinante con un terreno privato per cui si rende necessario apporre chiaramente i confini per permettere la recinzione.
Di sua competenza anche le cause relative al rispetto delle distanze da alberi e siepi: quando la piantagione eseguita dal vicino sia a una distanza minore di quella stabilita dalle leggi o da regolamenti comunali, si può chiedere allo stesso giudice la rimozione delle piante ed il risarcimento dei danni ingiustamente subiti.
Infine troviamo le cause relative alla misura e modalità d'uso dei sevizi condominiali che annoverano quelle che hanno ad oggetto il modo più conveniente e opportuno di esercitare un diritto condominiale oppure quelle in cui si discute sul modo di utilizzare un servizio comune tra i condomini.
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lunedì 14 novembre 2011
venerdì 3 aprile 2009
Condominio, Competenza Giudice di Pace in controversie apposizione cavi
Cassazione Civile, Sez. II, Sent. del 5 marzo 2009 n. 5425
In tema di condominio, l'assicurare cavi elettrici ai muri comuni condominiali e l'istallare sui muri stessi o su tetti o su terrazze pure comuni centraline elettroniche ed antenne TV configura una modalita' di uso di detti beni, onde la controversia nella quale si discuta della legittimita' o meno di tale forma di utilizzazione, perche' contraria ad una espressa esclusione posta dal regolamento condominiale o da una deliberazione assembleare ovvero perche' incompatibile con l'esercizio da parte degli altri condomini di loro concorrenti facolta' della stessa natura sul medesimo bene, concerne non il diritto di comproprieta' o il diritto di esercitarne in generale le relative facolta', ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo, a seconda della contestazione sollevata, della particolare facolta' di utilizzare in tal guisa i beni comuni e rientra, pertanto, nella competenza per materia del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c.
In tema di condominio, l'assicurare cavi elettrici ai muri comuni condominiali e l'istallare sui muri stessi o su tetti o su terrazze pure comuni centraline elettroniche ed antenne TV configura una modalita' di uso di detti beni, onde la controversia nella quale si discuta della legittimita' o meno di tale forma di utilizzazione, perche' contraria ad una espressa esclusione posta dal regolamento condominiale o da una deliberazione assembleare ovvero perche' incompatibile con l'esercizio da parte degli altri condomini di loro concorrenti facolta' della stessa natura sul medesimo bene, concerne non il diritto di comproprieta' o il diritto di esercitarne in generale le relative facolta', ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo, a seconda della contestazione sollevata, della particolare facolta' di utilizzare in tal guisa i beni comuni e rientra, pertanto, nella competenza per materia del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c.
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lunedì 5 gennaio 2009
IMPUGNAZIONI CIVILI – ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE EX ART. 23, COMMA 1 L. N. 689 DEL 1981 – IMPUGNABILITA’
Le ordinanze del giudice di pace, emesse ai sensi del primo comma dell'art. 23 l. n. 689 del 1981 sono ancora impugnabili con ricorso diretto per cassazione e non con l'appello, in quanto la riforma introdotta dal d.lgs n. 40 del 2006, che ha generalizzato lo strumento dell'appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace, non ha modificato la citata disposizione normativa.
Ordinanza n. 28147 del 25 novembre 2008
Ordinanza n. 28147 del 25 novembre 2008
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lunedì 20 ottobre 2008
Giudice Pace, stop al rito del lavoro per i sinistri con lesione
Cassazione Sez.III Civ. ordinanza 07.08.2008 n° 21418
... Il Collegio condivide le argomentazioni della relazione sul punto relativo alla statuizione da rendere sulla competenza e, pertanto, ritiene debba affermarsi il seguente principio di diritto: «Deve escludersi che la norma dell'art. 3 della l. n. 102 del 2006, nel prevedere che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro Il, titolo IV, capo I del codice di procedura civile, abbia attribuito al Tribunale la competenza su tali cause, così sottraendole alla previsione di competenza del giudice di pace per materia con limite di valore, di cui all'art. 7, secondo comma, c.p.c.».
Sciogliendo la riserva formulata nella relazione il Collegio ritiene, inoltre, è opportuno chiarire se il rito speciale richiamatli da detta norma debba trovare applicazione quando le cause indicate dal citato art. 3 siano di competenza del giudice di pace e debbano essere da tale giudice trattate. Il chiarimento va dato nel senso che deve escludersi che l'intentio legis di cui è espressione l'art. 3 si sia voluta indirizzare nel senso di disporre l'applicabilità delle norme del c.d. rito del lavoro anche quando le cennate controversie debbano essere trattate dinanzi al giudice di pace, onde la norma in discorso si deve intendere riferita soltanto all'ipotesi di causa davanti al Tribunale.
... Il Collegio condivide le argomentazioni della relazione sul punto relativo alla statuizione da rendere sulla competenza e, pertanto, ritiene debba affermarsi il seguente principio di diritto: «Deve escludersi che la norma dell'art. 3 della l. n. 102 del 2006, nel prevedere che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro Il, titolo IV, capo I del codice di procedura civile, abbia attribuito al Tribunale la competenza su tali cause, così sottraendole alla previsione di competenza del giudice di pace per materia con limite di valore, di cui all'art. 7, secondo comma, c.p.c.».
Sciogliendo la riserva formulata nella relazione il Collegio ritiene, inoltre, è opportuno chiarire se il rito speciale richiamatli da detta norma debba trovare applicazione quando le cause indicate dal citato art. 3 siano di competenza del giudice di pace e debbano essere da tale giudice trattate. Il chiarimento va dato nel senso che deve escludersi che l'intentio legis di cui è espressione l'art. 3 si sia voluta indirizzare nel senso di disporre l'applicabilità delle norme del c.d. rito del lavoro anche quando le cennate controversie debbano essere trattate dinanzi al giudice di pace, onde la norma in discorso si deve intendere riferita soltanto all'ipotesi di causa davanti al Tribunale.
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