Il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, è responsabile dei danni cagionati alle porzioni di proprietà esclusiva andando esente da responsabilità solo in presenza di un caso fortuito. Non può essere considerato tale il vizio di costruzione. Tale circostanza consente di chiamare in causa anche il costruttore ma non esime il condominio dalle proprie colpe. (Nella specie, il costruttore ha agito nei confronti del condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento di immobili di sua proprietà, siti in quel condominio, invasi dalla fuoriuscita di acque luride dalla rete fognaria condominiale e perciò divenuti inagibili con conseguenti, notevoli danni ed impossibilità di una loro locazione a terzi.Alla luce del principio ribadito, la S.C. ha però confermato la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la responsabilità del condominio, essendo accertato e dimostrato che l'evento dannoso si era verificato, in via esclusiva, per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore e che sussisteva un esclusivo nesso di causalita' tra il comportamento dei costruttore ed i danni da lui stesso subiti. )
Corte di Cass., Sez. III Civ., Sentenza del 30 ottobre 2008, n. 26051
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