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lunedì 13 dicembre 2010

Condominio Responsabilità 2051 Cod Civ

Il condominio risponde dei danni procurati a terzi o ad uno degli stessi comproprietari ai sensi dell’art. 2051 c.c., che recita:

“ Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ormai da diverso tempo è orientata nel vedere nella norma un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Tradotto in termini concreti ciò vuol dire che " chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha l'onere di dimostrare le anomale condizioni e la loro oggettiva idoneità a provocare incidenti del genere di quello che si è verificato

E' onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno"(Cass. 18 dicembre 2009 n. 26751).

L’impossibilità di dimostrare il caso fortuito fa si che la responsabilità e quindi l’obbligo di risarcire il danno restino in capo al titolare dei beni dai quali il medesimo danno è promanato.

In questo contesto il Tribunale di Salerno ribadisce, come si diceva in principio, che “ il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose in comunione non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati alla porzione esclusiva di uno dei condomini, posto che questi si pongono come terzi nei confronti del condominio stesso (Cass. 87/1500, 03/12211). La responsabilità di quest'ultimo, poi, quale custode degli impianti comuni, ha natura oggettiva e postula solo la prova, incombente sul danneggiato, del nesso causale tra la res ed il danno da essa arrecato (Cass. 03/5578, Cass. 04/6753, Cass. 04/5236)” (Trib. Salerno 9 settembre 2010 n. 1993).

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mercoledì 7 ottobre 2009

Condominio: Se piove dal tetto?

Il condominio in genere è responsabile dei danni provocati dalla caduta della neve dal tetto condominiale, sempre che non si riesca a provare il caso fortuito che ha reso eccezionalmente possibile l'evento dannoso.

Il caso fortuito è un fenomeno imprevedibile in relazione al quale non può muoversi alcuna censura all'autore materiale dell'illecito.

La nevicata sarà allora prevedibile in località montane e nelle città dove di frequente nevica durante la stagione invernale, mentre non sarà così nella maggior parte delle località dove la nevicato è evento raro.

Ci si dovrà in ogni caso prontamente attivare, onde segnalare il pericolo della caduta della massa nevosa, poiché l'accumulo sul tetto e la relativa potenziale caduta della massa nevosa è evento successivo ed indipendente rispetto alla nevicata anche eccezionale.

L'attenzione a seguito della caduta dovrà essere spostata sul comportamento del danneggiato, in genere un'automobilista che aveva lasciato l'auto in sosta vicino all'immobile, di modo da valutare un eventuale, seppur remoto, concorso di colpa.



Si ringrazia AmministrazioniAC

lunedì 23 marzo 2009

Speciale: Prodotto difettoso, il Produttore e il Fornitore - ipotesi di responsabilità

Natura della Tutela e responsabilità del produttore

A differenza di quanto previsto dall'art. 3, D.P.R. 24.5.1988, n. 224, il Titolo II del Codice del consumo non contempla espressamente la nozione di produttore. Secondo parte della dottrina è necessario fare riferimento alle relative definizioni contenute in altre parti del Codice del consumo e, segnatamente, all'art. 103, lett. d), del Titolo I, Parte IV, rubricato «Sicurezza dei prodotti» e all'art. 128, Titolo III «Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo», che al 2° co., lett. d), fornisce un'altra definizione di produttore. Secondo tale opinione, poiché entrambe le definizioni non contemplano nè produttore di un componente del prodotto finito e nemmeno il produttore della materia prima (come, invece, prevedeva l'art. 3, 2° co., D.P.R. n. 224/1988), il legislatore ha inteso individuare il produttore del prodotto finito come il principale soggetto di imputazione giuridica della responsabilità per danno da prodotti difettosi . Secondo altra parte della dottrina la definizione di produttore deve, invece, evincersi, per ragioni di uniformità, coordinamento e coerenza oltre che di efficienza del sistema, dal combinato disposto delle norme contenute dal Titolo II, nonché dalle definizioni contemplate in altre parti del Codice, con particolare riferimento agli artt. 103, 115, 118, 116 e 3, lett. d), che contemplano una definizione di produttore applicabile a tutto il Codice del consumo. Ciò premesso, possono considerarsi «produttori» tutti coloro che partecipino al processo produttivo, alla stessa stregua di quanto sancito dall'art. 3, D.P.R. 24.5.1988, n. 224e, dunque, il fabbricante del prodotto finito, il fornitore di una parte componente del prodotto finito medesimo, il fornitore della materia prima, i rappresentanti e gli intermediari di tali soggetti, l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore, il ricondizionatore del prodotto usato, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, si presenti come produttore del bene

La natura oggettiva della responsabilità del produttore emerge, secondo parte della dottrina, dal combinato disposto dell'art. 114 con l'art. 118 c. cons. Invero, la prima norma dispone che la responsabilità del fabbricante è collegata semplicemente a un difetto del prodotto, senza richiedere requisiti ulteriori rispetto all'esistenza di un difetto, mentre l'art. 118 enumera tassativamente i casi di esclusione della responsabilità, tra i quali non figura la diligenza del fabbricante [Alpa, L'attuazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore. Secondo altra parte della dottrina, invece, una lettura sistematica degli artt. 114 e 117 suggerisce che solo con riguardo ai difetti di fabbricazione sia possibile una qualificazione della responsabilità in termini oggettivi. Quando si tratta dei difetti di progettazione vengono in considerazione le circostanze introdotte dall'art. 117 preposte alla definizione della clausola generale relativa alle "legittime aspettative di sicurezza" e che implicano valutazioni attinenti al comportamento del produttore

Il Codice del consumo – che come detto recepisce il D.P.R. 24.5.1988, n. 224 – non qualifica la responsabilità del produttore in termini di responsabilità contrattuale od extracontrattuale. La maggior parte della dottrina attribuisce la qualifica di speciale alle norme sulla responsabilità del produttore, trattandosi di un tipo di responsabilità che opera in virtù di specifici presupposti stabiliti dalla normativa e che si aggiunge alle altre forme di responsabilità che già tutelano il danneggiato. Essa si affianca alla generale fattispecie di responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c. e si applica, pertanto, tanto nel caso in cui tra fabbricante (o soggetto assimilato) e danneggiato sussista un rapporto contrattuale (come ad. es. una compravendita), quanto nel caso in cui il danneggiato sia terzo rispetto al fabbricante . Resta salvo il regime generale della responsabilità per colpa, quello della responsabilità conseguente all'esercizio di determinate attività, quali, ad esempio, quelle pericolose (art. 2050 c.c.) e di circolazione di autoveicoli (art. 2054 c.c.), quello della responsabilità contrattuale (a cui si è aggiunta la disciplina in tema di vendita di beni di consumo di cui agli artt. 1519 bis – 1519 nonies e ora contemplata dagli artt. 128-135 c. cons. Secondo altra dottrina, invece, la responsabilità introdotta dalla disciplina in commento avrebbe natura extracontrattuale


Responsabilità del fornitore

Fornitore è colui che realizza il passaggio del bene, sebbene senza stipulare alcun contratto o altro atto negoziale con il consumatore, anche solo effettuando la consegna del prodotto, ed anche solamente a fini pubblicitari. Per fornitore si può intendere sia quello del prodotto finale, che quello di una parte del prodotto o di una materia prima . La responsabilità del fornitore è subordinata alla triplice condizione che: a) non sia nota l'identità del produttore: b) il fornitore abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale; c) non sia stato in grado o abbia omesso di comunicare, nel termine di tre mesi dalla richiesta formulatagli dal danneggiato, o in quello ulteriore concessogli dal giudice, l'identità o il domicilio del produttore o della persona che gli ha a sua volta fornito il prodotto. Il presupposto della «distribuzione del prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale», rievoca l'art. 2082 c.c. concernente la disciplina applicabile ai soggetti che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata al fine dello scambio di beni. Pertanto, fornitore è colui che si occupa della vendita, della locazione, del leasing o di altra forma di commercializzazione del prodotto, cioè colui che realizza il passaggio della merce dal produttore al consumatore . Infatti, gli effetti dell'applicazione della norma in commento, non rileva né il livello economico a cui opera il "fornitore", potendosi trattare di un dettagliante o di un venditore all'ingrosso e nemmeno il profilo strettamente giuridico che assume l'attività da questi svolta. Può, invero, trattarsi di attività di vendita del prodotto (come, ad esempio, nelle ipotesi di vendite per corrispondenza o al dettaglio), oppure, di locazione (come, ad esempio, la locazione di un apparecchio elettronico fabbricato in un Paese extracomunitario e del quale non sia identificato l'importatore) . Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma quei soggetti che abbiano distribuito il prodotto in via occasionale o in forme diverse da quelle proprie dell'impresa, nonché nell'ambito dei rapporti di amicizia e di cortesia. Rientrano, invece, nell'ambito applicativo della norma i casi in cui il prodotto sia stato ceduto a titolo gratuito (come, ad esempio, a titoli di omaggio o premio) nell'ambito di un'attività commerciale . La dottrina identifica la «distribuzione commerciale« di cui all'art. 116 con la «messa in circolazione» di cui all'art. 119 c. cons. Pertanto, il prodotto si considera distribuito allorché ricorra almeno una delle circostanze contemplate dall'art. 119. Secondo parte della dottrina l'art. 116 si applica, altresì, ai prodotti "sfusi", dove non soltanto l'identità del produttore non è di immediata evidenza, ma il prodotto non risulta marchiato in alcun modo . Alcuni ritengono che la nozione di fornitore debba considerarsi ridimensionata in ragione della più ampia nozione di "produttore" contemplata dall'art. 103, 1° co., lett. d), c. cons., che ricomprenderebbe tra i produttori gli operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività incida sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti (con esclusione, pertanto, di quelli che l'art. 103, 1° co., lett. e) definisce come meri "distributori", che non incidono sulla sicurezza dei prodotti)

L'art. 116 riproduce testualmente l'art. 4, D.P.R. 24.5.1988, n. 224, ai sensi del quale il fornitore è ritenuto responsabile allo stesso titolo del produttore nell'ipotesi in cui, quando non sia nota l'identità del produttore e il fornitore abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, egli non riesca a comunicare al danneggiato, entro un dato termine (tre mesi dalla richiesta del danneggiato o quello ulteriore accordatogli dal giudice), gli elementi necessari ad identificare il produttore o colui che abbia a sua volta fornito il prodotto. Secondo l'orientamento prevalente della dottrina la disposizione in commento assume una posizione residuale nel quadro dei soggetti sottoposti alle norme sulla responsabilità da prodotto difettoso. Essa, infatti, non equipara il fornitore al produttore sotto il profilo della responsabilità, avendo come esclusiva finalità quella di indurre il fornitore a rivelare l'identità del produttore. Emergerebbe, pertanto, una netta differenziazione dei regimi di responsabilità in relazione alla qualità soggettiva rivestita da coloro che sono coinvolti nel processo di circolazione dei prodotti: la responsabilità del produttore sarebbe oggettiva e, quindi, soggetta alle disposizioni del Codice del consumo; quella del fornitore, invece, sarebbe una responsabilità sussidiaria, ancorata ai tradizionali criteri di imputazione secondo le norme del diritto comune, salva l'ipotesi in cui si ometta di comunicare l'identità del produttore. Secondo altra parte della dottrina, invece, tale differenziazione dei regimi di responsabilità sarebbe contraria al principio di tutela del consumatore, poiché l'obbligo di esercitare un controllo sul prodotto grava anche sul fornitore, a cui compete – analogamente al produttore – di presentare il prodotto e di esplicarne all'acquirente le istruzioni e le avvertenze per la sua utilizzazione, concorrendo, pertanto, a cagionare il danno per le medesime ragioni considerate rilevanti dal Codice con riguardo al produttore Si suggerisce, pertanto, un'equiparazione tra produttore e fornitore, individuando il soggetto responsabile non solo nel produttore in senso tecnico, ma altresì in tutti quegli operatori professionali che, benché non svolgano un'attività di fabbricazione dei beni in senso tecnico o economico, tuttavia possano incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto

Legittimato ad agire contro il fornitore è qualunque danneggiato da un prodotto difettoso che può essere un acquirente o un utente a qualsiasi titolo, c.d. bystander. La richiesta deve essere scritta e quindi può considerarsi ad substantiam. Secondo la dottrina la richiesta di risarcimento del danneggiato è atto recettizio, pertanto il termine di tre mesi decorre dal momento in cui essa perviene al domicilio del fornitore e non è presupposto processuale, potendo il danneggiato proporre direttamente l'azione nei confronti del fornitore, senza che la domanda possa ritenersi improcedibile. Ne consegue che il termine entro il quale il fornitore dovrà effettuare la comunicazione decorrerà dal momento della notificazione dell'atto introduttivo. In tal caso, nell'ipotesi in cui il produttore o il precedente fornitore compaia e non contesti l'indicazione è possibile che l'attore sia condannato al pagamento delle spese processuali subite dal fornitore-convenuto per effetto della chiamata in giudizio. L'incompletezza o la genericità delle indicazioni date dal danneggiato sulla identità del prodotto – che non consentono al fornitore di individuare il prodotto che ha arrecato il danno –, oppure la omessa conservazione dello stesso prodotto, sono circostanze che possono essere valutate dal giudice al fine di giustificare la mancata individuazione da parte del fornitore dell'identità del produttore o del precedente fornitore . Il fornitore è, infatti, ammesso a liberarsi da ogni obbligo risarcitorio comunicando al danneggiato l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto, nel termine di tre mesi dalla richiesta fattagli pervenire dal danneggiato. Secondo parte della dottrina il fornitore che non abbia adempiuto agli oneri di comunicazione di cui all'art. 116 può liberarsi da ogni responsabilità provando che l'identità del produttore non era ignota al danneggiato al momento della richiesta . Altri Autori, invece, ritengono che, poiché lo scopo della disposizione è quello di assicurare un legittimato passivo all'azione di danno del consumatore, la designazione del produttore entro il termine previsto dalla legge rappresenta l'unica possibilità per il fornitore di evitare di essere convenuto nel relativo giudizio. Pertanto, egli non sfugge alla legittimazione passiva se il consumatore perviene ad identificare il produttore, oppure questi si rivela da sé . Il fornitore non può liberarsi dalla responsabilità dimostrando che la mancata notificazione e comunicazione del nome del fabbricante (o del precedente fornitore o dell'importatore) non dipendono da una sua colpa

Nelle ipotesi in cui il giudizio sia iniziato in mancanza della richiesta stragiudiziale al fornitore, oppure in quelle nelle quali sia stato concesso il termine ulteriore di cui al 4° co. dell'articolo che si commenta, il terzo indicato quale produttore o precedente fornitore può essere chiamato in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e il fornitore convenuto è estromesso se la persona indicata compare e non contesta l'indicazione. Secondo autorevole dottrina l'estromissione del convenuto può avvenire solo se il danneggiato ha azionato unicamente la speciale responsabilità da prodotto introdotta dalla disciplina sulla responsabilità del produttore e non quando il danneggiato abbia fatto valere anche un rimedio accordatogli dalle norme comuni, come contemplato dall'art. 127 c. cons.

venerdì 20 marzo 2009

Cassazione 4492/2009 - Responsabilità civile e legittima difesa

RESPONSABILITÀ CIVILE - LEGITTIMA DIFESA – PROVA - LESIONI RECIPROCHE Ai fini dell’applicazione dell'art. 2044 cod. civ., dal quale si evince che la responsabilità per danni è esclusa quando il danno è arrecato per difendere sè od altri contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, è necessario che chi invoca la scriminante penalistica della legittima difesa per svincolarsi dall’obbligo risarcitorio provi pienamente la sussistenza della stessa, non essendo sufficiente nel giudizio civile la “semiplena probatio” che, invece, nel processo penale può determinare l’assoluzione dell’imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p.. (Nella specie la S.C., nell’annullare la sentenza di merito, ha reputato non corretto il ragionamento della Corte di Appello che aveva ritenuto presuntivamente provata la legittima difesa in presenza di lesioni reciproche, così rigettando la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da uno dei soggetti lesi).

lunedì 2 febbraio 2009

Condominio : responsabilità dell'amministratore

Secondo quanto previsto dell'art. 1131 del codice civile, l'amministratore è obbligato ad informare sollecitamente l'assemblea di atti o provvedimenti giudiziari notificati al condominio il cui contenuto non sia riconducibile al novero della proprie attribuzioni istituzionali, come delineate dall'art. 1130 c.c. o ampliate dal regolamento condominiale; in caso contrario deve escludersi la configurabilità di tale dovere di informativa. Ne deriva che non sussiste responsabilità alcuna laddove l'amministratore non abbia immediatamente informato i condomini della notificazione di atto giudiziario con cui era stata azionata pretesa risarcitoria relativa a difetti di manutenzione ordinaria di parti condominiali .

lunedì 26 gennaio 2009

Condominio: Danni rete fognaria

Il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, è responsabile dei danni cagionati alle porzioni di proprietà esclusiva andando esente da responsabilità solo in presenza di un caso fortuito. Non può essere considerato tale il vizio di costruzione. Tale circostanza consente di chiamare in causa anche il costruttore ma non esime il condominio dalle proprie colpe. (Nella specie, il costruttore ha agito nei confronti del condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento di immobili di sua proprietà, siti in quel condominio, invasi dalla fuoriuscita di acque luride dalla rete fognaria condominiale e perciò divenuti inagibili con conseguenti, notevoli danni ed impossibilità di una loro locazione a terzi.Alla luce del principio ribadito, la S.C. ha però confermato la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la responsabilità del condominio, essendo accertato e dimostrato che l'evento dannoso si era verificato, in via esclusiva, per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore e che sussisteva un esclusivo nesso di causalita' tra il comportamento dei costruttore ed i danni da lui stesso subiti. )
Corte di Cass., Sez. III Civ., Sentenza del 30 ottobre 2008, n. 26051

lunedì 23 giugno 2008

Passante che inciampa, la soluzione della Cassazione

Custodia – marciapiede - beni demaniali – passante che inciampa – responsabilità del Comune – sussistenza [art. 2051 c.c.]

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 23 aprile - 6 giugno 2008, n. 15042

Con atto di citazione, notificato il 28.1.1999, C.B. ha convenuto davanti al giudice di pace il Comune di Roma, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta occorsale il *****, verso le ore 20, mentre camminava lungo la via *****. A causa della scarsa illuminazione, non si era avveduta di una sconnessione fra le lastre in travertino di copertura del marciapiede; vi aveva inciampato ed era caduta a terra, riportando la lesione del V metatarso del piede sinistro. Il danno è stato quantificato in Euro 2.582,28.

Il Comune ha resistito alla domanda, contestando ogni responsabilità e chiedendo di chiamare in causa la s.r.l. Ediltecnica, che gestiva in appalto la manutenzione della strada. L'Ediltecnica è stata effettivamente citata ed è rimasta contumace.

Con sentenza n. 950 del 2001 il giudice di pace ha respinto la domanda attrice ed ha compensato fra le parti le spese di causa.

Proposto appello dalla B., il Comune di Roma si è costituito, proponendo appello incidentale condizionato nei confronti della Ediltecnica. Quest'ultima ha resistito alla domanda. chiedendo di essere estromessa dal giudizio ed, in subordine, di essere rimessa in termini per poter produrre documenti e chiamare in garanzia il suo assicuratore.

Con sentenza 17-19 maggio 2004 n. 15909 il Tribunale di Roma ha respinto l'appello principale, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore Comune di Roma.

Con atto notificato il 17.12.2004 la B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, notificatale il 19.10.2004, affidandone l'accoglimento a tre motivi.

Resistono con separati controricorsi il Comune di Roma e la s.r.l. Ediltecnica, ognuno dei quali propone ricorso incidentale condizionato.

Il Comune di Roma ha depositato memoria.




Motivi della decisione




Va preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

1.- La Corte di appello ha escluso la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., con la motivazione che la norma non è applicabile ai beni demaniali, qualora la loro estensione territoriale sia tale da non consentire una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo; che poteva configurarsi una responsabilità del Comune solo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ma che nella specie non ne ricorrevano i presupposti., in quanto la sconnessione della copertura del marciapiede - trovandosi proprio davanti alla casa della danneggiata - avrebbe dovuto essere ben nota alla stessa, sì che non costituiva un'insidia.

2.- Con il primo motivo - deducendo violazione dell'art. 2051 e illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione - la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia escluso l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. in termini apodittici, senza accertare se ricorressero le condizioni a cui la giurisprudenza subordina il venir meno della responsabilità per custodia, in relazione ai beni demaniali: senza accertare, in particolare, se il marciapiede in oggetto, per la sua collocazione ed estensione, fosse effettivamente non suscettibile di continuo e completo controllo ad opera dell'ente proprietario, sì da prevenire incidenti quale quello verificatosi. Assume il ricorrente che si tratta di strada situata in centro abitato, che il Comune ben poteva sorvegliare e mantenere in buone condizioni: di ciò il Comune stesso era ben consapevole, avendo affidato ad apposita impresa, cioè alla s.r.l. Ediltecnica, l'incarico della manutenzione.

3 . - Con il secondo motivo - deducendo violazione dell'art. 2043 cod. civ., nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia - la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la situazione oggettiva del marciapiede non configurava un'insidia, imprevedibile e inevitabile dall'utente.

Assume che l'anomalo dislivello del piano stradale manifesta un difetto di manutenzione che di per sé costituisce colpa e che, a fronte di tali specifiche manifestazioni di incuria non occorre la dimostrazione di ulteriori negligenze al fine di addebitare la responsabilità all'ente tenuto alla manutenzione.

4 . - Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione sulle circostanze relative ai fatti di causa, per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare le circostanze emerse dall'istruttoria che dimostrano la responsabilità del Comune, quali quella - ammessa anche dal Tribunale, nella sentenza di primo grado - che la zona era poco illuminata, che altre persone camminavano davanti alla B. , impedendole di vedere la strada, restando irrilevante il fatto che l'anomalia della superficie stradale si trovasse in corrispondenza dell'abitazione della danneggiata.

5.- I tre motivi - che possono essere congiuntamente esaminati, perché connessi - sono fondati, nei termini che seguono.

5.1.- Appare in termini, in primo luogo, la censura della ricorrente circa l'assenza di motivazione sulle obiettive condizioni del luogo ove si è verificato l'incidente.

Il giudice di appello ha effettivamente escluso in modo aprioristico l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. ai beni demaniali, laddove la giurisprudenza ha chiarito che occorre valutare caso per caso se - in relazione all'estensione territoriale e alle modalità d'uso del bene - sia o meno possibile un continuo ed efficace controllo, ad opera dell'ente pubblico, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. (Cfr., Cass. civ. 27 dicembre 1995 n. 13114; Casso civ. Sez. Un. 5 settembre 1997 n. 8588, con in-terpretazione avallata da Corte cost. 10 maggio 1999 n. 156; Casso civ., Sez. 3, 23 luglio 2003 n. 11446, in un caso simile a quello di specie, di caduta di una passante, sulla strada centrale di una città; Casso civ., Sez. 3. 5 agosto 2005 n. 16576; Casso civ., Sez. 3, 26 novembre 2007 n. 24617).

Si è specificato, altresì, che l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. è a carico dell'amministrazione interessata, gravando sul danneggiato solo l'onere di dimostrare il nesso causale fra la situazione del bene ed il verificarsi del danno (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre 2004 n. 19653).

I suddetti principi esprimono, nella sostanza, i peculiari criteri di imputazione della responsabilità per danno da cose in custodia, che debbono essere adottati in relazione ai beni demaniali.

Ed invero, il custode di beni privati risponde og-gettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del tradizionale principio "cuius commoda eius incommoda" (per cui chi utilizzi la cosa nel proprio interesse è tenuto anche a sopportarne i rischi); sia anche in considerazione del fatto che il privato ha il potere di escludere i terzi dall'uso del bene, e così di circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui.

Per contro, il custode del bene demaniale destinato all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.

La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ. - pur in linea di principio innegabile - presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati.

Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su si esso e sul comportamento degli utenti, di cui alle citate massime giurisprudenziali, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.) , o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).

Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza.

Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.

I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.

Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei. rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.

Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

L'impostazione risulta in linea, fra l'altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. grava sul l'ente pubblico (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre 2004 n. 19653). Tale infatti è il principio in vigore con riguardo alla prova del caso fortuito.

Nel caso di specie, la causa dell'incidente occorso alla B. è indubbiamente ravvisabile in un difetto strutturale della strada di proprietà del Comune di Roma - consistente nel disassamento del fondo stradale difetto integrante un vizio costruttivo, indipendente dalle altrui modalità di uso, di cui l'ente territoriale non poteva ignorare l'esistenza e che avrebbe dovuto eliminare.

In virtù dei principi enunciati, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 2051 cod. civ., essendo incontestato in fatto che la B. sia caduta proprio per avere inciampato contro il dislivello del piano stradale.

Né il giudice di appello ha dedotto - a fondamento della sentenza di assoluzione - la circostanza che il difetto fosse impercettibile, o comunque lieve, o comunque tale da non giustificare il prodursi dell'evento se non in presenza di una colposa disattenzione della stessa danneggiata.

5.2.- Ogni altra censura della ricorrente è da ritenere assorbita.

6.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato il Comune di Roma ripropone in questa sede la sua domanda di manleva nei confronti della s.r.l. Ediltecnica.

La censura è inammissibile, trattandosi di questione non esaminata e non decisa in appello, perché ritenuta assorbita a seguito del rigetto delle domande risarcitorie della B. .

Non vi è quindi pronuncia del giudice di appello, di cui questa Corte possa essere chiamata a valutare la legittimità.

7.- Per le stesse ragioni va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della Ediltecnica, che pure ripropone una questione (nullità dell'atto di chiamata in causa in primo grado della stessa Ediltecnical, su cui il Tribunale ha ritenuto superfluo pronunciare, essendo state respinte le domande proposte dalla B. contro il Comune.

Le parti interessate potranno far valere davanti al giudice di rinvio tutte le domande ed eccezioni a suo tempo proposte in appello.

8.- In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi ai seguenti principi di diritto:

"La responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali.

Essendo tuttavia detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.

Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa elle ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.

Il difetto costruttivo del piano stradale, consistente in un rilevante dislivello fra le lastre di copertura, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. , ove abbia in concreto creato inciampo e provocato la caduta di un passante".

"Anche nei casi in oggetto, la prova delle circostanze idonee ad esimere da responsabilità, quali caso fortuito, deve essere fornita dal custode del bene demaniale, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.".


P.Q.M.

La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie il principale dichiara inammissibili i ricorsi incidentali condizionati. Cassa e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.