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venerdì 15 maggio 2009

Civile: Responsabilità Albergatore per danno

RISARCIMENTO DEL DANNO – RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE - CONFIGURABILITA' DELLA COLPA - INAPPLICABILITA' DELLA LIMITAZIONE RISARCITORIA EX ART. 1783 U.C. COD. CIV.)
In tema di responsabilità dell’albergatore per deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo, non può essere applicata la limitazione nell’ammontare del risarcimento dovuto al cliente stabilita nell’art. 1783 cod. civ. ultimo comma ma deve riconoscersi la colpa dell’albergatore e il conseguente obbligo risarcitorio pieno ex art. 1785 bis cod. civ., nel caso in cui venga sottratta una pelliccia di visone, prelevata dal deposito custodito per la necessità di partire in un’ ora incompatibile con la fruizione del servizio a causa della limitazione dell’orario di apertura, dalla camera di un cliente durante la notte alla presenza degli occupanti addormentati e senza segni di effrazione e forzatura della porta d’ingresso, perché pur non essendo esigibile l’attivazione di un sistema di custodia dei beni di valore dei clienti ventiquattro ore su ventiquattro, i rischi della limitazione oraria non possono riversarsi sul cliente soprattutto se a tale incompletezza del servizio si uniscano lacune nella sorveglianza dei locali e un difetto di vigilanza sull’accesso in albergo e alle singole camere e sulla custodia delle chiavi o dei passepartout delle camere
Cassazione Sentenza n. 10493 del 7 maggio 2009

venerdì 20 marzo 2009

Cassazione 4492/2009 - Responsabilità civile e legittima difesa

RESPONSABILITÀ CIVILE - LEGITTIMA DIFESA – PROVA - LESIONI RECIPROCHE Ai fini dell’applicazione dell'art. 2044 cod. civ., dal quale si evince che la responsabilità per danni è esclusa quando il danno è arrecato per difendere sè od altri contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, è necessario che chi invoca la scriminante penalistica della legittima difesa per svincolarsi dall’obbligo risarcitorio provi pienamente la sussistenza della stessa, non essendo sufficiente nel giudizio civile la “semiplena probatio” che, invece, nel processo penale può determinare l’assoluzione dell’imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p.. (Nella specie la S.C., nell’annullare la sentenza di merito, ha reputato non corretto il ragionamento della Corte di Appello che aveva ritenuto presuntivamente provata la legittima difesa in presenza di lesioni reciproche, così rigettando la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da uno dei soggetti lesi).

venerdì 6 marzo 2009

Cass. Sent 3818/2009 - Impugnazioni Civili - Luogo di notificazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Le Sezioni Unite civili, in tema di impugnazione, nel considerare che la notifica al procuratore costituito o domiciliatario che eserciti la sua attività nel circondario di assegnazione, deve essere effettuata presso il domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell'albo professionale, hanno ritenuto che, ove la stessa, nonostante la corretta indicazione del domicilio, abbia avuto esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per l'omessa comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, che si trova ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall'attestazione dell'omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero per la rinnovazione dell'impugnazione.

venerdì 27 febbraio 2009

Civile: Divisione ereditaria: Cass 3029/2009

DIVISIONE EREDITARIA - PLURALITA' DI TITOLI DI COMPROPRIETA' - UNICA DIVISIONE - POSSIBILITA' - CRITERI Nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi e, quindi, appartenenti a diverse comunioni, è possibile procedere ad un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutte le parti, consenso che non può risultare da una manifestazione tacita o da un semplice comportamento processuale non oppositivo avverso la domanda di divisione unitaria, ma deve realizzarsi in uno specifico e apposito negozio giuridico da cui evincere in modo inequivocabile tale comune volontà.

mercoledì 11 febbraio 2009

Contratto di parcheggio, Cass Sent 1957/2009

CONTRATTO INNOMINATO O MISTO - PARCHEGGIO DI AUTOMEZZO IN PIAZZALE GESTITO DA DITTA PRIVATA - CONTRATTO ATIPICO - CONTRATTO DI DEPOSITO - DISCIPLINA - APPLICABILITA' - RESPONSABILITA' DEL GESTORE PER IL CASO DI FURTO DEL VEICOLO La S.C. - riprendendo le indicazioni della sent. n. 5837 del 2007 (rv. 595648) - ha affermato che, nel caso di parcheggio di un’auto in un piazzale gestito da ditta privata, si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Ne consegue responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere esclusa dall’esposizione di un cartello affisso all’ingresso del parcheggio, con cui la ditta rappresenta di non rispondere del furto totale o parziale delle auto. Trattasi, infatti, in tale caso di una clausola di esclusione della responsabilità di carattere vessatorio, perciò inefficace se non sia approvata specificamente per iscritto.

Vogliamo soffermarci su questo importante orientamento della Suprema Corte.
L'apposizione di cartelli o note non può modificare i normali rapporti contrattuali.


lunedì 5 gennaio 2009

GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – ESERCIZIO ILLEGITTIMO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – TUTELA RISARCITORIA AUTONOMA,SINDACATO DELLE SEZIONI UNITE

Le Sezioni Unite, giudicando sui ricorsi avverso la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2007, li dichiarano inammissibili ma ribadiscono il principio di diritto, enunciato nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., secondo cui, proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento. Le Sezioni Unite, nel dare continuità all’indirizzo inaugurato nel 2006 (dalle ordinanze n. 13659, 13660 e 13911), danno conto dell’evoluzione del concetto di giurisdizione, dovuta a molteplici fattori (il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario; il canone dell’effettività della tutela giurisdizionale; il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina; il rilievo costituzionale del principio del giusto processo; l’ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva, ecc.), e della conseguente mutazione del giudizio sulla giurisdizione rimesso alla S.C., tradizionalmente inteso a livello di pura qualificazione della situazione soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo. Infatti, giurisdizione, nella Costituzione (artt. 24, 111 e 113), è termine che va inteso nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi e, dunque, in un senso che comprende le diverse tutele che l’ordinamento assegna ai diversi giudici per assicurare l’effettività dell’ordinamento. E’ norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale (ripartito tra i diversi ordini di giudici a seconda del tipo di situazioni soggettive e di settori di materie), ma anche quella che dà contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca. Pertanto, rientra nello schema logico del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione, rimesso alle S.U., l’operazione che consiste nell’interpretare la norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., la eroghi concretamente, e nel vincolarlo ad esercitare la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale.
SENTENZA N. 30254 DEL 23/12/2008

lunedì 1 dicembre 2008

Civile: Cassazione SS.UU. 27337/2008 - Illecito extracontrattuale prescrizione

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE – FATTO REATO – MANCANZA DI QUERELA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO
Le S.U. – alle quali, per evitare il formarsi di un contrasto con la precedente decisione a sezioni unite (sentenza n. 5121 del 2002), è stata rimessa la questione della durata del termine di prescrizione del risarcimento nell’ipotesi di reato procedibile a querela, non presentata – hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto". Quanto, poi, alla decorrenza della prescrizione, le S.U. hanno richiamato le recenti pronunce del 2008 (tra quelle in pari data v. S.U. n. 581).

lunedì 10 novembre 2008

Lavoro: Cassazione 9993/2008

LAVORO SUBORDINATO - PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CONDIZIONI
La S.C. ha precisato che la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e' legittima se vi sia identita' dell'attivita' lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto e' stato stipulato e ricorrano esigenze contingenti ed imprevedibili che impongano la proroga, sempre che queste ultime siano ontologicamente diverse da quelle che costituivano la ragione dell'iniziale contratto.

Tributario : Cassazione Sent 25902/2008

Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di un’unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’abitazione principale medesima, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal secondo comma dell’art. 8 d.lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità.

Condominio: delibere nulle e annullabili

Cass., Sezione II, sentenza del 24 luglio 2008 n. 20394

In tema di ripartizione delle spese, le delibere sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge, mentre sono annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano violati o disattesi con la conseguenza che la delibera deve essere impugnata nel termine di cui all'art. 1137 u.c. del codice civile.

domenica 2 novembre 2008

Lavoro: Anche il lavoro saltuario può essere subordinato. Cassazione Sent. 31388/2008

secondo il consolidato e condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento; l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, mentre altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione, possono avere, invece, valore indicativo ma mai determinante; l'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità , è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (cfr., ex plurimus, Cass. n. 4036/2000; 20669/2004; 7966/2006).

4. Alla luce delle ricordate argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, deve convenirsi che la Corte territoriale ha puntualmente osservato i criteri dettati per l'individuazione della natura del rapporto, riscontrando la sussistenza del vincolo della subordinazione sulla base delle descritte modalità dell'attività lavorativa, contraddistinta dalla messa a disposizione da parte dei lavoratori delle proprie energie lavorative, dall'obbligo di sottostare alle disposizioni impartite loro dal superiore gerarchico e, quindi, dal loro inserimento nell'organizzazione aziendale.

La considerazione svolta sulla natura esecutiva delle mansioni espletate riflette soltanto la ritenuta difficoltà nel poter individuare in relazione alle stesse un'obbligazione di risultato, ma non costituisce il punto decisivo della soluzione accolta, che, come detto, consiste invece nell'essere stato concretamente individuata la sussistenza della subordinazione.

Al contempo la corte territoriale ha congruamente motivato (richiamando condivisa giurisprudenza di questa Corte; cfr. Cass. n. 7304/1999) in ordine alla idoneità del carattere saltuario delle prestazioni a consentire di per sé la loro qualificazione nel senso dell'autonomia e, del pari congruamente , in ordine all'inidoneità dell'effettuazione della ritenuta d'acconto sui compensi a far ritenere che la volontà delle parti si fosse formata nel senso della autonomia del rapporto.

Trattasi dunque di motivazione coerente con le risultanze processuali, immune da vizi logici e da errori giuridici e che pertanto, come tale, si sottrae alle censure svolte.

5. queste ultime, in realtà, evidenziando quelle peculiarità fattuali dei rapporti de quibus che, a giudizio della ricorrente, avrebbero potuto portare ad una diversa soluzione della controversia, si risolvono nella prospettazione di una interpretazione delle risultanze processuali difforme da quella adottata, senza tuttavia indicare emergenze probatorie decisive, tali cioè che, se considerate dal giudice del merito, sarebbero state idonee di per sé a condurre, in termini di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa soluzione della controversia (cfr. ex plurimis, Cass. n. 7000/1993; 1203/2000; 13981/2004).

Deve poi rilevarsi che, avendo ritenuto la Corte territoriale, in base alla valutazione complessiva delle emergenze processuali e con motivazione adeguata e giuridicamente corretta, la natura subordinata dei rapporti, ciò ha comportato l'implicita – ma in equivoca – ripulsa delle argomentazioni della parte volte alla qualificazione dei rapporti stessi in termini di autonomia, cosicché il secondo e il terzo mezzo risultano privi di pregio una volta riscontrata l'infondatezza del primo (dovendo altresì osservarsi che il terzo mezzo presenta anche profili di inammissibilità laddove, affermando che le ricevute in atti «si presentano tutte sottoscritte dai dipendenti», omette di ripotarne puntualmente il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione).

6. In definitiva il ricorso, pur affermando il contrario, finisce, nella sostanza per richiedere a questa corte che non ne ha il potere, un riesame del merito , e pertanto deve essere rigettato.

lunedì 13 ottobre 2008

Condominio: Nei confronti dell’ex condomino non può essere chiesto ed emesso un decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi

In tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino appartiene all'acquirente, e pertanto soltanto quest'ultimo è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi all'anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.) attraverso l'acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa.
Ne consegue che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 primo comma (“per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”).

Nei confronti del condominio l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere, ma dal momento in cui sia sorta la necessità della spesa ovvero la concreta attuazione dell'attività di manutenzione e quindi per effetto dell'attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione.

Corte di Cassazione, sez. II civ. - sentenza 9 settembre 2008, n.23345

venerdì 3 ottobre 2008

SENTENZA N. 21692 DEL 14/08/2008

PREVIDENZA - AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE - IMPRESE AGRICOLE OPERANTI NEI TERRITORI MONTANI E NELLE ZONE SVANTAGGIATE
Le agevolazioni contributive a favore delle imprese agricole operanti nei territori montani e nelle zone svantaggiate escludono il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Cassazione SENTENZA N. 19495 DEL 16/07/2008

RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - SENTENZE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITE DEL GIUDICATO
Con riferimento all’efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale e al limite della stessa, costituito dal giudicato, le S.U. - pronunciando in materia di giurisdizione e rispetto a fattispecie in cui rilevava la sent. n. 204 del 2004 della Corte costituzionale - hanno ritenuto che se tale limite non ci fosse la retroattività contrasterebbe con l’art. 111 Cost., vanificandosi un’attività processuale sfociata in una pronuncia irrevocabile.

lunedì 15 settembre 2008

Penale - Cassazione SENTENZA N. 28229 del 10/07/2008

RIFIUTI - NOZIONE DI RIFIUTO - COKE DA PETROLIO (PET - COKE) - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 4/2008 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI - CONDIZIONI
Con la decisione in esame, la Corte – adita in fase cautelare a seguito del sequestro probatorio avente ad oggetto un cumulo di coke da petrolio importato dall’estero, trasportato via mare e successivamente depositato su un terreno – dopo aver analiticamente ripercorso la disciplina normativa relativa al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo (D.Lgs. n. 22 del 1997; d.l. n. 22 del 2002, conv. in L. n. 82 del 2002 che ha introdotto l’art. 8 f – quater) del decreto Ronchi; D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 185, comma primo, lett. i)e 293; D.Lgs. n. 4 del 2008) e l’incidenza che su tale disciplina hanno avuto i ripetuti interventi del Giudice comunitario anche con riferimento alla rilevanza sul tema del cosiddetto principio di precauzione (Corte Giustizia CE, 15 gennaio 2004, n. 235/02; Corte Giustzia CE, 14 aprile 2005, n. 6/03), ha affermato che l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet – coke) commercializzato e destinato alla combustione (art. 185, D.Lgs. n. 152 del 2006) è consentita purchè siano rispettate le condizioni di cui all’art. 293 del citato D.Lgs. n. 152; diversamente, la disciplina autorizzatoria prevista in generale per la gestione dei rifiuti si applica anche al pet – coke ove quest’ultimo, commercializzato e destinato alla combustione, non soddisfi le condizioni per tale utilizzo, in particolare nel caso in cui sia presente una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall’allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152 del 2006 e richiede un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità.

lunedì 8 settembre 2008

Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2008, n. 6632

Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2008, n. 6632, pres. Nanni, rel. Federico – “LA RESPONSABILITA’ EX ART. 2049 c.c. SUSSISTE ANCHE SE IL DIPENDENTE TRASGREDISCE GLI ORDINI RICEVUTI”

La sentenza impugnata non ha in realtà spiegato, in modo logico e convincente, le ragioni per le quali ha escluso che l'operazione finanziaria in questione non sia stata fatta propria, per effetto del suddetto accredito e della conseguente trasmissione agli interessati dei relativi estratti conto, dall'azienda di credito, tenuto conto anche che l'attività di gestione patrimoniale rientrava nell'ambito delle attività della banca stessa ed era oggetto di un rapporto da tempo in essere con gli odierni ricorrenti, né ha spiegato ragionevolmente i motivi per cui ha ritenuto che le mansioni in concreto svolte dal Leoni nell'ambito dell'azienda di credito non abbiano reso possibile o comunque agevolato il fatto generatore del danno.
L'insufficiente motivazione su quest'ultimo punto investe un presupposto essenziale della responsabilità indiretta del committente per fatto dannoso del dipendente ex art. 2049 cc, e cioè l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito ed il rapporto che lega i due soggetti, nel senso sopra precisato che l'incombenza svolta dal dipendente abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (v. Cass. n. 4951/02).
Poiché è stato ritenuto da questa Corte che detto rapporto di occasionalità necessaria deve intendersi esistente "anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni" (Cass. n. 2574/99), ne deriva che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione del citato art. 2049 cc laddove essa ha concluso per l'esclusione nel caso di specie della sussistenza di quel nesso di occasionalità necessaria per la presenza, nella condotta del dipendente infedele, di elementi "di anomalia" rispetto al corretto e normale esercizio delle mansioni di un dipendente addetto alla gestione titoli della clientela.

lunedì 14 luglio 2008

Cassazione Sent. N. 15321 DEL 10/06/2008

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO AGEVOLATO - NATURA RURALE DELL'IMMOBILE - RILEVANZA - LIMITI
In materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito della "ruralità" del fabbricato non comporta l’esclusione del tributo, ma rileva solo ai fini dell’accatastamento e dell’eventuale attribuzione della rendita, senza che a diversa conclusione possano indurre l’art. 9 D.L. 30.12.93 n. 567 (convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133), e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 139 e D.L. 1.10.2007 n. 159 (convertito in legge 29.11.2007, n. 222), che hanno influito solo sui criteri della classificazione catastale e dell’attribuzione della rendita, ma non hanno importato la non assoggettabilità all’ICI del fabbricato qualificato “rurale”.

Cassazione Sent. N. 11203 DEL 07/05/2008

SANZIONI AMMINISTRATIVE - AIUTI AL CONSUMO DELL'OLIO D'OLIVA
Non spettano gli aiuti comunitari al consumo dell’olio d’oliva per quei oleari che si distinguono dai prodotti alimentari di consumo corrente per la particolare composizione e per l’obiettivo nutrizionale perseguito ( nella specie, olio “vitaminizzato”).

Cassazione Sent. N. 10744 DEL 24/04/2008

PROCESSO CIVILE –INCAPACITA' A TESTIMONIARE

Il coniuge in comunione legale dei beni è incapace a testimoniare nelle cause aventi ad oggetto la domanda di pagamento per una prestazione d’opera non imprenditoriale, i cui proventi ricadono immediatamente in comunione (sentenza n. 10398), mentre non è incapace a testimoniare nelle cause aventi ad oggetto il pagamento di una prestazione di carattere imprenditoriale, perché i crediti derivanti dall’esercizio dell’impresa diventano comuni solo al momento dello scioglimento della comunione (sentenza n. 10744).

lunedì 23 giugno 2008

Passante che inciampa, la soluzione della Cassazione

Custodia – marciapiede - beni demaniali – passante che inciampa – responsabilità del Comune – sussistenza [art. 2051 c.c.]

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 23 aprile - 6 giugno 2008, n. 15042

Con atto di citazione, notificato il 28.1.1999, C.B. ha convenuto davanti al giudice di pace il Comune di Roma, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta occorsale il *****, verso le ore 20, mentre camminava lungo la via *****. A causa della scarsa illuminazione, non si era avveduta di una sconnessione fra le lastre in travertino di copertura del marciapiede; vi aveva inciampato ed era caduta a terra, riportando la lesione del V metatarso del piede sinistro. Il danno è stato quantificato in Euro 2.582,28.

Il Comune ha resistito alla domanda, contestando ogni responsabilità e chiedendo di chiamare in causa la s.r.l. Ediltecnica, che gestiva in appalto la manutenzione della strada. L'Ediltecnica è stata effettivamente citata ed è rimasta contumace.

Con sentenza n. 950 del 2001 il giudice di pace ha respinto la domanda attrice ed ha compensato fra le parti le spese di causa.

Proposto appello dalla B., il Comune di Roma si è costituito, proponendo appello incidentale condizionato nei confronti della Ediltecnica. Quest'ultima ha resistito alla domanda. chiedendo di essere estromessa dal giudizio ed, in subordine, di essere rimessa in termini per poter produrre documenti e chiamare in garanzia il suo assicuratore.

Con sentenza 17-19 maggio 2004 n. 15909 il Tribunale di Roma ha respinto l'appello principale, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore Comune di Roma.

Con atto notificato il 17.12.2004 la B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, notificatale il 19.10.2004, affidandone l'accoglimento a tre motivi.

Resistono con separati controricorsi il Comune di Roma e la s.r.l. Ediltecnica, ognuno dei quali propone ricorso incidentale condizionato.

Il Comune di Roma ha depositato memoria.




Motivi della decisione




Va preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

1.- La Corte di appello ha escluso la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., con la motivazione che la norma non è applicabile ai beni demaniali, qualora la loro estensione territoriale sia tale da non consentire una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo; che poteva configurarsi una responsabilità del Comune solo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ma che nella specie non ne ricorrevano i presupposti., in quanto la sconnessione della copertura del marciapiede - trovandosi proprio davanti alla casa della danneggiata - avrebbe dovuto essere ben nota alla stessa, sì che non costituiva un'insidia.

2.- Con il primo motivo - deducendo violazione dell'art. 2051 e illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione - la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia escluso l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. in termini apodittici, senza accertare se ricorressero le condizioni a cui la giurisprudenza subordina il venir meno della responsabilità per custodia, in relazione ai beni demaniali: senza accertare, in particolare, se il marciapiede in oggetto, per la sua collocazione ed estensione, fosse effettivamente non suscettibile di continuo e completo controllo ad opera dell'ente proprietario, sì da prevenire incidenti quale quello verificatosi. Assume il ricorrente che si tratta di strada situata in centro abitato, che il Comune ben poteva sorvegliare e mantenere in buone condizioni: di ciò il Comune stesso era ben consapevole, avendo affidato ad apposita impresa, cioè alla s.r.l. Ediltecnica, l'incarico della manutenzione.

3 . - Con il secondo motivo - deducendo violazione dell'art. 2043 cod. civ., nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia - la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la situazione oggettiva del marciapiede non configurava un'insidia, imprevedibile e inevitabile dall'utente.

Assume che l'anomalo dislivello del piano stradale manifesta un difetto di manutenzione che di per sé costituisce colpa e che, a fronte di tali specifiche manifestazioni di incuria non occorre la dimostrazione di ulteriori negligenze al fine di addebitare la responsabilità all'ente tenuto alla manutenzione.

4 . - Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione sulle circostanze relative ai fatti di causa, per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare le circostanze emerse dall'istruttoria che dimostrano la responsabilità del Comune, quali quella - ammessa anche dal Tribunale, nella sentenza di primo grado - che la zona era poco illuminata, che altre persone camminavano davanti alla B. , impedendole di vedere la strada, restando irrilevante il fatto che l'anomalia della superficie stradale si trovasse in corrispondenza dell'abitazione della danneggiata.

5.- I tre motivi - che possono essere congiuntamente esaminati, perché connessi - sono fondati, nei termini che seguono.

5.1.- Appare in termini, in primo luogo, la censura della ricorrente circa l'assenza di motivazione sulle obiettive condizioni del luogo ove si è verificato l'incidente.

Il giudice di appello ha effettivamente escluso in modo aprioristico l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. ai beni demaniali, laddove la giurisprudenza ha chiarito che occorre valutare caso per caso se - in relazione all'estensione territoriale e alle modalità d'uso del bene - sia o meno possibile un continuo ed efficace controllo, ad opera dell'ente pubblico, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. (Cfr., Cass. civ. 27 dicembre 1995 n. 13114; Casso civ. Sez. Un. 5 settembre 1997 n. 8588, con in-terpretazione avallata da Corte cost. 10 maggio 1999 n. 156; Casso civ., Sez. 3, 23 luglio 2003 n. 11446, in un caso simile a quello di specie, di caduta di una passante, sulla strada centrale di una città; Casso civ., Sez. 3. 5 agosto 2005 n. 16576; Casso civ., Sez. 3, 26 novembre 2007 n. 24617).

Si è specificato, altresì, che l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. è a carico dell'amministrazione interessata, gravando sul danneggiato solo l'onere di dimostrare il nesso causale fra la situazione del bene ed il verificarsi del danno (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre 2004 n. 19653).

I suddetti principi esprimono, nella sostanza, i peculiari criteri di imputazione della responsabilità per danno da cose in custodia, che debbono essere adottati in relazione ai beni demaniali.

Ed invero, il custode di beni privati risponde og-gettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del tradizionale principio "cuius commoda eius incommoda" (per cui chi utilizzi la cosa nel proprio interesse è tenuto anche a sopportarne i rischi); sia anche in considerazione del fatto che il privato ha il potere di escludere i terzi dall'uso del bene, e così di circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui.

Per contro, il custode del bene demaniale destinato all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.

La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ. - pur in linea di principio innegabile - presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati.

Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su si esso e sul comportamento degli utenti, di cui alle citate massime giurisprudenziali, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.) , o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).

Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza.

Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.

I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.

Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei. rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.

Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

L'impostazione risulta in linea, fra l'altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. grava sul l'ente pubblico (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre 2004 n. 19653). Tale infatti è il principio in vigore con riguardo alla prova del caso fortuito.

Nel caso di specie, la causa dell'incidente occorso alla B. è indubbiamente ravvisabile in un difetto strutturale della strada di proprietà del Comune di Roma - consistente nel disassamento del fondo stradale difetto integrante un vizio costruttivo, indipendente dalle altrui modalità di uso, di cui l'ente territoriale non poteva ignorare l'esistenza e che avrebbe dovuto eliminare.

In virtù dei principi enunciati, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 2051 cod. civ., essendo incontestato in fatto che la B. sia caduta proprio per avere inciampato contro il dislivello del piano stradale.

Né il giudice di appello ha dedotto - a fondamento della sentenza di assoluzione - la circostanza che il difetto fosse impercettibile, o comunque lieve, o comunque tale da non giustificare il prodursi dell'evento se non in presenza di una colposa disattenzione della stessa danneggiata.

5.2.- Ogni altra censura della ricorrente è da ritenere assorbita.

6.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato il Comune di Roma ripropone in questa sede la sua domanda di manleva nei confronti della s.r.l. Ediltecnica.

La censura è inammissibile, trattandosi di questione non esaminata e non decisa in appello, perché ritenuta assorbita a seguito del rigetto delle domande risarcitorie della B. .

Non vi è quindi pronuncia del giudice di appello, di cui questa Corte possa essere chiamata a valutare la legittimità.

7.- Per le stesse ragioni va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della Ediltecnica, che pure ripropone una questione (nullità dell'atto di chiamata in causa in primo grado della stessa Ediltecnical, su cui il Tribunale ha ritenuto superfluo pronunciare, essendo state respinte le domande proposte dalla B. contro il Comune.

Le parti interessate potranno far valere davanti al giudice di rinvio tutte le domande ed eccezioni a suo tempo proposte in appello.

8.- In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi ai seguenti principi di diritto:

"La responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali.

Essendo tuttavia detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.

Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa elle ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.

Il difetto costruttivo del piano stradale, consistente in un rilevante dislivello fra le lastre di copertura, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. , ove abbia in concreto creato inciampo e provocato la caduta di un passante".

"Anche nei casi in oggetto, la prova delle circostanze idonee ad esimere da responsabilità, quali caso fortuito, deve essere fornita dal custode del bene demaniale, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.".


P.Q.M.

La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie il principale dichiara inammissibili i ricorsi incidentali condizionati. Cassa e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.