In tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino appartiene all'acquirente, e pertanto soltanto quest'ultimo è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi all'anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.) attraverso l'acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa.
Ne consegue che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 primo comma (“per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”).
Nei confronti del condominio l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere, ma dal momento in cui sia sorta la necessità della spesa ovvero la concreta attuazione dell'attività di manutenzione e quindi per effetto dell'attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione.
Corte di Cassazione, sez. II civ. - sentenza 9 settembre 2008, n.23345
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lunedì 13 ottobre 2008
lunedì 8 settembre 2008
TAR Puglia, Sez. III, 6 febbraio 2008 n. 361
Il TAR Puglia, con la sentenza n. 361 del 6 febbraio 2008, ha dichiarato l'illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, rilevando la contraddittorietà del comportamento della P.A. rispetto al precedente provvedimento di rilascio del titolo autorizzativo al soggiorno. Infatti, poichè all'epoca del primo rilascio del permesso lo straniero era già stato oggetto di espulsione, ciò significa che l'amministrazione aveva ritenuto l'interessato nella condizione per il rilascio del titolo, "e che quindi il precedente decreto di espulsione fosse oramai superato".
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venerdì 5 settembre 2008
Corte dei conti - decreto di pensione
Adozione di decreto di pensione molto oltre i tempi procedimentali – Somme a credito dell’amministrazione a titolo di conguaglio rispetto all’erogazione provvisoria – Ripetibilità - i dovuta, irrinunciabile e munita di potere –Rispetto di una vita libera e dignitosa ex art.38 Cost.- Possibilità di rateizzazione sino a somme oltremodo basse
Ritardo nell’adozione del decreto definitivo di pensione – Decadenza dal potere di ripetizione di indebito scaduti i prescritti tempi regolamentari perla predetta adozione – Insussistenza – Opposizione unita, in subordine, a richiesta danno da ritardo – Danno da ritardo per lesione dell’interesse pretensivo al provvedimento – Lesione al principio della certezza del diritto e dell’affidamento – Sussistenza
In caso di notevole ritardo fra l’adozione del provvedimento di pensione definitiva rispetto all’erogazione provvisoria, l’Amministrazione, scaduti i tempi procedimentali per l’adozione del summenzionato atto definitivo, non decade dal potere di richiedere le somme eventualmente dovute, essendo tenuta, ex art. 38 Cost. ad assicurare, con una ponderata rateizzazione, condizioni di vita libere e dignitose per il pensionato.
Se vi è espresso “ petitum”, l’amministrazione, in caso di ritardo nell’ adozione del provvedimento di liquidazione definitiva,risponderà per lesione dei principi della certezza del diritto e dell’affidamento
Ritardo nell’adozione del decreto definitivo di pensione – Decadenza dal potere di ripetizione di indebito scaduti i prescritti tempi regolamentari perla predetta adozione – Insussistenza – Opposizione unita, in subordine, a richiesta danno da ritardo – Danno da ritardo per lesione dell’interesse pretensivo al provvedimento – Lesione al principio della certezza del diritto e dell’affidamento – Sussistenza
In caso di notevole ritardo fra l’adozione del provvedimento di pensione definitiva rispetto all’erogazione provvisoria, l’Amministrazione, scaduti i tempi procedimentali per l’adozione del summenzionato atto definitivo, non decade dal potere di richiedere le somme eventualmente dovute, essendo tenuta, ex art. 38 Cost. ad assicurare, con una ponderata rateizzazione, condizioni di vita libere e dignitose per il pensionato.
Se vi è espresso “ petitum”, l’amministrazione, in caso di ritardo nell’ adozione del provvedimento di liquidazione definitiva,risponderà per lesione dei principi della certezza del diritto e dell’affidamento
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