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venerdì 13 marzo 2009
Cass. Sent 3276/2009 Lavoro - subordinato a tempo determinato
LAVORO SUBORDINATO - A TEMPO DETERMINATO - RISOLUZIONE ANTICIPATA Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa ex art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 603, ma solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli art. 1453 ss. cod. civ. con la conseguenza che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale circostanza per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato.
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lunedì 10 novembre 2008
Lavoro: Cassazione 9993/2008
LAVORO SUBORDINATO - PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CONDIZIONI
La S.C. ha precisato che la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e' legittima se vi sia identita' dell'attivita' lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto e' stato stipulato e ricorrano esigenze contingenti ed imprevedibili che impongano la proroga, sempre che queste ultime siano ontologicamente diverse da quelle che costituivano la ragione dell'iniziale contratto.
La S.C. ha precisato che la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e' legittima se vi sia identita' dell'attivita' lavorativa rispetto a quella per la quale il contratto e' stato stipulato e ricorrano esigenze contingenti ed imprevedibili che impongano la proroga, sempre che queste ultime siano ontologicamente diverse da quelle che costituivano la ragione dell'iniziale contratto.
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