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venerdì 15 maggio 2009

Civile: Responsabilità Albergatore per danno

RISARCIMENTO DEL DANNO – RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE - CONFIGURABILITA' DELLA COLPA - INAPPLICABILITA' DELLA LIMITAZIONE RISARCITORIA EX ART. 1783 U.C. COD. CIV.)
In tema di responsabilità dell’albergatore per deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo, non può essere applicata la limitazione nell’ammontare del risarcimento dovuto al cliente stabilita nell’art. 1783 cod. civ. ultimo comma ma deve riconoscersi la colpa dell’albergatore e il conseguente obbligo risarcitorio pieno ex art. 1785 bis cod. civ., nel caso in cui venga sottratta una pelliccia di visone, prelevata dal deposito custodito per la necessità di partire in un’ ora incompatibile con la fruizione del servizio a causa della limitazione dell’orario di apertura, dalla camera di un cliente durante la notte alla presenza degli occupanti addormentati e senza segni di effrazione e forzatura della porta d’ingresso, perché pur non essendo esigibile l’attivazione di un sistema di custodia dei beni di valore dei clienti ventiquattro ore su ventiquattro, i rischi della limitazione oraria non possono riversarsi sul cliente soprattutto se a tale incompletezza del servizio si uniscano lacune nella sorveglianza dei locali e un difetto di vigilanza sull’accesso in albergo e alle singole camere e sulla custodia delle chiavi o dei passepartout delle camere
Cassazione Sentenza n. 10493 del 7 maggio 2009

venerdì 27 febbraio 2009

Immobili: risarcimento danni per vizi

In materia di risarcimento dei danni derivanti dai gravi vizi e difetti manifestati dall’immobile acquistato, Costantemente affermata, in giurisprudenza, la natura extracontrattuale della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., non v'è dubbio che la stessa possa essere imputata al costruttore materiale dell'edificio, al venditore che abbia avuto un certo ruolo nell'edificazione dell'immobile, nonché al Direttore dei Lavori. La Suprema Corte ha statuito che sussiste la responsabilità del venditore "sia quando abbia provveduto con mezzi propri alla costruzione dell'edificio ovvero abbia progettato l'opera e diretto i lavori, sia allorché abbia nominato un terzo Direttore Lavori o sorvegliato personalmente l'esecuzione delle opere"

lunedì 1 dicembre 2008

Civile: Cassazione SS.UU. 27337/2008 - Illecito extracontrattuale prescrizione

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE – FATTO REATO – MANCANZA DI QUERELA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO
Le S.U. – alle quali, per evitare il formarsi di un contrasto con la precedente decisione a sezioni unite (sentenza n. 5121 del 2002), è stata rimessa la questione della durata del termine di prescrizione del risarcimento nell’ipotesi di reato procedibile a querela, non presentata – hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto". Quanto, poi, alla decorrenza della prescrizione, le S.U. hanno richiamato le recenti pronunce del 2008 (tra quelle in pari data v. S.U. n. 581).

Condominio: risarcimento danni per mancato godimento

Diritto reale, risarcimento dei danni per mancato godimento, aree destinate a parcheggio condominiale

Corte di Cass., Civi. Sez. II, 9 giugno 2008, n. 15238

I titolari di un diritto reale che chiedono il risarcimento dei danni per il mancato godimento del diritto stesso non sono tenuti a provare il danno subìto, poiché il medesimo è in re ipsa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in quanto non si comprendeva per quale motivo gli attori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per il mancato uso di un bene sul quale vantavano un diritto reale dovevano provare la impossibilità di parcheggiare le loro autovetture nelle strade adiacenti al complesso di cui erano condomini, in considerazione del principio pacifico secondo il quale il danno derivante dal mancato godimento di un immobile (e quindi anche di un diritto reale immobiliare) è in re ipsa.)

mercoledì 9 luglio 2008

Il condominio non risarcisce il danno subito da chi scivola sulle scale se il pericolo era evidente

Se il fatto lesivo è stato cagionato esclusivamente dal comportamento del danneggiato nessun risarcimento è dovuto dal condominio.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una signora che chiedeva il risarcimento del danno subito a causa della caduta occorsale nell’atrio di un edificio reso scivoloso dalla cera applicata dal custode dello stabile, combinata con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini.

La Corte ha ribadito che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo. Nel caso in esame si rileva dunque la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti (la signora aveva, infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai corrimani delle scale, aveva alzato il piede sinistro sul primo gradino, rendendo così più instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra), pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi.

Infatti, una volta che sia stato accertato, in via di fatto, che l’evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettive del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dal la cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattori, dannosi.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza 19 Giugno 2008 , n. 16607