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lunedì 5 marzo 2012

Cassazione 778/2012 - Condominio, tubo di raccordo il danno è condiviso

Con sentenza n. 778 depositata il 19 gennaio 2012, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini è limitata fino al punto del loro raccordo con l'innesto nella colonna verticale. Pertanto in caso di infiltrazioni, la proprietà della braga di racccordo è del condominio data la sua funzione prevalente di raccordo senza cui il funzionamento della colonna verticale sarebbe venuto meno. Se è rotta la braga, dunque, il condominio deve quindi risarcire i danni derivanti dalle infiltrazioni. Rigettando il ricorso di un condominio che veniva condannato, sia in primo che in secondo grado a risarcire di danni derivanti dalle infiltrazioni, la Suprema Corte è stata chiamata, in sostanza a risolvere il problema relativo alla qualificazione o meno di bene condominiale della parte della colonna di scarico che, all'altezza dei singoli piani dell'edificio condominiale, funge da raccordo tra la colonna di scarico e lo scarico individuale dei singoli appartamenti. Confermando quanto deciso in secondo grado dal Tribunale, la Corte ha così spiegato che "può considerarsi circostanza pacifica che la fessurazione che ha dato origine all'infiltrazione di cui è causa sia collocata nella braga che funge da collegamento tra la colonna verticale di scarico (pacificamente condominiale) e gli scarichi collegati agli appartamenti dei resistenti e dell'intimato non costituito (...).Il Tribunale ha ritenuto di considerare condominiale la braga in questione in relazione alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole parti e la conduttura verticale di scarico. E' appena il caso di osservare che, in assenza della braga in questione, non vi sarebbe raccordo tra le tubazioni di scarico verticale poste in corrispondenza dei singoli piani dell'edificio condominiale. Occorre anche considerare che l'intervento su detto raccordo deve essere operato sulla condotta verticale, mentre qualsiasi intervento sui tubi di scarico delle singole unità immobiliari fino al raccordo in questione può essere effettuato senza sostanzialmente impegnare lo scarico condominiale. In definitiva quindi il Tribunale ha fondato la sua decisione con un'argomentazione con la quale ha dato prevalenza alla specifica conformazione della colonna verticale di scarico, della quale fa parte proprio la braga di collegamento (e senza la quale il funzionamento della colonna verticale verrebbe meno) rispetto alla funzione di collegamento con gli scarichi delle singole unità immobiliari. Il ragionamento compiuto dal giudice non appare affetto dai vizi denunciati, né appare violato l'articolo 1117, 3° comma del codice civile, posto che correttamente quest'ultimo può essere interpretato nel senso che la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini sulla colonna verticale è limitata fino al punto del loro raccordo con l'innesto nella stessa".

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lunedì 8 novembre 2010

Cassazione Sentenza 19405/2010 - Danni in Condominio

La Cassazione con la sentenza 19405/2010 ha stabilito che per la rottura deu raccordi di scarico in condominio sono risarcibili i danni verosimili.

Andando nello specifico la Suprema Corte ha deliberato su un caso in cui la perdita del raccordo fra l'impianto privato (nella fattispecie il lavandino) e la colonna condominiale aveva generato una consistente perdita di acqua con infiltrazioni diffuse e deterioramento delle pareti.

La Corte ha rilevato che in tema di risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito il requisito della prevedibilità del danno non è applicabile alla responsabilità extracontrattuale, laCorte affronta però l'argomento che più in questa sede trova interesse, ovverosia, la proprietà condominiale:
La corte afferma che: la braga, serve solamente a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti serve tutti i condomini. (Cassazione 5792/05; 583/01, 12894/95)
Così, affermata la proprietà esclusiva della tubazione, è giocoforza ritenere responsabile il proprietario per cose in custodia .
La relazione qualificata del proprietario con la cosa è sufficiente per ritenere che la stessa abbia arrecato danni a terzi, in sostanza non è necessario uno specifico obbligo di custodia, basta che il proproietario non riesca a dimostrare un fatto estraneo alla sua custodia, imprevedibile ed eccezionale nella generazione del danno.

La Corte infine conclude che in tema di responsabilità da fatto illecito la determinazione del danno tiene conto anche dei danni imprevedibili poichè il legislatore ha scelto di non commisurare il risarcimento al grado della colpa ( Cass. 6725/05, 11609/05)

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mercoledì 7 ottobre 2009

Condominio: Se piove dal tetto?

Il condominio in genere è responsabile dei danni provocati dalla caduta della neve dal tetto condominiale, sempre che non si riesca a provare il caso fortuito che ha reso eccezionalmente possibile l'evento dannoso.

Il caso fortuito è un fenomeno imprevedibile in relazione al quale non può muoversi alcuna censura all'autore materiale dell'illecito.

La nevicata sarà allora prevedibile in località montane e nelle città dove di frequente nevica durante la stagione invernale, mentre non sarà così nella maggior parte delle località dove la nevicato è evento raro.

Ci si dovrà in ogni caso prontamente attivare, onde segnalare il pericolo della caduta della massa nevosa, poiché l'accumulo sul tetto e la relativa potenziale caduta della massa nevosa è evento successivo ed indipendente rispetto alla nevicata anche eccezionale.

L'attenzione a seguito della caduta dovrà essere spostata sul comportamento del danneggiato, in genere un'automobilista che aveva lasciato l'auto in sosta vicino all'immobile, di modo da valutare un eventuale, seppur remoto, concorso di colpa.



Si ringrazia AmministrazioniAC

venerdì 6 marzo 2009

Cass. 4235/2009 - Incidente stradale - danni del trasportato

RISARCIMENTO DEL DANNO INCIDENTE STRADALE - DANNI DEL TRASPORTATO - RESPONSABILITA' DI UNO DEI CONVENUTI NEGATA IN PRIMO GRADO - APPELLO INCIDENTALE SUBORDINATO - NECESSITA' Nel caso in cui il trasportato proponga domanda risarcitoria nei confronti di due soggetti ed il giudice ritenga uno solo di questi responsabile dell'evento dannoso, nel giudizio di appello promosso da quest'ultimo il danneggiato - che intenda ottenere la condanna anche dell'altro convenuto - ha l'onere di proporre appello incidentale subordinato, restando altrimenti irrilevante nei suoi confronti il regime di solidarietà previsto in astratto dalla legge per la corresponsabilità del sinistro.

venerdì 27 febbraio 2009

Condominio: responsabilità per caduta intonaco

Il danno causato da un brandello di marmo staccatosi da un balcone al passaggio di un’asta che una impresa di installazione stava sollevando dall’esterno senza adeguate precauzioni è da attribuire all’impresa stessa in concorso di colpa paritetico con il proprietario del balcone con rigetto della domanda di manleva che questo proponga nei confronti del condominio.

Infatti i balconi che non sono elementi portanti della struttura del fabbricato ma accidentali , non costituiscono parti comuni dell’edificio ed appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco e muratura che si siano da essi staccati, mentre invece gli elementi decorativi e i fregi ornamentali che ad essi inseriscano (rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, pilastrini e frontalini ), sono condominiali se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti.

Pertanto è onere di chi vi ha interesse, al fine di esimersi da responsabilità, provare che il danno è provocato dal distacco di elementi decorativi che per la loro funzione ornamentale dell’intero edificio appartengono alle parti comuni di esso.

Immobili: risarcimento danni per vizi

In materia di risarcimento dei danni derivanti dai gravi vizi e difetti manifestati dall’immobile acquistato, Costantemente affermata, in giurisprudenza, la natura extracontrattuale della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., non v'è dubbio che la stessa possa essere imputata al costruttore materiale dell'edificio, al venditore che abbia avuto un certo ruolo nell'edificazione dell'immobile, nonché al Direttore dei Lavori. La Suprema Corte ha statuito che sussiste la responsabilità del venditore "sia quando abbia provveduto con mezzi propri alla costruzione dell'edificio ovvero abbia progettato l'opera e diretto i lavori, sia allorché abbia nominato un terzo Direttore Lavori o sorvegliato personalmente l'esecuzione delle opere"

mercoledì 25 febbraio 2009

Consulenza on line: Danno da vacanza rovinata

Il Codice del Consumo si occupa della vendita dei cd Pacchetti Turistici (contratti avente ad oggetto, almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio e altri servizi turistici) dettando regole precise per la conclusione del relativo contratto, circa gli obblighi di informazione in capo al venditore/organizzatore ed infine sulle responsabilità relativi risarcimenti.

Il consumatore avrà diritto ad essere risarcito dall’organizzatore o dal venditore,salvo che dimostri che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Ciò anche se il venditore/organizzatore si sia avvalso dell’opera di terzi prestatori di servizi che hanno cagionato il danno. In tal caso il venditore/organizzatore, dopo aver risarcito il danno sofferto dal consumatore, potrà rivalersi nei confronti del terzo prestatore del servizio.

Il danno sarà risarcibile nella misura prevista dalle Convenzioni internazionali disciplinanti la materia di cui sono parti l’Italia e l’Unione Europea. La richiesta di risarcimento del danno deve essere fatta valere dal consumatore entro 3 anni dalla data di rientro nel luogo di partenza, salvo per quanto riguarda le prestazioni di trasporto, per le quali il termine di prescrizione è di 12 mesi o 18 mesi, se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.
La richiesta di risarcimento di danni diversi da quelli alla persona, invece, deve essere fatta entro 1 anno dal rientro e specifiche limitazioni possono essere contenute nel contratto di vendita.

In caso di recesso o cancellazione del pacchetto turistico prima della partenza, il consumatore avrà diritto ad usufruire di altro pacchetto turistico equivalente o superiore senza aumento del prezzo, o inferiore ma solo con restituzione della differenza. Altrimenti, al consumatore verrà rimborsata la somma già corrisposta entro 7 giorni lavorativi dalla data del recesso o della cancellazione.
Tali disposizioni non si applicano se il recesso/cancellazione sono dipesi da colpa del consumatore.

Dopo aver valutato il singolo caso, e la documentazione prodotta i nostri professinisti potranno:
Fornire idoneo parere
Redigere l'opportuna diffida

Per l'assistenza in sede giudiziale
Ricordiamo che il privato può stare in giudizio personalmente innanzi al Giudice di Pace se il valore della causa non supera i 516,40 euro
Ogni altra forma di assistenza sarà preventivamente concordata con l'Avvocato incaricato.

lunedì 26 gennaio 2009

Condominio: Danni rete fognaria

Il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, è responsabile dei danni cagionati alle porzioni di proprietà esclusiva andando esente da responsabilità solo in presenza di un caso fortuito. Non può essere considerato tale il vizio di costruzione. Tale circostanza consente di chiamare in causa anche il costruttore ma non esime il condominio dalle proprie colpe. (Nella specie, il costruttore ha agito nei confronti del condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento di immobili di sua proprietà, siti in quel condominio, invasi dalla fuoriuscita di acque luride dalla rete fognaria condominiale e perciò divenuti inagibili con conseguenti, notevoli danni ed impossibilità di una loro locazione a terzi.Alla luce del principio ribadito, la S.C. ha però confermato la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la responsabilità del condominio, essendo accertato e dimostrato che l'evento dannoso si era verificato, in via esclusiva, per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore e che sussisteva un esclusivo nesso di causalita' tra il comportamento dei costruttore ed i danni da lui stesso subiti. )
Corte di Cass., Sez. III Civ., Sentenza del 30 ottobre 2008, n. 26051

mercoledì 9 luglio 2008

Il condominio non risarcisce il danno subito da chi scivola sulle scale se il pericolo era evidente

Se il fatto lesivo è stato cagionato esclusivamente dal comportamento del danneggiato nessun risarcimento è dovuto dal condominio.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una signora che chiedeva il risarcimento del danno subito a causa della caduta occorsale nell’atrio di un edificio reso scivoloso dalla cera applicata dal custode dello stabile, combinata con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini.

La Corte ha ribadito che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo. Nel caso in esame si rileva dunque la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti (la signora aveva, infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai corrimani delle scale, aveva alzato il piede sinistro sul primo gradino, rendendo così più instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra), pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi.

Infatti, una volta che sia stato accertato, in via di fatto, che l’evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettive del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dal la cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattori, dannosi.

Cass. civ., Sez. III, Sentenza 19 Giugno 2008 , n. 16607