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lunedì 5 marzo 2012
Cassazione 778/2012 - Condominio, tubo di raccordo il danno è condiviso
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lunedì 8 novembre 2010
Cassazione Sentenza 19405/2010 - Danni in Condominio
Andando nello specifico la Suprema Corte ha deliberato su un caso in cui la perdita del raccordo fra l'impianto privato (nella fattispecie il lavandino) e la colonna condominiale aveva generato una consistente perdita di acqua con infiltrazioni diffuse e deterioramento delle pareti.
La Corte ha rilevato che in tema di risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito il requisito della prevedibilità del danno non è applicabile alla responsabilità extracontrattuale, laCorte affronta però l'argomento che più in questa sede trova interesse, ovverosia, la proprietà condominiale:
La corte afferma che: la braga, serve solamente a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti serve tutti i condomini. (Cassazione 5792/05; 583/01, 12894/95)
Così, affermata la proprietà esclusiva della tubazione, è giocoforza ritenere responsabile il proprietario per cose in custodia .
La relazione qualificata del proprietario con la cosa è sufficiente per ritenere che la stessa abbia arrecato danni a terzi, in sostanza non è necessario uno specifico obbligo di custodia, basta che il proproietario non riesca a dimostrare un fatto estraneo alla sua custodia, imprevedibile ed eccezionale nella generazione del danno.
La Corte infine conclude che in tema di responsabilità da fatto illecito la determinazione del danno tiene conto anche dei danni imprevedibili poichè il legislatore ha scelto di non commisurare il risarcimento al grado della colpa ( Cass. 6725/05, 11609/05)
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mercoledì 7 ottobre 2009
Condominio: Se piove dal tetto?
Il caso fortuito è un fenomeno imprevedibile in relazione al quale non può muoversi alcuna censura all'autore materiale dell'illecito.
La nevicata sarà allora prevedibile in località montane e nelle città dove di frequente nevica durante la stagione invernale, mentre non sarà così nella maggior parte delle località dove la nevicato è evento raro.
Ci si dovrà in ogni caso prontamente attivare, onde segnalare il pericolo della caduta della massa nevosa, poiché l'accumulo sul tetto e la relativa potenziale caduta della massa nevosa è evento successivo ed indipendente rispetto alla nevicata anche eccezionale.
L'attenzione a seguito della caduta dovrà essere spostata sul comportamento del danneggiato, in genere un'automobilista che aveva lasciato l'auto in sosta vicino all'immobile, di modo da valutare un eventuale, seppur remoto, concorso di colpa.
Si ringrazia AmministrazioniAC
venerdì 6 marzo 2009
Cass. 4235/2009 - Incidente stradale - danni del trasportato
venerdì 27 febbraio 2009
Condominio: responsabilità per caduta intonaco
Infatti i balconi che non sono elementi portanti della struttura del fabbricato ma accidentali , non costituiscono parti comuni dell’edificio ed appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco e muratura che si siano da essi staccati, mentre invece gli elementi decorativi e i fregi ornamentali che ad essi inseriscano (rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, pilastrini e frontalini ), sono condominiali se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti.
Pertanto è onere di chi vi ha interesse, al fine di esimersi da responsabilità, provare che il danno è provocato dal distacco di elementi decorativi che per la loro funzione ornamentale dell’intero edificio appartengono alle parti comuni di esso.
Immobili: risarcimento danni per vizi
mercoledì 25 febbraio 2009
Consulenza on line: Danno da vacanza rovinata
Il consumatore avrà diritto ad essere risarcito dall’organizzatore o dal venditore,salvo che dimostri che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Ciò anche se il venditore/organizzatore si sia avvalso dell’opera di terzi prestatori di servizi che hanno cagionato il danno. In tal caso il venditore/organizzatore, dopo aver risarcito il danno sofferto dal consumatore, potrà rivalersi nei confronti del terzo prestatore del servizio.
Il danno sarà risarcibile nella misura prevista dalle Convenzioni internazionali disciplinanti la materia di cui sono parti l’Italia e l’Unione Europea. La richiesta di risarcimento del danno deve essere fatta valere dal consumatore entro 3 anni dalla data di rientro nel luogo di partenza, salvo per quanto riguarda le prestazioni di trasporto, per le quali il termine di prescrizione è di 12 mesi o 18 mesi, se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.
La richiesta di risarcimento di danni diversi da quelli alla persona, invece, deve essere fatta entro 1 anno dal rientro e specifiche limitazioni possono essere contenute nel contratto di vendita.
In caso di recesso o cancellazione del pacchetto turistico prima della partenza, il consumatore avrà diritto ad usufruire di altro pacchetto turistico equivalente o superiore senza aumento del prezzo, o inferiore ma solo con restituzione della differenza. Altrimenti, al consumatore verrà rimborsata la somma già corrisposta entro 7 giorni lavorativi dalla data del recesso o della cancellazione.
Tali disposizioni non si applicano se il recesso/cancellazione sono dipesi da colpa del consumatore.
Dopo aver valutato il singolo caso, e la documentazione prodotta i nostri professinisti potranno:
Fornire idoneo parere
Redigere l'opportuna diffida
Per l'assistenza in sede giudiziale
Ricordiamo che il privato può stare in giudizio personalmente innanzi al Giudice di Pace se il valore della causa non supera i 516,40 euro
Ogni altra forma di assistenza sarà preventivamente concordata con l'Avvocato incaricato.
lunedì 26 gennaio 2009
Condominio: Danni rete fognaria
Corte di Cass., Sez. III Civ., Sentenza del 30 ottobre 2008, n. 26051
mercoledì 9 luglio 2008
Il condominio non risarcisce il danno subito da chi scivola sulle scale se il pericolo era evidente
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una signora che chiedeva il risarcimento del danno subito a causa della caduta occorsale nell’atrio di un edificio reso scivoloso dalla cera applicata dal custode dello stabile, combinata con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini.
La Corte ha ribadito che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo. Nel caso in esame si rileva dunque la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti (la signora aveva, infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai corrimani delle scale, aveva alzato il piede sinistro sul primo gradino, rendendo così più instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra), pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi.
Infatti, una volta che sia stato accertato, in via di fatto, che l’evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettive del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dal la cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattori, dannosi.
Cass. civ., Sez. III, Sentenza 19 Giugno 2008 , n. 16607