Motivi
I motivi del licenziamento devono contenere le necessarie precisazioni per consentire al lavoratore di esercitare il suo diritto di difesa, che non si risolve nella sola difesa giudiziaria, ma anche nel diritto di impugnare consapevolmente il licenziamento nei termini previsti dalla legge. (Cass. 3/8/2004 n. 14873)
Rifiuto a ricevere la comunicazione
Il principio secondo cui, anche al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 138, secondo comma, c.p.c., il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere lo stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi avvenuta e produca i relativi effetti, ha un ambito di validità determinato dal concorrente operare del principio secondo cui non esiste, in termini generale e incondizionati, l'obbligo, o l'onere, del soggetto giuridico di ricevere comunicazioni e, in particolare, di accettare la consegna di comunicazioni scritte da parte di chicchessia e in qualunque situazione. In particolare, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile in linea di massima l'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro e durante l'orario di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto (così come non può escluderi un obbligo di ascolto, e quindi ha confermato sul punto la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il rifiuto opposto dal lavoratore a ricevere la lettera di licenziamento che il datore intendeva consegnargli a mano all'interno della struttura nella quale lavorava e durante l'orario di lavoro. (Cass. 5/11/2007 n. 23061)
Revoca
La revoca del licenziamento del lavoratore subordinato non richiede la forma scritta, poiché i negozi risolutori degli effetti richiedenti la forma scritta non sono assoggettabili ad identici requisiti formali, in ragione del principio secondo cui la forma degli atti è libera se la legge (o la volontà delle parti) non richiede espressamente una forma determinata; parimenti, e per lo stesso motivo, è libera la forma dell’accettazione della revoca del licenziamento, che comporta la rinunzia del lavoratore a far valere i diritti scaturenti dal licenziamento, ma il relativo accertamento richiede una ricostruzione della volontà abdicativa in termini certi, nel senso che la condotta del rinunziante attesti in modo univoco la volontà di dismettere un diritto entrato nel proprio patrimonio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato che la percezione del trattamento cigs potesse equivalere ad accettazione del ripristino del rapporto di lavoro, senza valutare adeguatamente la condotta della lavoratrice alla luce delle informazioni di cui la stessa disponeva sulle prospettive aziendali). (Cass. 1/7/2004 n. 12107)
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martedì 2 dicembre 2008
lunedì 15 settembre 2008
Penale - Cassazione SENTENZA N. 28229 del 10/07/2008
RIFIUTI - NOZIONE DI RIFIUTO - COKE DA PETROLIO (PET - COKE) - MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 4/2008 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI - CONDIZIONI
Con la decisione in esame, la Corte – adita in fase cautelare a seguito del sequestro probatorio avente ad oggetto un cumulo di coke da petrolio importato dall’estero, trasportato via mare e successivamente depositato su un terreno – dopo aver analiticamente ripercorso la disciplina normativa relativa al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo (D.Lgs. n. 22 del 1997; d.l. n. 22 del 2002, conv. in L. n. 82 del 2002 che ha introdotto l’art. 8 f – quater) del decreto Ronchi; D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 185, comma primo, lett. i)e 293; D.Lgs. n. 4 del 2008) e l’incidenza che su tale disciplina hanno avuto i ripetuti interventi del Giudice comunitario anche con riferimento alla rilevanza sul tema del cosiddetto principio di precauzione (Corte Giustizia CE, 15 gennaio 2004, n. 235/02; Corte Giustzia CE, 14 aprile 2005, n. 6/03), ha affermato che l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet – coke) commercializzato e destinato alla combustione (art. 185, D.Lgs. n. 152 del 2006) è consentita purchè siano rispettate le condizioni di cui all’art. 293 del citato D.Lgs. n. 152; diversamente, la disciplina autorizzatoria prevista in generale per la gestione dei rifiuti si applica anche al pet – coke ove quest’ultimo, commercializzato e destinato alla combustione, non soddisfi le condizioni per tale utilizzo, in particolare nel caso in cui sia presente una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall’allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152 del 2006 e richiede un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità.
Con la decisione in esame, la Corte – adita in fase cautelare a seguito del sequestro probatorio avente ad oggetto un cumulo di coke da petrolio importato dall’estero, trasportato via mare e successivamente depositato su un terreno – dopo aver analiticamente ripercorso la disciplina normativa relativa al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo (D.Lgs. n. 22 del 1997; d.l. n. 22 del 2002, conv. in L. n. 82 del 2002 che ha introdotto l’art. 8 f – quater) del decreto Ronchi; D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 185, comma primo, lett. i)e 293; D.Lgs. n. 4 del 2008) e l’incidenza che su tale disciplina hanno avuto i ripetuti interventi del Giudice comunitario anche con riferimento alla rilevanza sul tema del cosiddetto principio di precauzione (Corte Giustizia CE, 15 gennaio 2004, n. 235/02; Corte Giustzia CE, 14 aprile 2005, n. 6/03), ha affermato che l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti del coke da petrolio (o pet – coke) commercializzato e destinato alla combustione (art. 185, D.Lgs. n. 152 del 2006) è consentita purchè siano rispettate le condizioni di cui all’art. 293 del citato D.Lgs. n. 152; diversamente, la disciplina autorizzatoria prevista in generale per la gestione dei rifiuti si applica anche al pet – coke ove quest’ultimo, commercializzato e destinato alla combustione, non soddisfi le condizioni per tale utilizzo, in particolare nel caso in cui sia presente una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall’allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152 del 2006 e richiede un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità.
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