MANDATO D'ARRESTO EUROPEO - PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA - MOTIVO DI RIFIUTO PREVISTO DALL'ART. 18, LETT. R), DELLA L. N. 69/2005 - POSSIBILITA' DI ESTENSIONE ANCHE ALLO STRANIERO RESIDENTE NELLO STATO - ESCLUSIONE
In tema di mandato di arresto europeo, la particolare disciplina prevista dall’art. 18, comma primo, lett. r), della l. n. 69/2005, è applicabile al solo cittadino italiano e non puo’ estendersi in via interpretativa allo straniero dimorante o residente nel territorio italiano, in quanto la Decisione quadro 2002/584/GAI facoltizza, ma non obbliga gli Stati membri dell’U.E. ad ampliare le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri residenti sul loro territorio. La S.C. ha inoltre precisato che il consegnando non ha titolo per dolersi della mancata adozione del rinvio della consegna da parte della Corte d’appello ai sensi dell’art. 24 della legge sopra citata, trattandosi di un provvedimento a carattere meramente interinale, basato su una valutazione discrezionale in vista del soddisfacimento di esigenze di giustizia italiana alle quali la persona richiesta in consegna di norma soggiace.
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