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lunedì 7 novembre 2011

Condominio: Solo l'amministratore è legittimato all'impugnazione delle delibere con oggetto la gestione del servizio comune

L’amministratore di un condominio è legittimato esclusivo all’azione ed alla impugnazione delle delibere assembleari di nomina del successore, nonché di quelle che hanno quale finalità il soddisfacimento delle esigenze collettive della gestione del servizio comune.

Così i giudici di legittimità nella sentenza 21 settembre 2011, n. 19223, in cui la Corte ha ribadito l’esclusione nel singolo condomino della legittimazione ad agire, e, di conseguenza, di quella ad impugnare le delibere assembleari (come quella concernente la nomina dell’amministratore).

Nella sentenza annotata si può, infatti, leggere testualmente che “il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, nè quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell'amministratore, quindi con finalità di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono ad soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all'amministratore, con esclusione della possibilità di impugnazione da parte del singolo condomino”. (in senso conforme si può cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza 29 gennaio 2009, n. 2396, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 29 agosto 1997, n. 8257, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 12 marzo 1994, n. 2393).

La delibera condominiale deve essere interpretata secondo i criteri ermeneutica ex art. 1362 del codice civile, ed il relativo compito deve essere affidato al giudice del merito, il quale, nella interpretazione deve tenere presente l’elemento letterale, quale dato dal quale emerga immediatamente la volontà delle parti.

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lunedì 6 dicembre 2010

Impugnazione delibere condominiali, Cassazione 21220/2010

E' sufficiente la citazione, nei 30 giorni prescritti dalla legge? Oppure, nello stesso lasso di tempo, occorre depositare il ricorso alla cancelleria del tribunale? O, infine, sia la citazione che il deposito del ricorso debbono avvenire nei 30
giorni, come l'ordinanza 14 ottobre 2010 n.21220 della Cassazione (sezione II civile) sembra ritenere?

Si deve ricordare infatti che ormai una giurisprudenza unanime ritiene che la grandissima maggioranza delle delibere prese nelle assemblee condominiali è solo annullabile e non nulla e quindi diviene legittima se non impugnata nei 30 giorni di tempo previsti dall'articolo 1137, del codice civile.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che il mese previsto sia quello entro cui occorre notificare l'atto all'amministratore condominiale, con citazione, secondo i principi generali previsti dall'articolo 163 codice di procedura civile. Dopo di che si hanno a disposizione altri io giorni di tempo per iscrivere la causa a ruolo. Nella notifica si proporrà la fissazione dell'udienza a partire da 90 giorni in poi. Il termine potrà essere poi prorogato ulteriormente dal giudice, ai sensi dell'articolo i68-bis del codice di procedura civile.

Una giurisprudenza minoritaria, invece, ritiene che il termine sia quello in cui il ricorso va iscritto a ruolo in cancelleria. Il giudice ne prende visione, valuta se è ammissibile e fissa il termine per la notificazione del ricorso all'amministratore condominiale e il giorno dell'udienza. In effetti questa interpretazione aderisce più al testo letterale dell'articolo 1137 del codice civile.

La terza interpretazione (sia la citazione, sia il deposito del ricorso nei 30 giorni di tempo) è quella, ovviamente, più rigida, la meno diffusa in dottrina, ma anche quella propugnata dalla recente ordinanza della Cassazione.
Se verrà seguita porterà sicuramente a una drastica riduzione delle impugnazioni, ma al contempo si profilano lesioni dei diritti dei condomini.

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venerdì 22 maggio 2009

Condominio: Impugnazione Regolamento. Cass. Sent 10036/2009

Per contestare una delibera di assemblea condominiale che stabilisca limitazioni per l'uso delle porzioni di proprieta' esclusiva di singoli condomini, questi ultimi debbono agire nei confronti degli altri condomini e non del condominio, vale a dire del suo amministratore, il quale e' privo di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 1131 c.c., comma 2, in quanto la lite non riguarda "le parti comuni dell'edificio

venerdì 17 aprile 2009

Penale: Cass. Sent. 12165/2009

IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - RINUNCIA IMPLICITA - CONDIZIONI In tema di impugnazioni, la mera assenza in giudizio della parte civile che abbia proposto ritualmente appello non puo’ essere di per sé considerata quale manifestazione inequivoca di una implicita rinunzia all’impugnazione.

venerdì 20 marzo 2009

Condominio - Cassazione 25502/2008 - Poteri dell'Amministratore - impugnazione delibera

L'amministratore del condominio è l'unico esclusivo legittimato passivo in ordine alla domanda del condomino volta all'accertamento della invalidità della delibera assembleare senza la necessità di una specifica autorizzazione assembleare - trattandosi di controversia rientrante nella sue normali attribuzioni - e senza necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini i quali, peraltro, restano sempre legittimati ad intervenire in proprio o a proporre impugnazione.

lunedì 9 febbraio 2009

Processo civile, termini impugnazione - Cass. Sent. 557/2009

PROCESSO CIVILE - ORDINANZA ANTICIPATORIA DI CUI ALL'ART. 186-QUATER C.P.C. - RINUNCIA ALLA SENTENZA DA PARTE DELL'INTIMATO - TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - TERMINE LUNGO DI CUI ALL'ART. 327 C.P.C.
Le Sezioni Unite della Cassazione risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto tra le Sezioni circa il termine per impugnare l'ordinanza di cui all'art. 186-quater in caso di rinuncia alla sentenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 186-quater cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 423 del 1995, convertito, con modifiche, nella legge n. 534 del 1995 - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del comma 4 della norma citata, fa sì che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, l'efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza.

martedì 20 gennaio 2009

Condominio: Giudice non può entrare nel merido delle decisioni assembleari

Il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante. Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata in ragione del fatto che il Giudice di pace aveva ritenuto dovuta la spesa relativa al compenso straordinario riconosciuto dal Condominio all'amministratore, evidenziando che la stessa trovava fondamento nella delibera che aveva approvato il bilancio consuntivo, in cui era stata indicata alla voce "competenze tecniche amministrative per lavori straordinari". In proposito la sentenza aveva escluso l'esistenza di alcun vizio di legittimità, evidenziando come le doglianze sollevate dall'attore, in realtà, avessero ad oggetto il merito e non la legittimità della delibera.
Cassazione Civile, Sez. II, 3 dicembre 2008, n. 28734