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venerdì 15 maggio 2009

Condominio : Affitto facciata per scopi pubblicitari

L'utilizzo di una parete esterna dell'edificio condominiale a sostegno di un cartellone pubblicitario che copra la superficie disponibile costituisce innovazione, in quanto destina il bene comune ad una funzione diversa da quella originaria. Tale destinazione reca indubbio pregiudizio al decoro architettonico dello stabile, in quanto nel termine "decoro" il legislatore ha compendiato non solo la piacevolezza e l'armonia dell'aspetto architettonico dell'edificio condominiale, ma anche la rispettabilità e la dignità dello stesso.

Si tratta pertanto di una innovazione ricompresa nella previsione di cui all'art. 1120 comma 2 c.c. e dunque vietata in mancanza di consenso da parte di tutti i condomini.

lunedì 22 settembre 2008

Cassazione civile, Sez. Trib., Sentenza del 08/09/2008, n. 22572

La targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l'esercizio dell'attività svolta in quel luogo, e questo concetto è da ritenersi compreso nella previsione dell'art. 5 d.lgs. 15.11.1993, n. 507 che considera rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

La Corte ha inoltre precisato che, in tema di imposta sulla pubblicità - che si applica, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati "in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili" - il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi "aperto al pubblico", perché accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone.

E' perciò pubblicitaria la targa di un professionista, e soggetta all'imposta se superiore ai 300 cm quadrati. (art. 7 comma 2 del D. Lgs 507/93).
Infatti, per la Cassazione la targa professionale non si limita a contraddistinguere la sede, ma è un collettore di clientela e di conseguenza vale un principio impositivo diverso da quello sostenuto ogni volta dal Ministero delle Finanze.