Commette il reato di cui all’art. 37, legge 24 novembre 1981 n. 689, il datore di lavoro che licenzi fittiziamente i propri dipendenti i quali si costituiscano altrettanto fittiziamente come soci di una società cooperativa solo formalmente istituita ma in realtà inesistente e non operante come entità autonoma, in quanto i rapporti tra i c.d. nuovi soci della cooperativa e il vecchio datore di lavoro permangano inalterati e quindi debbano continuare a considerarsi come veri e propri rapporti di lavoro dipendente, e ciò proprio al fine di versare i minori contributi previdenziali previsti per i soci di società cooperative anziché i maggiori contributi effettivamente dovuti per i lavoratori dipendenti.
Cass. sez. III pen. 17/6/2005 n. 22883
Se il socio di una società cooperativa di lavoro non ha partecipato alla deliberazione con quale si ripianava il debito della società mediante rinuncia da parte dei soci al compenso per lavoro straordinario svolto, non avendo l’assemblea alcun potere di disporre di quei diritti con atto unilaterale, la delibera è nulla per impossibilità dell’oggetto, ai sensi dell’art. 2379 c.c., essendo inidonea a produrre l’effetto di estinguere il credito del socio, o di obbligarlo alla cessione del suo diritto, e la nullità è rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c. Atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia – mediante partecipazione alla deliberazione dell’assemblea e sottoscrizione del relativo verbale – effettuata dal socio lavoratore di una società cooperativa, allo stesso modo di quella effettuata dal lavoratore subordinato al quale è equiparato ex art. 24 della legge n. 196 del 1997, è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 c.c., per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del soggetto e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato.
Cass. 7/3/2005 n. 4822
E' legittima la clausola dell'atto costitutivo di società cooperativa che preveda la gratuità dell'incarico di amministratore, trattandosi di attività non equiparabile ad una prestazione di lavoro subordinato in senso stretto e non essendo perciò ad essa applicabile il principio costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente.
Cass. 26/2/2002, n. 2861
L'utilizzazione da parte delle organizzazioni sindacali dello strumento dell'art. 28 St. lav. nei confronti di una cooperativa è consentita solo allorquando questa instauri con i propri soci anche dei rapporti di lavoro subordinato (possibilità ora espressamente disciplinata dalla l. 3 aprile 2001, n. 142).
Cass. 27/8/2002, n. 12584
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega, l'art. 1 comma 1, D.Lgs. 17/1/03 n. 5 (definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 L. 3/10/01 n. 366), limitatamente alle parole: "incluse quelle connesse a norma degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36, c.p.c."; l'art. 12 della L. 3/10/01 n. 366 non ha infatti conferito al Governo alcuna delega per intervenire in materia di rito applicabile ai procedimenti connessi, materia che deve pertanto restare regolata dall'art. 40 c.p.c.
Corte Cost. 12/3/2008 n. 71
In applicazione dell'art. 29, 1° comma, L. 3/6/75 n. 160, come sostituito dall'art. 1, 203° comma, L. 23/12/96 n. 662, colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'Inps decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Cass. 10/1/2008 n. 288
Il socio di una società cooperativa artigiana, che svolga lavoro petrsonale, anche manuale, nell'impresa, è considerato, ai fini contributivi e delle prestazioni, come un dipendente della società, la quale è tenuta a versare i contributi sugli utili ("retribuzioni") corrisposti allo stesso per i lavori assunti dalla società nella misura prevista per i dipendenti del settore artigiano, senza che a ciò sia di ostacolo il carattere delle diverse prestazioni lavorative eventualmente assunte dal socio (e non dalla società), nella qualità di titolare di una impresa artigiana individuale, con il versamento dei relativi contributi.
Cass. 8/1/2007 n. 66
I soci delle cooperative sono soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 4, n. 7, del T.U. n. 1124 del 1965, solo se prestino opera manuale o sopraintendano al lavoro manuale altrui; detta tutela non si estende allo svolgimento di compiti organizzativi, anche se preparatori e strumentali rispetto a tali attività. Ne consegue che, in relazione ad un infortunio accorso al socio mentre era in autovettura, l’indagine del giudice deve accertare se l’incidente si sia verificato in connessione con la esecuzione di atti materiali, purchè pertinenti all’oggetto dell’impresa ed alle sue necessità operative, poiché solo in tal caso la copertura assicurativa è operante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva evidenziato la mancanza di prova circa l’attività svolta dal ricorrente, il quale neppure aveva specificato quale fosse quella svolta nell’ambito della società, ed aveva quindi concluso che l’attività espletata al momento dell’incidente non poteva essere funzionalmente collegata al lavoro manuale, condizione necessaria perché potesse applicarsi la norma prevista a tutela del socio lavoratore).
Cass. 29/9/2005 n. 19051
Un unico referente per la consulenza per investimenti immobiliari ed assistenza nella tutela del patrimonio
lunedì 26 gennaio 2009
Condominio: Danni rete fognaria
Il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, è responsabile dei danni cagionati alle porzioni di proprietà esclusiva andando esente da responsabilità solo in presenza di un caso fortuito. Non può essere considerato tale il vizio di costruzione. Tale circostanza consente di chiamare in causa anche il costruttore ma non esime il condominio dalle proprie colpe. (Nella specie, il costruttore ha agito nei confronti del condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento di immobili di sua proprietà, siti in quel condominio, invasi dalla fuoriuscita di acque luride dalla rete fognaria condominiale e perciò divenuti inagibili con conseguenti, notevoli danni ed impossibilità di una loro locazione a terzi.Alla luce del principio ribadito, la S.C. ha però confermato la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la responsabilità del condominio, essendo accertato e dimostrato che l'evento dannoso si era verificato, in via esclusiva, per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore e che sussisteva un esclusivo nesso di causalita' tra il comportamento dei costruttore ed i danni da lui stesso subiti. )
Corte di Cass., Sez. III Civ., Sentenza del 30 ottobre 2008, n. 26051
Corte di Cass., Sez. III Civ., Sentenza del 30 ottobre 2008, n. 26051
Etichette:
condominio,
danni,
responsabilità,
rete fognaria
martedì 20 gennaio 2009
Condominio: Giudice non può entrare nel merido delle decisioni assembleari
Il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante. Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata in ragione del fatto che il Giudice di pace aveva ritenuto dovuta la spesa relativa al compenso straordinario riconosciuto dal Condominio all'amministratore, evidenziando che la stessa trovava fondamento nella delibera che aveva approvato il bilancio consuntivo, in cui era stata indicata alla voce "competenze tecniche amministrative per lavori straordinari". In proposito la sentenza aveva escluso l'esistenza di alcun vizio di legittimità, evidenziando come le doglianze sollevate dall'attore, in realtà, avessero ad oggetto il merito e non la legittimità della delibera.
Cassazione Civile, Sez. II, 3 dicembre 2008, n. 28734
Cassazione Civile, Sez. II, 3 dicembre 2008, n. 28734
Etichette:
condominio,
delibera,
giudice,
impugnazione,
merito
Condominio: Pagamento crediti solo dal legittimo proprietario
Il condominio e, per esso, i singoli condomini possono far valere le loro ragioni creditorie relative al pagamento degli oneri condominiali esclusivamente nei confronti di altro condomino e non nei confronti del conduttore o comunque di chi occupa l’appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei suoi confronti azione diretta.
Cassazione civile, Sez. II, sentenza 24/06/2008 n. 17201
Cassazione civile, Sez. II, sentenza 24/06/2008 n. 17201
Etichette:
condominio,
conduttore,
crediti
Tributi - IVA
Cass. Sez. V SENTENZA N. 25374 DEL 17/10/2008
In tema di IVA, la Suprema Corte, facendo applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia CE nella recente sentenza 21 febbraio 2008, in causa C-425/06, Part Service S.r.l., ha ritenuto che possa configurare un abuso del diritto (o di forme giuridiche), in quanto avente come scopo principale il conseguimento di un risparmio d'imposta, il frazionamento di un contratto di leasing in una pluralità di contratti distinti, aventi ad oggetto rispettivamente la concessione dell'utilizzazione di un bene, il procacciamento della provvista finanziaria necessaria e l'assicurazione contro i rischi della perdita o del deperimento economico del bene fornito, affermando che tale frazionamento, in quanto volto a ridurre l'importo del corrispettivo soggetto ad imposta, è inopponibile all'Amministrazione finanziaria, la quale può pertanto qualificare la fattispecie come un'unica operazione, as-sumendo come base imponibile la sommatoria dei corrispettivi contrattuali pagati dall'utilizzatore. Al riguardo, è stato tuttavia precisato che l'onere di individuare l'impiego abusivo di forme giuridiche incombe all'Amministrazione, la quale non può limitarsi a generiche affermazioni, ma è tenuta a precisare gli aspetti e le particolarità che inducono a ritenere l'operazione priva di un reale contenuto economico.
Il presente post è meramente di diffusione l'amministratore del Blog declina esplicitamente ogni forma di reponsabilità per ogni uso improprio ed invita i lettori interessati a rivolgersi al proprio legale di fiducia.
In tema di IVA, la Suprema Corte, facendo applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia CE nella recente sentenza 21 febbraio 2008, in causa C-425/06, Part Service S.r.l., ha ritenuto che possa configurare un abuso del diritto (o di forme giuridiche), in quanto avente come scopo principale il conseguimento di un risparmio d'imposta, il frazionamento di un contratto di leasing in una pluralità di contratti distinti, aventi ad oggetto rispettivamente la concessione dell'utilizzazione di un bene, il procacciamento della provvista finanziaria necessaria e l'assicurazione contro i rischi della perdita o del deperimento economico del bene fornito, affermando che tale frazionamento, in quanto volto a ridurre l'importo del corrispettivo soggetto ad imposta, è inopponibile all'Amministrazione finanziaria, la quale può pertanto qualificare la fattispecie come un'unica operazione, as-sumendo come base imponibile la sommatoria dei corrispettivi contrattuali pagati dall'utilizzatore. Al riguardo, è stato tuttavia precisato che l'onere di individuare l'impiego abusivo di forme giuridiche incombe all'Amministrazione, la quale non può limitarsi a generiche affermazioni, ma è tenuta a precisare gli aspetti e le particolarità che inducono a ritenere l'operazione priva di un reale contenuto economico.
Il presente post è meramente di diffusione l'amministratore del Blog declina esplicitamente ogni forma di reponsabilità per ogni uso improprio ed invita i lettori interessati a rivolgersi al proprio legale di fiducia.
CACCIA – ESERCIZIO DELLA CACCIA SPARANDO DA AUTOVEICOLI, DA NATANTI O DA AEROMOBILI - NECESSITA' DI ESPLOSIONE DI COLPI DI ARMA DA FUOCO - ESCLUSIONE
Con la decisione in esame la Corte - in una fattispecie nella quale era contestato il reato di esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili (art. 30, comma primo, lett. i), L. n. 157 del 1992) – ha affermato che ai fini della configurabilità del reato non occorre l’esplosione di colpi di arma da fuoco, ma è sufficiente il solo appostamento in attesa di sparare allorchè la selvaggina sia stata avvistata e sia venuta a tiro.
Il presente post è meramente di diffusione l'amministratore del Blog declina esplicitamente ogni forma di reponsabilità per ogni uso improprio ed invita i lettori interessati a rivolgersi al proprio legale di fiducia.
Il presente post è meramente di diffusione l'amministratore del Blog declina esplicitamente ogni forma di reponsabilità per ogni uso improprio ed invita i lettori interessati a rivolgersi al proprio legale di fiducia.
Etichette:
auoveicoli,
caccia,
natanti,
penale
Iscriviti a:
Post (Atom)