TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – ATTIVITA’ DI ODONTOIATRA
Ai fini della ricostruzione del reddito e dell’accertamento di tipo analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Ufficio può verificare il consumo dei guanti monouso utilizzati dal contribuente per la sua attività di odontoiatra, dal momento che esiste una correlazione tra il materiale di consumo utilizzato e gli interventi sui pazienti.
Un unico referente per la consulenza per investimenti immobiliari ed assistenza nella tutela del patrimonio
lunedì 13 ottobre 2008
Penale: Cassazione sent. N. 34620 UD.27/06/2008
STUPEFACENTI – FATTO DI LIEVE ENTITA’ – SANZIONE SOSTITUTIVA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ – APPLICAZIONE – PRESUPPOSTI
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la Corte ha precisato che per procedere all’applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 73, comma 5 bis, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario si verifichino contestualmente quattro condizioni e cioè: a) che l’interessato sia tossicodipendente o comunque assuntore di stupefacenti; b) che sia intervenuta sentenza di condanna o di patteggiamento la quale abbia riconosciuto l’attenuante del fatto di lieve entità; c) che l’imputato abbia espressamente richiesto, eventualmente anche in via subordinata ma comunque prima della sentenza, la sostituzione delle pene irrogate con quella del lavoro di pubblica utilità e d) che non ricorrano le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena.
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la Corte ha precisato che per procedere all’applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 73, comma 5 bis, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario si verifichino contestualmente quattro condizioni e cioè: a) che l’interessato sia tossicodipendente o comunque assuntore di stupefacenti; b) che sia intervenuta sentenza di condanna o di patteggiamento la quale abbia riconosciuto l’attenuante del fatto di lieve entità; c) che l’imputato abbia espressamente richiesto, eventualmente anche in via subordinata ma comunque prima della sentenza, la sostituzione delle pene irrogate con quella del lavoro di pubblica utilità e d) che non ricorrano le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena.
Obbligazioni pecuniarie - rivalutazione - calcolo - precisazioni - necessità
« - nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate -, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.;
- è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;
- il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;
- in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa ».
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 16.07.2008 n° 19499
- è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;
- il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti;
- in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa ».
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 16.07.2008 n° 19499
Condominio: Nei confronti dell’ex condomino non può essere chiesto ed emesso un decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi
In tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino appartiene all'acquirente, e pertanto soltanto quest'ultimo è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi all'anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.) attraverso l'acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa.
Ne consegue che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 primo comma (“per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”).
Nei confronti del condominio l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere, ma dal momento in cui sia sorta la necessità della spesa ovvero la concreta attuazione dell'attività di manutenzione e quindi per effetto dell'attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione.
Corte di Cassazione, sez. II civ. - sentenza 9 settembre 2008, n.23345
Ne consegue che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 primo comma (“per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”).
Nei confronti del condominio l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere, ma dal momento in cui sia sorta la necessità della spesa ovvero la concreta attuazione dell'attività di manutenzione e quindi per effetto dell'attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione.
Corte di Cassazione, sez. II civ. - sentenza 9 settembre 2008, n.23345
Etichette:
cassazione,
condominio,
condomino,
contributi,
decreto,
ingiuntivo
lunedì 6 ottobre 2008
Condominio L'onere della prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che pretende il rimborso
A norma dell'art. 1134 c.c., "il condomino che ha fatto spese comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente". La "ratio" della norma è quella di evitare, nel condominio negli edifici, dannose interferenze del singolo condomino nell'amministrazione riservata agli organi del condomino.
L'onere della prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che pretende il rimborso, spettando a lui dimostrare la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e impedivano di avvertire tempestivamente l'Amministratore e gli altri condomini.
Il concetto di "urgenza" impiegato nell'art. 1134 c.c., designa la stretta necessità, la necessità immediata ed impellente, che non può essere differita senza danno alle cose comuni o alla proprietà esclusiva del condomino e quindi, senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore e gli altri condomini.
Tribunale Trani, 22 Gennaio 2008
L'onere della prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che pretende il rimborso, spettando a lui dimostrare la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e impedivano di avvertire tempestivamente l'Amministratore e gli altri condomini.
Il concetto di "urgenza" impiegato nell'art. 1134 c.c., designa la stretta necessità, la necessità immediata ed impellente, che non può essere differita senza danno alle cose comuni o alla proprietà esclusiva del condomino e quindi, senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore e gli altri condomini.
Tribunale Trani, 22 Gennaio 2008
Etichette:
1134,
condominio,
condomino,
onere prova
Cassazione Sent. n. 22658 del 9 settembre 2008
L’avvocato che, nell’esecuzione di un mandato di assistenza stragiudiziale, riceva delle somme di denaro per conto del cliente, è responsabile nei confronti di quest’ultimo del furto di tale somme.
Nella fattispecie è configurabile un collegamento negoziale tra il contratto di mandato e quello di deposito legati da un vincolo di strumentalità e accessorietà
Giurisprudenza conforme:
responsabilità del praticante avvocato Cass. Sent. 8445/2008
attività forense, responsabilità e prova Cass. Sent. 9232/2007
Nella fattispecie è configurabile un collegamento negoziale tra il contratto di mandato e quello di deposito legati da un vincolo di strumentalità e accessorietà
Giurisprudenza conforme:
responsabilità del praticante avvocato Cass. Sent. 8445/2008
attività forense, responsabilità e prova Cass. Sent. 9232/2007
Etichette:
avvocato,
denaro,
esecuzione,
mandato,
praticante,
responsabiltà,
somme
Penale - Cassazione Sent 36700/2008
La Corte, relativamente ad una complessa vicenda che vedeva imputato un professore di un liceo per una serie di episodi di abuso di ufficio ed altri reati, ha stabilito, tra l’altro, che costituisce minaccia grave la indebita prospettazione della bocciatura rivolta ad un’alunna a seguito di un’assemblea di genitori nel corso della quale la madre di quest’ultima aveva proposto la rimozione del professore.
Etichette:
bocciatura,
Minaccia,
penale
Iscriviti a:
Post (Atom)