STUPEFACENTI – FATTO DI LIEVE ENTITA’ – SANZIONE SOSTITUTIVA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ – APPLICAZIONE – PRESUPPOSTI
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la Corte ha precisato che per procedere all’applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 73, comma 5 bis, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario si verifichino contestualmente quattro condizioni e cioè: a) che l’interessato sia tossicodipendente o comunque assuntore di stupefacenti; b) che sia intervenuta sentenza di condanna o di patteggiamento la quale abbia riconosciuto l’attenuante del fatto di lieve entità; c) che l’imputato abbia espressamente richiesto, eventualmente anche in via subordinata ma comunque prima della sentenza, la sostituzione delle pene irrogate con quella del lavoro di pubblica utilità e d) che non ricorrano le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena.
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lunedì 13 ottobre 2008
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