Il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante. Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata in ragione del fatto che il Giudice di pace aveva ritenuto dovuta la spesa relativa al compenso straordinario riconosciuto dal Condominio all'amministratore, evidenziando che la stessa trovava fondamento nella delibera che aveva approvato il bilancio consuntivo, in cui era stata indicata alla voce "competenze tecniche amministrative per lavori straordinari". In proposito la sentenza aveva escluso l'esistenza di alcun vizio di legittimità, evidenziando come le doglianze sollevate dall'attore, in realtà, avessero ad oggetto il merito e non la legittimità della delibera.
Cassazione Civile, Sez. II, 3 dicembre 2008, n. 28734
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martedì 20 gennaio 2009
Condominio: Pagamento crediti solo dal legittimo proprietario
Il condominio e, per esso, i singoli condomini possono far valere le loro ragioni creditorie relative al pagamento degli oneri condominiali esclusivamente nei confronti di altro condomino e non nei confronti del conduttore o comunque di chi occupa l’appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei suoi confronti azione diretta.
Cassazione civile, Sez. II, sentenza 24/06/2008 n. 17201
Cassazione civile, Sez. II, sentenza 24/06/2008 n. 17201
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Tributi - IVA
Cass. Sez. V SENTENZA N. 25374 DEL 17/10/2008
In tema di IVA, la Suprema Corte, facendo applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia CE nella recente sentenza 21 febbraio 2008, in causa C-425/06, Part Service S.r.l., ha ritenuto che possa configurare un abuso del diritto (o di forme giuridiche), in quanto avente come scopo principale il conseguimento di un risparmio d'imposta, il frazionamento di un contratto di leasing in una pluralità di contratti distinti, aventi ad oggetto rispettivamente la concessione dell'utilizzazione di un bene, il procacciamento della provvista finanziaria necessaria e l'assicurazione contro i rischi della perdita o del deperimento economico del bene fornito, affermando che tale frazionamento, in quanto volto a ridurre l'importo del corrispettivo soggetto ad imposta, è inopponibile all'Amministrazione finanziaria, la quale può pertanto qualificare la fattispecie come un'unica operazione, as-sumendo come base imponibile la sommatoria dei corrispettivi contrattuali pagati dall'utilizzatore. Al riguardo, è stato tuttavia precisato che l'onere di individuare l'impiego abusivo di forme giuridiche incombe all'Amministrazione, la quale non può limitarsi a generiche affermazioni, ma è tenuta a precisare gli aspetti e le particolarità che inducono a ritenere l'operazione priva di un reale contenuto economico.
Il presente post è meramente di diffusione l'amministratore del Blog declina esplicitamente ogni forma di reponsabilità per ogni uso improprio ed invita i lettori interessati a rivolgersi al proprio legale di fiducia.
In tema di IVA, la Suprema Corte, facendo applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia CE nella recente sentenza 21 febbraio 2008, in causa C-425/06, Part Service S.r.l., ha ritenuto che possa configurare un abuso del diritto (o di forme giuridiche), in quanto avente come scopo principale il conseguimento di un risparmio d'imposta, il frazionamento di un contratto di leasing in una pluralità di contratti distinti, aventi ad oggetto rispettivamente la concessione dell'utilizzazione di un bene, il procacciamento della provvista finanziaria necessaria e l'assicurazione contro i rischi della perdita o del deperimento economico del bene fornito, affermando che tale frazionamento, in quanto volto a ridurre l'importo del corrispettivo soggetto ad imposta, è inopponibile all'Amministrazione finanziaria, la quale può pertanto qualificare la fattispecie come un'unica operazione, as-sumendo come base imponibile la sommatoria dei corrispettivi contrattuali pagati dall'utilizzatore. Al riguardo, è stato tuttavia precisato che l'onere di individuare l'impiego abusivo di forme giuridiche incombe all'Amministrazione, la quale non può limitarsi a generiche affermazioni, ma è tenuta a precisare gli aspetti e le particolarità che inducono a ritenere l'operazione priva di un reale contenuto economico.
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CACCIA – ESERCIZIO DELLA CACCIA SPARANDO DA AUTOVEICOLI, DA NATANTI O DA AEROMOBILI - NECESSITA' DI ESPLOSIONE DI COLPI DI ARMA DA FUOCO - ESCLUSIONE
Con la decisione in esame la Corte - in una fattispecie nella quale era contestato il reato di esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili (art. 30, comma primo, lett. i), L. n. 157 del 1992) – ha affermato che ai fini della configurabilità del reato non occorre l’esplosione di colpi di arma da fuoco, ma è sufficiente il solo appostamento in attesa di sparare allorchè la selvaggina sia stata avvistata e sia venuta a tiro.
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Il Marketing per lo studio professionale
Gentili lettori,
Per lungo tempo ho evitato con cura di approfondire in questa sede un argomento che sto trattando con molta attenzione da alcuni anni, ossia il Marketing e le strategie di gestione applicate agli studi professionali medi e piccoli.
Debita premessa, le grandi realtà professionali anche nel nostro paese si sanno avvalere di validi professionisti interni allo studio che curano i rapporti con i clienti e gestiscono l'importante aspetto della promozione.
Finita, in parte, l'era della chiusura alla pubblicità, è giunto il momento di adeguare gli strumenti di marketing e promozione alle diverse realtà professionali.
Il rispetto del codice deontologico, ed in ogni caso una diversa forma nell'approccio e nella comunicazione sono essenziali ed imprescindibili in ogni progetto di promozione.
Voglio, in poche parole, dire che è impossibile prendere a prestito integralmente gli strumenti adoperati per le aziende ed introdurle nel nostro mercato degli studi professionali, ed in secondo luogo che, le professioni hanno un loro intrinseco prestigio che deve ancor oggi essere messo al primo posto non appena ci si avvicini a questo settore.
Continua.
Primo di 3 post.
Per lungo tempo ho evitato con cura di approfondire in questa sede un argomento che sto trattando con molta attenzione da alcuni anni, ossia il Marketing e le strategie di gestione applicate agli studi professionali medi e piccoli.
Debita premessa, le grandi realtà professionali anche nel nostro paese si sanno avvalere di validi professionisti interni allo studio che curano i rapporti con i clienti e gestiscono l'importante aspetto della promozione.
Finita, in parte, l'era della chiusura alla pubblicità, è giunto il momento di adeguare gli strumenti di marketing e promozione alle diverse realtà professionali.
Il rispetto del codice deontologico, ed in ogni caso una diversa forma nell'approccio e nella comunicazione sono essenziali ed imprescindibili in ogni progetto di promozione.
Voglio, in poche parole, dire che è impossibile prendere a prestito integralmente gli strumenti adoperati per le aziende ed introdurle nel nostro mercato degli studi professionali, ed in secondo luogo che, le professioni hanno un loro intrinseco prestigio che deve ancor oggi essere messo al primo posto non appena ci si avvicini a questo settore.
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lunedì 12 gennaio 2009
Cass. Pen. 46299/08
MANDATO D'ARRESTO EUROPEO - PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA - MOTIVO DI RIFIUTO PREVISTO DALL'ART. 18, LETT. R), DELLA L. N. 69/2005 - POSSIBILITA' DI ESTENSIONE ANCHE ALLO STRANIERO RESIDENTE NELLO STATO - ESCLUSIONE
In tema di mandato di arresto europeo, la particolare disciplina prevista dall’art. 18, comma primo, lett. r), della l. n. 69/2005, è applicabile al solo cittadino italiano e non puo’ estendersi in via interpretativa allo straniero dimorante o residente nel territorio italiano, in quanto la Decisione quadro 2002/584/GAI facoltizza, ma non obbliga gli Stati membri dell’U.E. ad ampliare le garanzie riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri residenti sul loro territorio. La S.C. ha inoltre precisato che il consegnando non ha titolo per dolersi della mancata adozione del rinvio della consegna da parte della Corte d’appello ai sensi dell’art. 24 della legge sopra citata, trattandosi di un provvedimento a carattere meramente interinale, basato su una valutazione discrezionale in vista del soddisfacimento di esigenze di giustizia italiana alle quali la persona richiesta in consegna di norma soggiace.
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Codice della strada, aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative.
Al link seguente, è disponibile il decreto con l'aggiornameno degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=44340
fonte: Altalex.com
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fonte: Altalex.com
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