1. Con la nota in oggetto, che fa seguito all'incontro tenutosi presso la sede dell'Autorità con rappresentanti dell'Anaci il 3 luglio u.s. (occasionato dalla sentenza Cass. S.U. 8 aprile 2008 n. 9148), codesta Associazione ha formulato un quesito in ordine alla liceità della comunicazione nei confronti di fornitori di beni e servizi condominiali (di regola a cura dell'amministratore) di dati personali riferiti ai partecipanti alla compagine condominiale. In particolare, codesta Associazione precisa che i dati personali oggetto di comunicazione, senza che sia necessario il previo consenso dei condomini interessati, consisterebbero nei nominativi di quelli morosi rispetto al pagamento della somma dovuta e delle rispettive quote millesimali.
2. Com'è noto il Garante, traendo spunto dalle segnalazioni pervenute, ha adottato il 18 maggio 2006 un provvedimento generale relativo al trattamento dei dati personali connesso alle attività di gestione dei condomini, precisando che le informazioni trattate possono essere riferite a ciascun partecipante alla compagine condominiale in quanto funzionali all'amministrazione comune (cfr.punto 2.1)[1].Come chiarito nel medesimo provvedimento, dette informazioni possono essere trattate, per finalità di gestione ed amministrazione del condominio, a seconda dei casi, ai sensi dell'art.24, comma 1, lettere a), b)o c) del Codice [2].
3. Anche a seguito della sentenza richiamata della Suprema Corte, non si ravvisa nella disciplina della protezione dei dati personali alcun ostacolo a detta comunicazione.
Infatti, il trattamento dei dati personali riferito ai singoli condomini può essere effettuato dai fornitori di beni e servizi condominiali in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi di un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorchè di regola tramite l'amministratore, (art. 24 comma 1, lettera b del Codice) ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art.24 comma 1, lettera f) del Codice)[3].
In base ai principi di protezione dei dati personali le informazioni oggetto di trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condomini obbligati al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei contratti di fornitori di beni e servizi, le rispettive quote millesimali, e, se del caso, le ulteriori informazioni eventualmente necessarie a determinare le somme individualmente dovute).
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domenica 2 novembre 2008
Penale: Cassazione Sent. n. 35286 del 15/09/2008
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - M.A.E. - DIVIETO DI CONSEGNA DEL CITTADINO PER FINI DI ESECUZIONE PENALE - APPLICABILITA' ALLO STRANIERO RESIDENTE O DIMORANTE - ESCLUSIONE
La Corte, nel confermare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la limitazione del motivo di rifiuto della consegna per fini di esecuzione penale di cui all’art. 18, lett. r), della l. n. 69/2005 al solo cittadino italiano non si pone in contrasto con i principi della Decisione quadro 2002/584/GAI, ha osservato che gli Stati membri non sono obbligati ad estendere agli stranieri residenti o dimoranti le medesima garanzie riconosciute ai propri cittadini, atteso che l’art. 4, punto 6, della Decisione quadro enuncia ipotesi di rifiuto facoltative la cui trasposizione in una specifica disposizione interna è affidata all’autodeterminazione decisoria dei singoli legislatori nazionali. Si tratta, dunque, di una scelta di politica criminale rispondente ad esigenze del proprio ordinamento ed a canoni di valutazione discrezionale immuni da possibili censure di irragionevolezza, sulla quale nessuna incidenza puo’ esercitare la recente sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, C- 66/08, Kozlowsky, che si è limitata ad offrire l’interpretazione uniforme della nozione di residenza richiamata nel su citato art. 4, punto 6, senza esprimersi in via generale sulla correttezza o meno delle normative nazionali attuative della Decisione quadro in tema di rifiuto della consegna. (Al riguardo v., in precedenza, Sez. VI, 25 giugno 2008 – 26 giugno 2008, n. 25879, Vizitiu, Rv. 239946).
La Corte, nel confermare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la limitazione del motivo di rifiuto della consegna per fini di esecuzione penale di cui all’art. 18, lett. r), della l. n. 69/2005 al solo cittadino italiano non si pone in contrasto con i principi della Decisione quadro 2002/584/GAI, ha osservato che gli Stati membri non sono obbligati ad estendere agli stranieri residenti o dimoranti le medesima garanzie riconosciute ai propri cittadini, atteso che l’art. 4, punto 6, della Decisione quadro enuncia ipotesi di rifiuto facoltative la cui trasposizione in una specifica disposizione interna è affidata all’autodeterminazione decisoria dei singoli legislatori nazionali. Si tratta, dunque, di una scelta di politica criminale rispondente ad esigenze del proprio ordinamento ed a canoni di valutazione discrezionale immuni da possibili censure di irragionevolezza, sulla quale nessuna incidenza puo’ esercitare la recente sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, C- 66/08, Kozlowsky, che si è limitata ad offrire l’interpretazione uniforme della nozione di residenza richiamata nel su citato art. 4, punto 6, senza esprimersi in via generale sulla correttezza o meno delle normative nazionali attuative della Decisione quadro in tema di rifiuto della consegna. (Al riguardo v., in precedenza, Sez. VI, 25 giugno 2008 – 26 giugno 2008, n. 25879, Vizitiu, Rv. 239946).
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lunedì 27 ottobre 2008
Immobili: cessione e locazione - un utile guida
LOCAZIONE
Le locazioni di immobili abitativi effettuate da soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni nei confronti di qualsiasi soggetto sono sempre esenti dall'applicazione dell'imposta e scontano un'imposta di registro pari al 2%.
Diversa è la situazione per i fabbricati strumentali (categorie A10/B/C/D), il cui regime naturale rimane sempre l'esenzione, tranne tre casi di applicazione dell'Iva:
a) Obbligo di applicazione dell'Iva nei confronti di soggetti che effettuano operazioni esenti per almeno il 75% sul totale (ad esempio banche, imprese di assicurazione);
b) Obbligo di applicazione dell'Iva sulla locazione effettuata nei confronti di cessionari non soggetti passivi di imposta (ad esempio i non titolari di partita Iva);
c) Facoltà per il locatore di applicazione dell'imposta sui canoni di locazione.
È questa ultima possibilità di optare per il regime di imponibilità che consente alle imprese di gestione immobiliare, comprese quelle di leasing, di mantenersi nel regime Iva senza subire la penalizzazione dell'indetraibilità dell'imposta, compresa quella relativa all'acquisto dell'immobile, mediante la procedura della rettifica.
Non sono ancora chiare le modalità di esercizio dell'opzione che dovrà essere esercitata con la presentazione all'Agenzia delle Entrate di una dichiarazione entro il 1° ottobre contenente gli elementi essenziali del contratto di locazione al fine dell'assolvimento dell'imposta di registro dell'1%, ma sarà la stessa Agenzia ad emanare un provvedimento del Direttore entro il 15 settembre in cui saranno stabiliti modalità e termini degli adempimenti.
CESSIONE
Anche per quanto riguarda le cessioni di edifici, la regola generale è l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, con la conseguente applicazione dell'imposta proporzionale di registro.
A questa regola generale si sottrae tutta una serie di eccezioni nelle quali occorre applicare l'aliquota Iva alla base imponibile rappresentata dal prezzo pattuito per la compravendita.
Fabbricati abitativi: la relativa cessione è soggetta ad Iva se effettuata da imprese costruttrici o di ripristino entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero (vale la data di comunicazione di fine lavori) Fabbricati strumentali: sono quattro le ipotesi di relativa cessione soggetta ad Iva.
a) Cessione da parte di imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di quattro anni;
b) Cessione da parte di soggetti passivi d'imposta nei confronti di acquirenti soggetti passivi che effettuano operazioni esenti almeno pari al 75% del totale;
c) Cessione da parte di soggetti passivi verso cessionari non soggetti passivi d'imposta;
d) Scelta del cedente di optare per il regime Iva nel contesto dell'atto di cessione.
Il decreto ha previsto tuttavia l'applicazione di una imposta ipocatastale pari al 4% (imposta ipotecaria al 3% e imposta catastale all'1%) per la vendita di fabbricati strumentali fatta da un soggetto Iva, sia che si tratti di operazione esente sia di operazione cui l'Iva si applica ordinariamente.
RETTIFICA
Le modifiche alle regole Iva con il passaggio dall'imponibilità all'esenzione delle locazioni e delle cessioni dei fabbricati anche strumentali, avrebbero provocato un rilevante danno per le imprese del settore, tenute secondo l'articolo 19-bis, comma 3 del Dpr 633/72 ad effettuare complicati calcoli di rettifica delle detrazioni per salvaguardare il principio della neutralità dell'Iva.
Il legislatore nel provvedimento di conversione del decreto legge 223/06 ha limitato i casi di rettifica della detrazione dell'Iva sugli acquisti effettuata in passato.
Per i fabbricati abitativi posseduti al 4 luglio 2006 occorre distinguere due casi:
a) Per le società che non hanno costruito o ripristinato gli edifici abitativi (immobiliari di rivendita o qualsiasi altro tipo di società) non scatta mai la rettifica della detrazione prevista dall'articolo 19-bis 2, indipendemente dall'anno di acquisto del fabbricato.
b) Per le imprese costruttrici o di ripristino si apre un doppio binario: se la costruzione o l'intervento è terminato prima del 4 luglio 2002 (quattro anni prima dell'entrata in vigore del decreto), non si rettifica la detrazione né per cambio di regime né di destinazione; se invece i lavori sono finiti dopo il 4 luglio 2002 si applicherà la rettifica all'atto del primo impiego di locazione o cessione.
Per quanto riguarda i fabbricati strumentali sono tre le ipotesi da prendere in considerazione:
a) Non scatta la rettifica se l'impresa opta per l'imponibilità nel primo atto stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione;
b) Non scatta la rettifica se la locazione o vendita è soggetta obbligatoriamente (vedi casi descritti in precedenza) ad Iva;
c) La rettifica scatta se l'impresa non opta per l'imponibilità
Le locazioni di immobili abitativi effettuate da soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni nei confronti di qualsiasi soggetto sono sempre esenti dall'applicazione dell'imposta e scontano un'imposta di registro pari al 2%.
Diversa è la situazione per i fabbricati strumentali (categorie A10/B/C/D), il cui regime naturale rimane sempre l'esenzione, tranne tre casi di applicazione dell'Iva:
a) Obbligo di applicazione dell'Iva nei confronti di soggetti che effettuano operazioni esenti per almeno il 75% sul totale (ad esempio banche, imprese di assicurazione);
b) Obbligo di applicazione dell'Iva sulla locazione effettuata nei confronti di cessionari non soggetti passivi di imposta (ad esempio i non titolari di partita Iva);
c) Facoltà per il locatore di applicazione dell'imposta sui canoni di locazione.
È questa ultima possibilità di optare per il regime di imponibilità che consente alle imprese di gestione immobiliare, comprese quelle di leasing, di mantenersi nel regime Iva senza subire la penalizzazione dell'indetraibilità dell'imposta, compresa quella relativa all'acquisto dell'immobile, mediante la procedura della rettifica.
Non sono ancora chiare le modalità di esercizio dell'opzione che dovrà essere esercitata con la presentazione all'Agenzia delle Entrate di una dichiarazione entro il 1° ottobre contenente gli elementi essenziali del contratto di locazione al fine dell'assolvimento dell'imposta di registro dell'1%, ma sarà la stessa Agenzia ad emanare un provvedimento del Direttore entro il 15 settembre in cui saranno stabiliti modalità e termini degli adempimenti.
CESSIONE
Anche per quanto riguarda le cessioni di edifici, la regola generale è l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, con la conseguente applicazione dell'imposta proporzionale di registro.
A questa regola generale si sottrae tutta una serie di eccezioni nelle quali occorre applicare l'aliquota Iva alla base imponibile rappresentata dal prezzo pattuito per la compravendita.
Fabbricati abitativi: la relativa cessione è soggetta ad Iva se effettuata da imprese costruttrici o di ripristino entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero (vale la data di comunicazione di fine lavori) Fabbricati strumentali: sono quattro le ipotesi di relativa cessione soggetta ad Iva.
a) Cessione da parte di imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di quattro anni;
b) Cessione da parte di soggetti passivi d'imposta nei confronti di acquirenti soggetti passivi che effettuano operazioni esenti almeno pari al 75% del totale;
c) Cessione da parte di soggetti passivi verso cessionari non soggetti passivi d'imposta;
d) Scelta del cedente di optare per il regime Iva nel contesto dell'atto di cessione.
Il decreto ha previsto tuttavia l'applicazione di una imposta ipocatastale pari al 4% (imposta ipotecaria al 3% e imposta catastale all'1%) per la vendita di fabbricati strumentali fatta da un soggetto Iva, sia che si tratti di operazione esente sia di operazione cui l'Iva si applica ordinariamente.
RETTIFICA
Le modifiche alle regole Iva con il passaggio dall'imponibilità all'esenzione delle locazioni e delle cessioni dei fabbricati anche strumentali, avrebbero provocato un rilevante danno per le imprese del settore, tenute secondo l'articolo 19-bis, comma 3 del Dpr 633/72 ad effettuare complicati calcoli di rettifica delle detrazioni per salvaguardare il principio della neutralità dell'Iva.
Il legislatore nel provvedimento di conversione del decreto legge 223/06 ha limitato i casi di rettifica della detrazione dell'Iva sugli acquisti effettuata in passato.
Per i fabbricati abitativi posseduti al 4 luglio 2006 occorre distinguere due casi:
a) Per le società che non hanno costruito o ripristinato gli edifici abitativi (immobiliari di rivendita o qualsiasi altro tipo di società) non scatta mai la rettifica della detrazione prevista dall'articolo 19-bis 2, indipendemente dall'anno di acquisto del fabbricato.
b) Per le imprese costruttrici o di ripristino si apre un doppio binario: se la costruzione o l'intervento è terminato prima del 4 luglio 2002 (quattro anni prima dell'entrata in vigore del decreto), non si rettifica la detrazione né per cambio di regime né di destinazione; se invece i lavori sono finiti dopo il 4 luglio 2002 si applicherà la rettifica all'atto del primo impiego di locazione o cessione.
Per quanto riguarda i fabbricati strumentali sono tre le ipotesi da prendere in considerazione:
a) Non scatta la rettifica se l'impresa opta per l'imponibilità nel primo atto stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione;
b) Non scatta la rettifica se la locazione o vendita è soggetta obbligatoriamente (vedi casi descritti in precedenza) ad Iva;
c) La rettifica scatta se l'impresa non opta per l'imponibilità
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Srl Unipersonali - responsabilità del socio unico - un commento
La responsabilità per le obbligazioni della Srl è illimitata per il socio unico solo quando la Srl unipersonale si trova in una situazione di insolvenza, e si verifica inoltre una delle seguenti condizioni:
1) i conferimenti non sono stati effettuati al 100%;
2) la pubblicità non è stata effettuata ai sensi dell'art. 2470 c.c., comma 4 (che prevede l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione contenente i dati dell'unico socio).
La precedente disciplina (vecchio art. 2475 c.c., comma 3), che consentiva la costituzione della Srl in modo unilaterale, prevedeva (vecchio art. 2362 c.c.) che la responsabilità era illimitata per il socio unico in qualsiasi caso, ossia senza la condizione dei conferimenti inferiori al 100%, o della mancata pubblicità.
Si tratta, come è evidente, di un enorme vantaggio rispetto al passato, essendo ora libero il socio unico dai rischi conseguenti al cattivo andamento degli affari della Srl, che nel precedente regime comportavano la conseguenza di dover sopportare con il proprio patrimonio le richieste dei creditori sociali.
In conclusione, se in precedenza lo svolgimento di un'attività economica attraverso la Srl unipersonale non assicurava il vantaggio tipico delle società di capitali, ossia la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali, ora tale vantaggio è garantito dalla legge, a condizione però di rispettare la disciplina codicistica, che prevede il versamento al 100% dei conferimenti in denaro, e l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione contenente i dati del socio unico
1) i conferimenti non sono stati effettuati al 100%;
2) la pubblicità non è stata effettuata ai sensi dell'art. 2470 c.c., comma 4 (che prevede l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione contenente i dati dell'unico socio).
La precedente disciplina (vecchio art. 2475 c.c., comma 3), che consentiva la costituzione della Srl in modo unilaterale, prevedeva (vecchio art. 2362 c.c.) che la responsabilità era illimitata per il socio unico in qualsiasi caso, ossia senza la condizione dei conferimenti inferiori al 100%, o della mancata pubblicità.
Si tratta, come è evidente, di un enorme vantaggio rispetto al passato, essendo ora libero il socio unico dai rischi conseguenti al cattivo andamento degli affari della Srl, che nel precedente regime comportavano la conseguenza di dover sopportare con il proprio patrimonio le richieste dei creditori sociali.
In conclusione, se in precedenza lo svolgimento di un'attività economica attraverso la Srl unipersonale non assicurava il vantaggio tipico delle società di capitali, ossia la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali, ora tale vantaggio è garantito dalla legge, a condizione però di rispettare la disciplina codicistica, che prevede il versamento al 100% dei conferimenti in denaro, e l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione contenente i dati del socio unico
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Esecuzione immobiliare, vizi aggiudicazione
Una volta delegate le operazioni di vendita al notaio, i vizi dell’aggiudicazione dichiarata dallo stesso notaio devono essere prima fatti valere con il reclamo e poi contro l’ordinanza del giudice che, rigettando il reclamo, assume a contenuto del proprio atto esecutivo l’aggiudicazione notarile. Ne consegue che i detti vizi, se non fatti valere nelle forme suindicate, non possono più essere dedotti mediante l’impugnazione del successivo decreto di trasferimento.
Cassazione Sentenza n. 24810 dell'8 ottobre 2008
Cassazione Sentenza n. 24810 dell'8 ottobre 2008
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Lavoro: sussistenza mobbing
La responsabilità del datore di lavoro per mobbing sussiste anche ove, pur in assenza di un suo specifico intento lesivo, il comportamento materiale sia posto in essere da altro dipendente, per la colpevole inerzia nella rimozione del fatto lesivo; né ad escludere tale responsabilità, quando il mobbing provenga da un dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, può bastare un mero tardivo intervento "pacificatore", non seguito da concrete misure e da vigilanza.
Cassazione Sentenza n. 22858 dell'11 settembre 2008
Cassazione Sentenza n. 22858 dell'11 settembre 2008
Penale - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - GETTO PERICOLOSO DI COSE - CONFIGURABILITA' - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI
Con la decisione in esame la Corte, dopo aver operato un’approfondita ricognizione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi in materia di inquinamento elettromagnetico, ha affermato: a) che il fenomeno dell’emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell’ambito dell’art. 674 cod. pen.; b) che detto reato è configurabile solo quando sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata un’effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone, ravvisabile non in astratto ma in concreto; c) che il mero superamento dei limiti tabellari, non accompagnato dalla prova certa ed oggettiva di un effettivo e concreto pericolo di nocumento per la salute e la tranquillità delle persone, configura solo l’illecito amministrativo previsto dall’art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Cassazione SENTENZA N. 36845 UD.13/05/2008
Cassazione SENTENZA N. 36845 UD.13/05/2008
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