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lunedì 23 gennaio 2012
Fotovoltaico sulle coperture
Un'ulteriore spinta per tali impianti viene dal progressivo – seppur non rapidissimo – innalzamento da parte delle regioni della soglia per avvalersi della Pas (procedura abilitativa semplificata) sino a 1 mW (attualmente la Pas a 1 mW è in vigore nel Lazio, in Abruzzo e in Veneto).
Dal 1° gennaio è obbligatorio dare l'indicazione dell'indice di prestazione energetica degli edifici negli annunci commerciali di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari. Idoneo contraltare segue il 31 maggio, che è la prima data a decorrere dalla quale la presentazione della richiesta del pertinente titolo abilitativo edilizio implica l'obbligo per il costruttore di nuovi edifici (o che conduca ristrutturazioni rilevanti) di progettare e realizzare l'intervento edilizio in modo tale da garantire il rispetto della copertura, tramite il ricorso a energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e del 20% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Scade, invece, il 30 giugno il termine per l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici a pena del mancato riconoscimento del premio di 5 centesimi di euro/kWh previsto per impianti ricadenti nella tipologia «su edifici» installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto (a condizione che in ogni caso l'intervento fosse stato avviato tra il 25 agosto 2010 e il 13 maggio 2011).
Parimenti premiati dal nuovo quadro regolamentare degli incentivi sono gli impianti con innovazione tecnologica e gli impianti a concentrazione, che beneficiano di incentivi autonomi per limiti di spesa, requisiti di accesso e livello delle tariffe incentivanti.
Si stanno, inoltre, affacciando sul mercato nuove iniziative che sono mirate ad abbinare gli impianti fotovoltaici che i privati installeranno sui propri edifici alla fornitura di energia elettrica o alla ricarica di automobili e motorini elettrici, che abbinati allo sviluppo delle reti per la ricarica pubblica sembrano essere il futuro punto di contatto fra fonti rinnovabili, edilizia ecologica e grande distribuzione. C'è dunque la concreta possibilità che le ristrettezze degli incentivi per i grandi impianti possano lasciare spazio allo sviluppo di progetti assai più innovativi, che permettano di avvicinare nuovamente il fotovoltaico a quella filosofia di generazione distribuita che ne ha accompagnato la nascita, ma non ancora la diffusione.
Essenziale:
Sono considerati impianti su edifici non soggetti ai limiti di costo quelli che hanno una potenza non superiore a 1 MW, a fini tariffari sono considerati come se fossero su edifici gli impianti fotovoltaici con tecnologia tradizionale i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali
La mera ubicazione su edificio non è di per sé sufficiente ad escludere che un impianto debba essere assoggettato a screening ambientale
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domenica 11 settembre 2011
Cessione delle superifici per installazione pannelli fotovoltaici
I vantaggi
A rendere interessante l'affare è sicuramente la producibilità di energia dei pannelli ma sono soprattutto gli incentivi ventennali del cosiddetto "conto energia" che restano attraenti – pur ridotti rispetto all'inizio – grazie anche alla parallela diminuzione del costo dei moduli e degli apparecchi collegati. La "torta" dei ricavi viene spartita, in parte a vantaggio di chi realizza l'impianto e si assume il rischio imprenditoriale e in parte a favore di chi si limita a cedere qualcosa di cui in effetti (nel caso del tetto del capannone) non ha bisogno, mettendo a frutto una sorta di "rendita di posizione" non altrimenti sfruttabile.
A proporre l'affare sono talora gli stessi proprietari di terreni agricoli (magari improduttivi), ma più spesso l'iniziativa arriva dalle società del settore fotovoltaico che sono a caccia soprattutto di grandi superfici di tetti per l'installazione di impianti da 0,8 mW di potenza in su, i più interessanti dal punto di vista dei rendimenti.
Dove conviene
Il fatto che i tetti e i lastrici solari siano preferiti ai terreni agricoli dipende soprattutto da quattro fattori. Il primo è che in zone industriali i vincoli paesaggistici che intralciano l'installazione sono rari o inesistenti. Inoltre le zone industriali sono meglio collegate e servite dalla rete elettrica, a cui gli impianti sono allacciati. Il terzo elemento è contenuto nel Dlgs 28/2011 (all'articolo 10) che fissa limiti severi all'installazione: massimo 10% della superficie agricola e 1 mW di potenza, 2 km di distanza in caso di più impianti. Questi limiti non operano per terreni abbandonati da almeno cinque anni, ma è incerta la modalità per provare di aver maturato il termine. Infine, l'installazione di queste opere è mal vista dalla maggioranza delle amministrazioni e dalle organizzazioni di categoria agricole e la necessità dell'iscrizione preliminare al Registro grandi impianti per ottenere il via libera rende molto difficile realizzare un impianto a terra.
L'installazione sui tetti
Il proprietario concedente la superficie ricaverà innanzitutto una somma per la cessione e potrà eliminare per vent'anni i costi di manutenzione ordinaria della copertura. L'impianto fotovoltaico può essere l'occasione per "caricare" sulla ditta che gode della concessione i costi per il necessario rifacimento del tetto. Da notare infine che anche colui che installa l'impianto ha i suoi vantaggi nel contribuire al rifacimento delle coperture essendoci tariffe incentivanti che premiano con maggiore generosità la rimozione dell'eternit.
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domenica 28 agosto 2011
Registro per il solare
1) quelli realizzati su edifici con potenza superiore a 1 MW;
2) quelli realizzati a terra, con potenza superiore a 200 kiloWatt, o anche con potenza inferiore, se non operano in regime di scambio sul posto (dal 2013 tutti quelli a terra).
A prescindere dalla potenza,sono in ogni caso considerati piccoli gli impianti realizzati su edifici o aree della Pa.
Il registro serve a verificare il rispetto dei limiti di costo annuo complessivo degli incentivi che il quarto conto energia ha previsto per il periodo transitorio del 2011-2012 (e cioè 300 milioni l'anno per gli impianti ammessi dal 1° giugno al 31 dicembre 2011, altri 150 milioni l'anno in relazione al primo semestre 2012, altri 130 milioni l'anno in relazione al secondo semestre 2012).
La registrazione può essere chiesta solo per impianti autorizzati, quindi è un sistema molto rischioso per gli investitori, perché la mancata registrazione può colpire anche impianti per i quali si stanno facendo grandi investimenti di sviluppo.
Quel che appare molto complesso è comprendere i tempi e i criteri di accesso al registro, che si compone di tre gruppi di elenchi elettronici per ciascuno dei tre periodi del regime transitorio (2011, primo semestre 2012 e secondo semestre 2012):
elenco A, degli impianti che rientrano nel limite di costo del periodo rilevante;
elenco B, degli impianti che pur avendo fatto istanza per il 2011 non sono soggetti a limiti di costo (perché entrati in esercizio prima del 31 agosto 2011);
elenco C, degli impianti che non rientrano nel limite di costo del periodo rilevante;
elenco D, degli impianti che hanno presentato un'istanza di registrazione non procedibile.
L'elenco A del 2011 è stato pubblicato prima del 31 agosto 2011, per cui gli impianti ivi indicati che riescono a entrare in esercizio entro il 31 agosto 2011, confluiscono nell'elenco B, che verrà aggiornato dal Gse entro il 15 settembre. Nella misura in cui gli impianti scorrono dall'elenco A all'elenco B, il limite di costo di 300 milioni di euro per il 2011 ritorna capiente e il Gse fa "scorrere" nell'elenco A gli impianti dell'elenco C. Qualora lo scorrimento dall'elenco C all'elenco A svuotasse completamente lo stesso elenco C, allora dal 15 al 30 settembre il Gse riaprirebbe una finestra per le domande di ammissione al registro 2011.
La strategia per gli esclusi che non volessero rinunciare al proprio progetto è quella di cercare di guadagnare posizioni per le graduatorie successive. Ciò è possibile se si salta di priorità; ad esempio un impianto escluso dall'elenco A di un periodo, perché a progetto (ossia solo autorizzato o con i lavori in corso), potrebbe avere più possibilità di cadere nell'elenco A del registro successivo se finisse i lavori (passando da un terzo ordine di priorità al secondo ordine), oppure se, pur non essendo ancora registrato, entrasse addirittura in esercizio (così arrivando al primo ordine di priorità).
La consolazione per chi – nonostante l'entrata in esercizio – non dovesse rientrare nel l'elenco A del primo registro utile successivo all'entrata in esercizio, è la possibilità in ogni caso di beneficiare della tariffa onnicomprensiva del primo semestre 2013, facendo istanza di ammissione al conto energia entro il 15 gennaio 2013 e prendendo le tariffe onnicomprensive per un periodo di venti anni dal 1° gennaio 2013.
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lunedì 4 luglio 2011
Conviene l'impianto fotovoltaico? Se sì, quanto?
La risposta alla prima domanda è alquanto ovvia SI, mentre per rispondere alla seconda la questione diventa un pò più complessa.
Innanzitutto dovremo rispondere preliminarmente a queste domande:
dove è posto l'impianto, al Sud, dove c'è più sole o al Nord?
Quando verrà terminato?
Quali sono i consumi familiari?
Mettendo a confronto due impianti similari, uno a Milano e l'altro a Bari (Fonte Sole24Ore) è facile notare che , Bari è meglio: viene prodotta più energia, in parte autoconsumata e in parte venduta alla rete, perciò l'investimento si ripaga in minor tempo (otto anni invece di nove) e alla fine del periodo,ventennale di esercizio agevolato con le tariffe del cosiddetto "conto energia" si finisce per incassare di più, in buona parte sotto forma di mancata spesa, cioè di risparmio sulla bolletta dell'energia elettrica ma in parte anche come soldi sonanti.
Tenuto conto di entrambi i criteri, al Sud è previsto un rendimento dell'investimento annuo del 12% e al Nord del 10%, ben più di quel che possono garantire investimenti finanziari a basso o medio rischio.
A meno di farsi finanziare da una banca, l'impianto è e resta un investimento di lungo periodo. In altre parole, occorre sin da subito stanziare, nel caso in questione, 12.500 euro che verranno "ripagati" in otto o nove anni: solo dopo si inizierà veramente a guadagnare. Quindi investirà in fotovoltaico chi non prevede in breve tempo di dover avere spese notevoli e, in genere, chi conta di abitare nella stessa casa ancora per un lungo periodo e l'utilizza per abitazione principale. È vero che si potrebbe anche dire: «Con il fotovoltaico installato, la mia casa vale di più, se decido di venderla», ma questa legittima aspettativa va confrontata, caso per caso, con la realtà, cioè con la sensibilità degli acquirenti di immobili che potrebbero o non potrebbero dare il giusto peso alle fonti rinnovabili come un plus di valore immobiliare.
Da considerare infine che l'esempio riportato vale per un impianto in funzione al 31 dicembre 2011 poichè se l'installazione avvenisse mesi dopo, per esempio a settembre 2012, gli incentivi statali calerebbero di un bel po' (circa del 15,4%).
Ma dall'altro lato dobbiamo considerare che con l'evoluzione tecnologica avremo un'indubbia riduzione del costo dei pannelli e degli inverter, di fatto riducendo il "mancato guadagno" a un ben più accettabile "-5%" rispetto all'anno in corso.
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lunedì 20 giugno 2011
Fotovoltaico ed Eolico non sfuggono alla rendita
Gli impianti fotovoltaici ed eolici devono essere accatastati nella categoria D/1, «opifici», con attribuzione di rendita. Una scelta che fa scattare l'obbligo di assolvere l'imposta comunale sugli immobili e che discende dalle prese di posizione dell'agenzia del Territorio.
Con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008, il Territorio ha qualificato come «unità immobiliari» i moduli fotovoltaici assimilandoli alle turbine.Pertanto, la costruzione sul tetto o a terra di un impianto solare fotovoltaico comporta anche l'obbligo dell'accatastamento. In particolare, i soggetti che costruiscono la "centrale solare" sui tetti o sulle coperture degli edifici devono in primo luogo accatastare il lastrico solare (cioè l'area di sedime del futuro impianto) alla quale viene attribuita rendita pari a zero.
Dopodiché, quando l'impianto è realizzato, viene iscritto nel catasto nella categoria D/1 con rendita pari – in linea di massima – a 2 euro per metro quadrato. Per coloro che realizzano impianti a terra, invece, la superficie del terreno viene classificata «ente urbano» senza rendita e l'impianto segue le regole sopra indicate.
In quest'ultima ipotesi ricadono anche gli impianti realizzati dagli imprenditori agricoli sui terreni da loro coltivati. Anche in questo caso, al terreno su cui si trova l'impianto viene azzerata la rendita relativa al reddito dominicale e agrario (poiché di fatto lo stesso non è più coltivabile) e l'impianto viene iscritto in catasto fabbricati nella categoria D/1. Gli imprenditori agricoli dovrebbero tuttavia pretendere l'accatastamento nella categoria catastale D/10, «fabbricati strumentali alle attività agricole», così da poter considerare l'impianto non soggetto a Ici . Per gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese commerciali, per effetto del l'accatastamento nella categoria D/1, scatta l'imponibilità ai fini Ici. Infatti, il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati nel territorio dello Stato iscritti o da iscrivere al catasto fabbricati. Tanto basta a generare un obbligo generalizzato.
La risoluzione del Territorio n. 3/T/2008 prevede come unica esenzione dall'obbligo di accatastamento gli impianti di piccola dimensione situati sugli edifici, prevalentemente destinati alla produzione di energia per usi domestici. In questi casi, i soggetti che realizzano impianti sugli edifici con entrata in esercizio a partire dal 1° giugno 2011 – e conseguente applicazione degli incentivi del cosiddetto quarto conto energia, Dm 5 maggio 2011 – non dovrebbero essere soggetti a obbligo di accatastamento e quindi al pagamento dell'Ici.
Anche i generatori di energia da fonte eolica, sono soggetti a Ici, al pari di quelli fotovoltaici. Infatti, gli impianti eolici sono stati oggetto di due circolari dell'agenzia del Territorio, la n. 4/T/06 e la 14/T/07. Il Territorio considera l'impianto eolico un opificio, dato che è costituito da una robusta fondazione oltre a un sostegno per le pale e agli impianti connessi; inoltre, esso è destinato alla produzione di energia e quindi di reddito.
lunedì 6 giugno 2011
Fotovoltaico di Grande Taglia
Tecnicamente, sono considerati grandi impianti:
a\ quelli realizzati su edifici con potenza superiore a 1 megaWatt;
b\ quelli realizzati a terra, con potenza superiore a 200 kiloWatt, o anche con potenza inferiore, se non operano in regime di scambio sul posto (dal 2013 tutti quelli a terra).
A prescindere dalla potenza, sono in ogni caso considerati piccoli gli impianti realizzati su edifici o aree di proprietà della Pa.
Le soglie annuali
I grandi impianti fotovoltaici sono ammessi al quarto conto energia con taluni limiti di costo annui volti a far sì che la spesa per tutti gli incentivi al solare fotovoltaico – raggiunto l'obiettivo finale di 23mila MW di potenza installata in Italia – non superi 6 o 7 miliardi di euro l'anno in bolletta. Dal 2013 limitazioni volte al contenimento dei costi si estenderanno anche ai piccoli impianti.
Il limite di costo annuo è individuato per periodi di ammissione è di:
- 300 milioni l'anno per gli impianti ammessi al conto energia dal 1° giugno al 31 dicembre 2011;
- altri 150 milioni l'anno in relazione al primo semestre 2012;
- altri 130 milioni l'anno in relazione al secondo semestre 2012.
Dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2012 il controllo del rispetto del limite avviene ex ante, tramite l'iscrizione degli impianti in un registro tenuto dal Gse (per il primo periodo sono soggetti a registrazione solo gli impianti che al 31 agosto prossimo non saranno ancora entrati in esercizio). Fino a tutto il 2012, tali limiti di costo non riguardano gli impianti a concentrazione e quelli integrati con caratteristiche innovative .
Dal 2013 al 2016 il controllo avviene ex post: l'eventuale sforamento del limite di costo in un periodo comporta la riduzione della tariffa applicabile nel periodo successivo . Con successivi Dm sono possibili riduzioni prima del 2016 se vengono raggiunti i costi cumulati degli incentivi.
La registrazione
L'istanza di registrazione va presentata in specifiche finestre temporali; al termine della finestra il Gse redige il registro degli impianti rientranti nel limite di costo, secondo criteri di priorità definiti nel Dm 5 maggio 2011. La presentazione delle domande per la graduatoria del 2011 è aperta e terminerà il 30 giugno.
Dal momento della pubblicazione del registro, la costruzione dell'impianto deve essere ultimata, a pena di decadenza, entro sette mesi per impianti fino a 1 MW ed entro nove mesi per gli impianti con capacità maggiori. Gli impianti decaduti dal registro possono ripresentare domanda per un periodo successivo, ma saranno penalizzati con una decurtazione del 20% della tariffa. La medesima penale si applica anche ai rinunciatari.
La decadenza si riferisce al completamento dei lavori, quindi l'allacciamento dell'impianto può essere successivo. L'investitore pagherà tuttavia le conseguenze del ritardo dell'allacciamento in termini di possibili riduzioni della tariffa, posto che la stessa viene fissata solo all'entrata in esercizio .
Se un registro non raggiunge il limite di costo per il relativo periodo, le risorse libere si cumulano al limite di costo del periodo successivo. Invece, il possibile sforamento del limite di costo del registro 2011, dovuto allo scorrimento del registro previsto per settembre , viene dedotto dal limite di costo del secondo semestre del 2012
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Fotovoltaico e bioedilizia
mercoledì 1 giugno 2011
Fotovoltaico di piccola taglia
Sono piccoli impianti fotovoltaici quelli che – avendo una potenza sino ad 1 MW – vengono realizzati su edifici, nonché gli impianti fotovoltaici collocati a terra che, avendo una potenza non superiore a 200 kW, cedono l'energia prodotta alla rete secondo lo schema contrattuale dello scambio sul posto.
Anche a prescindere dalla potenza, sono in ogni caso considerati piccoli gli impianti realizzati su edifici o aree di proprietà della pubblica amministrazione. I piccoli impianti possono usare tanto moduli e tecnologie tradizionali, quanto – se integrati in edifici – avere caratteristiche innovative o usare le tecnologie di concentrazione della radiazione solare (e quindi rientrare nelle maggiori tariffe riservate previste dai titoli III e IV del Dm 5 maggio 2011). Dal 2013 gli impianti collocati a terra, salvo che insistano su aree della pubblica amministrazione, usciranno dal novero dei piccoli impianti, perché per gli impianti che entrano in esercizio da quella data in poi il quarto conto energia prevede l'incompatibilità delle tariffe omnicomprensive col regime dello scambio sul posto, che è invece uno dei requisiti affinché gli impianti collocati a terra rientrino nel novero dei piccoli impianti.
I piccoli impianti sono ammessi al conto energia senza limiti di costo, se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e ricevono per 20 anni la tariffa prevista per il relativo scaglione di potenza nel mese in cui entrano in esercizio. Per gli impianti entrati in esercizio dal 2013 in poi, invece, si applicheranno le riduzioni delle tariffe previste nel Dm 5 maggio 2011, laddove fossero superati i costi indicativi ivi previsti per ciascun periodo.
I piccoli impianti vengono spesso realizzati senza autorizzazione unica. Con il quarto conto energia diventa necessario che alla richiesta di ammissione al conto energia sia allegata una dichiarazione del Comune con cui viene attestato che il titolo usato al posto dell'autorizzazione unica (Dia, Pas o comunicazione in edilizia libera) è idoneo a realizzare l'impianto. Inoltre, ai fini della determinazione del livello di tariffa applicabile, più impianti in qualsiasi modo riconducibili a un unico soggetto responsabile, laddove siano localizzati nella medesima particella catastale, o su particelle contigue, si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa.
Quanto ai regimi premiali, per incentivare l'uso efficiente dell'energia, i piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di una maggiorazione della tariffa: il bonus è pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia derivante dagli interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio su cui l'impianto fotovoltaico è installato. Gli interventi devono essere individuati prima di essere eseguiti in una certificazione energetica, effettuati sull'involucro edilizio e confermati in una nuova certificazione energetica dell'edificio. Per i piccoli impianti realizzati su edifici di nuova costruzione la maggiorazione arriva al 30%, se le prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo e per la climatizzazione invernale dell'involucro sono inferiori ai minimi di legge di almeno il 50%. In alternativa al premio per l'uso efficiente dell'energia, la tariffa può essere incrementata del 5% per i piccoli impianti, realizzati da Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.
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fotovoltaico e bioedilizia
domenica 29 maggio 2011
Fotovoltaico: Tre livelli di bonus
La regola dell"entrata in esercizio"
Un impianto ricade nel regime di conto energia del tempo in cui entra in esercizio e riceve per 20 anni decorrenti da tale data l'incentivo, a un livello monetario costante, non soggetto a revisione né indicizzazione. Di conseguenza, gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010 e che non hanno beneficiato degli incentivi del primo conto energia, ricevono gli incentivi previsti dal secondo conto energia. Il secondo conto si applica anche agli impianti entrati in esercizio entro il 30 giugno 2011, a condizione cheentro il 31 dicembre 2010 fossero stati completati i lavori di costruzione;tale circostanza fosse stata notificata all'ente locale competente, al Gse e al gestore di rete; fosse stata inviata al Gse la domanda di preammissione al secondo conto energia
Gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011, se non ricadono nel suddetto meccanismo, ricevono gli incentivi del terzo conto energia. Peraltro, nell'ambito del breve periodo di applicazione del terzo conto energia si è determinata anche una riduzione di tariffa dal 1° maggio 2011: perciò si parla anche di impianti del primo e del secondo quadrimestre del terzo conto energia (anche se, a causa dell'abrogazione anticipata di questo sistema, la tariffa del secondo quadrimestre si applica solo agli impianti entrati in esercizio a maggio).
Gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2012 – salvo il raggiungimento dei limiti di capacità e spesa fissati dal decreto – riceveranno gli incentivi del quarto conto energia
Gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 riceveranno delle tariffe onnicomprensive applicabili nell'ambito del quarto conto energia dopo il periodo transitorio 2011-2012
L'incentivo applicato nel periodo transitorio ricalca il sistema di tariffa-premio usato anche nel secondo e nel terzo conto energia. Per gli impianti ammessi a questo sistema, il Gse riconosce una tariffa incentivante commisurata alla quantità di energia prodotta dall'impianto, mentre la remunerazione della cessione dell'energia è indipendente dagli incentivi del conto energia e viene pagata al produttore dai compratori dell'energia elettrica (e se il produttore non intende occuparsi della vendita può chiedere al Gse di ritirarla applicando un prezzo medio ponderato sul mercato all'ingrosso).
L'incentivo che diventerà operativo dal 1° gennaio 2013 sarà quello della feed-in tariff, ossia la tariffa omnicomprensiva pagata sulla quantità di energia immessa in rete. Tale sistema incentivante è analogo a quello del Cip-6, del primo conto energia, della tariffa onnicomprensiva per gli impianti rinnovabili di piccola taglia diversi dal fotovoltaico (sino a 1 MW) e segue i regimi per il fotovoltaico maggiormente diffusi nel resto dell'Europa
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lunedì 9 maggio 2011
Fotovoltaico: QUARTO CONTO ENERGIA
Si è deciso che l’erogazione dell’incentivo parta nel momento in cui l’impianto viene allacciato alla rete. Qualora i proprietari incontrassero difficoltà nell’allaccio o ritardi imputabili al gestore della rete, potranno ricorrere alle tutele per i normali allacciamenti, previste dal Testo Integrato sulle Connessioni Attive (Tica) che fissa tempi massimi per l’allaccio e sanzioni per i gestori delle reti in caso di ritardi ingiustificati.
Inoltre, secondo l’accordo Romani-Prestigiacomo, alle normali sanzioni previste dal Tica, si aggiungerà un indennizzo per chi subisce ritardi superiori a 30 giorni nell’allaccio dell’impianto, indennizzo pari alla differenza tra il nuovo incentivo, più basso, e il vecchio, più alto, perso a causa dei ritardi imputabili alla società che gestisce la rete elettrica.
Nel testo finora disponibile sono confermate le modifiche apportate la scorsa settimana:
- l’estensione da 200 kW a 1 MW della definizione di piccoli impianti su edifici, cioè di quelli per i quali non è previsto alcun tetto di spesa;
- tetti di spesa semestrali fino al 2012 e introduzione del modello tedesco dal 2013;
- registro gestito dal GSE per i grandi impianti;
- premio di 5 €cent/kWh per la rimozione dell’amianto;
- premio del 10% per chi installa pannelli fotovoltaici italiani o europei.
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lunedì 7 marzo 2011
Fotovoltaico ed Eternit - Vantaggi
L'altra agevolazione statale previstaper la bonifica, almeno fino a tutto il 2012, resta la detrazione fiscale del 36%, che ha il vantaggio di premiare espressamente non solo la sostituzione dei tetti, ma anche quella di altri manufatti che contengono amianto come le vernici antiincendio o le canne fumarie. E questo anche se la tipologia dell'intervento, per esempio la manutenzione ordinaria in un singolo appartamento, non sarebbe normalmente agevolata. Come per gli altri interventi, il tetto di spesa è di 48mila euro e lo sconto fiscale va diviso in dieci rate annuali.
Peraltro, la risoluzione 2O7/E/2oo8 esclude la possibilità di cumulare il conto energia con il 36%, così come con il 55% sugli interventi di risparmio energetico.
Chi è a caccia di altri incentivi, deve rivolgersi alle norme locali.
La rimozione è resa più appetibile e talora obbligatoria da alcune leggi regionali sul piano casa. Per esempio, la delibera di giunta della Valle d'Aosta n. 3753/2009 esenta dal contributo di costruzione gli interventi di ampliamento o anche di realizzazione di unità immobiliari con criteri di risparmio energetico, in caso di integrale sostituzione di coperture di materiali contenenti amianto.
In Molise la legge n. 30/2009 concede invece volumi aggiuntivi: sono basati sul 10% della superficie del tetto rimossa (moltipllcata per tre per il calcolo della volumetria, in caso diresidenze).
L'Umbria, con l'ultima modifica alla legge n. 23/2009 (legge n. 27/2010) pone invece il focus sugli edifici a destinazione produttiva: l'incremento di superficie ammesso è ulteriormente aumentato del 5% in caso di sostituzione di tutte le coperture in cemento-amianto e del 10% in caso di contestuale installazione di un impianto fotovoltaico.
Anche la Lombardia (legge n. 13/2009) premia con ulteriori superfici le riqualificazioni anti-amianto, ma solo quelle nei quartieri di edilizia residenziale pubblica
La Calabria pone come precondizione per il recupero abitativi dei sottotetti la sostituzione dell'eternit.
Esistono anche contributi per la rimozione dell'amianto, ma i bandi compaiono (e scompaiono) periodicamente a macchia di leopardo sul territorio nazionale e i relativi finanziamenti sono talora cofinanziati da vari enti pubblici. Spesso sono rivolti solo a enti locali per la bonifica di scuole, ospedali, mezzi di trasporto. In genere, il referente presso cui presentare domanda è il Comune, anche quando i fondi sono in tutto o in parte erogati da regioni o province.
I requisiti per ottenere contributi in conto interessi o capitale variano moltissimo da caso a caso. Gli interventi di rimozione debbono essere coordinati quanto meno con l'installazione di impianti fotovoltaici ed eventualmente anche con interventi di coibentazione degli edifici. I contributi per fotovoltaico e coibentazione sono a fondo perduto, di quelli per l'amianto va restituita la metà con tasso di interesse pari allo 0,5 per cento.
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domenica 30 gennaio 2011
Fotovoltaico e Agricoltura - vol. 2
La produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche è una attività per la quale la connessione con il terreno non è naturale,pertanto l'agenzia delle Entrate ha individuato alcuni parametri necessari per poterla considerare ricompresa nel reddito agrario (circolare 32/11/2009):
In primo luogo, occorre soddisfare il requisito soggettivo e la produzione energetica deve essere realizzata nel contesto di un'azienda agricola.
Oltre al possesso dei terreni agricoli viene presa in considerazione, ai fini del rispetto della prevalenza, anche la potenza dell'impianto installato. Per gli impianti con potenza non superiore ai 200 kW l'energia generata è sempre considerata produttiva di reddito agrario.
Per gli impianti di potenza superiore, l'attività energetica viene considerata agrìcola se rispetta almeno uno dei tre requisiti seguenti:
1) l'impianto è integrato architettonicamente (integrazione parziale o totale) su strutture aziendali esistenti (per "esistente" s'intende una costruzione con mura perimetrali e copertura, iscritta in catasto);
2)il volume di affari derivante dall'attività agricola (al netto della produzione di energia)è prevalente rispetto al volume d'affari dell'attività di produzione di energia eccedente la franchigia (esclusa anche la tariffa incentivante);
3)il titolare dell'impresa agricola, entro il lìmite di 1 MW, deve dimostrare di coltivare almeno un ettaro di terreno (utilizzato per l'attività agricola) per ogni 10 kW di potenza nominale installata eccedente i primi 200 kW.
Se l'imprenditore agricolo individuale o la società semplice non rispettano almeno uno dì questi requisiti, la produzione di energia eccedente viene considerata produttiva di reddito d'impresa. Nel caso delle altre società agricole di persone e a responsabilità limitata, invece, il mancato rispetto di questi parametri comporta la tassazione a reddito d'impresa di tutta l'attività di produzione d'energia e la decadenza dell'opzione per la determinazione del reddito agrario. Questo perché tali soggetti, se svolgono anche parzialmente un'attività commerciale, decadono dal diritto di optare per la tassazione catastale.
Ai fini dell'Iva, per le aziende agricole in regime speciale (articolo 34 delDpr 633/72), la cessione dell'energia comportala separazione delle attività secondo quanto previsto dall'articolo 36 del Dpr 633/72. Questo obbligo di separazióne non sussiste se il produttore agricolo ha optato per l'applicazione dell'Iva con metodo normale. La cessione dell'energia sconta l'applicazione dell'Iva con aliquota ridotta al 10% (se ceduta al Gse o agli altri soggetti grossisti al n. 103 della Tabella A, parte III). Va assoggettata a imposta con aliquota ridotta anche l'eventuale quota di energia fatturata internamente alla gestione agricola.
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lunedì 24 gennaio 2011
Fotovoltaico Incentivi e vantaggi
Ecco le risposte categoria per categoria:
Impresa:
Attività
Imprèsa, oppure privato con impianto non al servizio dell'abitazione o oltre i 20 kW
Costo di acquisto dell'impianto
È deducibile da Irpef/Ires con quote di ammortamento del 9% annuo. Lo stesso per l'Irap
Iva sul costo d'acquisto
È detraibile, dato che si tratta di un costo inerente l'impresa
Tariffa incentivante
È assoggettata a Irpef/Ires e all'Irap- È soggetta a ritenuta d'acconto del 4%. Non è soggetta a Iva
Contributo in conto scambio
È componente positivo per Irpef/Ires e concorre al valore della produzione per l'Irap. È soggetto a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
È componente positivo per Irpef/Ires e concorre al valore della produzione per l'Irap. È soggetta a Iva
Corrispettivo da cessione
È componente positivo per Irpef/Ires e concorre al valore della produzione per l'Irap. È soggetta a Iva
Professionista
Attività
Professionista con impianto al servizio dello studio
Costo di acquisto dell'impianto
È deducibile da Irpef/Ires con quote del 9% annuo. Lo stesso per l'Irap. Se l'impianto è a uso promiscuo con l'abitazione, si deduce il 50%
Iva sul costo d'acquisto
È detraibile, dato che si tratta di un costo inerente l'attività professionale
Tariffa incentivante
E' assoggettata a Irpef/ires e all'Irap. È soggetta a ritenuta d'acconto del 4%. Non è soggetta a Iva
Contributo in conto scambio
È assoggettato a Irpef e ad Irap. È soggetto a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
È assoggettato a Irpef e ad Irap. È soggetto a Iva
Corrispettivo da cessione
È assoggettato a Irpef e ad Irap. È soggetto a Iva
Famiglia
Attività
Privato con impianto al servizio dell'abitazione e non oltre i 20 kW
Costo di acquisto dell'impianto
Il privato non ha scritture contabili e non effettua deduzione, né ammortamento
Iva sul costo d'acquisto
II privato non è titolare di partita Iva e non effettua alcuna detrazione
Tariffa incentivante
Non costituisce componente di reddito. Non è soggetta a ritenuta d'acconto, né a Iva
Contributo in conto scambio
Non costituisce componente di reddito, non è soggetto a ritenuta d'acconto, né a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
Rientra tra i redditi diversi disciplinati dall'articolo 67 del Tuir. Non è soggetta a Iva
Corrispettivo da cessione
II corrispettivo da ritiro del Gse rientra tra i redditi diversi disciplinati dall'articolo 67 del Tuir. Non è soggetta a Iva
Agricoltore
Attività
Produttori e società agricole in opzione con attività salare connessa a quella agricola
Costo di acquisto dell'impianto
Non è deducibile, ma le società agricole in opzione devono comunque rilevarlo in contabilità ed effettuare l'ammortamento
Iva sul costo d'acquisto
È detraibile con contabilità separata se in regime speciale Iva. Autoconsumo: detraibile se in regime ordinario Iva
Tariffa incentivante
Non costituisce componente di reddito. È soggetta a ritenuta del 4% per le società agricole in opzipne, ma non a Iva
Contributo in conto scambio
Non costituisce componente di reddito e non è soggetta a ritenuta d'acconto. È soggetta a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
Non costituisce componente di reddito e non è soggetta a ritenuta d'acconto. È soggetta a Iva
Corrispettivo da cessione
Non costituisce componente di reddito e non è soggetta a ritenuta d'acconto. È soggetta a Iva con aliquota del 10%
Agricoltore ( secondo esempio)
Attività
Produttori e società agricole in opzione con attività solare oltre i limiti della C. 32/E/09
Costo di acquisto dell'impianto
È deducibile ai finì Ires con quote del 9%annuo, dato che si tratta di reddito d'impresa determinato analiticamente. Lo stesso ai fini Irap
Iva sul costo d'acquisto
L'Iva sull'acquisto è detraibile, ma se in regime speciale occorre separare le attività
Tariffa incentivante
E' rilevante ai fini Ires ed Irap. È soggetta a ritenuta d'acconto del 4%. Non è soggetta a Iva
Contributo in conto scambio
Non configurabile perché oltre i 200 kW non si può fare scambio sul posto
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
Non configurabile perché oltre i 200 kW non si può fare scambio sul posto
Corrispettivo da cessione
È rilevante ai fini Ires ed Irap '(aliquota al 3,9%). È soggetta a Iva con aliquota del 10%
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lunedì 17 maggio 2010
Solare e fiscale
I Grandi impianti
AMMORTAMENTO – TERRENO SUI CUI INSISTE L’IMPIANTO – QUESTIONI DI LEASING
L'individuazione della misura dell'ammortamento degli impianti fotovoltaici dipende dalla qualificazione o meno degli stessi come immobili.
Individuazione Con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008, l'agenzia del Territorio ha qualificato come «unità immobiliari», ai fini dell'applicazione dell'Iti, gli impianti fotovoltaici, ritenendo che gli stessi vadano
accatastati nella categoria D/i - opifici, e includendo anche i pannelli fotovoltaici nel valore dell'immobile, in considerazione degli elementi di unione dei pannelli stessi alla struttura portante
La qualificazione immobiliare degli impianti fotovoltaici anche ai fini reddituali, in realtà, appare in contrasto con due precedenti prese di posizione dell'agenzia delle Entrate (circolari 4/E/2OO7 e 38/E/20o8, confermate dalla risposta Camera dei deputati del 6 maggio 2009, n. 5-01383). In particolare, nella circolare 46/E, l'agenzia ha affermato che l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo, in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.
Pertanto:
Quindi, secondo le Entrate, il coefficiente di ammortamento da applicare all'impianto fotovoltaico è pari al 9 per cento, corrispondente all'alìquota applicabile alle «centrali termoelettriche, esclusi i fabbricati» secondo il Dm 31 dicembre 1988.
Laddove gli impianti fotovol-taicifossero ora qualificabili come «immobili» anche ai finì del reddito d'impresa, in conformità all'accatastamento del Territorio, risulterebbero ammortiz-zabili con il coefficiente del 4 per cento, previsto per i fabbricati dell'industria termoelettrica, invece del 9 per cento.
La qualificazione immobiliare degli"impianti fotovoltaici avrebbe ripercussioni anche in relazione alla durata minima dei contratti di leasing. Per i beni concèssi in locazione finanziaria, l'articolo 102, comma 7, delTuir ammette la deduzione dei canoni in capo all'impresa utilizzatrice a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento fiscale, con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 per gli immobili.
Scorporo
La disciplina dello scorporo del terreno sottostante l'impianto (acquisito in proprietà o con un contratto dileasing) nell'ipotesi - peraltro non comune - in cui un'impresa acquisisca un impianto già ultimato fa sorgere ulteriori criticità.
In tale ipotesi, aderendo alla qualificazione immobiliare, si renderebbe necessario
applicare la disciplina dello scorporo del terreno di cui alDl 223/2006, articolo 36.
Potrebbe essere evitato in caso di acquisizione del solo diritto di superficie sul terreno sottostante l'impianto (risoluzione 5 luglio 2007, n.i57/E, e 27 luglio 2007, n.i92/E).
Pertanto, pur in presenza di impianti accatastati come «opifici», andrebbero considerati qualibenimobili ai fìni dell'ammortamento, ovviamente a patto che l'impianto sia costituito da elementi (i pannelli) che possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento.
I Vantaggi dei piccoli impianti
II trattamento fiscale del contributo erogato dallo Stato e dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia fotovoltaica muta a seconda della tipologia del soggetto beneficiario, della potenza dell'impianto e dell'uso che viene fatto dell'energia stessa. In queste pagine cerchiamo di fare il punto della situazione sul regime tributario del settore, anche alla luce dei chiarimenti forniti
dall'agenzia delle Entrate.
Se il soggetto responsabile dell'impianto è una persona fisica, un ente non commerciale, oppure un condominio che non opera nell'esercizio di impresa, il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla produzione di energia fotovoltaica dipende dalla possibilità o meno di considerare tale produzione come destinata ad usi «domestici».
L'agenzia delle Entrate, con la circolare 46/2007, ha fissato in 20 kW di potenza degli impianti
posti al servizio dell'abitazione, della sede dell'ente non commerciale o del condominio la soglia al di sotto della quale la produzione dell'energia è sempre considerata effettuata «per uso
domestico».
L'uso «domestico» dell'energia da parte di questi soggetti ha come conseguenza che la tariffa incentivante percepita dal responsabile dell'impianto non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette, configurando un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali ai sensi dell'articolo 6, comma i, del Tuir.
La vendita dì energia proveniente dagli impianti «domestici» non concretizza lo svolgimento di un'attività commerciale abituale, per cui i prò venti, tra cui l'eccedenza eventualmente liquidata nell'ambito del servizio di scambio sul posto (Ssp), rilevano fiscalmente come redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell'articolo 67, comma i, lettera i) del Tuir.
Nell'ipotesi di produzione di un'eccedenza di energia rispetto al fabbisogno con un impianto di potenza nominale fino a 20 kW non posto al servizio dell'abitazione o con impianti di potenza superiore a 20 kW non è configurabile un utilizzo «domestico».
La tariffa incentivante, per la parte sull'energia venduta, rappresenta un contributo in conto esercizio del reddito d'impresa soggetto alla ritenuta del 4% daparte del Gse. I proventi, tra cui il contributo in conto scambio e l'eccedenza eventualmente liquidata, sono da considerare componenti positivi nell'ambito dell'attività commerciale ai fini delle imposte sui redditi.
Informati da AmministrazioniAC.com
mercoledì 9 dicembre 2009
Fotovoltaico ... ultimo capitolo
Sì, la fattispecie è affrontata dalla circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 (paragrafo 9.1 e 9.2). L'utilizzo dell'energia prodotta da un privato per autoconsumo non rileva né ai fini Iva, né ai fini delle imposte dirette, qualora l'impianto sia di potenza nominale inferiore o pari a 20 kW e sia utilizzato al solo scopo di soddisfare i consumi energetici dell'abitazione.
La tariffa incentivante corrisposta non ha rilevanza fiscale avendo natura di contributo a fondo perduto. Qualora il privato venda l'energia prodotta in eccesso, può scegliere fra due opzioni, che hanno anche diverse conseguenze fiscali: lo scambio sul posto o la cessione dell'energia esuberante alla rete. Se l'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW supera Ì propri consumi e si sceglie lo scambio sul posto, l'energia esuberante non costituisce reddito imponibile, perché, immessa nella rete, genera a favore del privato un credito in termini di energia verso l'ente gestore (Gse), prelevabìle nei tre anni successivi.
Se si opta per la vendita dell'energia e l'impianto è installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell'abitazione, i proventi per la vendita dell'energia in eccesso sono considerati redditi diversi. La circolare n. 4Ó/E/2OO7 precisa che tali redditi derivano da attività commerciali non esercitate abitualmente (ai sensi dell'artìcolo 67, comma i, lettera i), del Tuir). Stesse considerazioni valgono anche nel caso dell'impianto realizzato da un condominio. In tale ipotesi, i proventi costituiscono reddito da imputare direttamente in capo ai singoli condomini in proporzione ai millesimi di proprietà.
Si ringrazia per la collaborazione AmministrazioniAC
Consulenza tecnica ed esecutiva
General Group Italia S.r.l.
venerdì 4 dicembre 2009
Fotovoltaico e condominio
Il condominio ha la possibilità di installare un impianto fotovoltaico. Si possono seguire due differenti percorsi: o un singolo inquilino decide di costruire un proprio allestimento nelle parti comuni, o vi provvede unanimemente la totalità dei condomini. In entrambi i casi è necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea. E’ importante sottolineare che, oltre al risparmio sulla bolletta elettrica, il nuovo sistema offre una considerevole opportunità di guadagno. Infatti un impianto di circa 50KW produce un guadagno medio di 3000/3500 euro al mese: questo budget una volta trascorso il tempo di restituzione del prestito potrà essere utilizzato per ridurre ulteriori costi di gestione del condominio oppure suddiviso tra i condomini.
Dove collocare l'impianto?
L'impianto potrà essere collocato sul tetto/copertura dell'edificio, oppure una soluzione conveniente potrebbe essere l'installazione di pannelli a tettoia, ad esempio sfruttando i posti macchina scoperti, con l'indubbio vantaggio di portare un secondo concreto miglioramento alle strutture del condominio.
Di che taglia?
Un impianto fotovoltaico da 10/20 kWp è in grado di generare l'energia elettrica sufficiente a coprire i consumi condivisi di un condominio di 20/60 famiglie o comunque grandi condomini.
Ovviamente verranno valutati i budget di spesa disponibili, la superficie disponibile per l'installazione e le richieste di energia del condominio
I vantaggi:
Il conto energia:
Nel settore fotovoltaico, i contributi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, sono erogati col “Conto Energia”. Il Conto Energia è un meccanismo di incentivazione (quello previsto dal DM 28 luglio 2005) che eroga del denaro in base all’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico.
Quindi col conto energia si ricevono contributi in denaro per ogni Kw prodotto.
I finanziamenti:
La finanziaria 2007 prevede contributi economici e fiscali per case e condomini che si dotano di impianto fotovoltaico, mentre per la nuova costruzione l`installazione dell`impianto fotovoltaico è obbligatoria.
Come fare?
Per gli impianti fotovoltaici è necessaria l`autorizzazione dell`assemblea condominiale e dell`ufficio tecnico comunale, in quanto l`installazione di un impianto fotovoltaico è considerato come ogni altro intervento di manutenzione straordinaria.
Come dicevamo, i moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertineza di immobile (tetto, facciata, terrazzo o su un terreno).
Vuoi saperne di più, senza alcun impegno?
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Il servizio viene reso da
GeneralGroupItalia S.r.l
lunedì 30 novembre 2009
Fotovoltaico e Agricoltura
Agroforestali
II regime agricolo agevolato si applica alla produzione di energia elettrica ottenuta dalle biomasse
a condizione che almeno il 51% della materia prima utilizzata nel processo produttivo
provenga dalla stessa azienda
Fotovoltaico
Anche la produzione di energia elettrica dal fotovoltaico beneficia del regime agricolo agevolato. Non potendosi però definire un criterio di prevalenza, occorre che sussista un evidente rapporto di collegamento tra produzione elettrica e conduzione del fondo agricolo
Viene fissata una franchigia di 200 Kw
al di sotto della quale l'energia rientra nel reddito agrario se prodotta da un'impresa agricola, Anche per la produzione eccedente, tuttavia, l'attività è agricola in presenza di determinate condizioni
LA TARIFFA INCENTIVANTE, È la somma corrisposta dall'ente gestore per garantire un'equa remunerazìone dei costì dì investimento e di esercizio e quindi equivale a un contributo in conto impianti.
IVA
La cessione di energia al gestore nazionale per l'energia (Gse), in quanto equiparato a un grossista, sconta l'aliquota del 10 %
IMPOSTE DIRETTE. La classificazione agricola dell'attività di produzione di energia elettrica comporta, ai fini delle imposte dirette, la tassazione sulla base del reddito agrario, che si traduce in nessuna tassazione aggiuntiva, tenuto conto del fatto che l'imprenditore che coltiva il terreno dichiara la rendita catastale
In collaborazione con AmministrazioniAC
mercoledì 25 novembre 2009
Fotovoltaico e energie alternative: La soluzione in agricoltura
Per la produzione eccedente, l'attività è agricola qualora sussista almeno uno dei.seguenti tre requisiti: l'energia prodotta derivi da impianti integrati architettonicamente (anche parzialmente) su strutture aziendali esistenti; il volume d'affari derivante dall'attività agricola sia prevalente rispetto al volume d'affari dell'attività di produzione di energia fo tovoltaica eccedente i 200 Kw (a tal fine viene esclusa la tariffa incentivante); il titolare dell'impresa agricola deve coltivare almeno un ettaro di terreno per ogni io Kw di potenza eccedente la fran¬chigia ed entro il lìmite di i Mw. In base alla circolare, la produzione superiore a un Mw sembra essere esclusa dalla tassazione catastale, ma non viene precisato se la tassazione a bilancio riguardi soltanto la parte ecceden¬te. Si osserva che tale limitazione non è prevista dalla legge.
I terreni coltivati possono essere di proprietà dell'imprenditore o nella sua disponibilità. Devono inoltre essere da lui condotti e ubicati nel comune ove si trova l'impianto fotovoltaico o in comuni confinanti.
Tariffa incentivante
La tariffa incentivante è una somma corrisposta dall'ente gestoreper garantire una equa remunerazione dei costi dì investimento e di esercizio e, quindi, equivale aun contributo in conto impiantì (circolare n. 46/E del 19 luglio 2007). La circolare n, 32/E ricorda che essa non è rilevante ai fini delle imposte dirette qualorasiapex-cepita da soggetti che naturalmcnte,operopzione, determinano il reddito in base all'articolo 32 del Tuir. La tariffa è soggetta all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% solo se percepita da soggetti che rientrano nel reddito d'impresa, comprese le società che hanno esercitato l'opzioneper la tassazione in base al reddito agrario. Quindi le società semplici e le imprese individuali non subiscono alcuna ritenuta, mentre le altre società sono soggette a ritenuta anche se hanno optato per la tassazione catastale.
Vuoi saperne di più?
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