L'azienda agricola può produrre energia elettrica da due tipi dì fonti rinnovabili
Agroforestali
II regime agricolo agevolato si applica alla produzione di energia elettrica ottenuta dalle biomasse
a condizione che almeno il 51% della materia prima utilizzata nel processo produttivo
provenga dalla stessa azienda
Fotovoltaico
Anche la produzione di energia elettrica dal fotovoltaico beneficia del regime agricolo agevolato. Non potendosi però definire un criterio di prevalenza, occorre che sussista un evidente rapporto di collegamento tra produzione elettrica e conduzione del fondo agricolo
Viene fissata una franchigia di 200 Kw
al di sotto della quale l'energia rientra nel reddito agrario se prodotta da un'impresa agricola, Anche per la produzione eccedente, tuttavia, l'attività è agricola in presenza di determinate condizioni
LA TARIFFA INCENTIVANTE, È la somma corrisposta dall'ente gestore per garantire un'equa remunerazìone dei costì dì investimento e di esercizio e quindi equivale a un contributo in conto impianti.
IVA
La cessione di energia al gestore nazionale per l'energia (Gse), in quanto equiparato a un grossista, sconta l'aliquota del 10 %
IMPOSTE DIRETTE. La classificazione agricola dell'attività di produzione di energia elettrica comporta, ai fini delle imposte dirette, la tassazione sulla base del reddito agrario, che si traduce in nessuna tassazione aggiuntiva, tenuto conto del fatto che l'imprenditore che coltiva il terreno dichiara la rendita catastale
In collaborazione con AmministrazioniAC
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