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venerdì 6 novembre 2009

Lavoro: Cass. 14586/2009 licenziamento del dipendente

Non si può licenziare il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro quando sia stato sempre corretto e diligente e non abbia recato alcun danno alla società. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione annullando con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Torino che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente di una società che aveva abbandonato per un brevissimo lasso di tempo il posto di lavoro, peraltro rimanendo nella sede lavorativa. In primo grado, infatti, il Tribunale di Biella aveva ritenuto illegittima la sanzione disciplinare, mentre i giudici di appello avevano ritenuto che, ai fini della legittimità del licenziamento, si dovesse tenere conto che la condotta del dipendente aveva determinato il blocco, anche se per un breve tempo, delle macchine e che il dipendente aveva abbandonato il posto di lavoro del quale aveva la responsabilità, per di più in orario notturno, quando i controlli dei superiori erano minori.
Contro la sentenza di appello il dipendente licenziato aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici del merito non avevano tenuto conto della lunga carriera lavorativa, dell’assenza di precedenti sanzioni e della mancanza di qualsiasi danno alla produzione, oltre che della possibilità di una sanzione diversa dal licenziamento prevista dal contratto collettivo. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso e rinviando la questione alla Corte di Appello di Genova per un nuovo esame, ha affermato che il principio di proporzionalità tra la sanzione e l’illecito implica un giudizio di adeguatezza eminentemente soggettivo, e cioè calibrato sulla gravità della colpa e sull’intensità della violazione della buona fede contrattuale che esprimano i fatti contestati, alla luce di ogni circostanza utile (in termini soggettivi ed oggettivi) ad apprezzarne l’effettivo disvalore ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale. Infatti, solo a queste condizioni il principio di proporzionalità risulta in grado di influire sul comportamento degli altri dipendenti senza assumere un valore di “esemplarità” disgiunto dalla misura della responsabilità del dipendente e dalla conseguente realizzazione dell’interesse aziendale in termini proporzionati alla portata della prima, garantendo in tal modo, per come si è detto, la reale eticità del rapporto.
Il datore di lavoro non potrà, pertanto, in linea di principio (e cioè, in assenza di puntuali controindicazioni in punto di proporzionalità) irrogare un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. In particolare, la Corte di Appello, non operando una valutazione coordinata e unitaria dei dati legalmente rilevanti ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione, ha assegnato esclusivo ed auto sufficiente rilievo alla posizione (peraltro non formalizzata) di responsabilità del dipendente, senza considerare, nell’ambito di un apprezzamento che doveva essere necessariamente globale e non parcellizzato, innanzitutto le difformi previsioni della contrattazione collettiva, che, enucleate al fine di “garantire un rapporto quanto più definito tra sanzione e mancanza”, hanno tipizzato espressamente il fatto contestato prevedendo, con riferimento allo stesso, le minori sanzioni della sospensione o della multa: previsioni dalle quali la corte di merito non poteva prescindere, specie in un contesto professionale (sicuramente rilevante ai fini della prognosi circa la correttezza del futuro adempimento) caratterizzato da una durata ultraventennale del rapporto e dall’assenza di precedenti sanzioni.
Alla luce di quanto affermato, la Corte di Appello investita nuovamente della questione, dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: “In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.
Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure l’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto della mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed in specie alla sua durata e all’assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia”

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