La Corte Costituzionale con sentenza 238/2009 ha affermato che la T.i.a. (tariffa igiene ambientale) presenta tutti i requisiti del tributo e che pertanto non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costiuisce una mera variante della Tarsu.
La Corte prosegue confermando che la Tia per sua stessa natura non può essere inserita nell'ambito di applicazione dell'IVA.
Dato che fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, veniva fatta pagare l'IVA sulle somme dovute, è subito sorto il problema del rimborso, per altro già affrontato dai professionisti di Legal nelle regioni Toscana, Liguria e Lombardia dove le CTP competenti, avevano preceduto la Corte Costituzionale, dando ragione al contribuente.
Ulteriore problema è la necessaria titolarità del tributo direttamente al Comune competente e non più ad aziende esterne a cui era stata di frequente affidata la gestione e la riscossione.
Cosa fare in concreto per presentare l'istanza di rimborso:
preliminarmente è bene chiarire che se si tratta di un immobile destinato ad un'attività commerciale, molto probabilmente l'IVA pagata sulla TIA sarà stata portata in detrazione e pertanto non potrà essere presentata la richiesta di rimborso, se così non fossesi dovrà presentare idonea richiesta al proprio Comune, dopo di chè come previsto dall'art. 21 Dlgs 546/1992 trascorsi 90 giorni dalla data di richiesta,sarà possibile presentare il ricorso contro il rifiuto tacito della restituzione .
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