La produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche può avere natura agricola. In questo caso non è possibile quantificare la prevalenza di beni provenienti dalla azienda agricola secondo gli ordinari crìteri (circolari n.44/E del 2002 e n. 44/E/20O4) in quanto la luce è una risorsa che non appartiene all'impresa agricola. Tuttavia, l'agenzia Entrate ricorda che ci deve essere, comunque, una correlazione tra la produzione di energia e la conduzione del fondo agricolo. Con la circolare n. 44 E del 2002 e n. 44/E del 2004) vengono quindi fissati dei parametri basati sulla potenza nominale dell'impianto installato, confrontata con alcuni fattori relativi alla attività agri¬cola svolta. Al riguardo, viene fissata una franchigia pari a 200 Kw al di sotto della quale l'energia prodotta rientra nel reddito agrario se prodotta da una impresa agricola.
Per la produzione eccedente, l'attività è agricola qualora sussista almeno uno dei.seguenti tre requisiti: l'energia prodotta derivi da impianti integrati architettonicamente (anche parzialmente) su strutture aziendali esistenti; il volume d'affari derivante dall'attività agricola sia prevalente rispetto al volume d'affari dell'attività di produzione di energia fo tovoltaica eccedente i 200 Kw (a tal fine viene esclusa la tariffa incentivante); il titolare dell'impresa agricola deve coltivare almeno un ettaro di terreno per ogni io Kw di potenza eccedente la fran¬chigia ed entro il lìmite di i Mw. In base alla circolare, la produzione superiore a un Mw sembra essere esclusa dalla tassazione catastale, ma non viene precisato se la tassazione a bilancio riguardi soltanto la parte ecceden¬te. Si osserva che tale limitazione non è prevista dalla legge.
I terreni coltivati possono essere di proprietà dell'imprenditore o nella sua disponibilità. Devono inoltre essere da lui condotti e ubicati nel comune ove si trova l'impianto fotovoltaico o in comuni confinanti.
Tariffa incentivante
La tariffa incentivante è una somma corrisposta dall'ente gestoreper garantire una equa remunerazione dei costi dì investimento e di esercizio e, quindi, equivale aun contributo in conto impiantì (circolare n. 46/E del 19 luglio 2007). La circolare n, 32/E ricorda che essa non è rilevante ai fini delle imposte dirette qualorasiapex-cepita da soggetti che naturalmcnte,operopzione, determinano il reddito in base all'articolo 32 del Tuir. La tariffa è soggetta all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% solo se percepita da soggetti che rientrano nel reddito d'impresa, comprese le società che hanno esercitato l'opzioneper la tassazione in base al reddito agrario. Quindi le società semplici e le imprese individuali non subiscono alcuna ritenuta, mentre le altre società sono soggette a ritenuta anche se hanno optato per la tassazione catastale.
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