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lunedì 22 novembre 2010

DIAGNOSI ENERGETICA

Prima di procedere a qualsiasi intervento di ristrutturazione è indispensabile procedere a far stendere da un tecnico una diagnosi energetica, così sarà possibile realizzare un elenco degli interventi e valutare singolarmente gli interventi più adatti con un preciso calcolo costi/benefici e con una specifica valutazione di eventuali vantaggi fiscali.

Veniamo a vedere quali sono gli interventi per un piccolo condominio situato nel centro/nord Italia:

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- installazione di valvole termostatiche e ripartitori di calore
- 15% di riduzione dei consumi
- 36% bonus fiscale

NUOVA CALDAIA
- installazione impianto a condensazione
- 13% di riduzione dei consumi
- 55% bonus fiscale

ISOLAMENTO LASTRICO SOLARE
- posa di nuovo materiale isolante
- 14% riduzione consumi
- 55% bonus fiscale

SOSTITUZIONE VETRI
- installazione nuovi vetri con vetrocamera
- 7% riduzione consumi
- 55% bonus fiscale

CAPPOTTO TERMICO
- isolamento termico lungo la facciata
- 24% riduzione consumi
- 55% bonus fiscale

ISOLAMENTO GARAGE - CANTINE
- isolamento termico del solaio che separa gli alloggi dal garage/cantina
- 3% riduzione consumi
- 55% bonus fiscale

VENTILAZIONE MECCANICA
- installazione di un dispositivo per la circolazione controllata dell'aria
- 11% riduzione consumi
- 36%

PANNELLI FOTOVOLTAICI
- installazione di un impianto sul tetto

PANNELLI SOLARI TERMICI
- installazione di pannelli per la produzione di acqua calda sanitaria

Dati alla mano, questi interventi possono concretamente ridurre le spese dovute ai consumi energetici.

Ed infine qual'è il quorum per eseguire questi interventi ?
Per le spese ordinarie (vale a dire quelle per la manutenzione ordinaria) in assemblea in seocnda convocazione è sufficiente almeno 1/3 dei condomini che rappresentino almen 334 millessimi di proprietà.
Per le spese straordinarie (non riguardanti la normale manutenzione) servirà invece sempre in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/3 dei partecipanti al condominio che rappresentino però 501 millesimi.
Mentre infine per le innovazioni sarà necessaria la metà più uno dei condomini e almeno 667millesimi.

Attenzione la legge 10/1991 come modificata dalla 90/2009 ha consentito per gli itnerventi necessari alal riduzione dei consumi energetici una maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate in assemblea.
Siccome la legge non dice quali sono gli interventi che possono esser votati con questa particolare maggioranza, va da sè che dovranno essere individuati con una certificazione energetica o una diagnosi energetica compiuta da un tecnico abilitato.
In cosa consiste questa maggioranza: sarà sufficiente che l'assemblea sia costituita regolarmente 1/3 dei proprietari che rappresenti almeno 334 millessimi e al suo interno che i lavori di cui sopra siano deliberati dalla maggioranza dei millesimi in assemblea.

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mercoledì 25 novembre 2009

Fotovoltaico e energie alternative: La soluzione in agricoltura

La produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche può avere natura agricola. In questo caso non è possibile quantificare la prevalenza di beni provenienti dalla azienda agricola secondo gli ordinari crìteri (circolari n.44/E del 2002 e n. 44/E/20O4) in quanto la luce è una risorsa che non appartiene all'impresa agricola. Tuttavia, l'agenzia Entrate ricorda che ci deve essere, comunque, una correlazione tra la produzione di energia e la conduzione del fondo agricolo. Con la circolare n. 44 E del 2002 e n. 44/E del 2004) vengono quindi fissati dei parametri basati sulla potenza nominale dell'impianto installato, confrontata con alcuni fattori relativi alla attività agri¬cola svolta. Al riguardo, viene fissata una franchigia pari a 200 Kw al di sotto della quale l'energia prodotta rientra nel reddito agrario se prodotta da una impresa agricola.
Per la produzione eccedente, l'attività è agricola qualora sussista almeno uno dei.seguenti tre requisiti: l'energia prodotta derivi da impianti integrati architettonicamente (anche parzialmente) su strutture aziendali esistenti; il volume d'affari derivante dall'attività agricola sia prevalente rispetto al volume d'affari dell'attività di produzione di energia fo tovoltaica eccedente i 200 Kw (a tal fine viene esclusa la tariffa incentivante); il titolare dell'impresa agricola deve coltivare almeno un ettaro di terreno per ogni io Kw di potenza eccedente la fran¬chigia ed entro il lìmite di i Mw. In base alla circolare, la produzione superiore a un Mw sembra essere esclusa dalla tassazione catastale, ma non viene precisato se la tassazione a bilancio riguardi soltanto la parte ecceden¬te. Si osserva che tale limitazione non è prevista dalla legge.
I terreni coltivati possono essere di proprietà dell'imprenditore o nella sua disponibilità. Devono inoltre essere da lui condotti e ubicati nel comune ove si trova l'impianto fotovoltaico o in comuni confinanti.

Tariffa incentivante
La tariffa incentivante è una somma corrisposta dall'ente gestoreper garantire una equa remunerazione dei costi dì investimento e di esercizio e, quindi, equivale aun contributo in conto impiantì (circolare n. 46/E del 19 luglio 2007). La circolare n, 32/E ricorda che essa non è rilevante ai fini delle imposte dirette qualorasiapex-cepita da soggetti che naturalmcnte,operopzione, determinano il reddito in base all'articolo 32 del Tuir. La tariffa è soggetta all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% solo se percepita da soggetti che rientrano nel reddito d'impresa, comprese le società che hanno esercitato l'opzioneper la tassazione in base al reddito agrario. Quindi le società semplici e le imprese individuali non subiscono alcuna ritenuta, mentre le altre società sono soggette a ritenuta anche se hanno optato per la tassazione catastale.

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giovedì 29 ottobre 2009

Immobili: iter leggero per il 55%

Semplificate le procedure per ottenere la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico dal decreto dell'Economia e finanze 6 agosto 2009, che va a modifìcare il regolamento del 2007.
Dall'11 ottobre 2009 non occorre più allegare alla certificazione dei produttori di finestre con doppi o tripli vetri le certificazioni delle singole componenti (vetri e profilati), nell'ambito della richiesta di detrazione relativa alla coibentazione degli edifici.
Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione è eliminato l'obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, rilasciata da un laboratorio certificato.

Già il decreto Economia e finanze 7 aprile 2008 aveva stabilito che dal 2008 non era più necessario predisporre l'attestato di qualificazione energetica per infìssi vetrati e pannelli solari termici: bastavala compilazione dell'allegato F al regolamento per la detrazione del 55 per cento.

Per quanto attiene invece al¬la sostituzione di caldaie "normali" con modelli a condensazione sia ad acqua che ad aria (seppur destinate alle grandi superfici) e sempre in quest'ambito e valvole termostatiche debbono essere installate solo "ove tecnicamente compatibili".

L'allegato H del regolamento viene sostituito con l'allegato I al decreto. Entrambi trattano delle prestazioni delle pompe di calore e sono identici, salvo il fatto che sono previsti parametri più facili da raggiungere per i modelli aria-acqua.

L'asseverazione di un tecnico abilitato di rispondenza dell'intervento alle pre¬scrizioni (che va comunque conservata ed esibita solo in caso di controlli fiscali), può essere sostituita dall'analogo documento che doveva essere già rilasciato dal direttore dei lavori. In alternativa può essere anche inserita nella relazio¬ne che il proprietario dell'edificio doveva già depositare presso le amministrazioni competenti, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumino dì energia

Si conferma invece che la detrazione del 55% non è cumulabile con gli incrementi Ielle tariffe incentivanti concessi a chi installa 1 fotovoltaico migliorando contemporaneamente l'efficienza energetica dell'edificio di almeno il io per cento.

Si ringrazia AmministrazioniAC

mercoledì 21 ottobre 2009

Condominio: Quale maggioranza per il risparmio energetico?

L'art. 7 comma 1 bis del DlGs 29/12/2006 n. 311 ha così modificato la precedente formulazione:
Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e dell'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art.1 , individuate attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.