Neppure le opere destinate alla rimozione delle barriere architettoniche si sottraggono alla discussione sul decoro dell'edificio condominiale.
La materia come ci sottolineano i consulenti di AmministrazioniAC è regolata dalla legge 13 del 1989 che determina standard per gli edifici di nuova costruzione ( DM 14 giugno 1989) e incentiva gli interventi volti alla rimozione delle barriere.
L'art. 2 della suddetta legge permette che le modifiche con tali finalità possano essere assunte all'interno del Condomino con maggioranze inferiori rispetto a quelle reviste per le innovazioni (in seconda convocazione 1/3 dei partecipanti e 1/3 del valore dell'edificio)
Ma il secondo comma del citato art. 2 impone che le modifiche seppur atte a rimuovere barriere architettoniche debbono sottostare al principio della salvaguardia del decoro architettonico dell'edificio.
La Corte di Cassazione seppur con pronuncia risalente si è schierata a favore di un orientamento molto restrittivo che favorisce indubbiamente la salvaguardia del decoro a svantaggio degli interventi atti a facilitare la fruibilità dell'immobile (in particolare delle aree comuni) da parte del portatore di handicap.
Mentre la giurisprudenza di merito supportata dalla brillante pronuncia della Corte Costituzionale n. 167 del 10 maggio 1999 ha una visione più ampia permettendo quindi lavori che possono concretamente facilitare non solo l'accesso, ma come dicevamo in precedenza, la fruibilità dei beni condominiali.
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