Le norme che regolano i cd. condomini minimi - che si hanno già con due unità immobiliari - (Cass. Sent. 4721/2001) prevedono la non applicabilità della disciplina dettatata dall'Artò. 1136 Cd. Civ. la quale richiede per la regolare costituzione delle assemblee e per la validità delle relative delibere maggioranze qualificate con riferimento al numero dei partecipanti al condominio ed in rapporto al valore dell'edificio condominiale; ma in forza alla norma di rinvio contenuta nell'art. 1139 Cod. Civ. , le deliberazioni assembleari sono soggette alla regolamentazione prevista dagli artt. 1105 e 1106 Cod. Civ. per l'amministrazione della comunione in generale, di cui il condominio minimo costituisce una specie.
Per quanto riguarda eventuali addizioni o migliorie l'art. 1102 stabilisce che ciascun partecipante possa apportare alla cosa comune, le modifiche per il miglior godimento della cosa stessa, tuttavia anche detta norma - nel caso in cui si voglia costruire qualcosa che incida sul decoro architettonico dell'edificio - incontra il limite del rispetto dell'estetica del fabbricato, data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determianta ed armonica fisionomia e una specifica identità.
I professionisti di AmministrazioniAC sono a Vostra disposizione per:
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lunedì 21 giugno 2010
lunedì 14 giugno 2010
Codominio: Sicurezza per i lavoratori
Se un condominio ha dipendenti che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro dei proprietari di fabbricati, nei suoi confronti - secondo il principio di specialità -opera la disposizione riportata nell'articolo 3, comma 9 del testo unico. Vengono quindi confermati i soli obblighi riguardanti l'informazione (articolo 36), la formazione (articolo 37) e, in caso di fornitura di dispositivi di protezione individuali (Dpi), la necessità che questi siano conformi al Titolo III (Capo I).
Insomma, in questo caso non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI,ma ci deve essere una preventiva valutazione dei rischi essenziale per l'antiinfortunistica e per le dovute attività informative.
Nel caso in cui, invece, il condominio abbia dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro dei proprietari di fabbricati, allora sussiste l'obbligo del DVR.
A tal proposito, possiamo, a titolo esemplificativo ricordare alcune categorie di lavoratori per il condominio quali: i lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli stabili e degli spazi a verde.
In merito all'informazione, il Ministero ricorda che ai sensi dell'articolo 36 del Testo unico, essa deve riguardare i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività da svolgere nel condominio, fermo restando che il suo contenuto deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, in caso di immigrati, deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua.
Mentre nel caso, non poi così remoto, che questi lavori vengano dati in appalto a ditte esterne sussisterà allora l'obbligo della stesura del DUVRI - anche se non è ancora chiaro come provvedere alla stesura del documento sui rischi interferenziali, mancando l'obbligo per il datore-committente Condominio della stesura del documento che individui ed attesti i rischi interferenziali.
Un ultimo importante capitolo riguarda i lavori edili:
In caso di conferimento di un appalto di lavoro edile, da parte del condominio, con la conseguente applicazione del Titolo IV del Testo unico (cantieri mobili e temporanei). Si tratta di una normativa abbastanza complessa il cui campo di applicazione è stabilito dall'articolo 88, comma 1, meglio esplicitato dall'allegato X, ove sono riportati, tra l'altro, i lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, il rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo o in legno.
Hai domande?
AmministrazioniAC
soluzioni immobiliari
Insomma, in questo caso non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI,ma ci deve essere una preventiva valutazione dei rischi essenziale per l'antiinfortunistica e per le dovute attività informative.
Nel caso in cui, invece, il condominio abbia dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro dei proprietari di fabbricati, allora sussiste l'obbligo del DVR.
A tal proposito, possiamo, a titolo esemplificativo ricordare alcune categorie di lavoratori per il condominio quali: i lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli stabili e degli spazi a verde.
In merito all'informazione, il Ministero ricorda che ai sensi dell'articolo 36 del Testo unico, essa deve riguardare i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività da svolgere nel condominio, fermo restando che il suo contenuto deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, in caso di immigrati, deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua.
Mentre nel caso, non poi così remoto, che questi lavori vengano dati in appalto a ditte esterne sussisterà allora l'obbligo della stesura del DUVRI - anche se non è ancora chiaro come provvedere alla stesura del documento sui rischi interferenziali, mancando l'obbligo per il datore-committente Condominio della stesura del documento che individui ed attesti i rischi interferenziali.
Un ultimo importante capitolo riguarda i lavori edili:
In caso di conferimento di un appalto di lavoro edile, da parte del condominio, con la conseguente applicazione del Titolo IV del Testo unico (cantieri mobili e temporanei). Si tratta di una normativa abbastanza complessa il cui campo di applicazione è stabilito dall'articolo 88, comma 1, meglio esplicitato dall'allegato X, ove sono riportati, tra l'altro, i lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, il rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo o in legno.
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lunedì 31 maggio 2010
Condominio: Sicurezza ascensore
L'obbligo di chiedere la verifica ricade sull'amministratore - in quanto rappresentante dei pro-prietari ~ e i costi sono a carico del condominio.
I condòmini non possono opporsi alla richiesta della verifica, anzi, l'obbligatorietà e l'urgenza della richiesta di verifica - abbinata allo scarso peso economico dell'intervento - rende addirittura inutile la preventiva convocazione dell'assemblea, che semmai dovrà essere semplicemente informata alla prima occasione.
Ben più critica, invece, può essere la fase dell'attuazione degli interventi prescrìtti dall'ente di controllo, perché è in questo momento che entra pesantemente in gioco la responsabilità amministrativa dell'amministratore. Il mancato adeguamento dell'impianto alle prescrizioni indicate per eliminare i rischi, infatti, comporta l'immediata chiusura dell'ascensore e l'esposizione dell’amministratore ai provvedimenti sanzionatori comminati dall'ufficio comunale competente. Serve quindi la convocazione di un'assemblea per informare i condòmini dell'obbligatorietà dell'esecuzione degli interventi che un terzo soggetto - appunto l'organo di controllo - ha ritenuto indispensabili al fine dì permettere all'impianto di continuare a restare attivo.
L'entità della spesa condiziona il quorum necessario per assumere la delibera che autorizza i lavori: se l'importo è rilevante, servirà il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di almeno metà del valore millesimale; altrimenti, sarà sufficiente il voto dì un terzo dei partecipanti al condominio rappresentanti almeno un terzo dei millesimi. Il tutto tenendo presente che il concetto di rilevanza va valutato caso per caso, visto che la stessa potrebbe essere "pesante" per il rendiconto annuo dì un condominio e non per un altro.
A scanso dì responsabilità penali, l'amministratore deve immediatamente disporre la chiusura dell'impianto.
Resta però la sua responsabilità amministrativa, per escludere la quale può ricorrere al giudice in sede di volontaria giurisdizione per fare assumere i provvedimenti più idonei a consentirgli di ottemperare a un obbligo impostogli dalla legge, compreso quello di raccogliere tra i condòmini i fondi necessari per far fronte all'esecuzione degli interventi.
Si ringrazia per la collaborazione
AmministrazioniAC.com
Un punto fermo nel settore della consulenza immobiliare
I condòmini non possono opporsi alla richiesta della verifica, anzi, l'obbligatorietà e l'urgenza della richiesta di verifica - abbinata allo scarso peso economico dell'intervento - rende addirittura inutile la preventiva convocazione dell'assemblea, che semmai dovrà essere semplicemente informata alla prima occasione.
Ben più critica, invece, può essere la fase dell'attuazione degli interventi prescrìtti dall'ente di controllo, perché è in questo momento che entra pesantemente in gioco la responsabilità amministrativa dell'amministratore. Il mancato adeguamento dell'impianto alle prescrizioni indicate per eliminare i rischi, infatti, comporta l'immediata chiusura dell'ascensore e l'esposizione dell’amministratore ai provvedimenti sanzionatori comminati dall'ufficio comunale competente. Serve quindi la convocazione di un'assemblea per informare i condòmini dell'obbligatorietà dell'esecuzione degli interventi che un terzo soggetto - appunto l'organo di controllo - ha ritenuto indispensabili al fine dì permettere all'impianto di continuare a restare attivo.
L'entità della spesa condiziona il quorum necessario per assumere la delibera che autorizza i lavori: se l'importo è rilevante, servirà il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di almeno metà del valore millesimale; altrimenti, sarà sufficiente il voto dì un terzo dei partecipanti al condominio rappresentanti almeno un terzo dei millesimi. Il tutto tenendo presente che il concetto di rilevanza va valutato caso per caso, visto che la stessa potrebbe essere "pesante" per il rendiconto annuo dì un condominio e non per un altro.
A scanso dì responsabilità penali, l'amministratore deve immediatamente disporre la chiusura dell'impianto.
Resta però la sua responsabilità amministrativa, per escludere la quale può ricorrere al giudice in sede di volontaria giurisdizione per fare assumere i provvedimenti più idonei a consentirgli di ottemperare a un obbligo impostogli dalla legge, compreso quello di raccogliere tra i condòmini i fondi necessari per far fronte all'esecuzione degli interventi.
Si ringrazia per la collaborazione
AmministrazioniAC.com
Un punto fermo nel settore della consulenza immobiliare
lunedì 17 maggio 2010
Solare e fiscale
Soluzioni Fiscali per gli impianti fotovoltaici
I Grandi impianti
AMMORTAMENTO – TERRENO SUI CUI INSISTE L’IMPIANTO – QUESTIONI DI LEASING
L'individuazione della misura dell'ammortamento degli impianti fotovoltaici dipende dalla qualificazione o meno degli stessi come immobili.
Individuazione Con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008, l'agenzia del Territorio ha qualificato come «unità immobiliari», ai fini dell'applicazione dell'Iti, gli impianti fotovoltaici, ritenendo che gli stessi vadano
accatastati nella categoria D/i - opifici, e includendo anche i pannelli fotovoltaici nel valore dell'immobile, in considerazione degli elementi di unione dei pannelli stessi alla struttura portante
La qualificazione immobiliare degli impianti fotovoltaici anche ai fini reddituali, in realtà, appare in contrasto con due precedenti prese di posizione dell'agenzia delle Entrate (circolari 4/E/2OO7 e 38/E/20o8, confermate dalla risposta Camera dei deputati del 6 maggio 2009, n. 5-01383). In particolare, nella circolare 46/E, l'agenzia ha affermato che l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo, in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.
Pertanto:
Quindi, secondo le Entrate, il coefficiente di ammortamento da applicare all'impianto fotovoltaico è pari al 9 per cento, corrispondente all'alìquota applicabile alle «centrali termoelettriche, esclusi i fabbricati» secondo il Dm 31 dicembre 1988.
Laddove gli impianti fotovol-taicifossero ora qualificabili come «immobili» anche ai finì del reddito d'impresa, in conformità all'accatastamento del Territorio, risulterebbero ammortiz-zabili con il coefficiente del 4 per cento, previsto per i fabbricati dell'industria termoelettrica, invece del 9 per cento.
La qualificazione immobiliare degli"impianti fotovoltaici avrebbe ripercussioni anche in relazione alla durata minima dei contratti di leasing. Per i beni concèssi in locazione finanziaria, l'articolo 102, comma 7, delTuir ammette la deduzione dei canoni in capo all'impresa utilizzatrice a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento fiscale, con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 per gli immobili.
Scorporo
La disciplina dello scorporo del terreno sottostante l'impianto (acquisito in proprietà o con un contratto dileasing) nell'ipotesi - peraltro non comune - in cui un'impresa acquisisca un impianto già ultimato fa sorgere ulteriori criticità.
In tale ipotesi, aderendo alla qualificazione immobiliare, si renderebbe necessario
applicare la disciplina dello scorporo del terreno di cui alDl 223/2006, articolo 36.
Potrebbe essere evitato in caso di acquisizione del solo diritto di superficie sul terreno sottostante l'impianto (risoluzione 5 luglio 2007, n.i57/E, e 27 luglio 2007, n.i92/E).
Pertanto, pur in presenza di impianti accatastati come «opifici», andrebbero considerati qualibenimobili ai fìni dell'ammortamento, ovviamente a patto che l'impianto sia costituito da elementi (i pannelli) che possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento.
I Vantaggi dei piccoli impianti
II trattamento fiscale del contributo erogato dallo Stato e dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia fotovoltaica muta a seconda della tipologia del soggetto beneficiario, della potenza dell'impianto e dell'uso che viene fatto dell'energia stessa. In queste pagine cerchiamo di fare il punto della situazione sul regime tributario del settore, anche alla luce dei chiarimenti forniti
dall'agenzia delle Entrate.
Se il soggetto responsabile dell'impianto è una persona fisica, un ente non commerciale, oppure un condominio che non opera nell'esercizio di impresa, il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla produzione di energia fotovoltaica dipende dalla possibilità o meno di considerare tale produzione come destinata ad usi «domestici».
L'agenzia delle Entrate, con la circolare 46/2007, ha fissato in 20 kW di potenza degli impianti
posti al servizio dell'abitazione, della sede dell'ente non commerciale o del condominio la soglia al di sotto della quale la produzione dell'energia è sempre considerata effettuata «per uso
domestico».
L'uso «domestico» dell'energia da parte di questi soggetti ha come conseguenza che la tariffa incentivante percepita dal responsabile dell'impianto non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette, configurando un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali ai sensi dell'articolo 6, comma i, del Tuir.
La vendita dì energia proveniente dagli impianti «domestici» non concretizza lo svolgimento di un'attività commerciale abituale, per cui i prò venti, tra cui l'eccedenza eventualmente liquidata nell'ambito del servizio di scambio sul posto (Ssp), rilevano fiscalmente come redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell'articolo 67, comma i, lettera i) del Tuir.
Nell'ipotesi di produzione di un'eccedenza di energia rispetto al fabbisogno con un impianto di potenza nominale fino a 20 kW non posto al servizio dell'abitazione o con impianti di potenza superiore a 20 kW non è configurabile un utilizzo «domestico».
La tariffa incentivante, per la parte sull'energia venduta, rappresenta un contributo in conto esercizio del reddito d'impresa soggetto alla ritenuta del 4% daparte del Gse. I proventi, tra cui il contributo in conto scambio e l'eccedenza eventualmente liquidata, sono da considerare componenti positivi nell'ambito dell'attività commerciale ai fini delle imposte sui redditi.
Informati da AmministrazioniAC.com
I Grandi impianti
AMMORTAMENTO – TERRENO SUI CUI INSISTE L’IMPIANTO – QUESTIONI DI LEASING
L'individuazione della misura dell'ammortamento degli impianti fotovoltaici dipende dalla qualificazione o meno degli stessi come immobili.
Individuazione Con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008, l'agenzia del Territorio ha qualificato come «unità immobiliari», ai fini dell'applicazione dell'Iti, gli impianti fotovoltaici, ritenendo che gli stessi vadano
accatastati nella categoria D/i - opifici, e includendo anche i pannelli fotovoltaici nel valore dell'immobile, in considerazione degli elementi di unione dei pannelli stessi alla struttura portante
La qualificazione immobiliare degli impianti fotovoltaici anche ai fini reddituali, in realtà, appare in contrasto con due precedenti prese di posizione dell'agenzia delle Entrate (circolari 4/E/2OO7 e 38/E/20o8, confermate dalla risposta Camera dei deputati del 6 maggio 2009, n. 5-01383). In particolare, nella circolare 46/E, l'agenzia ha affermato che l'impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo, in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.
Pertanto:
Quindi, secondo le Entrate, il coefficiente di ammortamento da applicare all'impianto fotovoltaico è pari al 9 per cento, corrispondente all'alìquota applicabile alle «centrali termoelettriche, esclusi i fabbricati» secondo il Dm 31 dicembre 1988.
Laddove gli impianti fotovol-taicifossero ora qualificabili come «immobili» anche ai finì del reddito d'impresa, in conformità all'accatastamento del Territorio, risulterebbero ammortiz-zabili con il coefficiente del 4 per cento, previsto per i fabbricati dell'industria termoelettrica, invece del 9 per cento.
La qualificazione immobiliare degli"impianti fotovoltaici avrebbe ripercussioni anche in relazione alla durata minima dei contratti di leasing. Per i beni concèssi in locazione finanziaria, l'articolo 102, comma 7, delTuir ammette la deduzione dei canoni in capo all'impresa utilizzatrice a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento fiscale, con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 per gli immobili.
Scorporo
La disciplina dello scorporo del terreno sottostante l'impianto (acquisito in proprietà o con un contratto dileasing) nell'ipotesi - peraltro non comune - in cui un'impresa acquisisca un impianto già ultimato fa sorgere ulteriori criticità.
In tale ipotesi, aderendo alla qualificazione immobiliare, si renderebbe necessario
applicare la disciplina dello scorporo del terreno di cui alDl 223/2006, articolo 36.
Potrebbe essere evitato in caso di acquisizione del solo diritto di superficie sul terreno sottostante l'impianto (risoluzione 5 luglio 2007, n.i57/E, e 27 luglio 2007, n.i92/E).
Pertanto, pur in presenza di impianti accatastati come «opifici», andrebbero considerati qualibenimobili ai fìni dell'ammortamento, ovviamente a patto che l'impianto sia costituito da elementi (i pannelli) che possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento.
I Vantaggi dei piccoli impianti
II trattamento fiscale del contributo erogato dallo Stato e dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia fotovoltaica muta a seconda della tipologia del soggetto beneficiario, della potenza dell'impianto e dell'uso che viene fatto dell'energia stessa. In queste pagine cerchiamo di fare il punto della situazione sul regime tributario del settore, anche alla luce dei chiarimenti forniti
dall'agenzia delle Entrate.
Se il soggetto responsabile dell'impianto è una persona fisica, un ente non commerciale, oppure un condominio che non opera nell'esercizio di impresa, il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla produzione di energia fotovoltaica dipende dalla possibilità o meno di considerare tale produzione come destinata ad usi «domestici».
L'agenzia delle Entrate, con la circolare 46/2007, ha fissato in 20 kW di potenza degli impianti
posti al servizio dell'abitazione, della sede dell'ente non commerciale o del condominio la soglia al di sotto della quale la produzione dell'energia è sempre considerata effettuata «per uso
domestico».
L'uso «domestico» dell'energia da parte di questi soggetti ha come conseguenza che la tariffa incentivante percepita dal responsabile dell'impianto non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette, configurando un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali ai sensi dell'articolo 6, comma i, del Tuir.
La vendita dì energia proveniente dagli impianti «domestici» non concretizza lo svolgimento di un'attività commerciale abituale, per cui i prò venti, tra cui l'eccedenza eventualmente liquidata nell'ambito del servizio di scambio sul posto (Ssp), rilevano fiscalmente come redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi dell'articolo 67, comma i, lettera i) del Tuir.
Nell'ipotesi di produzione di un'eccedenza di energia rispetto al fabbisogno con un impianto di potenza nominale fino a 20 kW non posto al servizio dell'abitazione o con impianti di potenza superiore a 20 kW non è configurabile un utilizzo «domestico».
La tariffa incentivante, per la parte sull'energia venduta, rappresenta un contributo in conto esercizio del reddito d'impresa soggetto alla ritenuta del 4% daparte del Gse. I proventi, tra cui il contributo in conto scambio e l'eccedenza eventualmente liquidata, sono da considerare componenti positivi nell'ambito dell'attività commerciale ai fini delle imposte sui redditi.
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mercoledì 12 maggio 2010
Condominio: la mediazione obbligatoria e facoltativa
Una guida completa alle controversie che dovranno essere preventivamente affrontate innanzi agli organi di conciliazione o meno.
Il SI indica la mediazione obbligatoria
CONDOMINIO:
Appalto: azione di garanzia per vizi e difetti SI
Decreto ingiuntivo contro condomino moroso NO
Impugnazione di delibera assembleare SI
Sospensione di delibera assembleare NO
Annullamento della delibera per mancato raggiungimento del quorum deliberativo SI
Modalità di riscaldamento dei locati SI
Modalità di uso del cortile SI
Albero che toglie luce e aria a condomino SI
Rumori molesti da parte del vicino SI
Proprietà di sottotetto (lite tra condominio e singolo condomino) SI
Destinazione a studio medico di appartamento, in contrasto con il regolamento condominiale SI
Ripartizione delle spese condominiali SI
Modifica dei millesimi di proprietà o di riscaldamento SI
Risarcimento polizza globale fabbricati: lite con l'assicuratore SI
Divisione di supercondomìnio in condomini autonomi SI
Revoca dell'amministratore per gravi irregolarità NO
Locazione e comodato
Ripartizione spese proprietario inquilino SI
Danni all'immobile provocati dall'inquilino SI
Uso diverso da quello consentito SI
Convalida di sfratto (morosità o finita locazione) NO
Morosità inquilino (decreto ingiuntivo) NO
Richiesta di indennità di avviamento NO
Questioni in materia di aggiornamento Istat SI
Questioni in materia di prelazione SI
Diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza SI
Questioni in materia di vizi e difetti della cosa locata SI
Sublocazione SI
Proprietà e diritti reali
Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso NO
Denuncia di nuova opera e di danno temuto NO
Esecuzione forzata con pignoramento dei beni del debitore NO
Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi NO
Demolizione di manufatto abusivo SI
Usucapione di bene immobile SI
Usucapione di servitù di passaggio SI
Questioni relative alle servitù SI
Questioni relative al diritto di usufrutto, uso o abitazione SI
Vendita/acquisto di diritti reali (proprietà, servitù eccetera) SI
Hai dubbi?
visita
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Il SI indica la mediazione obbligatoria
CONDOMINIO:
Appalto: azione di garanzia per vizi e difetti SI
Decreto ingiuntivo contro condomino moroso NO
Impugnazione di delibera assembleare SI
Sospensione di delibera assembleare NO
Annullamento della delibera per mancato raggiungimento del quorum deliberativo SI
Modalità di riscaldamento dei locati SI
Modalità di uso del cortile SI
Albero che toglie luce e aria a condomino SI
Rumori molesti da parte del vicino SI
Proprietà di sottotetto (lite tra condominio e singolo condomino) SI
Destinazione a studio medico di appartamento, in contrasto con il regolamento condominiale SI
Ripartizione delle spese condominiali SI
Modifica dei millesimi di proprietà o di riscaldamento SI
Risarcimento polizza globale fabbricati: lite con l'assicuratore SI
Divisione di supercondomìnio in condomini autonomi SI
Revoca dell'amministratore per gravi irregolarità NO
Locazione e comodato
Ripartizione spese proprietario inquilino SI
Danni all'immobile provocati dall'inquilino SI
Uso diverso da quello consentito SI
Convalida di sfratto (morosità o finita locazione) NO
Morosità inquilino (decreto ingiuntivo) NO
Richiesta di indennità di avviamento NO
Questioni in materia di aggiornamento Istat SI
Questioni in materia di prelazione SI
Diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza SI
Questioni in materia di vizi e difetti della cosa locata SI
Sublocazione SI
Proprietà e diritti reali
Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso NO
Denuncia di nuova opera e di danno temuto NO
Esecuzione forzata con pignoramento dei beni del debitore NO
Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi NO
Demolizione di manufatto abusivo SI
Usucapione di bene immobile SI
Usucapione di servitù di passaggio SI
Questioni relative alle servitù SI
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lunedì 3 maggio 2010
Condominio: Il garante riconosce la legittimità del comportamento dell'Amministratore
Nella lunga vicenda dei "debiti" dei singoli condomini, sembra che il Garante della Privacy, interpellato, abbia fatto, finalmente, la dovuta chiarezza:
L’Autorità di garanzia ha avuto modo di evidenziare che ” non sono ravvisabili ostacoli alla menzionata comunicazione. Infatti, questa può essere effettuata in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorché di regola per il tramite dell’amministratore (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice), ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice).
Le informazioni comunicate devono essere comunque pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condòmini obbligati al pagamento di corrispettivi dei contratti, le rispettive quote millesimali ed eventuali ulteriori informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute) (cfr. relazione generale per il 2008 del Garante per la protezione dei dati personali).
Nel caso di azione esecutiva intrapresa dal fornitore del condominio, a causa del mancato pagamento degli oneri condominiali, è legittimo il comportamento dell’amministratore che fornisca, al creditore procedente, i dati utili al corretto esperimento della suddetta azione.
Chiedi a AmministrazioniAC.com
L’Autorità di garanzia ha avuto modo di evidenziare che ” non sono ravvisabili ostacoli alla menzionata comunicazione. Infatti, questa può essere effettuata in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorché di regola per il tramite dell’amministratore (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice), ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice).
Le informazioni comunicate devono essere comunque pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condòmini obbligati al pagamento di corrispettivi dei contratti, le rispettive quote millesimali ed eventuali ulteriori informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute) (cfr. relazione generale per il 2008 del Garante per la protezione dei dati personali).
Nel caso di azione esecutiva intrapresa dal fornitore del condominio, a causa del mancato pagamento degli oneri condominiali, è legittimo il comportamento dell’amministratore che fornisca, al creditore procedente, i dati utili al corretto esperimento della suddetta azione.
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lunedì 19 aprile 2010
Legal: TIA dopo la pronuncia della CTR Toscana
La commissione tributaria della Toscana è tornata sulla questione dell'applicabilità dell'Iva sulla tariffa rifiuti sostenendo che l'imposta può essere richiesta se a gestire il servìzio è un organismo societario. La pronuncia ha di nuovo mescolato le carte, ma difficilmente una Ctr può mettere in crisi l'impianto delineato dalla Corte costituzionale nella sentenza 238/2009: la Tia, hanno chiarito i giudici delle leggi, è un tributo, e la sua riscossione dà luogo all'applicazione di una entrata che non è mai corrispettiva di un servizio reso. Ne consegue che la stessa non può essere assoggettata a Iva, per difetto del presupposto oggettivo dell'imposta (corrispettivo per cessione di beni o prestazione di servizi), a prescindere dalla sussistenza del requisito soggettivo (esercizio dì imprese arti e professioni).
L'unica motivazione offerta dalla sentenza della Ctr è l'affermazione secondo cui «quando un servizio destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico sia effettuato in regime di impresa sul corrispettivo dovuto si applica l'Iva». Il richiamo all'articolo 6, comma 13, della legge 133/1999, nel ragionamento dei giudici serve a confermare questo assunto. Come a dire che l'assoggettamento a Iva di un tributo dipende dalla sussistenza del requisito soggettivo e non dal presupposto oggettivo dell'imposta. L'affermazione appare doppiamente infondata. Da un lato, la tassa si applica non perché esiste un rapporto contrattuale con l'utenza ma perché si verifica il presupposto previsto dalla legge. Nel caso della Tia, questo è rappresentato dall'occupazione o detersione dilocali, che ha un collegamento molto mediato con la produzione di rifiuti. Per questo i tributi non
possono mai qualificarsi come corrispettivi di un servizio. Ciò appare già sufficiente aescludere l'applicazione dell'Iva, senza indagare ulteriormente sulla natura del soggetto che percepisce l'entrata tributaria. Il tutto senza scomodare l'articolo 13 della direttiva 112/2oo6, secondo cui gli enti pubblici e iprivati concessionari di un servizio pubblico, quando agiscono investe autoritativa, sono esclusi dal campo Iva. In realtà, la tesi della correlazione tra esercizio d'impresa e applicazione dell'Iva sulle entrate tributarie è stata da tempo abbandonata dalla stessa agenzia delle Entrate: già con la risoluzione 25/E del 2003, l'Agenzia aveva valorizzato il solo presupposto oggettivo per rilevare
La commissione toscana autorizza l'imposta per le società ma contrasta con gli orientamenti comunitari e delle Entrate
l'esclusione da imposta dei diritti sulle pubbliche affissioni. Anche sui rapporti tragestori e comuni occorre fare chiarezza. Accertata la natura tributaria della Tia, questa è oggetto dì un'obbligazione indisponibile, in quanto retta dalla riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione. I tributi non possono quindi "scomparire" dal bilancio comunale e la Tia deve trovare posto tra le entrate, come accade per la Tarsu. Ne consegue che il gestore incassa la tariffa e la riversa al comune, così come accade per un qualsiasi concessionario di tributi locali, e il comune gira al gestore le somme dovute a titolo di compenso per l'attività prestata, a fronte della emissione di una fattura regolarmente assoggettata a Iva da parte del gestore stesso.
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I post sono informazione non periodica divulgativa e non possono sostituire la consulenza del professionista per il caso spefico.
L'unica motivazione offerta dalla sentenza della Ctr è l'affermazione secondo cui «quando un servizio destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico sia effettuato in regime di impresa sul corrispettivo dovuto si applica l'Iva». Il richiamo all'articolo 6, comma 13, della legge 133/1999, nel ragionamento dei giudici serve a confermare questo assunto. Come a dire che l'assoggettamento a Iva di un tributo dipende dalla sussistenza del requisito soggettivo e non dal presupposto oggettivo dell'imposta. L'affermazione appare doppiamente infondata. Da un lato, la tassa si applica non perché esiste un rapporto contrattuale con l'utenza ma perché si verifica il presupposto previsto dalla legge. Nel caso della Tia, questo è rappresentato dall'occupazione o detersione dilocali, che ha un collegamento molto mediato con la produzione di rifiuti. Per questo i tributi non
possono mai qualificarsi come corrispettivi di un servizio. Ciò appare già sufficiente aescludere l'applicazione dell'Iva, senza indagare ulteriormente sulla natura del soggetto che percepisce l'entrata tributaria. Il tutto senza scomodare l'articolo 13 della direttiva 112/2oo6, secondo cui gli enti pubblici e iprivati concessionari di un servizio pubblico, quando agiscono investe autoritativa, sono esclusi dal campo Iva. In realtà, la tesi della correlazione tra esercizio d'impresa e applicazione dell'Iva sulle entrate tributarie è stata da tempo abbandonata dalla stessa agenzia delle Entrate: già con la risoluzione 25/E del 2003, l'Agenzia aveva valorizzato il solo presupposto oggettivo per rilevare
La commissione toscana autorizza l'imposta per le società ma contrasta con gli orientamenti comunitari e delle Entrate
l'esclusione da imposta dei diritti sulle pubbliche affissioni. Anche sui rapporti tragestori e comuni occorre fare chiarezza. Accertata la natura tributaria della Tia, questa è oggetto dì un'obbligazione indisponibile, in quanto retta dalla riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione. I tributi non possono quindi "scomparire" dal bilancio comunale e la Tia deve trovare posto tra le entrate, come accade per la Tarsu. Ne consegue che il gestore incassa la tariffa e la riversa al comune, così come accade per un qualsiasi concessionario di tributi locali, e il comune gira al gestore le somme dovute a titolo di compenso per l'attività prestata, a fronte della emissione di una fattura regolarmente assoggettata a Iva da parte del gestore stesso.
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