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lunedì 31 maggio 2010

Condominio: Sicurezza ascensore

L'obbligo di chiedere la verifica ricade sull'amministratore - in quanto rappresentante dei pro-prietari ~ e i costi sono a carico del condominio.
I condòmini non possono opporsi alla richiesta della verifica, anzi, l'obbligatorietà e l'urgenza della richiesta di verifica - abbinata allo scarso peso eco­nomico dell'intervento - rende addirittura inutile la preventiva convocazione dell'assemblea, che semmai dovrà essere sem­plicemente informata alla pri­ma occasione.
Ben più critica, invece, può es­sere la fase dell'attuazione degli interventi prescrìtti dall'ente di controllo, perché è in questo mo­mento che entra pesantemente in gioco la responsabilità ammi­nistrativa dell'amministratore. Il mancato adeguamento del­l'impianto alle prescrizioni indi­cate per eliminare i rischi, infat­ti, comporta l'immediata chiusu­ra dell'ascensore e l'esposizione dell’amministratore ai provvedi­menti sanzionatori comminati dall'ufficio comunale competen­te. Serve quindi la convocazione di un'assemblea per informare i condòmini dell'obbligatorietà dell'esecuzione degli interventi che un terzo soggetto - appunto l'organo di controllo - ha ritenu­to indispensabili al fine dì per­mettere all'impianto di conti­nuare a restare attivo.
L'entità della spesa condizio­na il quorum necessario per as­sumere la delibera che autorizza i lavori: se l'importo è rilevante, servirà il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di alme­no metà del valore millesimale; altrimenti, sarà sufficiente il vo­to dì un terzo dei partecipanti al condominio rappresentanti al­meno un terzo dei millesimi. Il tutto tenendo presente che il concetto di rilevanza va valuta­to caso per caso, visto che la stes­sa potrebbe essere "pesante" per il rendiconto annuo dì un condominio e non per un altro.
A scanso dì respon­sabilità penali, l'amministratore deve immediatamente disporre la chiusura dell'impianto.
Resta però la sua responsabi­lità amministrativa, per esclude­re la quale può ricorrere al giudi­ce in sede di volontaria giurisdi­zione per fare assumere i prov­vedimenti più idonei a consen­tirgli di ottemperare a un obbli­go impostogli dalla legge, com­preso quello di raccogliere tra i condòmini i fondi necessari per far fronte all'esecuzione degli interventi.




Si ringrazia per la collaborazione
AmministrazioniAC.com
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