DISTANZE LEGALI - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA' DELLA RIDUZIONE IN PRISTINO O DEL SOLO RISARCIMENTO DANNI - CRITERI
In tema di distanze legali, sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi, tutelano esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini; ne consegue che, mentre nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo è ammessa la sola tutela consistente nel risarcimento del danno.
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lunedì 9 febbraio 2009
Civile: durata ragionevole del processo amministrativo. Cass. Sent. 1732/2009
DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - CONSIDERAZIONE UNITARIA RISPETTO ALLA COGNIZIONE - ESCLUSIONE - AUTONOMIA DEI DUE GIUDIZI - CONSEGUENZE
Il giudizio di cognizione avanti al giudice amministrativo e quello conseguente di ottemperanza non costituiscono – nonostante le differenze con la ricostruzione dualistica propria del processo civile di cognizione rispetto al processo esecutivo - fasi di un unico iter procedimentale, senza soluzione di continuità, ai fini della domanda di equa riparazione, proposta ex artt.2 e 4 legge n.89 del 2001 e 6 CEDU; da tale reciproca autonomia consegue la decadenza dalla domanda di indennizzo, per violazione della citata durata ragionevole, se proposta dopo il termine di sei mesi dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato.
Il giudizio di cognizione avanti al giudice amministrativo e quello conseguente di ottemperanza non costituiscono – nonostante le differenze con la ricostruzione dualistica propria del processo civile di cognizione rispetto al processo esecutivo - fasi di un unico iter procedimentale, senza soluzione di continuità, ai fini della domanda di equa riparazione, proposta ex artt.2 e 4 legge n.89 del 2001 e 6 CEDU; da tale reciproca autonomia consegue la decadenza dalla domanda di indennizzo, per violazione della citata durata ragionevole, se proposta dopo il termine di sei mesi dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato.
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Processo civile, termini impugnazione - Cass. Sent. 557/2009
PROCESSO CIVILE - ORDINANZA ANTICIPATORIA DI CUI ALL'ART. 186-QUATER C.P.C. - RINUNCIA ALLA SENTENZA DA PARTE DELL'INTIMATO - TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA - TERMINE LUNGO DI CUI ALL'ART. 327 C.P.C.
Le Sezioni Unite della Cassazione risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto tra le Sezioni circa il termine per impugnare l'ordinanza di cui all'art. 186-quater in caso di rinuncia alla sentenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 186-quater cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 423 del 1995, convertito, con modifiche, nella legge n. 534 del 1995 - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del comma 4 della norma citata, fa sì che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, l'efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza.
Le Sezioni Unite della Cassazione risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto tra le Sezioni circa il termine per impugnare l'ordinanza di cui all'art. 186-quater in caso di rinuncia alla sentenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 186-quater cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 423 del 1995, convertito, con modifiche, nella legge n. 534 del 1995 - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del comma 4 della norma citata, fa sì che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, l'efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza.
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lunedì 2 febbraio 2009
Fiscale - Contratti di locazione
Contratti di locazione, la registrazione anche via web.
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dal sito dell'Agenzia delle Entrate
*file in formato PDF
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Contratti Agrari - diritto di riscatto Cass. Sent. 973/2009
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RISCATTO - AZIONE ESERCITATA ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ALIENANTE AL FINE DI ACCERTARE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE – AMMISSIBILITA’ - CONSEGUENZE
Anche se l’azione di riscatto agrario può essere esperita nei soli confronti del riscattato senza la necessaria partecipazione dell'alienante, il giudizio può essere promosso dal retraente anche nei confronti del venditore al fine di fare accertare la prelazione da cui si ritenga pretermesso. Ne consegue la sussistenza dell'interesse del venditore medesimo ad impugnare la pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto, atteso che il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente presuppone di necessità quello del diritto di prelazione.
Anche se l’azione di riscatto agrario può essere esperita nei soli confronti del riscattato senza la necessaria partecipazione dell'alienante, il giudizio può essere promosso dal retraente anche nei confronti del venditore al fine di fare accertare la prelazione da cui si ritenga pretermesso. Ne consegue la sussistenza dell'interesse del venditore medesimo ad impugnare la pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto, atteso che il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente presuppone di necessità quello del diritto di prelazione.
Cass. Sent. 553/2009 - Contratti Caparra o recesso
CONTRATTI - CAPARRA CONFIRMATORIA - RISOLUZIONE/RISARCIMENTO - RECESSO/RITENZIONE CAPARRA - RAPPORTI TRA LE AZIONI
Le S.U., in esito all’esame della variegata e contrastante giurisprudenza in riferimento al rapporto tra i due rimedi previsti dall’art. 1385 c.c. e nel confronto con le posizioni dottrinarie espresse in materia, hanno ritenuto – anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.) - che, proposta domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra, ponendosi i rapporti tra le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale, altrimenti vanificandosi la funzione della caparra di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, e consentendosi alla parte non inadempiente di scommettere senza rischi sul processo.
Le S.U., in esito all’esame della variegata e contrastante giurisprudenza in riferimento al rapporto tra i due rimedi previsti dall’art. 1385 c.c. e nel confronto con le posizioni dottrinarie espresse in materia, hanno ritenuto – anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.) - che, proposta domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra, ponendosi i rapporti tra le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale, altrimenti vanificandosi la funzione della caparra di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, e consentendosi alla parte non inadempiente di scommettere senza rischi sul processo.
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Condominio : responsabilità dell'amministratore
Secondo quanto previsto dell'art. 1131 del codice civile, l'amministratore è obbligato ad informare sollecitamente l'assemblea di atti o provvedimenti giudiziari notificati al condominio il cui contenuto non sia riconducibile al novero della proprie attribuzioni istituzionali, come delineate dall'art. 1130 c.c. o ampliate dal regolamento condominiale; in caso contrario deve escludersi la configurabilità di tale dovere di informativa. Ne deriva che non sussiste responsabilità alcuna laddove l'amministratore non abbia immediatamente informato i condomini della notificazione di atto giudiziario con cui era stata azionata pretesa risarcitoria relativa a difetti di manutenzione ordinaria di parti condominiali .
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