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lunedì 2 febbraio 2009
Contratti Agrari - diritto di riscatto Cass. Sent. 973/2009
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RISCATTO - AZIONE ESERCITATA ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ALIENANTE AL FINE DI ACCERTARE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE – AMMISSIBILITA’ - CONSEGUENZE
Anche se l’azione di riscatto agrario può essere esperita nei soli confronti del riscattato senza la necessaria partecipazione dell'alienante, il giudizio può essere promosso dal retraente anche nei confronti del venditore al fine di fare accertare la prelazione da cui si ritenga pretermesso. Ne consegue la sussistenza dell'interesse del venditore medesimo ad impugnare la pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto, atteso che il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente presuppone di necessità quello del diritto di prelazione.
Anche se l’azione di riscatto agrario può essere esperita nei soli confronti del riscattato senza la necessaria partecipazione dell'alienante, il giudizio può essere promosso dal retraente anche nei confronti del venditore al fine di fare accertare la prelazione da cui si ritenga pretermesso. Ne consegue la sussistenza dell'interesse del venditore medesimo ad impugnare la pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto, atteso che il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente presuppone di necessità quello del diritto di prelazione.
Cass. Sent. 553/2009 - Contratti Caparra o recesso
CONTRATTI - CAPARRA CONFIRMATORIA - RISOLUZIONE/RISARCIMENTO - RECESSO/RITENZIONE CAPARRA - RAPPORTI TRA LE AZIONI
Le S.U., in esito all’esame della variegata e contrastante giurisprudenza in riferimento al rapporto tra i due rimedi previsti dall’art. 1385 c.c. e nel confronto con le posizioni dottrinarie espresse in materia, hanno ritenuto – anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.) - che, proposta domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra, ponendosi i rapporti tra le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale, altrimenti vanificandosi la funzione della caparra di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, e consentendosi alla parte non inadempiente di scommettere senza rischi sul processo.
Le S.U., in esito all’esame della variegata e contrastante giurisprudenza in riferimento al rapporto tra i due rimedi previsti dall’art. 1385 c.c. e nel confronto con le posizioni dottrinarie espresse in materia, hanno ritenuto – anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.) - che, proposta domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra, ponendosi i rapporti tra le due azioni in termini di incompatibilità strutturale e funzionale, altrimenti vanificandosi la funzione della caparra di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, e consentendosi alla parte non inadempiente di scommettere senza rischi sul processo.
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Condominio : responsabilità dell'amministratore
Secondo quanto previsto dell'art. 1131 del codice civile, l'amministratore è obbligato ad informare sollecitamente l'assemblea di atti o provvedimenti giudiziari notificati al condominio il cui contenuto non sia riconducibile al novero della proprie attribuzioni istituzionali, come delineate dall'art. 1130 c.c. o ampliate dal regolamento condominiale; in caso contrario deve escludersi la configurabilità di tale dovere di informativa. Ne deriva che non sussiste responsabilità alcuna laddove l'amministratore non abbia immediatamente informato i condomini della notificazione di atto giudiziario con cui era stata azionata pretesa risarcitoria relativa a difetti di manutenzione ordinaria di parti condominiali .
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lunedì 26 gennaio 2009
Lavoro - Cooperativa
Commette il reato di cui all’art. 37, legge 24 novembre 1981 n. 689, il datore di lavoro che licenzi fittiziamente i propri dipendenti i quali si costituiscano altrettanto fittiziamente come soci di una società cooperativa solo formalmente istituita ma in realtà inesistente e non operante come entità autonoma, in quanto i rapporti tra i c.d. nuovi soci della cooperativa e il vecchio datore di lavoro permangano inalterati e quindi debbano continuare a considerarsi come veri e propri rapporti di lavoro dipendente, e ciò proprio al fine di versare i minori contributi previdenziali previsti per i soci di società cooperative anziché i maggiori contributi effettivamente dovuti per i lavoratori dipendenti.
Cass. sez. III pen. 17/6/2005 n. 22883
Se il socio di una società cooperativa di lavoro non ha partecipato alla deliberazione con quale si ripianava il debito della società mediante rinuncia da parte dei soci al compenso per lavoro straordinario svolto, non avendo l’assemblea alcun potere di disporre di quei diritti con atto unilaterale, la delibera è nulla per impossibilità dell’oggetto, ai sensi dell’art. 2379 c.c., essendo inidonea a produrre l’effetto di estinguere il credito del socio, o di obbligarlo alla cessione del suo diritto, e la nullità è rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c. Atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia – mediante partecipazione alla deliberazione dell’assemblea e sottoscrizione del relativo verbale – effettuata dal socio lavoratore di una società cooperativa, allo stesso modo di quella effettuata dal lavoratore subordinato al quale è equiparato ex art. 24 della legge n. 196 del 1997, è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 c.c., per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del soggetto e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato.
Cass. 7/3/2005 n. 4822
E' legittima la clausola dell'atto costitutivo di società cooperativa che preveda la gratuità dell'incarico di amministratore, trattandosi di attività non equiparabile ad una prestazione di lavoro subordinato in senso stretto e non essendo perciò ad essa applicabile il principio costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente.
Cass. 26/2/2002, n. 2861
L'utilizzazione da parte delle organizzazioni sindacali dello strumento dell'art. 28 St. lav. nei confronti di una cooperativa è consentita solo allorquando questa instauri con i propri soci anche dei rapporti di lavoro subordinato (possibilità ora espressamente disciplinata dalla l. 3 aprile 2001, n. 142).
Cass. 27/8/2002, n. 12584
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega, l'art. 1 comma 1, D.Lgs. 17/1/03 n. 5 (definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 L. 3/10/01 n. 366), limitatamente alle parole: "incluse quelle connesse a norma degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36, c.p.c."; l'art. 12 della L. 3/10/01 n. 366 non ha infatti conferito al Governo alcuna delega per intervenire in materia di rito applicabile ai procedimenti connessi, materia che deve pertanto restare regolata dall'art. 40 c.p.c.
Corte Cost. 12/3/2008 n. 71
In applicazione dell'art. 29, 1° comma, L. 3/6/75 n. 160, come sostituito dall'art. 1, 203° comma, L. 23/12/96 n. 662, colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'Inps decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Cass. 10/1/2008 n. 288
Il socio di una società cooperativa artigiana, che svolga lavoro petrsonale, anche manuale, nell'impresa, è considerato, ai fini contributivi e delle prestazioni, come un dipendente della società, la quale è tenuta a versare i contributi sugli utili ("retribuzioni") corrisposti allo stesso per i lavori assunti dalla società nella misura prevista per i dipendenti del settore artigiano, senza che a ciò sia di ostacolo il carattere delle diverse prestazioni lavorative eventualmente assunte dal socio (e non dalla società), nella qualità di titolare di una impresa artigiana individuale, con il versamento dei relativi contributi.
Cass. 8/1/2007 n. 66
I soci delle cooperative sono soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 4, n. 7, del T.U. n. 1124 del 1965, solo se prestino opera manuale o sopraintendano al lavoro manuale altrui; detta tutela non si estende allo svolgimento di compiti organizzativi, anche se preparatori e strumentali rispetto a tali attività. Ne consegue che, in relazione ad un infortunio accorso al socio mentre era in autovettura, l’indagine del giudice deve accertare se l’incidente si sia verificato in connessione con la esecuzione di atti materiali, purchè pertinenti all’oggetto dell’impresa ed alle sue necessità operative, poiché solo in tal caso la copertura assicurativa è operante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva evidenziato la mancanza di prova circa l’attività svolta dal ricorrente, il quale neppure aveva specificato quale fosse quella svolta nell’ambito della società, ed aveva quindi concluso che l’attività espletata al momento dell’incidente non poteva essere funzionalmente collegata al lavoro manuale, condizione necessaria perché potesse applicarsi la norma prevista a tutela del socio lavoratore).
Cass. 29/9/2005 n. 19051
Cass. sez. III pen. 17/6/2005 n. 22883
Se il socio di una società cooperativa di lavoro non ha partecipato alla deliberazione con quale si ripianava il debito della società mediante rinuncia da parte dei soci al compenso per lavoro straordinario svolto, non avendo l’assemblea alcun potere di disporre di quei diritti con atto unilaterale, la delibera è nulla per impossibilità dell’oggetto, ai sensi dell’art. 2379 c.c., essendo inidonea a produrre l’effetto di estinguere il credito del socio, o di obbligarlo alla cessione del suo diritto, e la nullità è rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c. Atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia – mediante partecipazione alla deliberazione dell’assemblea e sottoscrizione del relativo verbale – effettuata dal socio lavoratore di una società cooperativa, allo stesso modo di quella effettuata dal lavoratore subordinato al quale è equiparato ex art. 24 della legge n. 196 del 1997, è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 c.c., per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del soggetto e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato.
Cass. 7/3/2005 n. 4822
E' legittima la clausola dell'atto costitutivo di società cooperativa che preveda la gratuità dell'incarico di amministratore, trattandosi di attività non equiparabile ad una prestazione di lavoro subordinato in senso stretto e non essendo perciò ad essa applicabile il principio costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente.
Cass. 26/2/2002, n. 2861
L'utilizzazione da parte delle organizzazioni sindacali dello strumento dell'art. 28 St. lav. nei confronti di una cooperativa è consentita solo allorquando questa instauri con i propri soci anche dei rapporti di lavoro subordinato (possibilità ora espressamente disciplinata dalla l. 3 aprile 2001, n. 142).
Cass. 27/8/2002, n. 12584
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega, l'art. 1 comma 1, D.Lgs. 17/1/03 n. 5 (definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 L. 3/10/01 n. 366), limitatamente alle parole: "incluse quelle connesse a norma degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36, c.p.c."; l'art. 12 della L. 3/10/01 n. 366 non ha infatti conferito al Governo alcuna delega per intervenire in materia di rito applicabile ai procedimenti connessi, materia che deve pertanto restare regolata dall'art. 40 c.p.c.
Corte Cost. 12/3/2008 n. 71
In applicazione dell'art. 29, 1° comma, L. 3/6/75 n. 160, come sostituito dall'art. 1, 203° comma, L. 23/12/96 n. 662, colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'Inps decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Cass. 10/1/2008 n. 288
Il socio di una società cooperativa artigiana, che svolga lavoro petrsonale, anche manuale, nell'impresa, è considerato, ai fini contributivi e delle prestazioni, come un dipendente della società, la quale è tenuta a versare i contributi sugli utili ("retribuzioni") corrisposti allo stesso per i lavori assunti dalla società nella misura prevista per i dipendenti del settore artigiano, senza che a ciò sia di ostacolo il carattere delle diverse prestazioni lavorative eventualmente assunte dal socio (e non dalla società), nella qualità di titolare di una impresa artigiana individuale, con il versamento dei relativi contributi.
Cass. 8/1/2007 n. 66
I soci delle cooperative sono soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 4, n. 7, del T.U. n. 1124 del 1965, solo se prestino opera manuale o sopraintendano al lavoro manuale altrui; detta tutela non si estende allo svolgimento di compiti organizzativi, anche se preparatori e strumentali rispetto a tali attività. Ne consegue che, in relazione ad un infortunio accorso al socio mentre era in autovettura, l’indagine del giudice deve accertare se l’incidente si sia verificato in connessione con la esecuzione di atti materiali, purchè pertinenti all’oggetto dell’impresa ed alle sue necessità operative, poiché solo in tal caso la copertura assicurativa è operante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva evidenziato la mancanza di prova circa l’attività svolta dal ricorrente, il quale neppure aveva specificato quale fosse quella svolta nell’ambito della società, ed aveva quindi concluso che l’attività espletata al momento dell’incidente non poteva essere funzionalmente collegata al lavoro manuale, condizione necessaria perché potesse applicarsi la norma prevista a tutela del socio lavoratore).
Cass. 29/9/2005 n. 19051
Condominio: Danni rete fognaria
Il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, è responsabile dei danni cagionati alle porzioni di proprietà esclusiva andando esente da responsabilità solo in presenza di un caso fortuito. Non può essere considerato tale il vizio di costruzione. Tale circostanza consente di chiamare in causa anche il costruttore ma non esime il condominio dalle proprie colpe. (Nella specie, il costruttore ha agito nei confronti del condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento di immobili di sua proprietà, siti in quel condominio, invasi dalla fuoriuscita di acque luride dalla rete fognaria condominiale e perciò divenuti inagibili con conseguenti, notevoli danni ed impossibilità di una loro locazione a terzi.Alla luce del principio ribadito, la S.C. ha però confermato la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la responsabilità del condominio, essendo accertato e dimostrato che l'evento dannoso si era verificato, in via esclusiva, per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore e che sussisteva un esclusivo nesso di causalita' tra il comportamento dei costruttore ed i danni da lui stesso subiti. )
Corte di Cass., Sez. III Civ., Sentenza del 30 ottobre 2008, n. 26051
Corte di Cass., Sez. III Civ., Sentenza del 30 ottobre 2008, n. 26051
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