Circolare 52/E dell'Agenzia delle entrate riguardo agli adempimenti per l'IVA per l'importazione di auto.
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circolare 52/E
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lunedì 1 settembre 2008
DIRITTO D’AUTORE, MARCHI E BREVETTI – REATI CONCERNENTI SUPPORTI PRIVI DI CONTRASSEGNO SIAE EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 8.11.2008
SENTENZA N. 21579 UD.06/03/2008
la Corte torna a valutare, successivamente alle plurime decisioni della terza sezione depositate il 2 aprile 2008 e in maniera parzialmente difforme dalle stesse, gli effetti, sui reati essenzialmente previsti dagli artt. 171 bis e ter della legge n. 633 del 1941, della sentenza della Corte di Giustizia C. E. 8/11/2007, Schwibbert, secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 189 del 1983, l’obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, costituiscono una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile al privato. La Corte, in particolare, pur muovendo dal presupposto, comune alle altre decisioni, che il contrassegno Siae relativo a supporti non cartacei risulta introdotto nell’ordinamento italiano da norme successive all’approvazione della citata direttiva, e non comunicate, quanto meno sino alla data della sentenza della Corte di Giustizia, alla Commissione, ha tuttavia ritenuto che la non opponibilità ai privati di dette norme debba comportare l’assoluzione dell’imputato non già “perché il fatto non sussiste” ma “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”; ha altresì precisato, anche in tal caso difformemente dall’indirizzo della terza sezione, che in ordine ai reati aventi invece ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, e che, non prevedendo come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno (come il reato ex art. 171 ter, comma primo, lett. c), restano punibili, come alla mancanza del contrassegno non si possa attribuire alcun valore, neppure meramente indiziario, circa la illecita duplicazione o riproduzione. Ha infine chiarito che ove il ricorso per cassazione fosse inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ciò non impedirebbe (difformemente in particolare da quanto affermato dalla sentenza n. 13853) la possibilità di adottare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’immediata declaratoria di annullamento della sentenza impugnata per mancata previsione, sin dall’origine, come reato, del fatto stesso.
la Corte torna a valutare, successivamente alle plurime decisioni della terza sezione depositate il 2 aprile 2008 e in maniera parzialmente difforme dalle stesse, gli effetti, sui reati essenzialmente previsti dagli artt. 171 bis e ter della legge n. 633 del 1941, della sentenza della Corte di Giustizia C. E. 8/11/2007, Schwibbert, secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 189 del 1983, l’obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, costituiscono una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile al privato. La Corte, in particolare, pur muovendo dal presupposto, comune alle altre decisioni, che il contrassegno Siae relativo a supporti non cartacei risulta introdotto nell’ordinamento italiano da norme successive all’approvazione della citata direttiva, e non comunicate, quanto meno sino alla data della sentenza della Corte di Giustizia, alla Commissione, ha tuttavia ritenuto che la non opponibilità ai privati di dette norme debba comportare l’assoluzione dell’imputato non già “perché il fatto non sussiste” ma “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”; ha altresì precisato, anche in tal caso difformemente dall’indirizzo della terza sezione, che in ordine ai reati aventi invece ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, e che, non prevedendo come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno (come il reato ex art. 171 ter, comma primo, lett. c), restano punibili, come alla mancanza del contrassegno non si possa attribuire alcun valore, neppure meramente indiziario, circa la illecita duplicazione o riproduzione. Ha infine chiarito che ove il ricorso per cassazione fosse inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ciò non impedirebbe (difformemente in particolare da quanto affermato dalla sentenza n. 13853) la possibilità di adottare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’immediata declaratoria di annullamento della sentenza impugnata per mancata previsione, sin dall’origine, come reato, del fatto stesso.
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IMPUGNAZIONI – "PATTEGGIAMENTO" IN APPELLO – ABROGAZIONE DELL’ISTITUTO AD OPERA DEL D.L. N. 92 DEL 2008 – CONSEGUENZE
La Corte ha precisato che la sentenza con cui il giudice d’appello ratifica l’accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 599, commi quarto e quinto, cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, il quale ha abrogato l’istituto del c.d. “patteggiamento” in appello, oltre a integrare una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 b) e c) cod. proc. pen., peraltro sanabile essendo state le parti a dar causa all’invalidità, costituisce la violazione di una regola tassativa concernente l’ordo judiciorum, che si risolve nell’esercizio di un potere non più attribuito all’organo giurisdizionale e deve dunque essere annullata con rinvio per lo svolgimento nelle forme ordinarie del giudizio d’appello.
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ESECUZIONE - PENA DETENTIVA - CUSTODIA CAUTELARE E PER ALTRO REATO - RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - COMPUTO EX ART. 657 C.P.P.
SENTENZA N. 31416 UD. 10/07/2008
Le Sezioni unite hanno affermato che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, occorre computare il periodo di custodia cautelare subìto per altro reato, anche nel caso in cui, per detto periodo, il condannato abbia ottenuto l’equa riparazione per ingiusta detenzione.
Le Sezioni unite hanno affermato che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, occorre computare il periodo di custodia cautelare subìto per altro reato, anche nel caso in cui, per detto periodo, il condannato abbia ottenuto l’equa riparazione per ingiusta detenzione.
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CONTRATTI COLLETTIVI – PROCEDIMENTO PER L’ACCERTAMENTO PREGIUDIZIALE SU EFFICACIA, VALIDITA’ E INTERPRETAZIONE ACCORDO RAGGIUNTO DALLE PARTI.
SENTENZA N. 16504 DEL 18/06/2008
Il giudice del merito, una volta che sia stato attivato lo speciale procedimento per l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi, di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, in ipotesi di invalidità della clausola controversa, non è vincolato, al fine di decidere se emettere o meno sentenza sulla questione di validità, a considerare raggiunto l'accordo ogni qualvolta le parti collettive attestino tale conclusione a prescindere dal contenuto concreto dell'atto conclusivo del procedimento.
Il giudice del merito, una volta che sia stato attivato lo speciale procedimento per l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi, di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, in ipotesi di invalidità della clausola controversa, non è vincolato, al fine di decidere se emettere o meno sentenza sulla questione di validità, a considerare raggiunto l'accordo ogni qualvolta le parti collettive attestino tale conclusione a prescindere dal contenuto concreto dell'atto conclusivo del procedimento.
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FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE BENI – DECRETO DI VENDITA DEL G.D. – RECLAMO DECISIONE RICORSO STRAORDINARIO
SENTENZA N. 19506 DEL 16/07/2008
Le S.U. hanno ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con cui il tribunale decida un reclamo, proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal tribunale, rientrando essi (come quelle emessi dal giudice delegato in attuazione della sentenza, ora decreto, di omologazione del concordato) nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva, assolvendo una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell’ambito della liquidazione fallimentare.
Le S.U. hanno ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con cui il tribunale decida un reclamo, proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal tribunale, rientrando essi (come quelle emessi dal giudice delegato in attuazione della sentenza, ora decreto, di omologazione del concordato) nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva, assolvendo una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell’ambito della liquidazione fallimentare.
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