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venerdì 20 febbraio 2009

Civile: Fallimento, concordato preventivo, giudizio di omologazione

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – CONCORDATO PREVENTIVO - PIANO PER L'AMMISSIONE - SOCI FINANZIATORI - INSERIMENTO NEL PIANO DI CUI FACCIANO PARTE CREDITORI CHIROGRAFARI - ESCLUSIONE - DEROGA AL PRINCIPIO DI POSTERGAZIONE - LIMITI
Ai fini della formazione del piano di ammissione al concordato preventivo, i soci finanziatori non possono essere inseriti nel piano del quale facciano parte anche altri creditori chirografari, sia per la loro diversa posizione nei confronti della società rispetto ai terzi sia, e soprattutto, in applicazione dell’art. 2467, comma 1, cod. civ., che ha introdotto il principio della postergazione delle loro ragioni creditorie rispetto a quelle degli altri creditori, principio derogabile soltanto con il consenso della maggioranza di ciascuna classe di creditori.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA'
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica al giudizio di omologazione del concordato preventivo, come si desume anche dall’art. 36 bis L.F., introdotto dall’art. 33 d.lgs. n. 5 del 2006, che, stabilendo che non sono soggetti alla sospensione feriale i termini processuali di cui ai precedenti articoli 26 e 36 della citata legge, consente di ritenere applicabile, “a contrario”, la sospensione a tutti gli altri procedimenti, compreso quello di omologazione.
Cass. 2706/2009

lunedì 1 settembre 2008

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE BENI – DECRETO DI VENDITA DEL G.D. – RECLAMO DECISIONE RICORSO STRAORDINARIO

SENTENZA N. 19506 DEL 16/07/2008

Le S.U. hanno ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con cui il tribunale decida un reclamo, proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal tribunale, rientrando essi (come quelle emessi dal giudice delegato in attuazione della sentenza, ora decreto, di omologazione del concordato) nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva, assolvendo una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell’ambito della liquidazione fallimentare.