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lunedì 3 agosto 2009

Gli studi di settore e gli accertamenti

La Cassazione ha recentemente ridabito un orientamento ormai divenuto maggioritario sugli studi di settore: l'accertamento da studi di settore non può fondarsi sul solo scostamento tra quanto dichiarato e i livelli di congruità previsti in linea generale.
Anzi, la Corte ribadisce che in caso di accertamento, quest'ultimo deve essere supportato e confortato da elementi ulteriori e nel caso in cui il contribuente stenda della memorie o deduzioni, il fisco è tenuto a fornire un'adeguata e fondata replica.
Ma già la stessa Agenzia aveva ribadito che gli studi di sottore erano da soli " fisiologicamente incapaci di individuare in maniera credibile la capacità contributiva".
Chiaramente il contribuente dovrà farsi parte attiva e non disperare davanti al consueto "muro di gomma" che troppo spesso gli uffici periferici offrono al momento in cui il cittadino offre le proprie controdeduzioni, infatti l'illustre precedente impone all'Ufficio di motivare gli eventuali dinieghi pena la nullità dell'atto impositivo.
(per approfondimenti cfr. Circolare 13/E/2009 e la nota interna 5/E/2008)

lunedì 15 dicembre 2008

Tributario: Accertamento su C/c amministratore di condominio

Cass., civ. Sez. V, Sentenza del 20/10/2008 n. 25473

In tema di IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, (in virtù della quale le movimentazioni di denaro risultanti dai dati acquisiti dall'ufficio si presumono costituire conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente che il contribuente, nell'esercizio della propria professione, dimostri genericamente di aver fatto affluire sul proprio c/c bancario somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica di ogni singola movimentazione del conto, diversamente la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato.
Pertanto non basta che il contribuente adduca la qualità di amministratore di condominio ma è necessario fornisca la prova specifica.

lunedì 1 settembre 2008

CONTRATTI COLLETTIVI – PROCEDIMENTO PER L’ACCERTAMENTO PREGIUDIZIALE SU EFFICACIA, VALIDITA’ E INTERPRETAZIONE ACCORDO RAGGIUNTO DALLE PARTI.

SENTENZA N. 16504 DEL 18/06/2008

Il giudice del merito, una volta che sia stato attivato lo speciale procedimento per l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi, di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, in ipotesi di invalidità della clausola controversa, non è vincolato, al fine di decidere se emettere o meno sentenza sulla questione di validità, a considerare raggiunto l'accordo ogni qualvolta le parti collettive attestino tale conclusione a prescindere dal contenuto concreto dell'atto conclusivo del procedimento.