La produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche è considerata un'attività agricola connessa e quindi il reddito è ricompreso in quello agrario. Questo regime si applica anche alle società agricole indicate all'articolo 2 del Dlgs 99/2004, che determinano il reddito su base catastale per opzione (articolo 1, comma 1093, legge 296/2006).
La produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche è una attività per la quale la connessione con il terreno non è naturale,pertanto l'agenzia delle Entrate ha individuato alcuni parametri necessari per poterla considerare ricompresa nel reddito agrario (circolare 32/11/2009):
In primo luogo, occorre soddisfare il requisito soggettivo e la produzione energetica deve essere realizzata nel contesto di un'azienda agricola.
Oltre al possesso dei terreni agricoli viene presa in considerazione, ai fini del rispetto della prevalenza, anche la potenza dell'impianto installato. Per gli impianti con potenza non superiore ai 200 kW l'energia generata è sempre considerata produttiva di reddito agrario.
Per gli impianti di potenza superiore, l'attività energetica viene considerata agrìcola se rispetta almeno uno dei tre requisiti seguenti:
1) l'impianto è integrato architettonicamente (integrazione parziale o totale) su strutture aziendali esistenti (per "esistente" s'intende una costruzione con mura perimetrali e copertura, iscritta in catasto);
2)il volume di affari derivante dall'attività agricola (al netto della produzione di energia)è prevalente rispetto al volume d'affari dell'attività di produzione di energia eccedente la franchigia (esclusa anche la tariffa incentivante);
3)il titolare dell'impresa agricola, entro il lìmite di 1 MW, deve dimostrare di coltivare almeno un ettaro di terreno (utilizzato per l'attività agricola) per ogni 10 kW di potenza nominale installata eccedente i primi 200 kW.
Se l'imprenditore agricolo individuale o la società semplice non rispettano almeno uno dì questi requisiti, la produzione di energia eccedente viene considerata produttiva di reddito d'impresa. Nel caso delle altre società agricole di persone e a responsabilità limitata, invece, il mancato rispetto di questi parametri comporta la tassazione a reddito d'impresa di tutta l'attività di produzione d'energia e la decadenza dell'opzione per la determinazione del reddito agrario. Questo perché tali soggetti, se svolgono anche parzialmente un'attività commerciale, decadono dal diritto di optare per la tassazione catastale.
Ai fini dell'Iva, per le aziende agricole in regime speciale (articolo 34 delDpr 633/72), la cessione dell'energia comportala separazione delle attività secondo quanto previsto dall'articolo 36 del Dpr 633/72. Questo obbligo di separazióne non sussiste se il produttore agricolo ha optato per l'applicazione dell'Iva con metodo normale. La cessione dell'energia sconta l'applicazione dell'Iva con aliquota ridotta al 10% (se ceduta al Gse o agli altri soggetti grossisti al n. 103 della Tabella A, parte III). Va assoggettata a imposta con aliquota ridotta anche l'eventuale quota di energia fatturata internamente alla gestione agricola.
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domenica 30 gennaio 2011
lunedì 24 gennaio 2011
Fotovoltaico Incentivi e vantaggi
Con il 2011, il panorama del fotovoltaico italiano subirà delle modifiche?
Ecco le risposte categoria per categoria:
Impresa:
Attività
Imprèsa, oppure privato con impianto non al servizio dell'abitazione o oltre i 20 kW
Costo di acquisto dell'impianto
È deducibile da Irpef/Ires con quote di ammortamento del 9% annuo. Lo stesso per l'Irap
Iva sul costo d'acquisto
È detraibile, dato che si tratta di un costo inerente l'impresa
Tariffa incentivante
È assoggettata a Irpef/Ires e all'Irap- È soggetta a ritenuta d'acconto del 4%. Non è soggetta a Iva
Contributo in conto scambio
È componente positivo per Irpef/Ires e concorre al valore della produzione per l'Irap. È soggetto a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
È componente positivo per Irpef/Ires e concorre al valore della produzione per l'Irap. È soggetta a Iva
Corrispettivo da cessione
È componente positivo per Irpef/Ires e concorre al valore della produzione per l'Irap. È soggetta a Iva
Professionista
Attività
Professionista con impianto al servizio dello studio
Costo di acquisto dell'impianto
È deducibile da Irpef/Ires con quote del 9% annuo. Lo stesso per l'Irap. Se l'impianto è a uso promiscuo con l'abitazione, si deduce il 50%
Iva sul costo d'acquisto
È detraibile, dato che si tratta di un costo inerente l'attività professionale
Tariffa incentivante
E' assoggettata a Irpef/ires e all'Irap. È soggetta a ritenuta d'acconto del 4%. Non è soggetta a Iva
Contributo in conto scambio
È assoggettato a Irpef e ad Irap. È soggetto a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
È assoggettato a Irpef e ad Irap. È soggetto a Iva
Corrispettivo da cessione
È assoggettato a Irpef e ad Irap. È soggetto a Iva
Famiglia
Attività
Privato con impianto al servizio dell'abitazione e non oltre i 20 kW
Costo di acquisto dell'impianto
Il privato non ha scritture contabili e non effettua deduzione, né ammortamento
Iva sul costo d'acquisto
II privato non è titolare di partita Iva e non effettua alcuna detrazione
Tariffa incentivante
Non costituisce componente di reddito. Non è soggetta a ritenuta d'acconto, né a Iva
Contributo in conto scambio
Non costituisce componente di reddito, non è soggetto a ritenuta d'acconto, né a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
Rientra tra i redditi diversi disciplinati dall'articolo 67 del Tuir. Non è soggetta a Iva
Corrispettivo da cessione
II corrispettivo da ritiro del Gse rientra tra i redditi diversi disciplinati dall'articolo 67 del Tuir. Non è soggetta a Iva
Agricoltore
Attività
Produttori e società agricole in opzione con attività salare connessa a quella agricola
Costo di acquisto dell'impianto
Non è deducibile, ma le società agricole in opzione devono comunque rilevarlo in contabilità ed effettuare l'ammortamento
Iva sul costo d'acquisto
È detraibile con contabilità separata se in regime speciale Iva. Autoconsumo: detraibile se in regime ordinario Iva
Tariffa incentivante
Non costituisce componente di reddito. È soggetta a ritenuta del 4% per le società agricole in opzipne, ma non a Iva
Contributo in conto scambio
Non costituisce componente di reddito e non è soggetta a ritenuta d'acconto. È soggetta a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
Non costituisce componente di reddito e non è soggetta a ritenuta d'acconto. È soggetta a Iva
Corrispettivo da cessione
Non costituisce componente di reddito e non è soggetta a ritenuta d'acconto. È soggetta a Iva con aliquota del 10%
Agricoltore ( secondo esempio)
Attività
Produttori e società agricole in opzione con attività solare oltre i limiti della C. 32/E/09
Costo di acquisto dell'impianto
È deducibile ai finì Ires con quote del 9%annuo, dato che si tratta di reddito d'impresa determinato analiticamente. Lo stesso ai fini Irap
Iva sul costo d'acquisto
L'Iva sull'acquisto è detraibile, ma se in regime speciale occorre separare le attività
Tariffa incentivante
E' rilevante ai fini Ires ed Irap. È soggetta a ritenuta d'acconto del 4%. Non è soggetta a Iva
Contributo in conto scambio
Non configurabile perché oltre i 200 kW non si può fare scambio sul posto
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
Non configurabile perché oltre i 200 kW non si può fare scambio sul posto
Corrispettivo da cessione
È rilevante ai fini Ires ed Irap '(aliquota al 3,9%). È soggetta a Iva con aliquota del 10%
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Ecco le risposte categoria per categoria:
Impresa:
Attività
Imprèsa, oppure privato con impianto non al servizio dell'abitazione o oltre i 20 kW
Costo di acquisto dell'impianto
È deducibile da Irpef/Ires con quote di ammortamento del 9% annuo. Lo stesso per l'Irap
Iva sul costo d'acquisto
È detraibile, dato che si tratta di un costo inerente l'impresa
Tariffa incentivante
È assoggettata a Irpef/Ires e all'Irap- È soggetta a ritenuta d'acconto del 4%. Non è soggetta a Iva
Contributo in conto scambio
È componente positivo per Irpef/Ires e concorre al valore della produzione per l'Irap. È soggetto a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
È componente positivo per Irpef/Ires e concorre al valore della produzione per l'Irap. È soggetta a Iva
Corrispettivo da cessione
È componente positivo per Irpef/Ires e concorre al valore della produzione per l'Irap. È soggetta a Iva
Professionista
Attività
Professionista con impianto al servizio dello studio
Costo di acquisto dell'impianto
È deducibile da Irpef/Ires con quote del 9% annuo. Lo stesso per l'Irap. Se l'impianto è a uso promiscuo con l'abitazione, si deduce il 50%
Iva sul costo d'acquisto
È detraibile, dato che si tratta di un costo inerente l'attività professionale
Tariffa incentivante
E' assoggettata a Irpef/ires e all'Irap. È soggetta a ritenuta d'acconto del 4%. Non è soggetta a Iva
Contributo in conto scambio
È assoggettato a Irpef e ad Irap. È soggetto a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
È assoggettato a Irpef e ad Irap. È soggetto a Iva
Corrispettivo da cessione
È assoggettato a Irpef e ad Irap. È soggetto a Iva
Famiglia
Attività
Privato con impianto al servizio dell'abitazione e non oltre i 20 kW
Costo di acquisto dell'impianto
Il privato non ha scritture contabili e non effettua deduzione, né ammortamento
Iva sul costo d'acquisto
II privato non è titolare di partita Iva e non effettua alcuna detrazione
Tariffa incentivante
Non costituisce componente di reddito. Non è soggetta a ritenuta d'acconto, né a Iva
Contributo in conto scambio
Non costituisce componente di reddito, non è soggetto a ritenuta d'acconto, né a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
Rientra tra i redditi diversi disciplinati dall'articolo 67 del Tuir. Non è soggetta a Iva
Corrispettivo da cessione
II corrispettivo da ritiro del Gse rientra tra i redditi diversi disciplinati dall'articolo 67 del Tuir. Non è soggetta a Iva
Agricoltore
Attività
Produttori e società agricole in opzione con attività salare connessa a quella agricola
Costo di acquisto dell'impianto
Non è deducibile, ma le società agricole in opzione devono comunque rilevarlo in contabilità ed effettuare l'ammortamento
Iva sul costo d'acquisto
È detraibile con contabilità separata se in regime speciale Iva. Autoconsumo: detraibile se in regime ordinario Iva
Tariffa incentivante
Non costituisce componente di reddito. È soggetta a ritenuta del 4% per le società agricole in opzipne, ma non a Iva
Contributo in conto scambio
Non costituisce componente di reddito e non è soggetta a ritenuta d'acconto. È soggetta a Iva
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
Non costituisce componente di reddito e non è soggetta a ritenuta d'acconto. È soggetta a Iva
Corrispettivo da cessione
Non costituisce componente di reddito e non è soggetta a ritenuta d'acconto. È soggetta a Iva con aliquota del 10%
Agricoltore ( secondo esempio)
Attività
Produttori e società agricole in opzione con attività solare oltre i limiti della C. 32/E/09
Costo di acquisto dell'impianto
È deducibile ai finì Ires con quote del 9%annuo, dato che si tratta di reddito d'impresa determinato analiticamente. Lo stesso ai fini Irap
Iva sul costo d'acquisto
L'Iva sull'acquisto è detraibile, ma se in regime speciale occorre separare le attività
Tariffa incentivante
E' rilevante ai fini Ires ed Irap. È soggetta a ritenuta d'acconto del 4%. Non è soggetta a Iva
Contributo in conto scambio
Non configurabile perché oltre i 200 kW non si può fare scambio sul posto
Liquidazione eccedenze da scambio sul posto
Non configurabile perché oltre i 200 kW non si può fare scambio sul posto
Corrispettivo da cessione
È rilevante ai fini Ires ed Irap '(aliquota al 3,9%). È soggetta a Iva con aliquota del 10%
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lunedì 17 gennaio 2011
Condominio: Interpretazione regolamento (Cassazione 22596/2010)
L'interpretazione del regolamento condominiale è compito spettante al giudice chiamato a decidere della causa ed è insindacabile in sede di legittimità. Questo il principio di diritto applicato di recente dalla Cassazione per giudicare la corretta interpretazione di una clausola d'un regolamento condominiale d'origine contrattuale (sentenza 22596/2010).
Il caso concreto:
Un condomino, al momento della ristrutturazione di alcune soffitte, di cui era proprietario, inglobava, nelle stesse, un corridoio che un altro condomino sosteneva essere bene comune ed eccepiva, sempre quest'ultimo, che tali ristrutturazioni erano state eseguite in violazione di un articolo del regolamento condominiale contrattuale, che sottoponeva qualsiasi intervento modificativo dell'edificio all'ottenimento di una preventiva autorizzazione dell'amministratore; chiedeva, quindi, accertarsi rii-legittimità di tale incorporazione e la condanna alla rimessione hi pristino e al risarcimento di danni subiti.
Sia il tribunale (che dichiarava illegittima l'incorporazione del corridoio e condannava l'esecutore delle ristrutturazioni alla rimozione della porzione di corridoio occupata) sia la corte territoriale, rilevavano l'esistenza di un corridoio comune coerente con le soffitte medesime. Presentato il ricorso, la Cassazione annullava la sentenza della Corte d'appello e statuiva la non condominialità di quel corridoio posto che lo stesso serviva solamente alcune unità immobiliari senza assumere alcuna utilità per la collettività.
Nel giudizio di rinvio, la corte d'appello chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo del regolamento contenente l'obbligo del permesso dell'amministratore per ogni variante allo stato dell'immobile, precisava che «il citato permesso doveva (...) essere rilasciato dall'amministratore e non dall'assemblea il che evidenziava che non si verteva in tema di diritti soggettivi all'esecuzione, ma solo di una norma procedimentale destinata a regolare l'armonico contemperamento delle facoltà di godimento dei condomini dello stabile; che inoltre l'amministratore, una volta informato al pari dell'assemblea, non aveva ritenuto di proporre alcuna reazione»
Ritengono i supremi giudici che la corte d'appello, nell'interpretare l'articolo citato, non sia incorsa nei denunciati vizi di violazione di legge e di motivazione. E invero, all'esito di tale analisi, il giudice di appello è coerentemente giunto alla conclusione che dalla omessa richiesta di preventiva autorizzazione dell'arnministratore , per l'esecuzione di variante allo stato dell'immobile di proprietà esclusiva del singolo condomino, deriva - nel caso di opere non vietate e comunque legittime - non la rimozione dell'opera realizzata e il ripristino della situazione precedente, bensì solo eventualmente il diritto (del condominio o, per esso, del sìngolo condomino) al risarcimento del danno per il pregiudizio derivante dalla violazione di una norma procedimentale volta a disciplinare in modo armonico le facoltà di godimento spettanti ai singoli condomini con riferimento alla proprietà esclusiva di ciascuno.
«Il procedimento logico-giuridico sviluppato - sostiene la Cassazione - è ineccepibile, hi quanto coerente e razionale, e il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpre-tazione della norma regolamentare hi questione è fondato sii un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione, adeguata ed immune dai vizi denunciati».
Prosegue, inoltre, precisando che «tale interpretazione del giudice di merito è insindacabile hi sede di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici per mancanza, insufficienzao contraddittorietà della motivazione».
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Il caso concreto:
Un condomino, al momento della ristrutturazione di alcune soffitte, di cui era proprietario, inglobava, nelle stesse, un corridoio che un altro condomino sosteneva essere bene comune ed eccepiva, sempre quest'ultimo, che tali ristrutturazioni erano state eseguite in violazione di un articolo del regolamento condominiale contrattuale, che sottoponeva qualsiasi intervento modificativo dell'edificio all'ottenimento di una preventiva autorizzazione dell'amministratore; chiedeva, quindi, accertarsi rii-legittimità di tale incorporazione e la condanna alla rimessione hi pristino e al risarcimento di danni subiti.
Sia il tribunale (che dichiarava illegittima l'incorporazione del corridoio e condannava l'esecutore delle ristrutturazioni alla rimozione della porzione di corridoio occupata) sia la corte territoriale, rilevavano l'esistenza di un corridoio comune coerente con le soffitte medesime. Presentato il ricorso, la Cassazione annullava la sentenza della Corte d'appello e statuiva la non condominialità di quel corridoio posto che lo stesso serviva solamente alcune unità immobiliari senza assumere alcuna utilità per la collettività.
Nel giudizio di rinvio, la corte d'appello chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo del regolamento contenente l'obbligo del permesso dell'amministratore per ogni variante allo stato dell'immobile, precisava che «il citato permesso doveva (...) essere rilasciato dall'amministratore e non dall'assemblea il che evidenziava che non si verteva in tema di diritti soggettivi all'esecuzione, ma solo di una norma procedimentale destinata a regolare l'armonico contemperamento delle facoltà di godimento dei condomini dello stabile; che inoltre l'amministratore, una volta informato al pari dell'assemblea, non aveva ritenuto di proporre alcuna reazione»
Ritengono i supremi giudici che la corte d'appello, nell'interpretare l'articolo citato, non sia incorsa nei denunciati vizi di violazione di legge e di motivazione. E invero, all'esito di tale analisi, il giudice di appello è coerentemente giunto alla conclusione che dalla omessa richiesta di preventiva autorizzazione dell'arnministratore , per l'esecuzione di variante allo stato dell'immobile di proprietà esclusiva del singolo condomino, deriva - nel caso di opere non vietate e comunque legittime - non la rimozione dell'opera realizzata e il ripristino della situazione precedente, bensì solo eventualmente il diritto (del condominio o, per esso, del sìngolo condomino) al risarcimento del danno per il pregiudizio derivante dalla violazione di una norma procedimentale volta a disciplinare in modo armonico le facoltà di godimento spettanti ai singoli condomini con riferimento alla proprietà esclusiva di ciascuno.
«Il procedimento logico-giuridico sviluppato - sostiene la Cassazione - è ineccepibile, hi quanto coerente e razionale, e il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpre-tazione della norma regolamentare hi questione è fondato sii un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione, adeguata ed immune dai vizi denunciati».
Prosegue, inoltre, precisando che «tale interpretazione del giudice di merito è insindacabile hi sede di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici per mancanza, insufficienzao contraddittorietà della motivazione».
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martedì 11 gennaio 2011
mercoledì 22 dicembre 2010
BUON NATALE e un OTTIMO 2011
Gent.mi sig.ri
Ci sia permesso, prima del consueto augurio per un buon Natale e per uno splendido 2011, fare alcune considerazioni.
Il 2010, è stato anche per tutti noi professionisti e consulenti, un anno difficile, ma invece di stare a ragionare, abbiamo posto le basi per costruire qualcosa di nuovo, di più efficiente, un volano per tornare a creare valore.
Non è stata facile, e non lo sarà neppure nel 2011, non siamo, infatti propensi, ne ai facili entusiasmi ma neppure all'ottuso disfattismo ed immobilismo che impoverisce il nostro sistema.
Se vorrete, seguiteci nel nostro progetto.
I più sinceri auguri per un buon Natale e un ottimo 2011.
Dott. Jacopo M.D. Affinati
Un'anteprima delle uscite 2011
Il Trust e strumenti della disciplina italiana - ebook
Incentivi e fotovoltaico - ebook
certificazione energetica
giurisprudenza condominio 2010
Internazionalizzazione d'impresa
La qualità del lavoro
Donne e impresa
Ci sia permesso, prima del consueto augurio per un buon Natale e per uno splendido 2011, fare alcune considerazioni.
Il 2010, è stato anche per tutti noi professionisti e consulenti, un anno difficile, ma invece di stare a ragionare, abbiamo posto le basi per costruire qualcosa di nuovo, di più efficiente, un volano per tornare a creare valore.
Non è stata facile, e non lo sarà neppure nel 2011, non siamo, infatti propensi, ne ai facili entusiasmi ma neppure all'ottuso disfattismo ed immobilismo che impoverisce il nostro sistema.
Se vorrete, seguiteci nel nostro progetto.
I più sinceri auguri per un buon Natale e un ottimo 2011.
Dott. Jacopo M.D. Affinati
Un'anteprima delle uscite 2011
Il Trust e strumenti della disciplina italiana - ebook
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giurisprudenza condominio 2010
Internazionalizzazione d'impresa
La qualità del lavoro
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lunedì 20 dicembre 2010
Condominio: debiti fondo cassa
Nel condominio, quale ente di gestione, le spese di gestione, conservazione e manutenzione dello stesso devono essere garantite, ragion per cui è previsto un onere di contribuzione a carico di tutti i condomini, contribuzione che, in mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimità, deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità fissati nell'articolo 1123 del codice civile.
Il credito condominiale, proprio per la natura dell'ente, così come sopra specificato, gode di una particolare tutela, imponendo all'amministratore di riscuotere i contributi per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni (articolo 1130 del codice civile) e attribuendogli il diritto per tale riscossione di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo avverso il condomino moroso.
Una buona gestione vorrebbe costituire preventivamente un fondo cassa per la morosità e per le spese di ordinaria amministrazione teso a sopperire all'inadempimento dei condomini morosi e a garantire, altresì, costante presenza di liquidità, sì da evitare ogni sorta di pregiudìzio per la corretta gestione del condominio e danni ben più gravi per i singoli condomini che, a causa del loro vincolo di solidarietà passiva, sarebbero esposti verso i creditori del condominio.
I criteri da seguire per la formazione del fondo cassa sono i medesimi fìssati nell'articolo 1123 del codice civile, e conscguentemente ciascun condomino dovrà contribuire sempre proporzionalmente alla propria quota così come fissata nelle tabelle millesimali.
Detta contribuzione ha valore provvisorio; pertanto, nel momento in cui i condomini morosi volontariamente o coattivamente ripianassero il debito, i condomini "virtuosi" avranno diritto alla restituzione delle somme versate a tale titolo.
L'amministratore del condominio, che opera come mandatario, è responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e in genere di qualsiasi inadempimento degli obblighi normativi o regolamentari L'inosservanza dei doveri rientranti nei suoi compiti è per l'amministratore fonte di responsabilità contrattuale, a tal proposito si veda il comma 4, dell'articolo 1131 del codice civile. Trattandosi di responsabilità contrattuale, l'azione di risarcimento danno è soggetta a prescrizione ordinaria decennale.
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Il credito condominiale, proprio per la natura dell'ente, così come sopra specificato, gode di una particolare tutela, imponendo all'amministratore di riscuotere i contributi per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni (articolo 1130 del codice civile) e attribuendogli il diritto per tale riscossione di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo avverso il condomino moroso.
Una buona gestione vorrebbe costituire preventivamente un fondo cassa per la morosità e per le spese di ordinaria amministrazione teso a sopperire all'inadempimento dei condomini morosi e a garantire, altresì, costante presenza di liquidità, sì da evitare ogni sorta di pregiudìzio per la corretta gestione del condominio e danni ben più gravi per i singoli condomini che, a causa del loro vincolo di solidarietà passiva, sarebbero esposti verso i creditori del condominio.
I criteri da seguire per la formazione del fondo cassa sono i medesimi fìssati nell'articolo 1123 del codice civile, e conscguentemente ciascun condomino dovrà contribuire sempre proporzionalmente alla propria quota così come fissata nelle tabelle millesimali.
Detta contribuzione ha valore provvisorio; pertanto, nel momento in cui i condomini morosi volontariamente o coattivamente ripianassero il debito, i condomini "virtuosi" avranno diritto alla restituzione delle somme versate a tale titolo.
L'amministratore del condominio, che opera come mandatario, è responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e in genere di qualsiasi inadempimento degli obblighi normativi o regolamentari L'inosservanza dei doveri rientranti nei suoi compiti è per l'amministratore fonte di responsabilità contrattuale, a tal proposito si veda il comma 4, dell'articolo 1131 del codice civile. Trattandosi di responsabilità contrattuale, l'azione di risarcimento danno è soggetta a prescrizione ordinaria decennale.
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lunedì 13 dicembre 2010
Condominio Responsabilità 2051 Cod Civ
Il condominio risponde dei danni procurati a terzi o ad uno degli stessi comproprietari ai sensi dell’art. 2051 c.c., che recita:
“ Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ormai da diverso tempo è orientata nel vedere nella norma un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Tradotto in termini concreti ciò vuol dire che " chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha l'onere di dimostrare le anomale condizioni e la loro oggettiva idoneità a provocare incidenti del genere di quello che si è verificato
E' onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno"(Cass. 18 dicembre 2009 n. 26751).
L’impossibilità di dimostrare il caso fortuito fa si che la responsabilità e quindi l’obbligo di risarcire il danno restino in capo al titolare dei beni dai quali il medesimo danno è promanato.
In questo contesto il Tribunale di Salerno ribadisce, come si diceva in principio, che “ il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose in comunione non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati alla porzione esclusiva di uno dei condomini, posto che questi si pongono come terzi nei confronti del condominio stesso (Cass. 87/1500, 03/12211). La responsabilità di quest'ultimo, poi, quale custode degli impianti comuni, ha natura oggettiva e postula solo la prova, incombente sul danneggiato, del nesso causale tra la res ed il danno da essa arrecato (Cass. 03/5578, Cass. 04/6753, Cass. 04/5236)” (Trib. Salerno 9 settembre 2010 n. 1993).
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“ Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ormai da diverso tempo è orientata nel vedere nella norma un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Tradotto in termini concreti ciò vuol dire che " chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha l'onere di dimostrare le anomale condizioni e la loro oggettiva idoneità a provocare incidenti del genere di quello che si è verificato
E' onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno"(Cass. 18 dicembre 2009 n. 26751).
L’impossibilità di dimostrare il caso fortuito fa si che la responsabilità e quindi l’obbligo di risarcire il danno restino in capo al titolare dei beni dai quali il medesimo danno è promanato.
In questo contesto il Tribunale di Salerno ribadisce, come si diceva in principio, che “ il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose in comunione non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati alla porzione esclusiva di uno dei condomini, posto che questi si pongono come terzi nei confronti del condominio stesso (Cass. 87/1500, 03/12211). La responsabilità di quest'ultimo, poi, quale custode degli impianti comuni, ha natura oggettiva e postula solo la prova, incombente sul danneggiato, del nesso causale tra la res ed il danno da essa arrecato (Cass. 03/5578, Cass. 04/6753, Cass. 04/5236)” (Trib. Salerno 9 settembre 2010 n. 1993).
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