Avvicinandosi la scadenza del 15 dicembre, termine ultimo per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio.
Anche alla luce della recente circolare dell'Agenzia delle Entrate 43/E abbiamo dato la risposta ad oltre 200 domande sullo scudo fiscale
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martedì 27 ottobre 2009
lunedì 26 ottobre 2009
Civile: Mutamento destinazione d'uso e distanze fra fabbricati
La Suprema Corte di Cassazione, facendo riferimento ad un indirizzo consolidato, si è così espressa: “la giurisprudenza ha chiarito che Costituisce costruzione, agli effetti della disciplina del codice civile sulle distanze legali, ogni manufatto che, per struttura e destinazione, ha carattere di stabilità e permanenza”. (Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 4639 del 24 maggio 1997)
Detto ciò andiamo a vedere che cosa si intende per "nuova costruzione"
Rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 - sexies, anche ai fini del computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr.: Cassazione civile, sez. II, sentenza 03.03.2008 n. 5741 cass. civ., sez. 2, sent. 27 aprile 2006, n. 9637; cass. civ., sez. 2, sent. 26 ottobre 2000, n. 14128 ).
Inderogabilità distanze minime fra edifici
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che la distanza minima di dieci metri, stabilita dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, n. 2, traente la sua efficacia precettiva inderogabile dalla Legge Urbanistica n. 1150 del 1942, art. 41 - quinquies, (come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 cd. Legge Ponte), deve osservarsi in modo assoluto, essendo ratio della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e della sicurezza, ed indipendentemente, quindi, sia dall'altezza degli edifici antistanti che dall'andamento parallelo delle pareti, purchè sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento (cfr.: cass. civ., sez. 2, sent. 30 marzo 2001, n. 4715), e dalla possibilità che dalle finestre dell'una sia possibile la veduta sull'altra (cfr.: cass. civ., sez. 2, sent. 12 novembre 1998, n. 11404).
Periculum in mora
“Nell'ipotesi di costruzione realizzata in violazione delle norme sulle distanze legali, il diritto del vicino alla riduzione in pristino consegue "ipso iure", giacché, in considerazione delle finalità di natura pubblicistica al riguardo perseguite dal legislatore, il giudice non ha alcun margine di accertamento e di valutazione in ordine ai pregiudizi determinati dalla violazione delle relative disposizioni e, in particolare, alla formazione di eventuali intercapedini (pericolose o dannose)” (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 213 del 11-01-2006)
In materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, “al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria” (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 3341 del 07-03-2002).
Il mutamento di destinazione d’uso, realizzato attraverso opere edilizie deve considerarsi di nuova costruzione
Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile, realizzato attraverso opere edilizie effettuate dopo l'ultimazione dello stesso e durante lo sua esistenza, configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia e necessita del permesso di costruire, in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Esemplare: In ordine al mutamento di destinazione d'uso di un immobile attraverso la realizzazione di opere edilizie si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita dall'art.3, comma 1, lett. d) del T.U. n.380/2001), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Non ha rilievo l'entità delle opere eseguite, allorché si consideri che la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: - di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d'uso (art.3 comma 1 lett. b) T.U.380/200l; - di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (art.3 comma 1 lett. c T.U. n.380/2001). Gli interventi anzidetti, invero, devono considerarsi "di nuova costruzione" ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. e) del T.U. n.380/2001. Ove il necessario permesso di costruire non sia stato rilasciato, sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art.31 del T.U. n.380/2001 e quella penale di cui all'art.44 lett. b). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Pirozzi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8847
La distanza minima di cui sopra è inderogabile e sovraordinata agli strumenti urbanistici locali (Cass. 15 marzo 2001, n. 3771).
Una collaborazione fra
AmministrazioniAC
e Legal
Detto ciò andiamo a vedere che cosa si intende per "nuova costruzione"
Rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 - sexies, anche ai fini del computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr.: Cassazione civile, sez. II, sentenza 03.03.2008 n. 5741 cass. civ., sez. 2, sent. 27 aprile 2006, n. 9637; cass. civ., sez. 2, sent. 26 ottobre 2000, n. 14128 ).
Inderogabilità distanze minime fra edifici
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che la distanza minima di dieci metri, stabilita dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, n. 2, traente la sua efficacia precettiva inderogabile dalla Legge Urbanistica n. 1150 del 1942, art. 41 - quinquies, (come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 cd. Legge Ponte), deve osservarsi in modo assoluto, essendo ratio della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e della sicurezza, ed indipendentemente, quindi, sia dall'altezza degli edifici antistanti che dall'andamento parallelo delle pareti, purchè sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento (cfr.: cass. civ., sez. 2, sent. 30 marzo 2001, n. 4715), e dalla possibilità che dalle finestre dell'una sia possibile la veduta sull'altra (cfr.: cass. civ., sez. 2, sent. 12 novembre 1998, n. 11404).
Periculum in mora
“Nell'ipotesi di costruzione realizzata in violazione delle norme sulle distanze legali, il diritto del vicino alla riduzione in pristino consegue "ipso iure", giacché, in considerazione delle finalità di natura pubblicistica al riguardo perseguite dal legislatore, il giudice non ha alcun margine di accertamento e di valutazione in ordine ai pregiudizi determinati dalla violazione delle relative disposizioni e, in particolare, alla formazione di eventuali intercapedini (pericolose o dannose)” (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 213 del 11-01-2006)
In materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, “al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria” (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 3341 del 07-03-2002).
Il mutamento di destinazione d’uso, realizzato attraverso opere edilizie deve considerarsi di nuova costruzione
Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile, realizzato attraverso opere edilizie effettuate dopo l'ultimazione dello stesso e durante lo sua esistenza, configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia e necessita del permesso di costruire, in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Esemplare: In ordine al mutamento di destinazione d'uso di un immobile attraverso la realizzazione di opere edilizie si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita dall'art.3, comma 1, lett. d) del T.U. n.380/2001), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Non ha rilievo l'entità delle opere eseguite, allorché si consideri che la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: - di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d'uso (art.3 comma 1 lett. b) T.U.380/200l; - di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (art.3 comma 1 lett. c T.U. n.380/2001). Gli interventi anzidetti, invero, devono considerarsi "di nuova costruzione" ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. e) del T.U. n.380/2001. Ove il necessario permesso di costruire non sia stato rilasciato, sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art.31 del T.U. n.380/2001 e quella penale di cui all'art.44 lett. b). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Pirozzi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8847
La distanza minima di cui sopra è inderogabile e sovraordinata agli strumenti urbanistici locali (Cass. 15 marzo 2001, n. 3771).
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venerdì 23 ottobre 2009
Fiscale: Studi di settore revisione per l'anno 2010
Direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate il rpogramma di revisione degli studi di settore per l'anno 2010.
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mercoledì 21 ottobre 2009
Condominio: Quale maggioranza per il risparmio energetico?
L'art. 7 comma 1 bis del DlGs 29/12/2006 n. 311 ha così modificato la precedente formulazione:
Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e dell'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art.1 , individuate attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.
Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e dell'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art.1 , individuate attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.
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lunedì 19 ottobre 2009
Responsabilità professionale
L'avvocato risponde per semplice negligenza?
Il rapporto fra cliente ed avvocato viene definito come contratto di clientela, o più propiramente si parla di mandato professionale, con oggetto una prestazione d'opera intellettuale.
La giurisprudenza è concorde che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato, quindi il semplice mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal cliente non è motivo sufficiente per imputare alcuna responsabilità all'avvocato.
Per far ciò si dovrà valutare il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 del Codice Civile.
Quindi al fine di valutare la responsabilità del professionista, rilevano le modalità di svolgimento dell'attività prestata da costui in relazione al parametro di diligenza suddetto.
Nel caso in cui l'attività richiesta sia particolarmente complessa, la responsabilità risulterà attenuata.
In generale quindi si avrà responsabilità del professionista quando operando con incuria o ignoranza di disposizioni di legge o in tutti i casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio.
Va comunque specificato che il cliente che ritenga di aver subito un danno a seguito del patrocinio di un legale dovrà affrontare due punti essenziali: la dimostrazione del nesso causale fra danno e condotta del professionista e l'allegazione di tutta la documentazione a sostegno della condotta negligente del legale.
Il rapporto fra cliente ed avvocato viene definito come contratto di clientela, o più propiramente si parla di mandato professionale, con oggetto una prestazione d'opera intellettuale.
La giurisprudenza è concorde che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato, quindi il semplice mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dal cliente non è motivo sufficiente per imputare alcuna responsabilità all'avvocato.
Per far ciò si dovrà valutare il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 del Codice Civile.
Quindi al fine di valutare la responsabilità del professionista, rilevano le modalità di svolgimento dell'attività prestata da costui in relazione al parametro di diligenza suddetto.
Nel caso in cui l'attività richiesta sia particolarmente complessa, la responsabilità risulterà attenuata.
In generale quindi si avrà responsabilità del professionista quando operando con incuria o ignoranza di disposizioni di legge o in tutti i casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio.
Va comunque specificato che il cliente che ritenga di aver subito un danno a seguito del patrocinio di un legale dovrà affrontare due punti essenziali: la dimostrazione del nesso causale fra danno e condotta del professionista e l'allegazione di tutta la documentazione a sostegno della condotta negligente del legale.
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venerdì 16 ottobre 2009
Forum: Legittimità e merito : Civile Cause di prelazione - privilegi
Forum sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE – CAUSE DI PRELAZIONE – PRIVILEGI – EFFICACIA – IN GENERE – DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE
«Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare), il conseguente credito del promissario acquirente – avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare – benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice».
Cass Sent 21045 del 01 Ottobre 2009
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE – CAUSE DI PRELAZIONE – PRIVILEGI – EFFICACIA – IN GENERE – DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE
«Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare), il conseguente credito del promissario acquirente – avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare – benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice».
Cass Sent 21045 del 01 Ottobre 2009
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Una sentenza ogni 15 giorni per discutere e ragionare sugli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito
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