Pagine

venerdì 7 giugno 2013

D.L. 63 del 4 giugno 2013


Il DL n. 63 del 4 giugno è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 130 del 5 giugno proroga gli incentivi fiscali al recupero edilizio e al risparmio energetico negli edifici e recepisce la direttiva europea 2010/31 sulla prestazione energetica degli edifici.

Detrazioni fiscali per l'efficienza energetica (55%-65%).
La principale novità, rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi, è l'immediata entrata in vigore del nuovo regime maggiorato degli sconti fiscali per gli interventi energetici negli edifici. Il testo finale dell'articolo 14 recita infatti che «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, (le detrazioni del 55%, ndr) si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013...».

Confermata invece l'esclusione del "nuovo 65%" per «le spese per gli interventi di sostituzione di
impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonche' delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria».

Confermato anche che il nuovo regime di detrazioni al 65% sarà valido per sei mesi in più, fino al 30 giugno 2014, per «interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».

Detrazioni per interventi di sostituzione edilizia (41-36-50%).
Confermato anche qui il testo anticipato da «Edilizia e Territorio»: le detrazioni Irpef sugli interventi di recupero edilizio vengono prorogati nella misura "super" del 50% dal 30 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014. Poi torneranno nella misura "a regime" del 36% (come da articolo 16-bis del Tuir).
Confermata anche l'estensione del 50%, fino al 31 dicembre 2013, alle spese per acquisto di mobili «finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione», per una spesa (per i mobili) non superiore a 10mila euro.

Recepimento direttiva.
Attestato di prestazione energetica obbligatorio, edifici a "energia quasi zero" a partire dal 2018, multe salate per cittadini e professionisti inadempienti. In risposta alla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese per il mancato recepimento della direttiva 2010/31/Ue il decreto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale rende ancora più stringente l'obbligo di certificazione delle prestazioni energetiche degli edifici, indicando i requisiti minimi in materia di prestazione energetica del patrimonio edilizio e criteri di calcolo dell'efficienza, oltre a fissare pesanti sanzioni in caso di inadempienze.

L'attestato di certificazione energetica diventa quindi attestato di prestazione: dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, sarà obbligatorio per le nuove costruzioni e per quelle esistenti solo nel caso di vendita o nuovo affitto. Il documento avrà una durata di 10 anni dalla data di rilascio e dovrà essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell'immobile. Per chi non rispetterà le nuove regole sono in arrivo multe salate: da 700 a 4.200 euro per il professionista abilitato che rilascia un attestato non conforme al Dl, da 1.000 a 6mila euro per il direttore dei lavori che non presenta al Comune l'asseverazione di conformità delle opere con la certificazione energetica, da 300 a 1.800 euro per il proprietario dell'immobile che non fornisce l'attestato energetico all'inquilino.

I nuovi edifici, poi, dovranno essere a "energia quasi zero", cioè ad altissima prestazione energetica: l'obbligo scatterà dal 31 dicembre 2018 per tutte le strutture della Pubblica amministrazione (compresi gli edifici scolastici) e dal 2021 anche per i privati.

AmministrazioniAC.com
soluzioni immobiliari

Nessun commento: