I requisiti
A cambiare, innanzitutto, sono le condizioni per ricoprire l'incarico di
amministratore: tra l'altro, occorre rispettare i requisiti di
onorabilità, godere dei diritti civili, avere il diploma di scuola
secondaria di secondo grado, frequentare un corso di formazione e
seguire l'aggiornamento periodico. E se i nuovi obblighi del titolo di
studio e della formazione iniziale risparmiano chi ha fatto
l'amministratore per almeno un anno negli ultimi tre, agli altri devono
adeguarsi anche i professionisti già in carica: chi perde (o ha perso) i
requisiti di onorabilità e i diritti civili decade immediatamente
dall'incarico.
I nuovi obblighi
Nell'androne del condominio (o comunque nel luogo di accesso o di
maggiore uso comune) deve essere affissa una targa con le generalità, il
domicilio e i recapiti dell'amministratore.
Ma apporre una targa nei condomini amministrati non è certo
l'adempimento più oneroso imposto dalla riforma. Recependo un
orientamento consolidato della Cassazione – e una buona norma di prassi
già diffusa tra i professionisti – la legge impone di avere un conto
corrente condominiale (bancario o postale) dedicato per ogni edificio,
su cui devono transitare i contributi dei condòmini e le somme ricevute
da terzi, oltre ai pagamenti fatti per conto del condominio. La sanzione è pesante: la mancata
apertura e il mancato uso del conto costituiscono «grave irregolarità»,
che giustifica la revoca dell'incarico, anche da parte del giudice su
ricorso di un condòmino.
Non solo. Con l'entrata in vigore della riforma, l'amministratore deve
iniziare a curare una serie di registri: in molti casi sono già
utilizzati, ma, da domani, chi non li istituisce e aggiorna può
incappare anche in una revoca giudiziale per «grave irregolarità». Si
tratta del registro dei verbali, dove annotare le mancate costituzioni
dell'assemblea, le deliberazioni e le dichiarazioni dei condòmini, con,
in allegato, il regolamento di condominio. Poi, il registro di nomina e
revoca degli amministratori, dove devono essere indicate, in ordine
cronologico, le date di nomina e di revoca di ciascun amministratore e
gli estremi del decreto di revoca giudiziaria se è intervenuto il
giudice. Infine, l'amministrazione deve istituire (anche in modalità
informatica) il registro di contabilità, dove annotare tutte le
operazioni in ordine cronologico ed entro 30 giorni da quando vengono
effettuate.
I rapporti con i condòmini
La riforma interviene anche sulle relazioni tra l'amministratore e i
condòmini. Intanto, per le assemblee
qualsiasi sia l'ordine del giorno, i condòmini che non parteciperanno
non potranno più delegare l'amministratore, ma dovranno incaricare un
altro condòmino o un terzo. Inoltre, l'amministratore deve diventare il
"controllore" delle posizioni dei condòmini. La riforma tiene infatti a
battesimo il registro di anagrafe condominiale, in cui l'amministratore
deve raccogliere le generalità dei proprietari – con codice fiscale,
residenza e domicilio – e i dati catastali di ogni unità immobiliare.
COSA DICE LA NORMA
DELEGHE
Articolo 67 Disposizioni di attuazione del Codice civile
All'amministratore non possono essere date deleghe
per la partecipazione a qualsiasi assemblea che si svolga dal 18 giugno
POLIZZA RC
Articolo 1129, comma 3, del Codice civile
Dal 18 giugno la nomina
dell'amministratore può essere subordinata alla presentazione di una
polizza di assicurazione per la responsabilità civile
L'amministratore
già in carica che sia sprovvisto della polizza deve valutare se
stipularne una per evitare che, alla fine del mandato, non gli venga
confermato l'incarico
CONTO CORRENTE
OBBLIGATORIO
Articolo 1129, commi 7 e 12, n. 3), del Codice civile
L'amministratore
ha l'obbligo di aprire un conto corrente bancario o postale e di farvi
transitare tutte le somme a qualunque titolo ricevute
OBBLIGO
DI INFORMAZIONI
Articolo 1129, comma 5, del Codice civile
Sul luogo di accesso al
condominio o di maggior uso comune – accessibile anche ai terzi – deve
essere affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei
recapiti, anche telefonici, dell'amministratore
L'amministratore deve
apporre una targa con i dati richiesti dalla legge. L'obbligo non è
dettato a pena di revoca. In alcune città le regole comunali già
prevedono una targa simile
ACCETTAZIONE
SCRITTA
DELL'INCARICO
Articolo 1129, commi 2, 12, n. 8), e 14 del Codice civile
Dal 18
giugno l'accettazione dell'incarico, sia alla prima nomina sia al
rinnovo, deve essere effettuata in forma scritta e indicare – oltre ai
dati anagrafici e al codice fiscale dell'amministratore – il compenso,
la sede dell'ufficio dove sono custoditi i registri nonché i giorni e
l'ora in cui i condomini, previa richiesta all'amministratore, possono
prenderne visione ed estrarne copia
L'omessa, incompleta o inesatta
comunicazione dei dati costituisce «grave irregolarità» e motivo di
revoca giudiziaria. L'omessa indicazione del compenso è causa di nullità
della nomina. L'amministratore già in carica il 18 giugno può comunque
fornire queste informazioni ai condomini, inserendoli ad esempio nella
carta intestata o inviando una lettera indicando, soprattutto, gli orari
di ricevimento per visionare i documenti ed estrarne copia
ANAGRAFE
CONDOMINIALE
Articolo 1130, n. 6), e 1129, comma 12, n. 7), del Codice civile
L'amministratore
deve predisporre il registro di anagrafe condominiale, contenente le
generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di
diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della
residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare,
nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza
DOCUMENTAZIONE
DEL CONDOMINIO
Articolo 1129, comma 8, e articolo 1130, n. 8), del Codice civile
L'amministratore
ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione relativa alla
propria gestione riguardante il condominio e i singoli condòmini, nonché
quella riguardante lo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e di
consegnarla alla cessazione dell'incarico
Consegnare la documentazione è obbligatorio.
La documentazione non può essere trattenuta dall'amministratore uscente
neanche quando abbia un credito, nei confronti del condominio, per
compensi non pagati o per anticipazioni non riscosse
RISCOSSIONE
FORZOSA
Articolo 1129, comma 9, del Codice civile, e articolo 63, comma 1, Disposizioni di attuazione del Codice civile
Per
gli esercizi chiusi dal 18 giugno, l'amministratore ha l'obbligo di
agire legalmente per il recupero delle somme dovute dagli obbligati
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito
esigibile è compreso
L'amministratore dovrà predisporre un calendario per tenere traccia dei crediti arretrati e attivarsi
per il recupero nei tempi previsti, anche senza autorizzazione
dell'assemblea, salvo che questa non l'abbia dispensato. La mancata
attivazione può essere motivo di giusta revoca
REGISTRI
Articoli 1130, n. 7), e 1129, comma 12, n.7), del Codice civile
Obbligatori il registro dei verbali, con le mancate costituzioni
dell'assemblea, le deliberazioni e le dichiarazioni dei condomini, il
registro di nomina e revoca dell'amministratore e quello di contabilità
Dal
18 giugno è obbligatorio predisporre questi registri. L'inottemperanza
costituisce grave irregolarità e motivo di revoca giudiziaria
CONDÒMINI
MOROSI
Articolo 63, Disposizioni di attuazione del Codice civile
L'amministratore deve comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condòmini morosi
L'amministratore
deve comunicare i dati dei condòmini morosi ai creditori, senza che
questo vìoli la privacy, per permettere loro di agire nei confronti
degli obbligati ed evitare che vengano coinvolti i condomini in regola
prima dell'escussione dei morosi.
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