Gli impianti e i servizi in un condominio per essere «perfettamente
funzionali, cioè idonei allo scopo cui sono destinati, devono
assicurare, alle stesse condizioni, la stessa prestazione, ovvero, la
stessa utilità a tutti i condomini». E non è «pensabile che un condomino
possa o debba assumersi l'onere, poco conta se impegnativo o
sopportabile, di effettuare uno o più interventi» per garantire la
funzionalità dell'impianto condominiale. È questo il principio formulato
dalla Cassazione che, con la sentenza 19616 del 12 novembre scorso, ha
accolto il ricorso presentato da un'usufruttuaria di un'unità abitativa
che, lamentando la scarsa funzionalità dell'impianto di riscaldamento
(tanto da determinare l'inabitabilità dell'appartamento), aveva
richiesto l'intervento dell'assemblea condominiale per le verifiche e i
provvedimenti del caso.
L'assemblea, anche se la Ctu aveva chiarito che l'anomalia era provocata
dalla presenza di bolle d'aria, si era limitata a invitare la
richiedente a provvedere, autonomamente, allo sfiato dell'impianto. La
donna ha quindi chiesto al giudice di dichiarare la nullità,
l'illegittimità o l'inefficacia della delibera condominiale e di
condannare il condominio all'eliminazione di ogni deficienza strutturale
e funzionale, oltre che al risarcimento del danno.
La domanda è stata accolta in primo grado solo in parte: il tribunale
non ha riconosciuto il risarcimento del danno. Ma in appello la
decisione è stata del tutto contraria alla donna. La Corte territoriale
ha infatti considerato l'impianto «perfettamente funzionante», cioè
idoneo ad assicurare l'adeguato riscaldamento dell'appartamento: per
ottenerlo era sufficiente che la donna eseguisse una semplicissima
manovra manuale sulle valvole di sfiato dei radiatori. Secondo la Corte
d'appello, la regolare funzionalità dell'impianto impediva, peraltro, al
giudice di sostituirsi all'assemblea condominiale, unico soggetto
legittimato a intervenire, con decisione discrezionale, per eliminare
l'anomalia.
I giudici di legittimità, che hanno invece accolto il ricorso della
donna, hanno chiarito che il condomino può provocare una delibera
condominiale che abbia a oggetto gli interventi necessari per la piena
funzionalità dell'impianto oppure può rivolgersi direttamente
all'autorità giudiziaria per ottenere i provvedimenti necessari per
sopperire a guasti o deficienze rilevate; e, se ricorrono i presupposti,
il condomino può anche chiedere il risarcimento dei danni. Ma non
bisogna dimenticare che se l'impianto centralizzato funziona male e
causa sperequazioni e deficienze di calore e il condominio,
colpevolmente, omette di adeguare e riparare l'impianto, il condomino
può adire le vie legali e pretendere il risarcimento del danno, ma non
la restituzione dei contributi versati per il servizio, né può
sospendere il pagamento dei contributi; questo perché non sussiste un
rapporto sinallagmatico tra le prestazioni, vale a dire l'obbligo di
contribuzione e la fornitura del servizio (si veda la sentenza
12956/2006 della Cassazione).
Proprio per fronteggiare il cattivo funzionamento dell'impianto, causa
di liti all'interno dei condomini, la legge di riforma della normativa
sul condomino ha introdotto una nuova disposizione che, seguendo
l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, ha previsto la
possibilità per il condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto di
riscaldamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di
funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In questo caso
il distaccato deve partecipare, comunque, al pagamento delle spese per
la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e
messa a norma in quanto il condomino non può rinunziare alla proprietà
delle parti comuni ma solo all'uso.
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lunedì 11 marzo 2013
lunedì 4 marzo 2013
Locazione - riconsegna delle chiavi
Cassazione civile , sez. III, sentenza 17.01.2012 n° 550
L'obbligazione di restituzione della cosa locata, gravante sul
conduttore a norma dell'art. 1590 cod. civ., deve ritenersi adempiuta
mediante la restituzione delle chiavi dell'immobile o con
l'incondizionata messa a disposizione del medesimo, senza che sia al
riguardo necessaria la redazione di un relativo verbale. (Nella specie,
in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto esente da
censure la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva ritenuto
che la riconsegna delle chiavi nelle mani dei legali delle locatrici
dovesse essere interpretata come volontà di accettare la restituzione
dell'immobile nello stato di fatto in cui lo stesso si trovava)AmministrazioniAC.com
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domenica 24 febbraio 2013
Condominio: Guida ai posteggi
Gli stessi termini parcheggio o posto auto sono delle
locuzioni di uso comune (quindi improprie) che non trovano riscontro nei testi
legislativi (i quali parlano genericamente di spazi da adibire a parcheggi).
Inoltre, gli stessi termini (e la stessa normativa) in materia non definiscono
la tipologia del parcheggio. Anzi, la parola parcheggio o la locuzione posto
auto non inquadra e non richiama un’unica ipotesi, ma sotto queste
denominazioni rientrano varie strutture o tipologie di parcheggi.
Tipologie di parcheggi condominiali
Ecco, dunque, che il primo problema da affrontare è quello
di individuare almeno le strutture o tipologie più comuni di parcheggi.
Di solito, i parcheggi si trovano ubicati all’interno
dell’edifico o all’esterno dello stesso, sempre sul suolo condominiale ex art.
1117 c.c. o in proprietà condominiale.
Allora, partendo dall’interno dell’edificio (ed usando un
minimo di immaginazione), è possibile avere dei box chiusi privati (cioè dei
veri e propri locali adibiti a box il c.d. garage di proprietà esclusiva), così
come è possibile avere anche solo dei posti auto delimitati da strisce, ed,
ancora, è possibile avere dei posti auto non espressamente attribuiti (ma usati
in modo indistinto e promiscuo dai singoli proprietari).
All’esterno dell’edificio, di solito nei viali di ingresso
all’edificio o nei cortili (sempre sul suolo condominiale ex art. 1117 c.c.) è
possibile trovare le stesse tipologie di parcheggi: box esclusivi o posti
auto delimitati o meno da strisce.
Nulla esclude che i parcheggi siano costruiti su un area
esterna all’edificio di proprietà di un terzo.
Qualsiasi sia la struttura o la tipologia dei posti auto,
tutti rientrano nella stessa problematica e sono regolati dalla stessa
disciplina (salvo eccezioni particolari).
Natura giuridica del diritto di parcheggio condominiale
La situazione non diventa più semplice se si cerca di
individuare il tipo di diritto che può essere esercitato o vantato sul
parcheggio, infatti, ci può essere tanto un vero e proprio diritto in proprietà
esclusiva, tanto un mero diritto al posto auto (di incerta definizione e
qualificazione), molto dipende dal titolo di acquisto (contrato di acquisto
dell’appartamento) e/o dal regolamento di condominio.
Anche se non è una regola generale, solitamente i box-locali
o garage sono in proprietà esclusiva, i c.d. posti auto possono essere
assegnati tanto in uso esclusivo, quanto può essere attribuito un semplice e
generico diritto al parcheggio, senza la specifica indicazione del luogo dove
parcheggiare.
Insufficienza dei parcheggi o posti d’auto
Può capitare anche che i posti auto siano insufficienti, (la
situazione si verifica spesso in caso di posti auto ad uso promiscuo, non
delimitati da strisce o non assegnati in uso esclusivo). L’inadeguatezza dei
posti auto può dipendere sia dal fatto che molti proprietari possiedono più
automobili, sia dal fatto che con il passare del tempo l’aumento di dimensioni
delle auto ha reso insufficienti gli spazzi.
In queste situazioni, la soluzione può essere trovata
mediante l’apposizione di strisce onde identificare e delimitare il numero dei
posti auto, questa attività, di solito, non rappresenta una divisione, (che
richiederebbe il consenso di tutti i proprietari), ma solo una regolamentazione
dell’uso di un bene condominiale e rientra, come procedimento giurisdizionale,
nella competenza del Giudice di Pace.
Se dalla delimitazione dei posti auto non dovessero
risultare un numero di posti tali da soddisfare le richieste e le
esigenze di tutti gli appartamenti, la strada da seguire è quella dell’uso
turnario dei posti auto, cioè a turno (settimanale, mensile bimestrale, ecc.) i
parcheggi ruotano tra gli aventi diritto, mentre non è possibile avere una
suddivisione in base alle quote dei millesimi, poiché, in questo modo
potrebbero essere esclusi dei proprietari dall’uso del parcheggio.
L’uso o meno del parcheggio può dipende anche dalla
possibilità che l’appartamento separato dal parcheggio, perché, ad esempio, si
effettua una vendita disgiunta dei due beni, allora, in tali ipotesi, è
evidente che per stabilire se l’acquirente conserva o meno il diritto al
parcheggio, è necessario analizzare la normativa vigente e verificare se è
ammissibile trasferire un parcheggio o posto auto separatamente
dall’appartamento o viceversa.
Tralasciando l’aspetto più tipicamente civilistico del tipo
di diritto può essere esercitato sul posto auto (di qualsiasi tipologia questo
sia) e di quale diritto possa essere trasferito quanto si vende un posto
auto o un parcheggio, nel prosieguo verrà analizzata la normativa in materia di
posti auto (il punto di partenza è il 1967) e il rapporto (vincolante e o meno)
tra appartamento e posto auto.
Parcheggi costruiti ante 1967
Fino all’entrata in vigore della c.d. Legge Ponte del
1967 non esisteva obbligo di costruire edifici con spazi o locali destinati a
parcheggio e gli eventuali parcheggi costruiti fino al 1967 sono
liberamente trasferibili anche separatamente dall’appartamento senza eccessive
problematiche.
Parcheggi costruiti post 1967 ex lege c.d. Ponte
L’art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765 (detta Legge-ponte
perché doveva costituire una sorte di ponte di passaggio tra la legge
urbanistica del 1942 e la successiva riforma del settore urbanistico) ha
inserito l’articolo 41 sexies nella legge urbanistica del 17 agosto 1942,
n. 1150 secondo il quale “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aeree di
pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per
parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri
cubi di costruzione”(rapporto successivamente aumentato ad un metro quadrato di
parcheggio per ogni dieci metri cubi di costruzione).
Dopo la legge Ponte tutti gli edifici devono avere degli
spazi destinati a parcheggio (si ripete che la legge non individua le tipologie
di parcheggi, ma prevede che devono esserci degli spazi destinati a parcheggi e
stabilisce solo deve essere prevista la costruzione di un certo numero di metri
quadrati da destinare a parcheggio per ogni tot di metri cubi costruiti). Di
conseguenza, dopo il 1967 non è più possibile costruire senza spazi destinati a
parcheggio e, ove fossero realizzate costruzioni senza tali spazi, non sarebbe
possibile la commerciabilità dei locali posti all’interno degli edifici.
È opportuno sottolineare che un’altra conseguenza della
legge ponte è che i parcheggi sono considerati “pertinenziali” agli
appartamenti.
Traferimento del parcheggio separatamente
all’appartamento
Se i parcheggi sono legati all’appartamento si è posta la
questione se è possibile vendere l’appartamento separatamente dal parcheggio.
La soluzione non è stata univoca, ma sono state proposte due
tesi, una prima scuola di pensiero sostiene che è possibile alienare i
parcheggi separatamente dall’appartamento, purchè i parcheggi mantengano la
stessa destinazione d’uso. Secondo un’altra ricostruzione non è possibile
alienare separatamente i parcheggi dall’appartamento, in quanto esisterebbe un
legame inscindibile tra i due elementi.
Alla base della questione vi era l’esigenza di rendere
effettivo o di ottimizzare l’uso del parcheggio, anche facendolo usare a chi
non vive all’interno dell’edificio, ma aveva bisogno del parcheggio, del resto,
è stato notato, che la legge Ponte non vieta espressamente l’alienazione
separata del parcheggio dall’appartamento.
È inutile sottolineare che la problematica ha dato vita ad
un innumerevole contenzioso la soluzione che veniva fornita era che ove si
verificasse un’alienazione dell’appartamento separata da quella del parcheggio
la conseguenza era si costituiva un diritto d’uso ex lege sul parcheggio
a favore dei proprietari dell’appartamento con l’obbligo di pagare la
differenza di prezzo.
Legge 28 febbraio 1985 n. 47
Nel tentativo di risolvere la questione è sopraggiunta la
legge 28 febbraio 1985 n. 47 (c.d. condono edilizio), che all’art. 26 comma 5
ha stabilito che “Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n.
765 costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 817, 818 e 819 del Codice Civile”
Per quanto possa sembrare strano tale norma non ha fatto
altro che rinvigorire le polemiche e le problematiche, perché è stata usata da
entrambe le teorie per sostenere la propria ricostruzione.
Infatti, coloro che sostenevano l’inseparabilità del
parcheggio dall’appartamento videro in questa legge la conferma della loro
tesi, in quanto era affermato il carattere di pertinenzialità tra il parcheggio
e l’appartamento.
Anche coloro che sostenevano la separabilità del parcheggio
dall’appartamento (ferma la destinazione del bene a parcheggio) videro nella
legge una conferma a quanto sostenevano, perché il richiamo alle norme codice
civile in materia di pertinenza, di fatto, ne ammetteva la separabilità. Questo
perché secondo il codice civile il proprietario del bene principale o del bene
pertinenziale può far cessare il vincolo di pertinenza e vendere separatamente
la pertinenza e il bene principale.
Comunque, anche questa volta la giurisprudenza segue la
ricostruzione della inseparabilità dei parcheggi dagli appartamenti
(quest’ultima ricostruzione è quella prevalente in giurisprudenza anche
dopo la legge 47/85). (Cass. sez. un., 17.12.1984, n. 6600, 6601 e 6602).
Parcheggi in soprannumero
Fino a ora si è descritta la situazione tipica, cioè quella
in cui il numero dei parcheggi (o le aree adibite a parcheggio) è uguale al
numero degli appartamenti, ma non si possono escludere situazioni virtuose, in
cui vengono costruiti parcheggi in “soprannumero” rispetto gli
appartamenti. Cioè è anche possibile che ci siano aree destinate a parcheggio
in “soprannumero” rispetto il coefficiente sopra descritto.
Resta da scoprire se i parcheggi in soprannumero sono o meno
soggetti al vincolo pertinenziale con l’appartamento.
Si anticipa che quanto detto in precedenza vale per i parcheggi
che rientrano nel coefficiente minimo di tot metri quadrati (di
parcheggi) per ogni tot di metri cubi (di edificio), ma quanto detto non
si applica ai parcheggi in “soprannumero” rispetto il coefficiente sopra
descritto.
Infatti, sulla sorte dei parcheggi in soprannumero rispetto
ai coefficienti minimi, la Cass.
sez. un. del 15.06.2005 n. 12793 ha stabilito che
“La questione di diritto che la Corte deve affrontare, per
risolvere il conflitto, è se tutta l'area destinata a parcheggio debba considerarsi
soggetta a vincolo pubblicistico di destinazione e a vincolo pertinenziale a
favore delle unità immobiliari del fabbricato, anche se la superficie di tale
area di parcheggio eccede la misura minima prevista dall'art. 18 legge 765/1967
(il c.d. standard urbanistico), ovvero se l'originario proprietario-costruttore
del fabbricato possa legittimamente riservarsi, e cedere a terzi, la proprietà
delle aree destinate a parcheggio che eccedono tale misura. E' opinione delle
Sezioni Unite, che debba accogliersi, l'orientamento secondo il quale i
parcheggi realizzati in eccedenza rispetto alla superficie minima richiesta
dalla legge (art. 18 l. 765/ 1967) non sono soggetti ad alcun diritto d'uso da
parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari dell'edificio, sicchè il
proprietario originario del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere
a terzi, la proprietà di tali parcheggi, purchè nel rispetto del vincolo di
destinazione nascente da atto d'obbligo. Quindi, il contrasto giurisprudenziale
va risolto affermandosi che i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo
spazio minimo richiesto dalla legale (art. 18 legge 6.8.1967, n. 765), non sono
soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del
fabbricato, conseguentemente l'originario proprietario- costruttore del
fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di
tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto
d'obbligo”.
Legge Tognoli
Sui parcheggi è intervenuto nuovamente il legislatore con la
legge 24 marzo 1989, n. 122 (c.d. legge Tognoli). L’art. 2 di questa legge ha
modificato l’art. 41 sexies della l. 17.8.1942 n. 1150, nel senso di aumentare
la quantità delle aree da destinare a parcheggio delle nuove costruzioni, portando
il rapporto tra tali aree e la volumetria del fabbricato ad un metro quadro per
ogni dieci metri cubi di costruzione.
Più interessante ai nostri fini è l’art. 9 che così
dispone: “I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi
ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare
a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere
realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purchè non in contrasto con i piani urbani
del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e
compatibilmente con la tutela dei corpi idrici […] I parcheggi realizzati ai
sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità
immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di
cessione sono nulli. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal
comma 1° è soggetta ad autorizzazione gratuita”.
Come si può notare, a differenza della legge Ponte, la legge
Tognoli fa riferimento a posti auto realizzati successivamente alla
edificazione del fabbricato, cioè la legge Tognoli è nata al fine di
permettere, sia di aggiungere altri parcheggi (costruiti ex novo) ai fabbricati
che già avevano tali aree (es. ai fabbricati costruiti dopo il 1967), sia di
costruire dei parcheggi per gli edifici (ad esempio eretti prima del
1967) che non avevano parcheggi. In questo senso si può sostenere che
proprio perché i parcheggi Tognoli sono parcheggi costruiti in modo
“svincolato” dal fabbricato i parcheggi Tognoli possono essere definiti come
“parcheggi facoltativi”. Questo, però, no esclude che una volta costruiti sono
legati da vincolo pertinenziale con il fabbricato.
Legge 28 novembre 2005 n. 246
La situazione sembrava essersi “stabilizzata”, quando è
intervenuta la legge 28.11.2005 n. 246 art. 12 (in G.U. n. 280 del 01.12.2005)
che ha modificato l’art. 41 sexies legge n.1150 del 17.08.1942 in quanto ha
inserito un nuovo comma all’art. 41 sexies secondo cui “gli spazi per parcheggi
realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali
di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità
immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”
Tale modifica ha una portata innovativa rispetto al quadro
delineato in precedenza e, di fatto, dovrebbe consentire la libera circolazione
dei posti auto autonomamente dalle unità abitative, impedendo il sorgere di
qualsiasi diritto d’uso a favore dei proprietari degli immobili (in caso di
alienazione separata dei parcheggi dagli appartamenti), salva, in ogni caso,
l’immodificabilità della destinazione dell’area a parcheggio, in altri termini,
è sufficiente che l’area sia destinata e usata (inderogabilmente) come
parcheggio, mentre è irrilevante il soggetto che usa tale area, basta che tale
soggetto abbia effettivamente bisogno del parcheggio.
Ambito di applicazione della legge del 2005 n. 246
Immediatamente sono sorte una serie di questioni
interpretative: se tale innovazione legislativa riguarda solo i nuovi parcheggi
costruiti dopo il 01.12.2005, oppure, se tale norma possa applicarsi anche ai
parcheggi costruiti prima dell’entrata in vigore di tale legge; e, ancora, se
tale innovazione si applica solo ai parcheggi costruiti “con” l’edificio (come
quelli costruiti in base alla legge urbanistica – legge ponte e successive
modifiche), oppure si applica anche ai parcheggi della legge Tognoli.
Applicabilità della legge 2005 n. 246 solo ai parcheggi
costruiti dopo il 2005
Anche se è stata sostenuta all’applicabilità della legge del
2005 n. 246 ai parcheggi costruiti prima del 2005 sembra, ormai, essere
prevalente l’interpretazione che esclude l’applicabilità della legge ai
parcheggi costruiti prima del 2005 Cass. civ. sez. II, 1 agosto 2008 n. 21003 “La L. 28 novembre 2005, n. 246
(Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), all'art. 12, comma 9,
ha, poi, modificato la L.
n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, aggiungendovi il comma 2, per effetto del
quale “Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono
gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d'uso a favore dei
proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da
esse”. La norma richiamata – che, come già chiarito da questa Corte, trova
applicazione soltanto per il futuro, vale a dire per le sole costruzioni non
realizzate o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore,
non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari
(Cass. 24 febbraio 2006, n. 4264) – liberalizza, infine, il regime delle aree
destinate a parcheggio.”
Conclusioni
Da quanti detto possono evincersi alcuni punti fermi:
i parcheggi costruiti fino al 1967 saranno liberamente
trasferibili;
i parcheggi costruiti tra il 1967 e il 2005 dovranno essere trasferiti
insieme all’appartamento (se non sono in soprannumero rispetto i coefficienti
di costruzione previsti dalla legge ex Cass. sez. un. 15.06.2005 n. 12793);
rimane sempre ferma ed immodificabile la destinazione dei locali o spazi a
parcheggio;
i parcheggi costruiti dopo il 2005 possono essere alienati
separatamente dall’appartamento (immodificabile è loro destinazione a
parcheggio);
quanto ai parcheggi Tognoli, occorre rilevare che è esclusa
la separazione dei parcheggi Tognoli dall’immobile, poiché, la legge del 2005
non richiama la legge Tognoli e il testo della legge Tognoli non risulta
modificato, quindi, i parcheggi Tognoli non sono alienabili separatamente
dell’appartamento.
soluzioni immobiliari
lunedì 18 febbraio 2013
Condominio, terrazzo al posto del tetto, si può.
condomino proprietario dell'ultimo piano può
trasformare il suo sottotetto trasformandolo parzialmente in terrazzo:
questo è l'innovativo principio adottato dalla Corte di cassazione con
la sentenza 14107 del 3 agosto 2012. Il nuovo indirizzo motivatamente
supera precedenti autorevoli dello steso giudice (Cassazione 1737/2005)
che impedivano al condomino proprietario di realizzare terrazze in
sostituzione parziale del loro sottotetto.
Il
caso esaminato riguarda un'opera realizzata dal proprietario
dell'ultimo piano, che aveva proceduto al taglio di una falda del tetto
per ricavarne una terrazza da destinare al servizio del sottotetto di
sua proprietà esclusiva: secondo gli altri condomini del palazzo, tale
intervento avrebbe arrecato pregiudizio alla statica della struttura
portante nonché al decoro dell'edificio. Oggetto del contendere era la
sostituzione, da parte del proprietario dell'ultimo piano di un edificio
condominiale, del tetto che risultava sostituito in parte con una
diversa copertura (terrazza) la quale, pur non eliminando la funzione
originariamente svolta dal tetto, imprimeva al bene anche una
destinazione a uso esclusivo dell'autore dell'opera.
Dall'agosto 2012 questo è condiviso dai
giudici della Cassazione, poiché il condomino, proprietario del piano
sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di una
parte del tetto dell'edificio in terrazza a uso esclusivo proprio, a
condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione
di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto
preesistente. In altri termini deve restare complessivamente mantenuta,
con una modifica che deve restare "non significativa", la destinazione
principale del bene. In altri termini, si può trasformare senza il
consenso dei condomini un tetto di proprietà esclusiva di un condominio
in una diversa struttura, che in parte rimanga tetto e in parte (non
preponderante) diventi terrazza (ad esempio, generando una terrazza a
tasca, cioè un'interruzione verticale del tetto prima che si giunga alla
gronda, realizzando un terrazzo fruibile da parte del proprietario).
Questo tipo di innovazione acquista particolare importanza in quanto
consente di acquisire un rapporto di illuminazione sufficiente a rendere
abitabile il sottotetto: la terrazza a tasca genera infatti una
superficie attraverso la quale può acquistare luminosità e ariosità il
locale retrostante.
La realizzazione di piccole terrazze che
sostituiscano efficacemente il tetto spiovente nella funzione di
copertura dell'edificio non alterano quindi la destinazione del tetto,
se c'è un adeguato isolamento e un'idonea coibentazione inserita nel
nuovo piano di calpestio della terrazza. Inoltre, la soppressione di una
porzione limitata della falda non è di per se alterazione della
destinazione del tetto, perché per destinazione si deve intendere quella
complessiva, che non esige un'immodificabile consistenza materiale.
soluzioni immobiliari
lunedì 11 febbraio 2013
Compravendita - locazione con patto di acquisto
Si tratta di quei contratti
stipulati tra un proprietario immobiliare ed un privato, mediante il quale il
privato loca il bene ed acquista il diritto (o l’opzione) di comprare
l’immobile dopo un certo numero di anni (di solito tra i 2 e i 5), nel corso
dei quali ha occupato l’immobile pagando un canone di affitto. Una parte di
quanto versato come affitto, andrà a coprire il prezzo di acquisto.
In questo modo, il canone di
locazione non è più a fondo perduto e si può diventare proprietari della casa
scelta, in modo graduale.
L’effetto acquisitivo può essere
automatico o meno, a seconda della fattispecie negoziale concretamente posta in
essere tra le parti.
Oggi, nella fase di crisi del
settore immobiliare in cui siamo, queste fattispecie negoziali sono molto
utilizzate tra i privati e tra privato e costruttore.
Le strutture negoziali configurabili
sono le più varie:
- Contratto
di locazione in base al quale, in esito ad un certo tempo dall'inizio della
locazione, il conduttore abbia la possibilità di pagare una certa somma di
denaro per acquistare il bene (Cass.Civ. Sez. III, 3587/92 ) il "contratto di locazione con patto di
futura vendita" .
Tale fattispecie è congegnata con
l’utilizzo di due contratti giuridicamente distinti ma collegati.
Il contratto di locazione
al quale viene collegato un contratto preliminare unilaterale, dove il
venditore è obbligato a vendere mentre il compratore è libero, oppure un
contratto preliminare bilaterale dove il venditore è obbligato a vendere e
il compratore è obbligato a comprare. Il prezzo della vendita viene fissato e
determinato ed i canoni corrisposti vengono ad esso imputati.
In tale fattispecie l’effetto
traslativo è da ricondurre ad una nuova manifestazione di volontà da esprimersi
in sede di contratto definitivo e non alla stipula del contratto di locazione.
-
Contratto di locazione con l'intesa che, decorso
il termine stabilito, qualora l'integralità dei canoni di locazione sia stata
regolarmente pagata, la proprietà del bene sarà trasferita al locatore, il “contratto di vendita con patto di riservato
dominio”;
In tale fattispecie l’effetto
traslativo è automatico al regolare pagamento dell’ultima rata del prezzo.
- Contratto
di locazione in cui sia contenuto un vero e proprio patto di opzione, in forza
del quale venga attribuito al conduttore il diritto di procedere all'acquisto
del bene ad un prezzo prestabilito, con la prescrizione che le rate del canone
già pagate possano essere imputate (in tutto o in parte) a conto del prezzo, il
“contratto di locazione con opzione di
acquisto”;
In tale fattispecie l’effetto
traslativo si realizza al momento della accettazione della proposta contenuta
nell’opzione di acquisto.
AMBITO APPLICATIVO;
Tali fattispecie negoziali danno la
possibilità di valutare l’acquisto di una unità immobiliare dilazionando nel
tempo e rateizzando il pagamento dello stesso.
In particolare può essere utile a
coloro che:
- pur disponendo di un reddito
adeguato a sostenere le rate di un mutuo, non dispongono di una liquidità
iniziale pari al 30% del prezzo dell’unità immobiliare;
- prima di acquistare una nuova
casa, devono venderne un’altra: con questa impostazione contrattuale possono
entrare subito nella nuova casa, senza stipularne l’atto definitivo di
compravendita (rogito), e con serenità possono provvedere alla vendita
dell’usato, senza fretta al miglior prezzo. Una volta rogitato il proprio
immobile, si potrà completare l’acquisto del nuovo accendendo un mutuo
inferiore o facendone proprio a meno.
- hanno un reddito abbastanza
elevato, per cui alla scadenza del lungo periodo di locazione, potrebbero non
necessitare di accendere un mutuo o comunque utilizzare un mutuo più contenuto
e calibrato rispetto alle effettive necessità del momento;
- preferiscono non intestarsi
immediatamente la proprietà dell’immobile o preferiscono decidere, all’atto
della stipula notarile, a chi intestarla.
Il contratto di locazione verrà
stipulato con una durata massima di 6 anni e con un canone concordato (quindi
inferiore ai canoni di libero mercato). Al rogito notarile di compravendita
verrà riconosciuto il 100% dei canoni di locazione versati.
LA NATURA GIURIDICA:
Si tratta di forme contrattuali
atipiche, non contemplate dal nostro Codice Civile ma non per questo
illegittime.
L’art 1526 c.c., estende a questi
rapporti la disposizione concernente la risoluzione del contratto di vendita
con riserva di proprietà (cosiddetta vendita a rate) per il caso in cui i contraenti si siano accordati nel senso
che, qualora il compratore sia inadempiente, le rate pagate restino acquisite
al venditore a titolo d’indennità.
Pertanto tali fattispecie
contrattuali presentano gli elementi integrativi della locazione, ma nella
sostanza sono idonee a produrre gli effetti propri di un contratto di vendita
con patto di riservato dominio, di cui riproducono sostanzialmente la causa.
I VANTAGGI PER IL VENDITORE:
-
è il caso del costruttore edile che trova in
empasse nella vendita dei beni realizzati.
Attraverso tale fattispecie
negoziale è possibile trovare una più ampia cerchia di soggetti interessati
all’acquisto degli immobili costruiti e rimasti invenduti.
-
è frequente altresì che la vendita di un
immobile debba essere posticipata per evitare la perdita di agevolazioni
fiscali connesse al mantenimento della proprietà per un certo numero d’anni: è
il caso della non emersione di plusvalenze in caso di vendita di un immobile
acquistato da più di cinque anni, ma anche il caso del riconoscimento fiscale
della rivalutazione di immobili, operata dalle imprese in UNICO2009 - ex D.L.
185/2008, a condizione che la cessione non intervenga prima del 2014.
Si rileva come ai sensi
dell’articolo 109, comma 2, lett. a) del TUIR: “ Ai fini della determinazione
dell’esercizio di competenza:…la locazione con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva
di proprietà”. Pertanto nel caso di configurazione del contratto di locazione
con opzione di acquistosenza vincolo della parte acquirente all’acquisto, non
si perderebbero le agevolazioni fiscali connesse al mantenimento della
proprietà per un certo numero di anni.
Impostata in questi termini, la
questione sembrerebbe risolta con piena soddisfazione ma è necessario rilevare altresì come alla luce dei
precedenti in materia di elusione non può escludersi una contestazione da parte
dell’Amministrazione finanziaria nell’’ottica dell’abuso del diritto.
I VANTAGGI per l’acquirente
a) Entrare in possesso della casa
grazie a un contratto di locazione che crea meno timori per il futuro, rispetto
a un mutuo;
b) coprire parzialmente il prezzo
di acquisto con una parte delle somme versate a titolo di affitto;
c)fermare il prezzo fino allo scadere del termine per l’esercizio del diritto di opzione
o del contratto preliminare;
I RISCHI PER L’ACQUIRENTE NEL PRELIMINARE CON OPZIONE DI
ACQUISTO:
Si rileva come i maggiori rischi
per l’acquirente si hanno nel caso di contratto di locazione con opzione di
acquisto.
Infatti nella fattispecie
negoziale della locazione con patto di futura vendita il contratto preliminare
collegato è trascrivibile così come è trascrivibile il contratto di vendita con
patto di riservato dominio, garantendo questa forma di pubblicità dai rischi
meglio in appresso precisati.
a)
Nel caso di mancato esercizio dell’opzione di
acquisto.
Se l’inquilino resta nell’impossibilità di acquistare
l’immobile, perde i canoni versati.
Circostanza, questa, da non sottovalutare se si considera il canone dedotto in contratto solitamenteè maggiorato in alcuni casi anche del 50% ,rispetto a quello corrente di mercato.
b)
Nel caso di fallimento dell'impresa venditrice,
nel periodo tra la firma del contratto di locazione e l'esercizio dell’opzione.
Se parte alienante è una impresa
venditrice e fallisce le somme che il cliente ha corrisposto (per canoni) non
sono assistite da alcuna garanzia di restituzione, con la conseguenza che,
molto probabilmente, chi le ha sborsate non ne otterrà il minimo rimborso.
Cosicché, se l'impresa fallisce, il diritto di opzione non è esercitabile se
non pagando tutto il prezzo originariamente previsto, e quindi pagando
nuovamente le rate corrisposte all'impresa poi fallita.
a)
cessione dell'immobile da parte dell’impresa
venditrice ad un altro soggetto, nel periodo tra la firma del contratto di
locazione e l'esercizio del diritto di opzione.
Il terzo acquirente potrebbe non
riconoscere al conduttore il diritto di opzione.
Infatti non essendo trascrivibile
il contratto di locazione con opzione di vendita il diritto ad acquistare il
bene a seguito dell’esercizio dell’opzione non è opponibile ai terzi acquirenti
non avendo questi avuto contezza di tale contratto.
Si precisa che tale rischio non
si ha nel caso di costruzione della fattispecie con un contratto di locazione
con patto di futura vendita (preliminare bilaterale, preliminare unilaterale) il
quale essendo trascrivibile si applica l’effetto prenotativo dell’art 2645 bis
c.c.
b)
iscrizione di un'ipoteca giudiziale ad opera di
un creditore dell'impresa oppure alla trascrizione di un pignoramento o di un
sequestro, oppure ancora all'instaurazione di una controversia giudiziaria che
coinvolga l'impresa venditrice e che abbia a oggetto la casa data in locazione.
Si precisa nuovamente che questo
rischio non si ha nel caso di costruzione della fattispecie con un contratto di
locazione con patto di futura vendita (preliminare bilaterale, preliminare
unilaterale) il quale essendo trascrivibile si applica l’effetto prenotativo dell’art
2645 bis c.c.
IL TRATTAMENTO FISCALE:
Ai sensi dell’articolo 2, comma
2, del DPR 633/1972, costituiscono cessioni assimilate ai fini iva:
- le vendite con riserva di
proprietà;
- le locazioni con patto di
futura vendita, ovvero con clausola di trasferimento della proprietà vincolante
per entrambe le parti (locazione con preliminare bilaterale di vendita);
In altri termini la locazione con
clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti comporta che, dal
punto di vista fiscale, la vendita dell’immobile si consideri conclusa alla
data di stipula del contratto di locazione.
Qualora diversamente la clausola
di trasferimento della proprietà inserita nel contratto di locazione vincoli
solo una delle parti (opzione di acquisto o patto di futura vendita mediante
preliminare unulaterale) risulterebbe esclusa la presunzione sopra descritta e
il trasferimento della proprietà si produrrebbe solo dalla data dell’atto di
vendita (o, se successiva, dalla data in cui si verifica l’effetto traslativo
della proprietà).
soluzioni immobiliari
lunedì 4 febbraio 2013
Locazione: consegna delle chiavi (Cass. 18712/2010)
Locazione - Restituzione immobile - L'obbligo del conduttore a norma
dell'articolo 1591 cod. civ., di dare il corrispettivo convenuto fino alla data della
riconsegna della cosa locata, salvo maggior danno, integra un debito di valuta di natura
contrattuale, analogo a quello di pagamento del canone di locazione, con la conseguenza
che produce interessi dal giorno della costituzione in mora (articolo 1282 c.c., comma 2)
salvo il risarcimento del maggior danno che il locatore deduca e dimostri di aver subito -
che, secondo la stessa sentenza impugnata, come riassunto in narrativa, e' avvenuta con la
notifica di intimazione di sfratto del 9 gennaio 2001, e quindi la Corte di merito non
poteva confermare la decisione del primo giudice che aveva riconosciuto gli interessi
dalle singole scadenze dei canoni. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 16
agosto 2010, n. 18712)
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 16 agosto 2010, n. 18712
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 aprile 2006 la Corte di appello dell'Aquila rigettava il gravame della s.p.a. Ma. Ga. avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che l'aveva condannata a pagare, a favore della s.a. Ed. , euro 67.602,10 a titolo di canoni non corrisposti dal 16 dicembre 2000 al 31 gennaio 2003 per la locazione di un locale ad uso commerciale, oltre interessi legali dalla scadenza dei canoni al soddisfo, perche' la costituzione in mora era avvenuta con la notifica di intimazione di sfratto per finita locazione, convalidato con ordinanza del febbraio 2001, mentre non sussisteva alcun obbligo contrattuale della locatrice di edificare un muro di separazione dagli adiacenti locali locati ad altra societa' - e percio' il relativo rapporto contrattuale era diverso ed estraneo da quello del presente giudizio - ne' tale separazione era necessaria per l'adempimento dell'obbligo della conduttrice di restituire l'immobile nello stato di fatto esistente, senza pretesa di riattamenti a suo carico, e conseguentemente le prove testimoniali da questa richieste erano irrilevanti perche' aventi ad oggetto circostanze non contestate conformazione dell'immobile, disdetta da parte della Ma. Ga. , di sua iniziativa, del rapporto di locazione di un'area dei locali alla Be. , non riconsegnati fino al 2003 - cosi' come la C.T.U. richiesta per accertare se senza l'intervento edilizio sulla proprieta' di terzi era possibile la restituzione dell'immobile, accertamento inutile in difetto dell'assunzione del relativo obbligo da parte della locatrice, mentre l'offerta delle chiavi dell'immobile al difensore della locatrice non configurava offerta non formale di rilascio non essendo stata rivolta alla parte contrattuale - che doveva verificare, previo preavviso, lo stato dell'immobile e lo sgombero di esso - bensi' al suo difensore, che non aveva i poteri per l'immissione in possesso e che per questo aveva invitato la conduttrice a restituire le chiavi alla locatrice, senza pero' che questa vi desse seguito e quindi sussisteva la sua mora nell'obbligo di restituzione dell'immobile.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Ma. Ga. cui resiste la Ed. Ma. s.a.s.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'omesso esame della documentazione prodotta in giudizio. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c. dell'articolo 244 c.p.c., dell'articolo 447 bis c.p.c. con riferimento al rito del lavoro. Vizi della motivazione. Violazione dell'articolo 1220 c.c.", formulando in merito il seguente quesito di diritto: "Se, vista anche la documentazione versata in atti dalla conduttrice, l'adozione da parte della stessa di modalita' serie, concrete, senza condizioni e tempestive - come la non opposizione alla convalida di sfratto per finita locazione e alla restituzione dell'immobile nonche' l'offerta incondizionata di consegna delle chiavi effettuata banco iudicis alla controparte rappresentata dal suo difensore - ha valore di offerta reale non formale ex articolo 1220 c.c.; se tale offerta e' idonea ad evitare la mora del conduttore circa la esecuzione della sua prestazione di consegna e pagamento dei canoni anche a fronte dell'inerzia di parte intimante; se la dichiarazione di offerta banco iudicis delle chiavi dell'immobile e la produzione in giudizio del relativo verbale di udienza costituiscono prova dell'offerta reale non formale; se lo stato dei luoghi e la contestuale riconsegna alla scadenza di entrambi i locali risultanti dalle planimetrie e dai contratti prodotti, presupponeva, ai fini di essa, la cooperazione della locatrice - che aveva a tal fine promosso la domanda giudiziale di rilascio - e quindi, avvenendo la riconsegna non contestualmente alla restituzione della porzione Su. Pa. s.a.s. secondo le previsioni contrattuali - articolo 15 - ma in epoca anteriore, sussisteva l'interesse della locatrice ad attivarsi per separare la porzione di sua spettanza con muratura o altro da quella adiacente onde prendere materiale possesso della sua parte di immobile; se potevano esser adottati criteri presuntivi ai fini della decisione per l'accoglimento delle censure sollevate utilizzando la documentazione prodotta e se la locatrice non aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente; se i mezzi istruttori proposti - prova testimoniale e C.T.U. - erano rilevanti e pertinenti a fronte delle argomentazioni che precedono e quindi dovevano esser ammessi".
Il motivo e' parte inammissibile, parte infondato. Quanto all'obbligo di cooperazione della locatrice nella restituzione del locale elevando un muro divisorio della superficie e' inammissibile perche' non correlato alle ragioni in base alle quali la Corte di merito ha escluso qualsiasi obbligo della stessa, evidenziando al contempo che l'obbligo della conduttrice era limitato alla restituzione dell'immobile nello stato in cui si trovava. Quanto invece all'offerta informale di restituzione dell'immobile mediante la messa a disposizione delle chiavi, non essendo rivolta alla locatrice, ma al suo difensore, e' comunque inidonea ad escludere la mora per le ragioni evidenziate nell'esame del motivo che segue.
2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1220 c.c. Violazione degli articoli 1590 e 1227 c.c. - articolo 1596 c.c. - articolo 657 c.p.c. Vizi della motivazione. Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su corrispondenti questioni decisive per il giudizio illustrate nel presente motivo. Violazione dell'articolo 1591 c.c. in relazione all'articolo 1220 c.c. e agli articoli 1175 e 1375 c.c.", in merito al quale formula i seguenti quesiti di diritto: "Se l'offerta di restituzione delle chiavi, dichiarata banco iudicis, senza riserve o condizioni, vale come offerta reale informale ex articolo 1220 c.c. e se, illegittimamente rifiutata dalla locatrice, assente pur avendone l'obbligo per legge, ma rappresentata validamente in udienza dal suo difensore munito di procura - non essendo previsto dalla legge l'obbligo di redigere apposito separativo verbale di ricezione delle chiavi potendosi cio' dichiarare nel verbale di udienza - vale ad escludere la mora del conduttore nell'adempimento dell'obbligo di restituzione e se per tale aspetto di serieta' e tempestivita' - udienza di convalida - essa offerta e' parificabile all'offerta formale; se cio' conseguentemente esclude per la conduttrice Ma. Ga. l'obbligo di pagare alla locatrice il corrispettivo convenuto previsto dall'articolo 1591 c.c. riferendosi detta norma espressamente al conduttore in mora e quindi in colpa; se conseguentemente la conduttrice non puo' esser considerata in mora e quindi in colpa, ne' tenuta al pagamento della sorte - peraltro errata poiche' la locatrice rifiuto' senza giustificato motivo i canoni pagati per i mesi di dicembre 2000 e gennaio 2001 e dei relativi interessi - avendo tempestivamente offerto alla locatrice la prestazione dovuta (riconsegna delle chiavi e messa a disposizione dell'immobile); se per il disposto dell'articolo 1220 c.c. integrato con le disposizioni degli articoli 1175 e 1375 c.c, a tenore dei quali i contraenti debbono comportarsi secondo correttezza e buona fede, la conduttrice non puo' essere considerata in mora, ne' quindi in colpa, ne' tenuta al pagamento della sorte e dei relativi interessi previsti dalle obbligazioni pecuniarie quando abbia tempestivamente fatto offerta al locatore - creditore della prestazione dovuta, anche senza l'osservanza delle formalita' previste dagli articoli 1208 e 1210 c.c., rispettivamente l'offerta reale della prestazione dovuta ed il suo eventuale successivo deposito.
Il motivo e' infondato.
Va infatti ribadito, pacifico che nella specie la s.a.s. Ed. Ma. intimo' lo sfratto per finita locazione, che detto atto - al contrario della intimazione di "licenza" per finita locazione, che contiene l'atto negoziale di disdetta del contratto, si' che la procura al difensore, conferita per l'atto processuale di convalida, implica anche la rappresentanza sostanziale - non ha carattere negoziale, presupponendo la disposizione di cui all'articolo 657 cod. proc. civ., comma 2 che il contratto sia gia' scaduto per effetto dello spirar del termine stabilito ovvero in conseguenza di precedente disdetta, sicche' la contestuale citazione per la convalida mira soltanto ad ottenere il titolo per il rilascio forzato dell'immobile. Pertanto l'offerta informale delle chiavi al difensore della locatrice, intimante lo sfratto dall'immobile, e' inidonea anche come offerta informale di restituzione, ai sensi dell'articolo 1220 cod. civ.
3.- Con il terzo motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1224 c.c., dell'articolo 1282 c.c., comma 2, dell'articolo 1219 c.c., anche con riferimento alla violazione dell'articolo 1591 c.c. Violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 8 del contratto di locazione. Contraddittoria motivazione circa le questioni della controversia risultanti dalle violazioni di legge che precedono e decisive per il giudizio. Violazione del principio dell'onere della prova. Violazione dell'articolo 1341 c.c.", formulando il seguente quesito di diritto: "Se il giudice di appello era obbligato a pronunciarsi per quanto concerne la questione degli interessi collegati all'articolo 8 del contratto soltanto sulle domande proposte dalla locatrice sul punto oppure su quelle dalla stessa mai formulate in relazione al citato articolo 8 e, in senso affermativo, se cio' e' consentito dall'articolo 112 c.p.c.; se detto articolo doveva esser approvato specificatamente oppure no; se nelle obbligazioni che hanno per oggetto le somme di danaro, gli interessi legali sono dovuti dal giorno della mora, cioe' nella fattispecie, trattandosi di canone di locazione, dalla data della richiesta e quindi di costituzione in mora e quindi a mezzo lettera raccomandata prima della domanda giudiziale; se - conseguentemente la Ma. Ga. e' tenuta o no a pagare gli interessi legali con le indicate decorrenze in atti e in sentenza in assenza di preventiva costituzione in mora.
Il motivo e' fondato.
L'obbligo del conduttore a norma dell'articolo 1591 cod. civ., di dare il corrispettivo convenuto fino alla data della riconsegna della cosa locata, salvo maggior danno, integra un debito di valuta di natura contrattuale, analogo a quello di pagamento del canone di locazione, con la conseguenza che produce interessi dal giorno della costituzione in mora (articolo 1282 c.c., comma 2) salvo il risarcimento del maggior danno che il locatore deduca e dimostri di aver subito - che, secondo la stessa sentenza impugnata, come riassunto in narrativa, e' avvenuta con la notifica di intimazione di sfratto del 9 gennaio 2001, e quindi la Corte di merito non poteva confermare la decisione del primo giudice che aveva riconosciuto gli interessi dalle singole scadenze dei canoni.
4.- Con il quarto motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1591 c.c. in relazione all'articolo 1220 c.c. integrati con le disposizioni di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. Insufficiente motivazione in ordine all'obbligo di pagamento dei canoni da parte della Ma. Ga. . Violazione del principio dell'onere della prova che spetta ei qui dicit e chiede se in base allo svolgimento dei fatti, al comportamento tenuto dalle parti, all'offerta della consegna delle chiavi banco iudicis possa imputarsi o no alla conduttrice il ritardo nella restituzione della porzione di immobile anche mediante l'adozione di elementi presuntivi.
Il motivo e' connesso al primo ed al secondo ed e' pertanto infondato per le medesime ragioni.
5.- Con il quinto motivo deduce: "Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale fondata sulla responsabilita' ex articolo 96 c.p.c. Violazione di legge".
Il motivo, privo del necessario quesito di diritto, e' inammissibile.
Con il sesto motivo deduce: "Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla riconvenzionale relativa ai danni per la disdetta del contratto Be. . Violazione di legge. Censura collegata con i motivi precedenti relativi alla mancanza di mora da parte della Ma. Ga. s.p.a. Omessa valutazione di tutta la documentazione prodotta".
Anche questo motivo e' inammissibile per mancanza di sintesi del fatto controverso e della regula iuris che la ricorrente assume violata.
6.- Concludendo va accolto il terzo motivo di ricorso e vanno respinti gli altri. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto la sentenza impugnata va cassata in parte qua e decisa nel merito, confermando le spese del giudizio di primo e secondo grado come dalla stessa liquidate. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese giudiziali di cassazione che si compensano per un terzo.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna la conduttrice a pagare gli interessi legali sui canoni dalla data di intimazione di sfratto. Conferma le spese di primo e secondo grado e la condanna a pagare i due terzi delle spese del giudizio di cassazione - che si compensano tra le parti per un terzo - e che si liquidano in complessive euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 16 agosto 2010, n. 18712
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 aprile 2006 la Corte di appello dell'Aquila rigettava il gravame della s.p.a. Ma. Ga. avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che l'aveva condannata a pagare, a favore della s.a. Ed. , euro 67.602,10 a titolo di canoni non corrisposti dal 16 dicembre 2000 al 31 gennaio 2003 per la locazione di un locale ad uso commerciale, oltre interessi legali dalla scadenza dei canoni al soddisfo, perche' la costituzione in mora era avvenuta con la notifica di intimazione di sfratto per finita locazione, convalidato con ordinanza del febbraio 2001, mentre non sussisteva alcun obbligo contrattuale della locatrice di edificare un muro di separazione dagli adiacenti locali locati ad altra societa' - e percio' il relativo rapporto contrattuale era diverso ed estraneo da quello del presente giudizio - ne' tale separazione era necessaria per l'adempimento dell'obbligo della conduttrice di restituire l'immobile nello stato di fatto esistente, senza pretesa di riattamenti a suo carico, e conseguentemente le prove testimoniali da questa richieste erano irrilevanti perche' aventi ad oggetto circostanze non contestate conformazione dell'immobile, disdetta da parte della Ma. Ga. , di sua iniziativa, del rapporto di locazione di un'area dei locali alla Be. , non riconsegnati fino al 2003 - cosi' come la C.T.U. richiesta per accertare se senza l'intervento edilizio sulla proprieta' di terzi era possibile la restituzione dell'immobile, accertamento inutile in difetto dell'assunzione del relativo obbligo da parte della locatrice, mentre l'offerta delle chiavi dell'immobile al difensore della locatrice non configurava offerta non formale di rilascio non essendo stata rivolta alla parte contrattuale - che doveva verificare, previo preavviso, lo stato dell'immobile e lo sgombero di esso - bensi' al suo difensore, che non aveva i poteri per l'immissione in possesso e che per questo aveva invitato la conduttrice a restituire le chiavi alla locatrice, senza pero' che questa vi desse seguito e quindi sussisteva la sua mora nell'obbligo di restituzione dell'immobile.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Ma. Ga. cui resiste la Ed. Ma. s.a.s.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'omesso esame della documentazione prodotta in giudizio. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c. dell'articolo 244 c.p.c., dell'articolo 447 bis c.p.c. con riferimento al rito del lavoro. Vizi della motivazione. Violazione dell'articolo 1220 c.c.", formulando in merito il seguente quesito di diritto: "Se, vista anche la documentazione versata in atti dalla conduttrice, l'adozione da parte della stessa di modalita' serie, concrete, senza condizioni e tempestive - come la non opposizione alla convalida di sfratto per finita locazione e alla restituzione dell'immobile nonche' l'offerta incondizionata di consegna delle chiavi effettuata banco iudicis alla controparte rappresentata dal suo difensore - ha valore di offerta reale non formale ex articolo 1220 c.c.; se tale offerta e' idonea ad evitare la mora del conduttore circa la esecuzione della sua prestazione di consegna e pagamento dei canoni anche a fronte dell'inerzia di parte intimante; se la dichiarazione di offerta banco iudicis delle chiavi dell'immobile e la produzione in giudizio del relativo verbale di udienza costituiscono prova dell'offerta reale non formale; se lo stato dei luoghi e la contestuale riconsegna alla scadenza di entrambi i locali risultanti dalle planimetrie e dai contratti prodotti, presupponeva, ai fini di essa, la cooperazione della locatrice - che aveva a tal fine promosso la domanda giudiziale di rilascio - e quindi, avvenendo la riconsegna non contestualmente alla restituzione della porzione Su. Pa. s.a.s. secondo le previsioni contrattuali - articolo 15 - ma in epoca anteriore, sussisteva l'interesse della locatrice ad attivarsi per separare la porzione di sua spettanza con muratura o altro da quella adiacente onde prendere materiale possesso della sua parte di immobile; se potevano esser adottati criteri presuntivi ai fini della decisione per l'accoglimento delle censure sollevate utilizzando la documentazione prodotta e se la locatrice non aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente; se i mezzi istruttori proposti - prova testimoniale e C.T.U. - erano rilevanti e pertinenti a fronte delle argomentazioni che precedono e quindi dovevano esser ammessi".
Il motivo e' parte inammissibile, parte infondato. Quanto all'obbligo di cooperazione della locatrice nella restituzione del locale elevando un muro divisorio della superficie e' inammissibile perche' non correlato alle ragioni in base alle quali la Corte di merito ha escluso qualsiasi obbligo della stessa, evidenziando al contempo che l'obbligo della conduttrice era limitato alla restituzione dell'immobile nello stato in cui si trovava. Quanto invece all'offerta informale di restituzione dell'immobile mediante la messa a disposizione delle chiavi, non essendo rivolta alla locatrice, ma al suo difensore, e' comunque inidonea ad escludere la mora per le ragioni evidenziate nell'esame del motivo che segue.
2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1220 c.c. Violazione degli articoli 1590 e 1227 c.c. - articolo 1596 c.c. - articolo 657 c.p.c. Vizi della motivazione. Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su corrispondenti questioni decisive per il giudizio illustrate nel presente motivo. Violazione dell'articolo 1591 c.c. in relazione all'articolo 1220 c.c. e agli articoli 1175 e 1375 c.c.", in merito al quale formula i seguenti quesiti di diritto: "Se l'offerta di restituzione delle chiavi, dichiarata banco iudicis, senza riserve o condizioni, vale come offerta reale informale ex articolo 1220 c.c. e se, illegittimamente rifiutata dalla locatrice, assente pur avendone l'obbligo per legge, ma rappresentata validamente in udienza dal suo difensore munito di procura - non essendo previsto dalla legge l'obbligo di redigere apposito separativo verbale di ricezione delle chiavi potendosi cio' dichiarare nel verbale di udienza - vale ad escludere la mora del conduttore nell'adempimento dell'obbligo di restituzione e se per tale aspetto di serieta' e tempestivita' - udienza di convalida - essa offerta e' parificabile all'offerta formale; se cio' conseguentemente esclude per la conduttrice Ma. Ga. l'obbligo di pagare alla locatrice il corrispettivo convenuto previsto dall'articolo 1591 c.c. riferendosi detta norma espressamente al conduttore in mora e quindi in colpa; se conseguentemente la conduttrice non puo' esser considerata in mora e quindi in colpa, ne' tenuta al pagamento della sorte - peraltro errata poiche' la locatrice rifiuto' senza giustificato motivo i canoni pagati per i mesi di dicembre 2000 e gennaio 2001 e dei relativi interessi - avendo tempestivamente offerto alla locatrice la prestazione dovuta (riconsegna delle chiavi e messa a disposizione dell'immobile); se per il disposto dell'articolo 1220 c.c. integrato con le disposizioni degli articoli 1175 e 1375 c.c, a tenore dei quali i contraenti debbono comportarsi secondo correttezza e buona fede, la conduttrice non puo' essere considerata in mora, ne' quindi in colpa, ne' tenuta al pagamento della sorte e dei relativi interessi previsti dalle obbligazioni pecuniarie quando abbia tempestivamente fatto offerta al locatore - creditore della prestazione dovuta, anche senza l'osservanza delle formalita' previste dagli articoli 1208 e 1210 c.c., rispettivamente l'offerta reale della prestazione dovuta ed il suo eventuale successivo deposito.
Il motivo e' infondato.
Va infatti ribadito, pacifico che nella specie la s.a.s. Ed. Ma. intimo' lo sfratto per finita locazione, che detto atto - al contrario della intimazione di "licenza" per finita locazione, che contiene l'atto negoziale di disdetta del contratto, si' che la procura al difensore, conferita per l'atto processuale di convalida, implica anche la rappresentanza sostanziale - non ha carattere negoziale, presupponendo la disposizione di cui all'articolo 657 cod. proc. civ., comma 2 che il contratto sia gia' scaduto per effetto dello spirar del termine stabilito ovvero in conseguenza di precedente disdetta, sicche' la contestuale citazione per la convalida mira soltanto ad ottenere il titolo per il rilascio forzato dell'immobile. Pertanto l'offerta informale delle chiavi al difensore della locatrice, intimante lo sfratto dall'immobile, e' inidonea anche come offerta informale di restituzione, ai sensi dell'articolo 1220 cod. civ.
3.- Con il terzo motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1224 c.c., dell'articolo 1282 c.c., comma 2, dell'articolo 1219 c.c., anche con riferimento alla violazione dell'articolo 1591 c.c. Violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 8 del contratto di locazione. Contraddittoria motivazione circa le questioni della controversia risultanti dalle violazioni di legge che precedono e decisive per il giudizio. Violazione del principio dell'onere della prova. Violazione dell'articolo 1341 c.c.", formulando il seguente quesito di diritto: "Se il giudice di appello era obbligato a pronunciarsi per quanto concerne la questione degli interessi collegati all'articolo 8 del contratto soltanto sulle domande proposte dalla locatrice sul punto oppure su quelle dalla stessa mai formulate in relazione al citato articolo 8 e, in senso affermativo, se cio' e' consentito dall'articolo 112 c.p.c.; se detto articolo doveva esser approvato specificatamente oppure no; se nelle obbligazioni che hanno per oggetto le somme di danaro, gli interessi legali sono dovuti dal giorno della mora, cioe' nella fattispecie, trattandosi di canone di locazione, dalla data della richiesta e quindi di costituzione in mora e quindi a mezzo lettera raccomandata prima della domanda giudiziale; se - conseguentemente la Ma. Ga. e' tenuta o no a pagare gli interessi legali con le indicate decorrenze in atti e in sentenza in assenza di preventiva costituzione in mora.
Il motivo e' fondato.
L'obbligo del conduttore a norma dell'articolo 1591 cod. civ., di dare il corrispettivo convenuto fino alla data della riconsegna della cosa locata, salvo maggior danno, integra un debito di valuta di natura contrattuale, analogo a quello di pagamento del canone di locazione, con la conseguenza che produce interessi dal giorno della costituzione in mora (articolo 1282 c.c., comma 2) salvo il risarcimento del maggior danno che il locatore deduca e dimostri di aver subito - che, secondo la stessa sentenza impugnata, come riassunto in narrativa, e' avvenuta con la notifica di intimazione di sfratto del 9 gennaio 2001, e quindi la Corte di merito non poteva confermare la decisione del primo giudice che aveva riconosciuto gli interessi dalle singole scadenze dei canoni.
4.- Con il quarto motivo deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1591 c.c. in relazione all'articolo 1220 c.c. integrati con le disposizioni di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. Insufficiente motivazione in ordine all'obbligo di pagamento dei canoni da parte della Ma. Ga. . Violazione del principio dell'onere della prova che spetta ei qui dicit e chiede se in base allo svolgimento dei fatti, al comportamento tenuto dalle parti, all'offerta della consegna delle chiavi banco iudicis possa imputarsi o no alla conduttrice il ritardo nella restituzione della porzione di immobile anche mediante l'adozione di elementi presuntivi.
Il motivo e' connesso al primo ed al secondo ed e' pertanto infondato per le medesime ragioni.
5.- Con il quinto motivo deduce: "Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale fondata sulla responsabilita' ex articolo 96 c.p.c. Violazione di legge".
Il motivo, privo del necessario quesito di diritto, e' inammissibile.
Con il sesto motivo deduce: "Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla riconvenzionale relativa ai danni per la disdetta del contratto Be. . Violazione di legge. Censura collegata con i motivi precedenti relativi alla mancanza di mora da parte della Ma. Ga. s.p.a. Omessa valutazione di tutta la documentazione prodotta".
Anche questo motivo e' inammissibile per mancanza di sintesi del fatto controverso e della regula iuris che la ricorrente assume violata.
6.- Concludendo va accolto il terzo motivo di ricorso e vanno respinti gli altri. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto la sentenza impugnata va cassata in parte qua e decisa nel merito, confermando le spese del giudizio di primo e secondo grado come dalla stessa liquidate. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese giudiziali di cassazione che si compensano per un terzo.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna la conduttrice a pagare gli interessi legali sui canoni dalla data di intimazione di sfratto. Conferma le spese di primo e secondo grado e la condanna a pagare i due terzi delle spese del giudizio di cassazione - che si compensano tra le parti per un terzo - e che si liquidano in complessive euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge
lunedì 28 gennaio 2013
Condominio: Scala può costituire veduta
Anche la realizzazione di una scala in un condominio può
essere assoggettata alle regole sulle distanze legali.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 18904/2012, che ha
accolto il ricorso del proprietario di un appartamento la cui vicina aveva realizzato
illecitamente una scala a chiocciola di collegamento con il lastrico solare
sovrastante.
L’uomo si era ricolto ai giudici sostenendo che la scala
violava le distanze legali, aggravando la preesistente veduta.
Il tribunale aveva respinto la domanda affe
rmando che la scala a chiocciola non consentiva una comoda
veduta e un affaccio sulla proprietà del ricorrente e che, quindi, non si
poteva parlare di violazione delle distanze legali.
La vertenza è arrivata quindi alla Suprema corte, la quale,
al contrario, ha stabilito che le porte, i ballatoi e le scale d’ingresso alle
abitazioni in genere non costituiscono vedute, in quanto destinate
fondamentalmente all’accesso in determinati luoghi.
Tuttavia, la proseguito la Corte, le scale possono costituire vedute quando,
per le particolari situazioni di fatto, risultino obbiettivamente destinate, in
via normale, anche all’esercizio della veduta e dell’affaccio su e verso la
proprietà del vicino. In sostanza, il fatto che dalla scala siano possibili
entrambe le “operazioni” comporta la configurabilità di una veduta normale, a
prescindere dalla destinazione primaria del manufatto.
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