Si tratta di quei contratti
stipulati tra un proprietario immobiliare ed un privato, mediante il quale il
privato loca il bene ed acquista il diritto (o l’opzione) di comprare
l’immobile dopo un certo numero di anni (di solito tra i 2 e i 5), nel corso
dei quali ha occupato l’immobile pagando un canone di affitto. Una parte di
quanto versato come affitto, andrà a coprire il prezzo di acquisto.
In questo modo, il canone di
locazione non è più a fondo perduto e si può diventare proprietari della casa
scelta, in modo graduale.
L’effetto acquisitivo può essere
automatico o meno, a seconda della fattispecie negoziale concretamente posta in
essere tra le parti.
Oggi, nella fase di crisi del
settore immobiliare in cui siamo, queste fattispecie negoziali sono molto
utilizzate tra i privati e tra privato e costruttore.
Le strutture negoziali configurabili
sono le più varie:
- Contratto
di locazione in base al quale, in esito ad un certo tempo dall'inizio della
locazione, il conduttore abbia la possibilità di pagare una certa somma di
denaro per acquistare il bene (Cass.Civ. Sez. III, 3587/92 ) il "contratto di locazione con patto di
futura vendita" .
Tale fattispecie è congegnata con
l’utilizzo di due contratti giuridicamente distinti ma collegati.
Il contratto di locazione
al quale viene collegato un contratto preliminare unilaterale, dove il
venditore è obbligato a vendere mentre il compratore è libero, oppure un
contratto preliminare bilaterale dove il venditore è obbligato a vendere e
il compratore è obbligato a comprare. Il prezzo della vendita viene fissato e
determinato ed i canoni corrisposti vengono ad esso imputati.
In tale fattispecie l’effetto
traslativo è da ricondurre ad una nuova manifestazione di volontà da esprimersi
in sede di contratto definitivo e non alla stipula del contratto di locazione.
-
Contratto di locazione con l'intesa che, decorso
il termine stabilito, qualora l'integralità dei canoni di locazione sia stata
regolarmente pagata, la proprietà del bene sarà trasferita al locatore, il “contratto di vendita con patto di riservato
dominio”;
In tale fattispecie l’effetto
traslativo è automatico al regolare pagamento dell’ultima rata del prezzo.
- Contratto
di locazione in cui sia contenuto un vero e proprio patto di opzione, in forza
del quale venga attribuito al conduttore il diritto di procedere all'acquisto
del bene ad un prezzo prestabilito, con la prescrizione che le rate del canone
già pagate possano essere imputate (in tutto o in parte) a conto del prezzo, il
“contratto di locazione con opzione di
acquisto”;
In tale fattispecie l’effetto
traslativo si realizza al momento della accettazione della proposta contenuta
nell’opzione di acquisto.
AMBITO APPLICATIVO;
Tali fattispecie negoziali danno la
possibilità di valutare l’acquisto di una unità immobiliare dilazionando nel
tempo e rateizzando il pagamento dello stesso.
In particolare può essere utile a
coloro che:
- pur disponendo di un reddito
adeguato a sostenere le rate di un mutuo, non dispongono di una liquidità
iniziale pari al 30% del prezzo dell’unità immobiliare;
- prima di acquistare una nuova
casa, devono venderne un’altra: con questa impostazione contrattuale possono
entrare subito nella nuova casa, senza stipularne l’atto definitivo di
compravendita (rogito), e con serenità possono provvedere alla vendita
dell’usato, senza fretta al miglior prezzo. Una volta rogitato il proprio
immobile, si potrà completare l’acquisto del nuovo accendendo un mutuo
inferiore o facendone proprio a meno.
- hanno un reddito abbastanza
elevato, per cui alla scadenza del lungo periodo di locazione, potrebbero non
necessitare di accendere un mutuo o comunque utilizzare un mutuo più contenuto
e calibrato rispetto alle effettive necessità del momento;
- preferiscono non intestarsi
immediatamente la proprietà dell’immobile o preferiscono decidere, all’atto
della stipula notarile, a chi intestarla.
Il contratto di locazione verrà
stipulato con una durata massima di 6 anni e con un canone concordato (quindi
inferiore ai canoni di libero mercato). Al rogito notarile di compravendita
verrà riconosciuto il 100% dei canoni di locazione versati.
LA NATURA GIURIDICA:
Si tratta di forme contrattuali
atipiche, non contemplate dal nostro Codice Civile ma non per questo
illegittime.
L’art 1526 c.c., estende a questi
rapporti la disposizione concernente la risoluzione del contratto di vendita
con riserva di proprietà (cosiddetta vendita a rate) per il caso in cui i contraenti si siano accordati nel senso
che, qualora il compratore sia inadempiente, le rate pagate restino acquisite
al venditore a titolo d’indennità.
Pertanto tali fattispecie
contrattuali presentano gli elementi integrativi della locazione, ma nella
sostanza sono idonee a produrre gli effetti propri di un contratto di vendita
con patto di riservato dominio, di cui riproducono sostanzialmente la causa.
I VANTAGGI PER IL VENDITORE:
-
è il caso del costruttore edile che trova in
empasse nella vendita dei beni realizzati.
Attraverso tale fattispecie
negoziale è possibile trovare una più ampia cerchia di soggetti interessati
all’acquisto degli immobili costruiti e rimasti invenduti.
-
è frequente altresì che la vendita di un
immobile debba essere posticipata per evitare la perdita di agevolazioni
fiscali connesse al mantenimento della proprietà per un certo numero d’anni: è
il caso della non emersione di plusvalenze in caso di vendita di un immobile
acquistato da più di cinque anni, ma anche il caso del riconoscimento fiscale
della rivalutazione di immobili, operata dalle imprese in UNICO2009 - ex D.L.
185/2008, a condizione che la cessione non intervenga prima del 2014.
Si rileva come ai sensi
dell’articolo 109, comma 2, lett. a) del TUIR: “ Ai fini della determinazione
dell’esercizio di competenza:…la locazione con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva
di proprietà”. Pertanto nel caso di configurazione del contratto di locazione
con opzione di acquistosenza vincolo della parte acquirente all’acquisto, non
si perderebbero le agevolazioni fiscali connesse al mantenimento della
proprietà per un certo numero di anni.
Impostata in questi termini, la
questione sembrerebbe risolta con piena soddisfazione ma è necessario rilevare altresì come alla luce dei
precedenti in materia di elusione non può escludersi una contestazione da parte
dell’Amministrazione finanziaria nell’’ottica dell’abuso del diritto.
I VANTAGGI per l’acquirente
a) Entrare in possesso della casa
grazie a un contratto di locazione che crea meno timori per il futuro, rispetto
a un mutuo;
b) coprire parzialmente il prezzo
di acquisto con una parte delle somme versate a titolo di affitto;
c)fermare il prezzo fino allo scadere del termine per l’esercizio del diritto di opzione
o del contratto preliminare;
I RISCHI PER L’ACQUIRENTE NEL PRELIMINARE CON OPZIONE DI
ACQUISTO:
Si rileva come i maggiori rischi
per l’acquirente si hanno nel caso di contratto di locazione con opzione di
acquisto.
Infatti nella fattispecie
negoziale della locazione con patto di futura vendita il contratto preliminare
collegato è trascrivibile così come è trascrivibile il contratto di vendita con
patto di riservato dominio, garantendo questa forma di pubblicità dai rischi
meglio in appresso precisati.
a)
Nel caso di mancato esercizio dell’opzione di
acquisto.
Se l’inquilino resta nell’impossibilità di acquistare
l’immobile, perde i canoni versati.
Circostanza, questa, da non sottovalutare se si considera il canone dedotto in contratto solitamenteè maggiorato in alcuni casi anche del 50% ,rispetto a quello corrente di mercato.
b)
Nel caso di fallimento dell'impresa venditrice,
nel periodo tra la firma del contratto di locazione e l'esercizio dell’opzione.
Se parte alienante è una impresa
venditrice e fallisce le somme che il cliente ha corrisposto (per canoni) non
sono assistite da alcuna garanzia di restituzione, con la conseguenza che,
molto probabilmente, chi le ha sborsate non ne otterrà il minimo rimborso.
Cosicché, se l'impresa fallisce, il diritto di opzione non è esercitabile se
non pagando tutto il prezzo originariamente previsto, e quindi pagando
nuovamente le rate corrisposte all'impresa poi fallita.
a)
cessione dell'immobile da parte dell’impresa
venditrice ad un altro soggetto, nel periodo tra la firma del contratto di
locazione e l'esercizio del diritto di opzione.
Il terzo acquirente potrebbe non
riconoscere al conduttore il diritto di opzione.
Infatti non essendo trascrivibile
il contratto di locazione con opzione di vendita il diritto ad acquistare il
bene a seguito dell’esercizio dell’opzione non è opponibile ai terzi acquirenti
non avendo questi avuto contezza di tale contratto.
Si precisa che tale rischio non
si ha nel caso di costruzione della fattispecie con un contratto di locazione
con patto di futura vendita (preliminare bilaterale, preliminare unilaterale) il
quale essendo trascrivibile si applica l’effetto prenotativo dell’art 2645 bis
c.c.
b)
iscrizione di un'ipoteca giudiziale ad opera di
un creditore dell'impresa oppure alla trascrizione di un pignoramento o di un
sequestro, oppure ancora all'instaurazione di una controversia giudiziaria che
coinvolga l'impresa venditrice e che abbia a oggetto la casa data in locazione.
Si precisa nuovamente che questo
rischio non si ha nel caso di costruzione della fattispecie con un contratto di
locazione con patto di futura vendita (preliminare bilaterale, preliminare
unilaterale) il quale essendo trascrivibile si applica l’effetto prenotativo dell’art
2645 bis c.c.
IL TRATTAMENTO FISCALE:
Ai sensi dell’articolo 2, comma
2, del DPR 633/1972, costituiscono cessioni assimilate ai fini iva:
- le vendite con riserva di
proprietà;
- le locazioni con patto di
futura vendita, ovvero con clausola di trasferimento della proprietà vincolante
per entrambe le parti (locazione con preliminare bilaterale di vendita);
In altri termini la locazione con
clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti comporta che, dal
punto di vista fiscale, la vendita dell’immobile si consideri conclusa alla
data di stipula del contratto di locazione.
Qualora diversamente la clausola
di trasferimento della proprietà inserita nel contratto di locazione vincoli
solo una delle parti (opzione di acquisto o patto di futura vendita mediante
preliminare unulaterale) risulterebbe esclusa la presunzione sopra descritta e
il trasferimento della proprietà si produrrebbe solo dalla data dell’atto di
vendita (o, se successiva, dalla data in cui si verifica l’effetto traslativo
della proprietà).
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