Il
caso esaminato riguarda un'opera realizzata dal proprietario
dell'ultimo piano, che aveva proceduto al taglio di una falda del tetto
per ricavarne una terrazza da destinare al servizio del sottotetto di
sua proprietà esclusiva: secondo gli altri condomini del palazzo, tale
intervento avrebbe arrecato pregiudizio alla statica della struttura
portante nonché al decoro dell'edificio. Oggetto del contendere era la
sostituzione, da parte del proprietario dell'ultimo piano di un edificio
condominiale, del tetto che risultava sostituito in parte con una
diversa copertura (terrazza) la quale, pur non eliminando la funzione
originariamente svolta dal tetto, imprimeva al bene anche una
destinazione a uso esclusivo dell'autore dell'opera.
Dall'agosto 2012 questo è condiviso dai
giudici della Cassazione, poiché il condomino, proprietario del piano
sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di una
parte del tetto dell'edificio in terrazza a uso esclusivo proprio, a
condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione
di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto
preesistente. In altri termini deve restare complessivamente mantenuta,
con una modifica che deve restare "non significativa", la destinazione
principale del bene. In altri termini, si può trasformare senza il
consenso dei condomini un tetto di proprietà esclusiva di un condominio
in una diversa struttura, che in parte rimanga tetto e in parte (non
preponderante) diventi terrazza (ad esempio, generando una terrazza a
tasca, cioè un'interruzione verticale del tetto prima che si giunga alla
gronda, realizzando un terrazzo fruibile da parte del proprietario).
Questo tipo di innovazione acquista particolare importanza in quanto
consente di acquisire un rapporto di illuminazione sufficiente a rendere
abitabile il sottotetto: la terrazza a tasca genera infatti una
superficie attraverso la quale può acquistare luminosità e ariosità il
locale retrostante.
La realizzazione di piccole terrazze che
sostituiscano efficacemente il tetto spiovente nella funzione di
copertura dell'edificio non alterano quindi la destinazione del tetto,
se c'è un adeguato isolamento e un'idonea coibentazione inserita nel
nuovo piano di calpestio della terrazza. Inoltre, la soppressione di una
porzione limitata della falda non è di per se alterazione della
destinazione del tetto, perché per destinazione si deve intendere quella
complessiva, che non esige un'immodificabile consistenza materiale.
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