Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2008, n. 6632, pres. Nanni, rel. Federico – “LA RESPONSABILITA’ EX ART. 2049 c.c. SUSSISTE ANCHE SE IL DIPENDENTE TRASGREDISCE GLI ORDINI RICEVUTI”
La sentenza impugnata non ha in realtà spiegato, in modo logico e convincente, le ragioni per le quali ha escluso che l'operazione finanziaria in questione non sia stata fatta propria, per effetto del suddetto accredito e della conseguente trasmissione agli interessati dei relativi estratti conto, dall'azienda di credito, tenuto conto anche che l'attività di gestione patrimoniale rientrava nell'ambito delle attività della banca stessa ed era oggetto di un rapporto da tempo in essere con gli odierni ricorrenti, né ha spiegato ragionevolmente i motivi per cui ha ritenuto che le mansioni in concreto svolte dal Leoni nell'ambito dell'azienda di credito non abbiano reso possibile o comunque agevolato il fatto generatore del danno.
L'insufficiente motivazione su quest'ultimo punto investe un presupposto essenziale della responsabilità indiretta del committente per fatto dannoso del dipendente ex art. 2049 cc, e cioè l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito ed il rapporto che lega i due soggetti, nel senso sopra precisato che l'incombenza svolta dal dipendente abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (v. Cass. n. 4951/02).
Poiché è stato ritenuto da questa Corte che detto rapporto di occasionalità necessaria deve intendersi esistente "anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni" (Cass. n. 2574/99), ne deriva che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione del citato art. 2049 cc laddove essa ha concluso per l'esclusione nel caso di specie della sussistenza di quel nesso di occasionalità necessaria per la presenza, nella condotta del dipendente infedele, di elementi "di anomalia" rispetto al corretto e normale esercizio delle mansioni di un dipendente addetto alla gestione titoli della clientela.
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lunedì 8 settembre 2008
Prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande. Trattamento ai fini dell’IVA
Il testo integrale della circolare 53/E che fornisce l'interpretazione sull'Articolo 83, commi 28-bis, ter, quater e quinquies del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande. Trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte sul reddito.
circolare 53/E
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venerdì 5 settembre 2008
Corte dei conti - decreto di pensione
Adozione di decreto di pensione molto oltre i tempi procedimentali – Somme a credito dell’amministrazione a titolo di conguaglio rispetto all’erogazione provvisoria – Ripetibilità - i dovuta, irrinunciabile e munita di potere –Rispetto di una vita libera e dignitosa ex art.38 Cost.- Possibilità di rateizzazione sino a somme oltremodo basse
Ritardo nell’adozione del decreto definitivo di pensione – Decadenza dal potere di ripetizione di indebito scaduti i prescritti tempi regolamentari perla predetta adozione – Insussistenza – Opposizione unita, in subordine, a richiesta danno da ritardo – Danno da ritardo per lesione dell’interesse pretensivo al provvedimento – Lesione al principio della certezza del diritto e dell’affidamento – Sussistenza
In caso di notevole ritardo fra l’adozione del provvedimento di pensione definitiva rispetto all’erogazione provvisoria, l’Amministrazione, scaduti i tempi procedimentali per l’adozione del summenzionato atto definitivo, non decade dal potere di richiedere le somme eventualmente dovute, essendo tenuta, ex art. 38 Cost. ad assicurare, con una ponderata rateizzazione, condizioni di vita libere e dignitose per il pensionato.
Se vi è espresso “ petitum”, l’amministrazione, in caso di ritardo nell’ adozione del provvedimento di liquidazione definitiva,risponderà per lesione dei principi della certezza del diritto e dell’affidamento
Ritardo nell’adozione del decreto definitivo di pensione – Decadenza dal potere di ripetizione di indebito scaduti i prescritti tempi regolamentari perla predetta adozione – Insussistenza – Opposizione unita, in subordine, a richiesta danno da ritardo – Danno da ritardo per lesione dell’interesse pretensivo al provvedimento – Lesione al principio della certezza del diritto e dell’affidamento – Sussistenza
In caso di notevole ritardo fra l’adozione del provvedimento di pensione definitiva rispetto all’erogazione provvisoria, l’Amministrazione, scaduti i tempi procedimentali per l’adozione del summenzionato atto definitivo, non decade dal potere di richiedere le somme eventualmente dovute, essendo tenuta, ex art. 38 Cost. ad assicurare, con una ponderata rateizzazione, condizioni di vita libere e dignitose per il pensionato.
Se vi è espresso “ petitum”, l’amministrazione, in caso di ritardo nell’ adozione del provvedimento di liquidazione definitiva,risponderà per lesione dei principi della certezza del diritto e dell’affidamento
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Condominio - Classamento e attribuzione della rendita catastale di un area condominiale - Attribuzioni dell'amministratore
L'art. 1130, comma 1, n. 4), c.c. fa obbligo all'amministratore del condominio di «compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio». L'art. 1131 c.c., a sua volta, attribuisce all'amministratore il potere di rappresentanza attiva «nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea».
Dal combinato disposto degli artt. 1130 e 1131, comma 1 del c.c. si evince che, al di fuori delle ipotesi di maggiori poteri attribuitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore può agire in giudizio senza che occorra un'apposita autorizzazione solo nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge - e propriamente dall'art. 1130 - le quali concernono in generale l'amministrazione ordinaria (Cass., sez. II civile, sentenza n. 11272 del 22 novembre 1990 ).
L'impugnazione dell'avviso di attribuzione di rendita catastale all'unità immobiliare in esso descritta non rientra di certo nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130, n. 4 c.c. il classamento e la conseguente attribuzione della rendita catastale non arrecano infatti pregiudizio alcuno alla parte comune dell'edificio.
L'amministratore, quindi, in mancanza dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini non era legittimato a presentare ricorso avverso l'atto impugnato.
Il ricorso poiché proposto da soggetto privo di legittimazione ad agire deve pertanto essere rigettato.
(Nella specie l'amministratore chiese l'annullamento dell'impugnato «avviso di attribuzione di rendita... con ritorno allo stato precedente dei fatti».
Precisando che «la richiesta di cambio di destinazione di area condominiale indivisa a frazionamento in posti auto» venne presentata dall'amministratore in carica senza essere stata in alcun modo deliberata da alcuna assemblea ordinaria e/o straordinaria.)
Dal combinato disposto degli artt. 1130 e 1131, comma 1 del c.c. si evince che, al di fuori delle ipotesi di maggiori poteri attribuitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore può agire in giudizio senza che occorra un'apposita autorizzazione solo nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge - e propriamente dall'art. 1130 - le quali concernono in generale l'amministrazione ordinaria (Cass., sez. II civile, sentenza n. 11272 del 22 novembre 1990 ).
L'impugnazione dell'avviso di attribuzione di rendita catastale all'unità immobiliare in esso descritta non rientra di certo nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130, n. 4 c.c. il classamento e la conseguente attribuzione della rendita catastale non arrecano infatti pregiudizio alcuno alla parte comune dell'edificio.
L'amministratore, quindi, in mancanza dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini non era legittimato a presentare ricorso avverso l'atto impugnato.
Il ricorso poiché proposto da soggetto privo di legittimazione ad agire deve pertanto essere rigettato.
(Nella specie l'amministratore chiese l'annullamento dell'impugnato «avviso di attribuzione di rendita... con ritorno allo stato precedente dei fatti».
Precisando che «la richiesta di cambio di destinazione di area condominiale indivisa a frazionamento in posti auto» venne presentata dall'amministratore in carica senza essere stata in alcun modo deliberata da alcuna assemblea ordinaria e/o straordinaria.)
mercoledì 3 settembre 2008
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lunedì 1 settembre 2008
Agenzia delle Entrate, Scadenzario adempimenti per il mese di settembre 2008
Un nuovo utile strumento, direttamente dall'Agenzia delle Entrate lo scadenzario degli adempimenti fiscali per il mese di settembre 2008.
Vi invitiamo a seguirci dal dal prossimo mese, ogni 26 la puublicazione del link apposito.
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