n caso di vendita dell'unità immobiliare, deve sostenere le spese
straordinarie chi è proprietario nel momento in cui queste sono
approvate dall'assemblea e non quando, in precedenza, sono diventate
necessarie. Lo ha affermato la Cassazione che, con la sentenza 10235 del
2013 è tornata a occuparsi delle obbligazioni nel condominio. In
particolare, la Cassazione ha distinto tra le obbligazioni "propter rem"
(decise dall'amministratore in quanto necessarie) da quelle
"volontarie" (approvate dall'assemblea).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria della Cassazione, le
obbligazioni dei condomini nei confronti di terzi e del condominio sono
da considerare obbligazioni "propter rem", cioè a causa della proprietà:
questa tipologia di obbligazioni è collegata all'essere proprietari del
bene. Da ciò deriva che, in caso di manutenzione, l'obbligazione sorge
immediatamente quando la necessità manutentiva si manifesta; e
l'assemblea condominiale non fa altro che rendere concreto l'obbligo che
è già sorto in precedenza e che rimane a carico di chi era condomino al
tempo in cui l'opera manutentiva si è resa necessaria.
Ma i giudici di legittimità, con la sentenza 24654 del 3 dicembre 2010,
hanno affermato che le spese approvate, in via di consuntivo o ratifica
dell'operato dell'amministratore, devono essere annoverate tra le
obbligazioni "propter rem" (in quanto la delibera ha natura meramente
dichiarativa). Al contrario, le delibere relative alle innovazioni,
stante il loro carattere preventivo e volontario, hanno natura
costitutiva, per cui l'obbligazione sorge al momento dell'approvazione
della spesa. Inoltre, la pronuncia 10235 del 2013 espressamente estende
il principio affermato dalla sentenza 24654/2010 ai lavori straordinari,
non circoscrivendolo alle sole innovazioni.
Le soluzioni, quindi, cambiano se si attribuisce maggiore rilevanza al
momento deliberativo, "parte dinamica", o alla fase "statica". Nel primo
caso si dà più peso all'assemblea, intesa come comunione di intenti
verso un unico scopo, e tutti i partecipanti sono chiamati a rispondere
solidalmente. Nel secondo caso, invece, si attribuisce maggiore
rilevanza alla fase "statica", per cui la causa dell'obbligazione è la
quota di comproprietà ("propter rem") e, non sussistendo alcuna
rilevanza soggettiva all'obbligazione (come avviene per quelle che
discendono dall'eredità), si risponde nei limiti della quota stessa.
La legge di riforma del condominio (legge 220/2012), in vigore dal 18
giugno, disponendo l'obbligo di preventiva escussione dei condomini
morosi ma, al contempo, ammettendo che è possibile rivolgersi agli altri
(non morosi) in caso di esecuzione infruttuosa, di fatto reintroduce la
solidarietà generalizzata. Dovrebbe così chiudersi il capitolo relativo
alle obbligazioni.
AmministrazioniAC.com
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