A due anni dalla sentenza della Corte di Cassazione 9148/2008 la regola della parziarietà dei debiti condominiali non è ancora pienamente applicata.
La gestione della morosità, di fatto, pare spesso seguire crìteri empirici, più che giuridici:generalmente sì decide semplicemente di dividere tra tutti i condomini le somme non pagate, altre volte, la soluzione, anche se meno praticata è la costituzione di un fondo a copertura della future spese, oppure viene sempre più spesso richiesta ed inserita una clausola che gestisca caso per caso le eventuali morosità a seguito dell'intervento sul condominio.
Una soluzione in linea con il dettato della sentenza, seppur ancor oggi poco praticata è: Se qualche condomino non ha pagato, l'amministratore versa al creditore le somme riscosse fino a quel momento, e gli invia l'elenco dei morosi con le quote dovute da ognuno di loro. Questa comunicazione, come ha chiarito il Garante il 26 settembre 2008, non lede la privacy dei condòmini.
Malgrado tutto anche questa soluzione presenta evidenti punti di debolezza quando non si tratta di lavori in appalto ma di forniture di servizi.
Ma a proposito di quest'ultima soluzione, dobbiamo sottolineare come i giudici di merito in aperto contrasto con la pronuncia della Cassazione abbiamo riaffermato la solidarietà delle obbligazioni contratte per la manutenzione, la conservazione o il rifacimento delle , parti comuni, a patto che siano state deliberate o ratificate in assemblea.
Ritornando all'introduzione di apposite clausole nei contratti d'appalto, dobbiamo sottolineare come Cassazione 1692/2009 abbia fornito ampi chiarimenti.
In particolare si dice che è possibile prevedere una clausola del contratto che regoli - in eccezione a quanto stabilisce la legge - la morosità condominiale. E tutto ciò nel pieno rispetto della sentenza sulla parziarietà dei debiti condominiali, che risale a un anno prima e che i giudici hanno voluto cosi integrare.
Nel caso trattato dalla Cassazione, una clausola (che derivava da un accordo transattivo), imponeva alla ditta appaltatrice di cercare di ottenere le somme di cui era creditrice solo dai condomini morosi; solo in caso di impossibilità di recuperarle, era titolata ad agire contro gli altri condomini.
La sentenza 1693/2009 non è certo priva di punti deboli che potrebbero essere contestati in futuro: vi si afferma, in sostanza, che un patto contrattuale approvato a maggioranza in assemblea condominiale (e non, quindi, all'unanimità) può limitare diritti individuali contenuti nel Codice civile, in questo caso quello di rispondere solo prò quota dei debiti condominiali. La tesi della Corte sì basa sul fatto che, secondo l'articolo 1294 del Codice civile, nelle obbligazìoni con pluralità dì debitori, questi si intendono tenuti in solido, salvo che non risulti diversamente dalla legge o dal titolo. Ed è ovvio che con l'espressione «il titolo» il legislatore abbia inteso «evocare la fonte negoziale del rapporto, nella quale le parti ben possono diversamente normarc la fase dell'adempimento».
Che si sia d'accordo o meno con questa interprefazione della legge, rimane certo che 1a sentenza offre uno prezioso strumento alle imprese che forniscono appalti o servizi al condominio: è sufficiente inserire nel contratto una clausola ad hoc.
Le formule possibili sono almeno due:1\ si potrà convenire che l'obbligazìone è assunta i solido da tutto il condominio, con la possibilità per il creditore di rifarsi anche su un solo condomino (in genere quello più solvente), in eccezìone al codice civile. Oppure, sulla falsariga del caso trattato dai giudici, scegliere una formula più morbida: prevedere che la responsabilità solidale scatti solo quando il creditore ha inutilmente tentato l'esecuzione nei confronti dei i condomini morosi.
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