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lunedì 25 ottobre 2010

Condominio e debiti

A due anni dalla sentenza della Corte di Cassazione 9148/2008 la regola della parziarietà dei debiti con­dominiali non è ancora piena­mente applicata.

La gestione della morosità, di fatto, pare spesso seguire crìteri empirici, più che giuridici:generalmente sì decide semplicemen­te di dividere tra tutti i condomini le somme non pagate, altre volte, la soluzione, anche se meno praticata è la costituzio­ne di un fondo a copertura della future spese, oppure viene sempre più spesso richiesta ed inserita una clausola che gestisca caso per caso le eventuali morosità a seguito dell'intervento sul condominio.

Una soluzione in linea con il dettato della sentenza, seppur ancor oggi poco praticata è: Se qualche condomino non ha pagato, l'amministratore versa al creditore le somme riscosse fi­no a quel momento, e gli invia l'elenco dei morosi con le quote dovute da ognuno di loro. Que­sta comunicazione, come ha chiarito il Garante il 26 settem­bre 2008, non lede la pri­vacy dei condòmini.
Malgrado tutto anche questa soluzione presenta evidenti punti di debolezza quando non si tratta di lavori in appalto ma di forniture di servizi.


Ma a proposito di quest'ultima soluzione, dobbiamo sottolineare come i giudici di merito in aperto contrasto con la pronuncia della Cassazione abbiamo riaffermato la solidarie­tà delle obbligazioni contratte per la manutenzione, la conser­vazione o il rifacimento delle , parti comuni, a patto che siano state deliberate o ratificate in assemblea.

Ritornando all'introduzione di apposite clausole nei contratti d'appalto, dobbiamo sottolineare come Cassazione 1692/2009 abbia fornito ampi chiarimenti.
In particolare si dice che è possibile prevede­re una clausola del contratto che regoli - in eccezione a quanto stabilisce la legge - la morosità condominiale. E tut­to ciò nel pieno rispetto della sentenza sulla parziarietà dei debiti condominiali, che risale a un anno prima e che i giudici hanno voluto cosi integrare.
Nel caso trattato dalla Cassa­zione, una clausola (che deriva­va da un accordo transattivo), imponeva alla ditta appaltatrice di cercare di ottenere le som­me di cui era creditrice solo dai condomini morosi; solo in caso di impossibilità di recupe­rarle, era titolata ad agire con­tro gli altri condomini.
La sentenza 1693/2009 non è certo priva di punti deboli che potrebbero essere contestati in futuro: vi si afferma, in so­stanza, che un patto contrattua­le approvato a maggioranza in assemblea condominiale (e non, quindi, all'unanimità) può limitare diritti individuali con­tenuti nel Codice civile, in que­sto caso quello di rispondere solo prò quota dei debiti condo­miniali. La tesi della Corte sì ba­sa sul fatto che, secondo l'arti­colo 1294 del Codice civile, nel­le obbligazìoni con pluralità dì debitori, questi si intendono te­nuti in solido, salvo che non ri­sulti diversamente dalla legge o dal titolo. Ed è ovvio che con l'espressione «il titolo» il legi­slatore abbia inteso «evocare la fonte negoziale del rapporto, nella quale le parti ben posso­no diversamente normarc la fa­se dell'adempimento».
Che si sia d'accordo o meno con questa interprefazione della legge, rimane certo che 1a sentenza offre uno prezioso strumento alle imprese che forniscono appalti o servizi al condominio: è sufficiente inse­rire nel contratto una clausola ad hoc.
Le formule possibili so­no almeno due:1\ si potrà convenire che l'obbligazìone è assunta i solido da tut­to il condominio, con la possi­bilità per il creditore di rifarsi anche su un solo condomino (in genere quello più solven­te), in eccezìone al codice civi­le. Oppure, sulla falsariga del caso trattato dai giudici, sce­gliere una formula più morbi­da: prevedere che la responsa­bilità solidale scatti solo quan­do il creditore ha inutilmente tentato l'esecuzione nei con­fronti dei i condomini morosi.

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lunedì 18 ottobre 2010

L'immobile in regola dopo la manovra

L'articolo 19 del­la manovra estiva va­rata con il DI 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, riguarda il settore immobiliare.

Accatastamento.
A seguito delle disposizioni dell'articolo 2, comma 36, del DI 262/2006, l'agenzia del Territorio, in collaborazione con l'Agea, ha individuato oltre 2.000.000 di costruzioni, insistenti su particelle iscritte al catasto terreni, non dichiarate al catasto fabbrica­ti.
Gli elenchi sono stati pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» e sono visibili sul sito www.agenziaterritorio. gov.it. Si tratta soprattutto di fabbricati rurali, ma sono pre­senti anche costruzioni di ti­po civile (box, depositi, tetto­ie), industriale (capannoni e laboratori) e commerciale.
Ai possessori viene richie­sto di presentare la denuncia al catasto fabbricati entro il 2010, per la regolarizzazione catastale, alla quale dovrà se­guire quella fiscale, relativa agli anni pregressi, non anco­ra caduti in prescrizione.
Stesso obbligo, e nei medesi­mi termini, per i possessori di unità immobiliari che han­no subito variazioni di consi­stenza (ampliamenti, recupe ro di sottotetti, formazione di verande nei terrazzi, co­struzione di un bagno prima mancante, creazione di canti-nette abitabili eccetera) o un cambio d'uso con opere.
Le denunce catastali devo­no essere commissionate a tecnici professionisti iscritti agli albi degli ingegneri, ar­chitetti, geometri, periti edili e agrari, dottori agronomi e agrotecnici, che vi provvede-ranno, proponendo anche la rendita, ai sensi dell'articolo i del Dm 701/94. In caso di mancato adempimento, l'Agenzìa passerà all'accerta­mento d'ufficio, addebitan­do al possessore le speserela-tive, e comminandogli le san­zioni per omessa denuncia. Eseguiti gli accatastamenti volontari o d'ufficio, copia della denuncia sarà trasmes­sa ai comuni di appartenen­za, per i controlli di conformi­tà urbanistico-edilizia.

Sul piano fiscale
Dopo l'accatastamento, è ne­cessario procedere alla rego­larizzazione fiscale in tema di imposte dirette.. Per cui, nel caso dei fabbricati fanta­sma, secondo l'articolo 2, comma36 del DI 262/06, l'effi­cacia della rendita decorre dal 1 gennaio dell'anno suc­cessivo a quello di ultimazio­ne del fabbricato o, in man­canza, dal 1 gennaio dell'an­no di pubblicazione degli elenchi sulla «Gazzetta Uffi-ciale»per il comune di appar­tenenza. Se si tratta, invece, di variazioni presentate per mutazioni nello stato delle unità immobiliari già censite, l'efficacia della rendita risale alla datadi effettiva ultimazio­ne delle opere.
La regolarizzazione deve essere fatta ricorrendo al "ravvedimento operoso", previsto dall'articolo 13 del Dlgs 472/97, che consente no­tevoli risparmi nell'applica­zione delle sanzioni, evitan­do così l'accertamento degli enti creditori.

Sul piano urbanistico
Sul fronte urbanistico, l'adempimento va richiesto dai possessori dei fabbricati fantasma, mediante incarico a uno dei tecnici citati, con la presentazione al comune di un progetto edilizio in sana­toria, versando le sanzioni previste dall'articolo 37 del Dpr 380/2001 (da un minimo di 516 a un massimo di 10.329 euro), a condizione che la de­stinazione urbanistica sia compatibile con la costruzio­ne eseguita. Analogamente, nel caso di unità immobiliari già censite, ristrutturate con modifiche che abbiano inci­so sulla consistenza o per il cambio d'uso, si potrà pre-sentareuna Scia (segnaiazio­ne certificata inizio attività) in sanatoria, versando la san­zione che, in tali fattispecie, viene di norma applicata al minimo.
In tutti gli altri casi di ma­nufatti costruiti in zone non compatibili o addirittura sog­gette a vincoli ambientali o di rispetto marittimo, fluvia­le e lacuale, i comuni potran­no aprire le procedure d'in­frazione, con la denuncia al magistrato, che può conclu­dersi con l'ingiunzione alla demolizione e il carcere peri responsabili, oltre alle san­zioni (articolo 40 e seguenti del Dpr 380/2001).

Compravendita e affitti
In materia di vendite di fab­bricati per atti fra vivi, a segui­to della modifica dell'articolo 29 della legge 52/85, operata dall'articolo 19, comma 14 del DI 78/2010, viene disposto che - a pena di nullità - oltre all'identificazione catastale dei beni (sezione, foglio, particella e subalterno), i vendi­tori dichiarino che le planime­trie catastali delle unità corri­spondono allo stato di fatto oppure presentino un'attesta­zione di conformità, rilascia­ta da un tecnico fra quelli elencati- Nel contempo, il no­taio dovrà verificare la corri­spondenza fra l'intestazione catastale e quella risultante dai registri immobiliari. Se il riscontro fosse negativo, do­vrà provvedere all'allinea­mento prima della compila­zione dell'atto oppure anche successivamente, tramite compilazione del modello unico informatico, per la regi­strazione, la trascrizione e la voltura catastale dell'atto, in­dicando gli estremi degli atti intermedi mancanti per assi­curare la continuità storica
Sono escluse da tale procedura (circolare 2/2010), le ces­sioni relative a: particelle cen­site al catasto terreni; fabbri­cati rurali che non hanno per­so i requisiti di ruralità. Sono altresì escluse altre tipologie dì fabbricati iscritti nelle cate­gorie virtuali (articolo 3, Dm 29/98): fabbricati non più red­ditizi, categoria virtuale F/z; fabbricati in corso di costru­zione (F/3) o in via di defini­zione (F/4); lastrici solari (F/5); aree urbane (F/i).
Per quanto riguarda i con­tratti d'affitto, con il comma 15 dell'articolo 19 DI 78/2010 si stabilisce che nella richie­sta di registrazione (model­lo 69) siano inseritigli identi­ficativi catastali, pure nel ca­so di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite. II mancato rispetto della nor­ ma comporta una san­zione dal 120 al 240% dell'impo­sta di registro.

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lunedì 11 ottobre 2010

Il mercato immobiliare in Italia

II mercato immobiliare italiano nel II trimestre 2010 mostra ancora un segnale positivo confermando l'inversione di tendenza rilevata nel I trimestre rispetto ai forti cali delle compravendite nel 2009.
Il tasso tendenziale annuo del volume di compravendite in questo trimestre (variazione percentuale del II trimestre 2010 rispetto al II trimestre 2009) per l'intero settore immobiliare risulta, infatti, pari al +2,3%, che segue il +3,4% del I trimestre. I tassi tendenziali nel II trimestre del 2010 registrano segni positivi nel settore residenziale (+4,5%) e nel mercato delle pertinenze (+0,8%) che insieme rappresentano una quota pari a oltre l'80% del mercato immobiliare italiano. I settori terziario, commerciale e produttivo segnano, invece, ancora tassi tendenziali negativi, con una perdita più decisa nel settore terziario (-14,1%), meno sensibile invece nei settori commerciale (-4,7%) e produttivo (-4,2%). Il mercato delle unità nelle tipologie registrate in "altro" cresce in questo trimestre del +2,7%.
Complessivamente, nel II trimestre 2010, sono state compravendute 370.516 unità immobiliari (in termini di NTN Numero Transazioni Normalizzate) di cui 171.311 nel settore residenziale e 130.915 nelle pertinenze (per la maggior parte riconducibili all'uso residenziale). Il terziario registra 3.738 compravendite, il commerciale 9.739, il produttivo 3.037, e infine in "altro" si registrano 51.776 transazioni normalizzate.

Il residenziale
continua la sensibile ripresa, già iniziata nel trimestre precedente, nelle regioni del Centro, dove il tasso tendenziale annuo nel II trimestre 2010 è pari a + 11,6%, e del Sud, dove la crescita tendenziale annua è pari a +6,9%. Seppur positivo, risulta di lieve entità il tasso tendenziale di variazione delle compravendite di abitazioni al Nord, +0,5%, crescita inferiore a quella registrata nello scorso trimestre, +2,7%.
Rispetto all'omologo semestre del 2007, la riduzione del mercato residenziale risulta ancora rilevante con una contrazione complessiva di compravendite del settore del -22,0%, maggiore al Nord, -26,4%, e pari al -19,4% al Centro e al -15,2% al Sud. Va però precisato che questi tassi di flessione risultano comunque migliori di quelli riscontrati nello scorso trimestre, quando la perdita rispetto al 2007 era pari al -27% circa a livello nazionale, con una punta del -30% circa nel Nord.

Sì conferma, inoltre, per il settore residenziale un trend migliore per i capoluoghi, che crescono nel II trimestre 2010 del +8,1%, rispetto ai comuni minori, +2,9% . In particolare, al Centro sia i capoluoghi sia i comuni minori evidenziano, ancora in questo trimestre, la migliore performance, +17,4% e +7,4% rispettivamente. Al Nord, di contro, si osserva un andamento che peggiora in questo trimestre e risulta divergente tra capoluoghi, che crescono del +3,6%, e comuni non capoluogo, che calano del -0,8%. Al Sud, invece, i non capoluoghi migliorano il risultato dello scorso trimestre: +7,1% è il tasso tendenziale annuo nel II trimestre rispetto al +1,8% registrato nel I trimestre 2010. Il loro mercato immobiliare residenziale cresce in misura leggermente maggiore di quello dei capoluoghi, dove il tasso di crescita è pari a +6,2%, ridimensionato rispetto al +11,2% del I trimestre 2010.

Andamento quotazioni
Nel I semestre 2010 il valore medio nazionale delle unità immobiliari residenziali, per unità di superfìcie commerciale, è stazionario, con la quotazione media che risulta pari a 1.574 €/mq. La quotazione media delle abitazioni nel I semestre 2010 è stabile sìa nei capoluoghi italiani, pari 2.273 €/mq (-0,2% rispetto al II semestre 2009), sia nei comuni non capoluogo, per i quali la quotazione media nazionale è pari a 1.311 €/mq (invariata rispetto al II semestre 2009).
Va rilevato che nei capoluoghi negli ultimi quattro semestri si sono registrate sempre flessioni, seppur di lieve entità, delle quotazioni residenziali. Dall'inizio della discesa dei prezzi, nel I semestre 2008, la quotazione media è calata del -1,4%.
Al nord
le quotazioni mostrano per i capoluoghi una lieve flessione, -0,6%, nel I semestre 2010 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente (-0,3% nel II 2009 rispetto al II 2008) e più decisa, pari -1,1%, nel resto della provincia (-1,3% nel II 2009). Risultano entrambi, quindi, in discesa rispetto i valori registrati nei semestri precedenti. Dal I semestre 2004, al Nord, le quotazioni sono cresciute del +21,9% per le città e del +18,0% per i comuni minori.
Al centro
nel I semestre 2010, si registra una lieve variazione negativa nei capoluoghi, con circa il -0,4%, delle quotazioni su base tendenziale annua (I semestre 2010 rispetto al I 2009), e un lieve rialzo nei comuni minori, +0,6%. Si attenua quindi, ancora in questo semestre, la flessione negativa registrata nei semestri del 2009 nei capoluoghi (-2,0% e -3,3% nel II semestre 2009 e nel I 2009 rispettivamente) e riparte la crescita delle quotazioni nei non capoluoghi (stazionarie nel II semestre 2009 e in calo del -0,6% nel I 2009 rispetto al I 2008). Dal 2004 le quotazioni nei comuni del Centro sono cresciute del +34% nelle città capoluogo di provincia e del +38,8% nei restanti comuni.
Al sud
Al Sud, si rileva nel I 2010 su base tendenziale annua, una lieve crescita delle quotazioni (+0,7%) sia nei capoluoghi sia nei comuni minori (+0,5%). I segni positivi delle variazioni sia nelle città sia nei comuni minori forniscono segnali di rialzo che potrebbero continuare nei prossimi semestri. Dal 2004 le quotazioni sono aumentate mediamente del +40% nelle città e di +41,4% nella provincia.

Mercato non residenziale
II settore non residenziale relativamente alle compravendite di immobili dei settori terziario, commerciale e produttivo, contrariamente al mercato delle abitazioni, continua a mostrare segni negativi. Nel II rimestre 2010, rispetto allo stesso trimestre del 2009, è il settore terziario a subire il calo maggiore, -14,1%, mentre i settori commerciale e produttivo flettono rispettivamente di -4,7% e -4,2%.
Rispetto al 2007, complessivamente la maggiore contrazione, calcolata su trimestri omologhi, si registra nel settore produttivo, -32% circa, rispetto alle variazioni del -30% circa del terziario e del -27% circa delle compravendite degli immobili commerciali.
In particolare il settore terziario, che comprende uffici e istituti di credito, mostra nel II trimestre 2010 un tasso tendenziale annuo nettamente negativo pari a -14,1%. Si accentua, quindi, nuovamente la flessione del settore già registrata nel I trimestre 2010 (-1,3%).

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lunedì 4 ottobre 2010

IL CONTO ENERGIA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto il Terzo Conto Energia, vediamo le novità:

I requisiti:
Possono beneficiare degli incentivi gli impianti che entrano in esercizio a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento e che appartengano alle categorie: impianti solari fotovoltaici; impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative; impianti a concentrazione; impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica. L'impianto deve avere una capacità nominale di picco pari almeno a 1 Kilowatt, punto di connessione alla rete elettrica non in condivisione con altri impianti e l'ammissione di incentivo può essere richiesta solo dopo l'entrata in esercizio dell'impianto.

Incentivo:
Per ogni impianto l'incentivo è fisso per 20 anni e dipende: dalla data di entrata in esercizio, dalla potenza e dal tipo dell'impianto. L'importo minimo è di 0,251 euro al Kwh per un impianto con potenza superiore ai 5000Mw (31/08/2011 al 31/12/2011); il massimo è di 0,402euro per potenze tra 1 e 3Kw. La riduzione media delle tariffe di fine 2011 è del 13/17% nel terzo quadrimestre 2011 per impianti di potenza inferiore a 200Kw e del 20/27% per impianti di potenza superiore.

Quando:
Il nuovo Conto Energia è valido solo per gli impianti in esercizio dopo il 31/12/2010 ed ultimati entro il 31/12/2011, se però la costruzione è completata e comunicata entro la fine del 2010, ma l'impianto entra in esercizio entro il 30/06/2011 ( entro il 16/012011 se ha una capacità superiore a 20Kw ed è soggetto a Dia) valgono gli incentivi più favorevoli del precedente Conto Energia.

Come:
Chi realizza un nuovo impianto deve far pervenire la richiesta di incentivo al GSE entro novanta giorni dalla data in cui l'impianto è entrato in esercizio, allegando tutta la documentazione prevista dal decreto.

Erogazione:
Il GSE verifica che la richiesta rispetti le disposizioni del decreto e in caso positivo inizia l'erogazione della tariffa spettante entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Il versamento sarà effettuato periodicamente, in proporzione all'energia elettrica prodotta dall'impianto.
La remunerazione è fissa anche se l'elettricità generata viene autoconsumata in parte o in tutto.

Novità:
Il Conto Energia ha introdotto nuovi incentivi per gli impianti innovativi,o integrati negli edifici attraverso soluzioni impiantistiche speciali e per gli impianti solari a concentarzione.
Premi aggiuntivi non cumulabili sono rpevisti per: edifici oggetto di opere di miglioramento energetico, edifici di nuova costruzione, sistemi con profilo di scambio con la rete elettrica prevedibile, impianti in zone classificate come industriali o commerciali, impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pensiline, pergole, tettoie, serre e barriere acustiche.

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