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lunedì 29 settembre 2008
Cassazione civ., sez. III, 31/03/2008, n. 8303
Una volta che sia stato stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato ad un determinato uso (nella specie attività produttiva), grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività per cui è stato locato, anche in relazione al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative.
CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 17 giugno - 29 agosto 2008, n. 21934
V. C., con citazione notificata a mezzo del servizio postale, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, la R.T.I. spa e la Mediaset spa per sentirle condannare, previa dichiarazione della loro responsabilità, al pagamento della somma di euro 100,00 a titolo di risarcimento danni.
Esponeva l'attore che nel mese di maggio del 2003 si erano svolte le sfide di calcio valide per l'accesso alla finale di Champions League 2002-2003 tra il Milan e l'Inter, nonché tra la Juventus e il Real Madrid.
Organizzatosi con amici per assistere all'incontro di calcio televisivo Milan-Inter del 13 maggio 2003, sin dall'inizio della partita era stato continuamente infastidito e seccato dall'intrusione vocale del telecronista di turno il quale, invece di commentare le azioni di gioco, informava in continuazione i telespettatori che il giovedì successivo agli incontri di calcio sarebbe stato in vendita in tutte le edicole il settimanale sportivo “Controcampo” con il film degli incontri ed altre sorprese attinenti la Champions League.
Rilevava l'istante che tali “spot” non recavano sullo schermo televisivo la scritta “messaggio promozionale”, come previsto dalle normative a tutela dei consumatori, al fine di non ledere la loro libertà negoziale, diritto tutelato dall'art. 41 della Costituzione.
Tale comportamento del cronista palesava una forma di pubblicità occulta, in suo danno,con conseguente alterazione psichica e stress.
Deduceva ancora che tali “spot” pubblicitari erano stati inviati anche durante la partita di calcio del 14 maggio 2003, nonostante i reclami avanzati, nonché durante l'incontro di calcio tra il Milan e la Juventus del 28 maggio 2003.
Instaurato il giudizio, si costituivano le convenute eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, la Mediaset altresì la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito entrambe instavano per il rigetto della domanda vertendosi in tema non di pubblicità occulta ma di mera autopromozione.
Con sentenza del 31 marzo 2005 il giudice di pace, rigettate le eccezioni pregiudiziali, accoglieva la domanda attorea condannando le convenute, in solido, al pagamento in favore del C. della somma di euro 100,00, oltre spese del giudizio.
Riteneva quel giudice fondata la domanda di risarcimento danni per pubblicità occulta, osservando come fosse stata violata la delibera AGCOM n. 538/01/CSP, emanata in attuazione della potestà regolamentare concessa dalla Legge n. 249/97, art. 1 comma 6 lettera b) n. 5.
Secondo il giudicante il messaggio in discorso configurava non un'autopromozione, ma un'iniziativa pubblicitaria finalizzata a sollecitare l'acquisto di una rivista di cui si indicava anche il prezzo.
Tale pubblicità aveva determinato un danno “esistenziale” da stress, in quanto il messaggio era stato trasmesso senza seguire le modalità prescritte dalla normativa vigente.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione Mediaset spa e RTI spa, sulla base di cinque motivi, il primo ed il quarto attinenti alla giurisdizione.
Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimato.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c. in relazione all'art. 7 D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 74 e successive modificazioni (in particolare art. 1 L. 6 aprile 2005 n. 49, ora art. 26 D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 - Codice del Consumo); violazione e falsa applicazione dell'art. 386 c.p.c.. Nonostante la citata normativa stabilisca che spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di presiedere alla “tutela amministrativa e giurisdizionale” contro la pubblicità ingannevole e le sue conseguenze sleali a favore dei soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e dei consumatori, il giudice “a quo” si era limitato a dichiarare la non fondatezza dell'eccezione delle attuali ricorrenti affermando semplicemente come la domanda avversaria avesse per oggetto la “richiesta di risarcimento danni, per lesione di un diritto soggettivo”.
Ebbene, poiché la reale doglianza espressa da controparte consisteva nella critica rivolta al carattere asseritamente ingannevole del messaggio diffuso dall'emittente televisiva, la valutazione sulla natura pubblicitaria dello stesso e quindi eventualmente sulla presunta sua ingannevolezza o non trasparenza era demandata in via esclusiva all'AGCM, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs n. 74/92, ora art. 26 del Codice del consumo, come da precisa scelta del nostro legislatore che, a seguito della libertà lasciata dall'art. 4 della direttiva 84/450/CEE a ciascuno Stato membro di decidere se affidare le competenze in tale materia ad organi giurisdizionali ovvero amministrativi, aveva optato nel senso di sottrarla alla cognizione dell'AGO, fatta salva la deroga, espressamente prevista dalla legge (art. 26 comma 14 D.Lgs. n. 206/2005) per le controversie in materia di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 c.c., che peraltro non riguardano i consumatori ma le imprese tra loro concorrenti.
Ne conseguiva la correttezza del denunciato difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo va disatteso, in quanto non pone questione di giurisdizione ai sensi dell'art. 37 c.p.c..
Il D.Lgs. n. 74 del 1992, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole, al quale occorre far riferimento “ratione temporis”, dispone, all'art. 7, che i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nonché ogni altra Pubblica Amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della L. n. 287 del 1990, che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole (come definita dall'art. 2) o di pubblicità comparativa ritenuta illecita (secondo i criteri di cui all'art. 3 bis), la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. L'Autorità, all'esito dell'istruttoria, provvede con decisione motivata, avverso la quale è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
La norma prevede quindi una tutela di tipo inibitorio, erogata da una autorità amministrativa, che adotta provvedimenti amministrativi soggetti ad impugnazione davanti al giudice amministrativo. Ed è espressamente fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di concorrenza sleale e, per la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore, del marchio d'impresa protetto, delle denominazioni di origine e altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato non è quindi un organo giurisdizionale, ma una Autorità Amministrativa, sicché non si configura in radice questione di giurisdizione in relazione al giudizio in oggetto, promosso, davanti al giudice ordinario, da un consumatore, per conseguire il risarcimento del danno alla salute da alterazione psichica e stress conseguente al comportamento del cronista nella trasmissione televisiva, facendo valere come elemento costitutivo dell'illecito l'asserita pubblicizzazione di una rivista sportiva.
Ed eguale conclusione vale in ordine alla ritenuta giurisdizione, in alternativa, dell'AGCOM (quarto motivo di ricorso), in considerazione della sua natura non di organo giurisdizionale, ma di Autorità Amministrativa.
Con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 stesso codice, dell'art. 2697 c.c. in relazione al difetto di legittimazione passiva di Mediaset, nonché omessa motivazione.
Lamentano le ricorrenti che il giudice di pace, omettendo ogni motivazione sul punto, non abbia riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di Mediaset spa, non tenuta a subire il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, in quanto semplice società controllante di RTI che non concorre in alcun modo a determinare modalità o contenuti della programmazione delle reti di titolarità della società controllata.
La censura è fondata e va pertanto accolta.
Come è saldo principio, l'assunto del convenuto circa la sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio dà luogo ad una questione che - attenendo al merito e non alla “legitimatio ad causam” - è regolata dagli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c., sicché spetta all'attore di dimostrare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto. Ciò, anche quando la difesa di quest'ultimo non si limiti ad una contestazione generica della pretesa dell'attore, ma si concretizzi nella precisa indicazione del soggetto che si assume essere il vero titolare passivo dell'obbligazione: infatti, una siffatta specificazione non vale a trasformare la difesa in eccezione in senso stretto, con il connesso obbligo di fornire la prova delle relative circostanze di fatto; né in una posizione processuale che si traduca nell'assunzione spontanea dell'“onus probandi”, con esonero della controparte dall'onere sulla stessa gravante a norma dell'art. 2697 c.c. (vedi Cass. n. 3843/94).
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice “a quo”, proprio in ossequio al dettato di questo precetto normativo, non è dato ravvisare alcun evento giuridico che esonerasse il C. dall'onere di dimostrare l'immedesimazione organica tra la società R.T.I. e la Mediaset spa (socia della predetta, di cui deteneva il controllo maggioritario), e che facesse ricadere lo stesso onere sulla convenuta Mediaste che tale immedesimazione aveva contestato.
Ne discende che non avendo l'attuale intimato assolto tale onere, per ciò solo doveva ritenersi dimostrato in causa che l'immedesimazione non sussisteva e, in definitiva, che la controllante Mediaset SPA era un soggetto, avente personalità giuridica distinta ed autonoma rispetto alla controllata R.T.I., che non concorreva in alcun modo a determinare modalità o contenuti della programmazione delle reti di quest'ultima e che non era quindi tenuta a rispondere delle eventuali conseguenze dannose in capo a terzi delle scelte dalla predetta operate in tema di palinsesti.
L'impugnata sentenza va pertanto sul punto cassata senza rinvio, stante il difetto di legittimazione passiva di Mediaset Spa, con la compensazione tra detta società ed il C. delle relative spese dell'intero giudizio, in considerazione della novità della materia trattata.
Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 stesso codice per mancata osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Rileva parte ricorrente che il C. ha richiamato, a fondamento delle proprie argomentazioni in diritto, il testo dell'art. 11 della Legge n. 249/97, cosiddetta legge Maccanico, nonostante questa consti di soli 7 articoli, riproducendo poi alcuni commi contenuti nel disegno di legge n. 1138, presentato al Governo all'inizio della XII legislatura, che non aveva però ricevuto l'approvazione della Camera ed era perciò decaduto.
Ritiene però il Collegio che non sussista il denunciato vizio processuale, giacché gli erronei riferimenti legislativi non comportano violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo correttamente il giudice di pace pronunciato sulla domanda attorea identificandola come avente ad oggetto “il risarcimento dei danni subiti per pubblicità occulta, in dispregio della delibera dell'AGCOM n. 538/01/SP, emanata in attuazione della potestà regolamentare concessa dalla L. n. 249/97 art. 1 comma 6 lett. b n. 5 (rectius n. 4)”.
Con il quinto motivo si deduce,in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della legge n. 249/97.
Premesso che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004 l'ammissibilità dell'impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, ove il ricorrente ravvisi una violazione da parte dello stesso giudice dei principi informatori della materia, comporta che il ricorrente medesimo debba individuare il principio che si assume violato e come la regola equitativa, individuata da quel giudice, si ponga in contrasto con tale principio, parte ricorrente, sulla base della normativa statuale e comunitaria, sostiene la liceità della diffusione dell'annuncio di cui è processo, in quanto messaggio di carattere informativo e non “pubblicità” nel senso della direttiva 97/36/CE.
Nulla vi era da rimproverare, ad avviso di parte ricorrente, nella condotta del telecronista, il quale rendeva noto agli spettatori che l'indomani avrebbero trovato sull'edizione speciale di "Controcampo" ulteriori notizie, immagini e commenti relativi all'incontro di calcio cui stavano assistendo e che stava presentando e commentando. Con la diffusione di tali annunci il giornalista non faceva altro che indicare agli spettatori una fonte giornalistica da cui attingere informazioni destinate a completare quelle che, nella concitazione dell'evento trasmesso in diretta, erano esposte necessariamente in forma sintetica e senza alcuna possibilità di approfondimento.
Si cita a tal proposito precedenti dell'AGCOM e dell'AGCM in cui era stata esclusa la natura pubblicitaria del messaggio.
Si assume, inoltre, che l'annuncio fatto durante la telecronaca, in quanto riferito ad un “prodotto collaterale”, ai sensi della disciplina nazionale e comunitaria, non aveva natura di telepromozione, bensì di autopromozione sia sul piano soggettivo, sia su quello oggettivo contenutistico, come confermato dalle due delibere dell'AGCOM n. 27/04/CSP e n. 28/04/CSP del 10 marzo 2004 entrambe affermanti che, di fronte a messaggi pubblicitari quali quelli oggetto di causa “sussist(evano) sicuri elementi di collegamento sotto il profilo dei contenuti, tra il giornale in questione (Controcampo) e l'omonima trasmissione televisiva programmata dall'emittente Italia 1”.
Il motivo non può essere accolto.
Con la sentenza additiva n. 206 del 2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del capoverso dell'art. 113 cod. proc. civ., così come interpretato dalla giurisprudenza, nella parte in cui esclude che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.
Nell'attuazione della pronuncia di incostituzionalità i principi informatori della materia sono stati individuati da questa Corte (sent. n. 743 del 2005, n. 12147 del 2006) nei principi ai quali il legislatore si ispira nel porre una determinata regola, i quali differiscono dai principi regolatori della materia che vincolavano il giudice conciliatore poiché, mentre il conciliatore doveva osservare le regole fondamentali del rapporto traendole dal complesso di norme preesistenti con le quali il legislatore lo aveva disciplinato, il giudice di pace non deve osservare una regola equitativa tratta dalla disciplina dettata in concreto, ma deve solo curare che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore medesimo nel dettare una determinata disciplina. Il rispetto dei principi informatori non vincola perciò il giudice di pace all'osservanza di una regola ricavabile dal sistema, ma costituisce unicamente un limite al giudizio di equità al fine di evitare qualsiasi sconfinamento nell'arbitrio: ne consegue che il ricorso per Cassazione contro le sentenza del giudice di pace deve essere diretto a denunciare non già l'inosservanza di una regola, bensì il superamento di quel limite e pertanto il ricorrente non solo deve indicare chiaramente il principio informatore che si assume violato ma deve anche specificare in qual modo la regola equitativa posta a fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto al fine di consentire al giudice la verifica della sua esistenza e della sua eventuale violazione.
Ciò premesso, va rilevato che la regola equitativa posta a fondamento della decisione impugnata è quella secondo cui non può ritenersi immeritevole di tutela la posizione di un telespettatore nei cui confronti sia stato ripetutamente inviato, in occasione di una trasmissione televisiva, un messaggio pubblicitario in contrasto con la normativa vigente in materia.
Tale regola non è stata censurata da parte ricorrente (che pur ha espressamente richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004) con l'indicazione specifica della violazione di alcun principio informatore della materia, violazione che nella specie non è ravvisabile poiché non sussiste alcun contrasto della decisione del giudice di pace con i principi informatori cui il legislatore si ispira in materia di pubblicità occulta, nel contesto della sua diversificazione con la mera “autopromozione” (secondo il giudice “a quo” nel caso di specie si è trattato di vera iniziativa pubblicitaria finalizzata a sollecitare l'acquisto di una rivista, condotta contraria alla vigente normativa).
Con il sesto motivo si denunzia, infine, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2043, degli artt. 1226 e 1227, in relazione all'art. 2697 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione.
Censura parte ricorrente la decisione del giudice di pace laddove egli ha ritenuto di accertare un danno da stress.
Premessa la non condivisibilità dell'assunto di quel giudice secondo cui lo stress sarebbe stato causato da un supposto difetto di segnalazione, non potendo tale mancanza che cagionare al massimo un mero disappunto o fastidio, osserva parte ricorrente che ciò che difettava nella motivazione della impugnata decisione era l'accertamento se tale fastidio avesse valenza giuridica, o, meglio, se avesse determinato una effettiva lesione di un diritto soggettivo.
Invero eventuali sensazioni, tipo il fastidio di livello infimo, il disappunto, il disagio costituiscono sensazioni del tutto naturali, soggettive, bagatellari e comunque evitabili ex art. 1227 c.c., che rimangono nella sfera personale e non possono presentare valenza giuridica, essendo prive di incidenza lesiva.
Osserva ancora parte ricorrente che tutta la ricostruzione del giudice di pace non trova il benché minimo fondamento teorico mancando ogni riferimento al presunto diritto soggettivo leso. Incombeva invero sul C. provare non solo il fatto, ma soprattutto il nesso di causalità ed il danno, elementi questi ultimi due di cui mancava totalmente la prova, anche ai fini dell'esercizio da parte del giudice del potere di liquidare il danno medesimo in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Pur essendo stato invocato il giudizio di equità si rileva che comunque l'onere della prova è un principio fondamentale, se non un principio generale dell'ordinamento. Tal che, dovendo sussistere la prova del danno, il giudice “a quo” era incorso in errore motivando come esso “fosse stato in re ipsa”.
Infine, quel giudice, non aveva indicato alcun criterio per la liquidazione del pregiudizio riconosciuto all'attore.
Anche questo motivo non si sottrae alla sorte del precedente.
Richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. n. 284/2007) va ribadito che in tema di giudizio di equità, qual è quello di specie, il ricorrente deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio informatore della materia violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione.
Ciò non si è affatto verificato nella fattispecie che ne occupa, in cui la regola equitativa posta a fondamento della decisione impugnata (tutela del telespettatore che abbia subito un danno dal messaggio pubblicitario eseguito “contra legem”) non è stata censurata da parte ricorrente con l'indicazione di alcun principio informatore della materia, violazione che nella specie non è ravvisabile, non sussistendo alcun contrasto della qui gravata decisione con i principi informatori cui il legislatore si ispira in materia di risarcimento, considerata l'evoluzione del concetto di danno ingiusto, individuato nella fattispecie nello stress emotivo e nervoso causato dai messaggi “pubblicitari” del cronista.
Né appare deducibile con il ricorso per cassazione, avverso la qui impugnata sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova che, ponendo una regola di diritto sostanziale, da luogo ad un “error in iudicando” e non “in procedendo” (vedi Cass., sent. N. 7581/2007).
Al rigetto del primo, del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo del ricorso non segue condanna della ricorrente R.T.I. spa alle spese di questo giudizio, stante la mancata costituzione dell'intimato C. V..
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo ed il quarto motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Accoglie il secondo motivo di ricorso e in relazione ad esso cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Rigetta altresì gli altri motivi.
Nulla a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità tra la R.T.I. spa e C. V..
Compensa tra Mediaset Spa e C. V. le spese dell'intero giudizio
Esponeva l'attore che nel mese di maggio del 2003 si erano svolte le sfide di calcio valide per l'accesso alla finale di Champions League 2002-2003 tra il Milan e l'Inter, nonché tra la Juventus e il Real Madrid.
Organizzatosi con amici per assistere all'incontro di calcio televisivo Milan-Inter del 13 maggio 2003, sin dall'inizio della partita era stato continuamente infastidito e seccato dall'intrusione vocale del telecronista di turno il quale, invece di commentare le azioni di gioco, informava in continuazione i telespettatori che il giovedì successivo agli incontri di calcio sarebbe stato in vendita in tutte le edicole il settimanale sportivo “Controcampo” con il film degli incontri ed altre sorprese attinenti la Champions League.
Rilevava l'istante che tali “spot” non recavano sullo schermo televisivo la scritta “messaggio promozionale”, come previsto dalle normative a tutela dei consumatori, al fine di non ledere la loro libertà negoziale, diritto tutelato dall'art. 41 della Costituzione.
Tale comportamento del cronista palesava una forma di pubblicità occulta, in suo danno,con conseguente alterazione psichica e stress.
Deduceva ancora che tali “spot” pubblicitari erano stati inviati anche durante la partita di calcio del 14 maggio 2003, nonostante i reclami avanzati, nonché durante l'incontro di calcio tra il Milan e la Juventus del 28 maggio 2003.
Instaurato il giudizio, si costituivano le convenute eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, la Mediaset altresì la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito entrambe instavano per il rigetto della domanda vertendosi in tema non di pubblicità occulta ma di mera autopromozione.
Con sentenza del 31 marzo 2005 il giudice di pace, rigettate le eccezioni pregiudiziali, accoglieva la domanda attorea condannando le convenute, in solido, al pagamento in favore del C. della somma di euro 100,00, oltre spese del giudizio.
Riteneva quel giudice fondata la domanda di risarcimento danni per pubblicità occulta, osservando come fosse stata violata la delibera AGCOM n. 538/01/CSP, emanata in attuazione della potestà regolamentare concessa dalla Legge n. 249/97, art. 1 comma 6 lettera b) n. 5.
Secondo il giudicante il messaggio in discorso configurava non un'autopromozione, ma un'iniziativa pubblicitaria finalizzata a sollecitare l'acquisto di una rivista di cui si indicava anche il prezzo.
Tale pubblicità aveva determinato un danno “esistenziale” da stress, in quanto il messaggio era stato trasmesso senza seguire le modalità prescritte dalla normativa vigente.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione Mediaset spa e RTI spa, sulla base di cinque motivi, il primo ed il quarto attinenti alla giurisdizione.
Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimato.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c. in relazione all'art. 7 D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 74 e successive modificazioni (in particolare art. 1 L. 6 aprile 2005 n. 49, ora art. 26 D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 - Codice del Consumo); violazione e falsa applicazione dell'art. 386 c.p.c.. Nonostante la citata normativa stabilisca che spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di presiedere alla “tutela amministrativa e giurisdizionale” contro la pubblicità ingannevole e le sue conseguenze sleali a favore dei soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e dei consumatori, il giudice “a quo” si era limitato a dichiarare la non fondatezza dell'eccezione delle attuali ricorrenti affermando semplicemente come la domanda avversaria avesse per oggetto la “richiesta di risarcimento danni, per lesione di un diritto soggettivo”.
Ebbene, poiché la reale doglianza espressa da controparte consisteva nella critica rivolta al carattere asseritamente ingannevole del messaggio diffuso dall'emittente televisiva, la valutazione sulla natura pubblicitaria dello stesso e quindi eventualmente sulla presunta sua ingannevolezza o non trasparenza era demandata in via esclusiva all'AGCM, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs n. 74/92, ora art. 26 del Codice del consumo, come da precisa scelta del nostro legislatore che, a seguito della libertà lasciata dall'art. 4 della direttiva 84/450/CEE a ciascuno Stato membro di decidere se affidare le competenze in tale materia ad organi giurisdizionali ovvero amministrativi, aveva optato nel senso di sottrarla alla cognizione dell'AGO, fatta salva la deroga, espressamente prevista dalla legge (art. 26 comma 14 D.Lgs. n. 206/2005) per le controversie in materia di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 c.c., che peraltro non riguardano i consumatori ma le imprese tra loro concorrenti.
Ne conseguiva la correttezza del denunciato difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo va disatteso, in quanto non pone questione di giurisdizione ai sensi dell'art. 37 c.p.c..
Il D.Lgs. n. 74 del 1992, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole, al quale occorre far riferimento “ratione temporis”, dispone, all'art. 7, che i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nonché ogni altra Pubblica Amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della L. n. 287 del 1990, che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole (come definita dall'art. 2) o di pubblicità comparativa ritenuta illecita (secondo i criteri di cui all'art. 3 bis), la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. L'Autorità, all'esito dell'istruttoria, provvede con decisione motivata, avverso la quale è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
La norma prevede quindi una tutela di tipo inibitorio, erogata da una autorità amministrativa, che adotta provvedimenti amministrativi soggetti ad impugnazione davanti al giudice amministrativo. Ed è espressamente fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di concorrenza sleale e, per la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore, del marchio d'impresa protetto, delle denominazioni di origine e altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato non è quindi un organo giurisdizionale, ma una Autorità Amministrativa, sicché non si configura in radice questione di giurisdizione in relazione al giudizio in oggetto, promosso, davanti al giudice ordinario, da un consumatore, per conseguire il risarcimento del danno alla salute da alterazione psichica e stress conseguente al comportamento del cronista nella trasmissione televisiva, facendo valere come elemento costitutivo dell'illecito l'asserita pubblicizzazione di una rivista sportiva.
Ed eguale conclusione vale in ordine alla ritenuta giurisdizione, in alternativa, dell'AGCOM (quarto motivo di ricorso), in considerazione della sua natura non di organo giurisdizionale, ma di Autorità Amministrativa.
Con il secondo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 stesso codice, dell'art. 2697 c.c. in relazione al difetto di legittimazione passiva di Mediaset, nonché omessa motivazione.
Lamentano le ricorrenti che il giudice di pace, omettendo ogni motivazione sul punto, non abbia riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di Mediaset spa, non tenuta a subire il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, in quanto semplice società controllante di RTI che non concorre in alcun modo a determinare modalità o contenuti della programmazione delle reti di titolarità della società controllata.
La censura è fondata e va pertanto accolta.
Come è saldo principio, l'assunto del convenuto circa la sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio dà luogo ad una questione che - attenendo al merito e non alla “legitimatio ad causam” - è regolata dagli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c., sicché spetta all'attore di dimostrare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto. Ciò, anche quando la difesa di quest'ultimo non si limiti ad una contestazione generica della pretesa dell'attore, ma si concretizzi nella precisa indicazione del soggetto che si assume essere il vero titolare passivo dell'obbligazione: infatti, una siffatta specificazione non vale a trasformare la difesa in eccezione in senso stretto, con il connesso obbligo di fornire la prova delle relative circostanze di fatto; né in una posizione processuale che si traduca nell'assunzione spontanea dell'“onus probandi”, con esonero della controparte dall'onere sulla stessa gravante a norma dell'art. 2697 c.c. (vedi Cass. n. 3843/94).
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice “a quo”, proprio in ossequio al dettato di questo precetto normativo, non è dato ravvisare alcun evento giuridico che esonerasse il C. dall'onere di dimostrare l'immedesimazione organica tra la società R.T.I. e la Mediaset spa (socia della predetta, di cui deteneva il controllo maggioritario), e che facesse ricadere lo stesso onere sulla convenuta Mediaste che tale immedesimazione aveva contestato.
Ne discende che non avendo l'attuale intimato assolto tale onere, per ciò solo doveva ritenersi dimostrato in causa che l'immedesimazione non sussisteva e, in definitiva, che la controllante Mediaset SPA era un soggetto, avente personalità giuridica distinta ed autonoma rispetto alla controllata R.T.I., che non concorreva in alcun modo a determinare modalità o contenuti della programmazione delle reti di quest'ultima e che non era quindi tenuta a rispondere delle eventuali conseguenze dannose in capo a terzi delle scelte dalla predetta operate in tema di palinsesti.
L'impugnata sentenza va pertanto sul punto cassata senza rinvio, stante il difetto di legittimazione passiva di Mediaset Spa, con la compensazione tra detta società ed il C. delle relative spese dell'intero giudizio, in considerazione della novità della materia trattata.
Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 stesso codice per mancata osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Rileva parte ricorrente che il C. ha richiamato, a fondamento delle proprie argomentazioni in diritto, il testo dell'art. 11 della Legge n. 249/97, cosiddetta legge Maccanico, nonostante questa consti di soli 7 articoli, riproducendo poi alcuni commi contenuti nel disegno di legge n. 1138, presentato al Governo all'inizio della XII legislatura, che non aveva però ricevuto l'approvazione della Camera ed era perciò decaduto.
Ritiene però il Collegio che non sussista il denunciato vizio processuale, giacché gli erronei riferimenti legislativi non comportano violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo correttamente il giudice di pace pronunciato sulla domanda attorea identificandola come avente ad oggetto “il risarcimento dei danni subiti per pubblicità occulta, in dispregio della delibera dell'AGCOM n. 538/01/SP, emanata in attuazione della potestà regolamentare concessa dalla L. n. 249/97 art. 1 comma 6 lett. b n. 5 (rectius n. 4)”.
Con il quinto motivo si deduce,in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della legge n. 249/97.
Premesso che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004 l'ammissibilità dell'impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, ove il ricorrente ravvisi una violazione da parte dello stesso giudice dei principi informatori della materia, comporta che il ricorrente medesimo debba individuare il principio che si assume violato e come la regola equitativa, individuata da quel giudice, si ponga in contrasto con tale principio, parte ricorrente, sulla base della normativa statuale e comunitaria, sostiene la liceità della diffusione dell'annuncio di cui è processo, in quanto messaggio di carattere informativo e non “pubblicità” nel senso della direttiva 97/36/CE.
Nulla vi era da rimproverare, ad avviso di parte ricorrente, nella condotta del telecronista, il quale rendeva noto agli spettatori che l'indomani avrebbero trovato sull'edizione speciale di "Controcampo" ulteriori notizie, immagini e commenti relativi all'incontro di calcio cui stavano assistendo e che stava presentando e commentando. Con la diffusione di tali annunci il giornalista non faceva altro che indicare agli spettatori una fonte giornalistica da cui attingere informazioni destinate a completare quelle che, nella concitazione dell'evento trasmesso in diretta, erano esposte necessariamente in forma sintetica e senza alcuna possibilità di approfondimento.
Si cita a tal proposito precedenti dell'AGCOM e dell'AGCM in cui era stata esclusa la natura pubblicitaria del messaggio.
Si assume, inoltre, che l'annuncio fatto durante la telecronaca, in quanto riferito ad un “prodotto collaterale”, ai sensi della disciplina nazionale e comunitaria, non aveva natura di telepromozione, bensì di autopromozione sia sul piano soggettivo, sia su quello oggettivo contenutistico, come confermato dalle due delibere dell'AGCOM n. 27/04/CSP e n. 28/04/CSP del 10 marzo 2004 entrambe affermanti che, di fronte a messaggi pubblicitari quali quelli oggetto di causa “sussist(evano) sicuri elementi di collegamento sotto il profilo dei contenuti, tra il giornale in questione (Controcampo) e l'omonima trasmissione televisiva programmata dall'emittente Italia 1”.
Il motivo non può essere accolto.
Con la sentenza additiva n. 206 del 2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del capoverso dell'art. 113 cod. proc. civ., così come interpretato dalla giurisprudenza, nella parte in cui esclude che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.
Nell'attuazione della pronuncia di incostituzionalità i principi informatori della materia sono stati individuati da questa Corte (sent. n. 743 del 2005, n. 12147 del 2006) nei principi ai quali il legislatore si ispira nel porre una determinata regola, i quali differiscono dai principi regolatori della materia che vincolavano il giudice conciliatore poiché, mentre il conciliatore doveva osservare le regole fondamentali del rapporto traendole dal complesso di norme preesistenti con le quali il legislatore lo aveva disciplinato, il giudice di pace non deve osservare una regola equitativa tratta dalla disciplina dettata in concreto, ma deve solo curare che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore medesimo nel dettare una determinata disciplina. Il rispetto dei principi informatori non vincola perciò il giudice di pace all'osservanza di una regola ricavabile dal sistema, ma costituisce unicamente un limite al giudizio di equità al fine di evitare qualsiasi sconfinamento nell'arbitrio: ne consegue che il ricorso per Cassazione contro le sentenza del giudice di pace deve essere diretto a denunciare non già l'inosservanza di una regola, bensì il superamento di quel limite e pertanto il ricorrente non solo deve indicare chiaramente il principio informatore che si assume violato ma deve anche specificare in qual modo la regola equitativa posta a fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto al fine di consentire al giudice la verifica della sua esistenza e della sua eventuale violazione.
Ciò premesso, va rilevato che la regola equitativa posta a fondamento della decisione impugnata è quella secondo cui non può ritenersi immeritevole di tutela la posizione di un telespettatore nei cui confronti sia stato ripetutamente inviato, in occasione di una trasmissione televisiva, un messaggio pubblicitario in contrasto con la normativa vigente in materia.
Tale regola non è stata censurata da parte ricorrente (che pur ha espressamente richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004) con l'indicazione specifica della violazione di alcun principio informatore della materia, violazione che nella specie non è ravvisabile poiché non sussiste alcun contrasto della decisione del giudice di pace con i principi informatori cui il legislatore si ispira in materia di pubblicità occulta, nel contesto della sua diversificazione con la mera “autopromozione” (secondo il giudice “a quo” nel caso di specie si è trattato di vera iniziativa pubblicitaria finalizzata a sollecitare l'acquisto di una rivista, condotta contraria alla vigente normativa).
Con il sesto motivo si denunzia, infine, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2043, degli artt. 1226 e 1227, in relazione all'art. 2697 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione.
Censura parte ricorrente la decisione del giudice di pace laddove egli ha ritenuto di accertare un danno da stress.
Premessa la non condivisibilità dell'assunto di quel giudice secondo cui lo stress sarebbe stato causato da un supposto difetto di segnalazione, non potendo tale mancanza che cagionare al massimo un mero disappunto o fastidio, osserva parte ricorrente che ciò che difettava nella motivazione della impugnata decisione era l'accertamento se tale fastidio avesse valenza giuridica, o, meglio, se avesse determinato una effettiva lesione di un diritto soggettivo.
Invero eventuali sensazioni, tipo il fastidio di livello infimo, il disappunto, il disagio costituiscono sensazioni del tutto naturali, soggettive, bagatellari e comunque evitabili ex art. 1227 c.c., che rimangono nella sfera personale e non possono presentare valenza giuridica, essendo prive di incidenza lesiva.
Osserva ancora parte ricorrente che tutta la ricostruzione del giudice di pace non trova il benché minimo fondamento teorico mancando ogni riferimento al presunto diritto soggettivo leso. Incombeva invero sul C. provare non solo il fatto, ma soprattutto il nesso di causalità ed il danno, elementi questi ultimi due di cui mancava totalmente la prova, anche ai fini dell'esercizio da parte del giudice del potere di liquidare il danno medesimo in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..
Pur essendo stato invocato il giudizio di equità si rileva che comunque l'onere della prova è un principio fondamentale, se non un principio generale dell'ordinamento. Tal che, dovendo sussistere la prova del danno, il giudice “a quo” era incorso in errore motivando come esso “fosse stato in re ipsa”.
Infine, quel giudice, non aveva indicato alcun criterio per la liquidazione del pregiudizio riconosciuto all'attore.
Anche questo motivo non si sottrae alla sorte del precedente.
Richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (vedi da ultimo Cass. n. 284/2007) va ribadito che in tema di giudizio di equità, qual è quello di specie, il ricorrente deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio informatore della materia violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione.
Ciò non si è affatto verificato nella fattispecie che ne occupa, in cui la regola equitativa posta a fondamento della decisione impugnata (tutela del telespettatore che abbia subito un danno dal messaggio pubblicitario eseguito “contra legem”) non è stata censurata da parte ricorrente con l'indicazione di alcun principio informatore della materia, violazione che nella specie non è ravvisabile, non sussistendo alcun contrasto della qui gravata decisione con i principi informatori cui il legislatore si ispira in materia di risarcimento, considerata l'evoluzione del concetto di danno ingiusto, individuato nella fattispecie nello stress emotivo e nervoso causato dai messaggi “pubblicitari” del cronista.
Né appare deducibile con il ricorso per cassazione, avverso la qui impugnata sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova che, ponendo una regola di diritto sostanziale, da luogo ad un “error in iudicando” e non “in procedendo” (vedi Cass., sent. N. 7581/2007).
Al rigetto del primo, del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo del ricorso non segue condanna della ricorrente R.T.I. spa alle spese di questo giudizio, stante la mancata costituzione dell'intimato C. V..
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo ed il quarto motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Accoglie il secondo motivo di ricorso e in relazione ad esso cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Rigetta altresì gli altri motivi.
Nulla a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità tra la R.T.I. spa e C. V..
Compensa tra Mediaset Spa e C. V. le spese dell'intero giudizio
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Agenzia delle entrate Circolare 56/E
La circolare 56/E fornisce indicazioni sulle sanzioni amministrative per l’utilizzo di lavoratori irregolari –Modifiche normative e giurisprudenza della Corte costituzionale.
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lunedì 22 settembre 2008
Tribunale di Milano, N. 13742 del 8 ottobre 2003
Una non recente ma incontestata sentenza del Tribunale di Milano:
E' affetta da radicale nullità la delibera assembleare la quale abbia imposto ai condomini l'obbligo di svolgere lavori condominiali, eccedendo tale delibera dalle attribuzioni assembleari le quali possono soltanto statuire, a carico di condomini, l'obbligo di versare i contributi necessari al godimento ed alla conservazione delle cose comuni.
E' affetta da radicale nullità la delibera assembleare la quale abbia imposto ai condomini l'obbligo di svolgere lavori condominiali, eccedendo tale delibera dalle attribuzioni assembleari le quali possono soltanto statuire, a carico di condomini, l'obbligo di versare i contributi necessari al godimento ed alla conservazione delle cose comuni.
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Cassazione civile, Sez. Trib., Sentenza del 08/09/2008, n. 22572
La targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l'esercizio dell'attività svolta in quel luogo, e questo concetto è da ritenersi compreso nella previsione dell'art. 5 d.lgs. 15.11.1993, n. 507 che considera rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
La Corte ha inoltre precisato che, in tema di imposta sulla pubblicità - che si applica, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati "in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili" - il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi "aperto al pubblico", perché accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone.
E' perciò pubblicitaria la targa di un professionista, e soggetta all'imposta se superiore ai 300 cm quadrati. (art. 7 comma 2 del D. Lgs 507/93).
Infatti, per la Cassazione la targa professionale non si limita a contraddistinguere la sede, ma è un collettore di clientela e di conseguenza vale un principio impositivo diverso da quello sostenuto ogni volta dal Ministero delle Finanze.
La Corte ha inoltre precisato che, in tema di imposta sulla pubblicità - che si applica, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati "in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili" - il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi "aperto al pubblico", perché accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone.
E' perciò pubblicitaria la targa di un professionista, e soggetta all'imposta se superiore ai 300 cm quadrati. (art. 7 comma 2 del D. Lgs 507/93).
Infatti, per la Cassazione la targa professionale non si limita a contraddistinguere la sede, ma è un collettore di clientela e di conseguenza vale un principio impositivo diverso da quello sostenuto ogni volta dal Ministero delle Finanze.
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 aprile 2008, n. 10826
Nel giugno del 1994 C.G. convenne in giudizio il comune di Pulsano innanzi al giudice di pace di Lizzano domandandone la condanna, nei limiti di Euro 1032,91, al risarcimento dei danni che le erano derivati in relazione alle abnormi modalità di riscossione dell'ICI da parte del comune, rivoltosi ad avvocati per esigere il pagamento delle somme di cui agli avvisi di accertamento nn. 1986/93 e 1985/94, che le erano stati notificati il 6.7.2000 per i rispettivi importi di Euro 171,98 e 158,04.
Espose:
a) che con missive del 24.5.2002 e dell'11.9.2002 due avvocati del libero foro le avevano richiesto, per incarico loro conferito dal comune con Delib. 16 gennaio 2002, n. 7, e con avviso di esecuzione forzata in caso di inottemperanza,, il pagamento di Euro 229,87 (in relazione all'avviso di Euro 171,98) e di Euro 218,36 (in relazione a quello di Euro 158,04), "comprensivi di imposta, interessi e spese", invitandola ad avvalersi dei bollettini allegati, ovvero a versare gli importi su un conto corrente postale intestato agli stessi avvocati;
b) che il 27.11.2002 le era stata notificata dal comune ingiunzione fiscale per il pagamento di Euro 465,09 con mandato ai predetti avvocati per l'attività di recupero e che il 27.5.2003 era stato eseguito pignoramento mobiliare in suo danno;
c) che il 3.6.2003 aveva versato agli avvocati suddetti la somma di Euro 337,61, chiedendo contestualmente al sindaco di considerarla liberatoria, in considerazione della circostanza che il D.Lgs. n. 504 del 1992, non contempla l'intervento di avvocati;
d) che il 2.10.2003 era stata invece avvisata che i beni pignorati sarebbero stati asportati in vista della vendita cui si sarebbe proceduto il 30.10.203 ed il 13.11.2003, sicchè il 15.10.2003 aveva provveduto al versamento di ulteriori Euro 386,39 a saldo della procedura esecutiva;
e) che il 14.11.2003 aveva inutilmente diffidato il sindaco di Pulsano a restituirle le somme versate e non dovute per inosservanza del D.Lgs. n. 50 del 1992 e del D.P.R. n. 43 del 1988.
Il comune convenuto eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore delle commissioni tributarie, e resistette subordinatamente nel merito.
Con sentenza n. 18 del 2005 il giudice di pace, ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario per essere stata proposta una domanda di risarcimento del danno da comportamento illegittimo senza contestazioni "in ordine ad imposte e tasse", ha accolto la richiesta risarcitoria nei limiti di Euro 500,00 previa declaratoria di "illegittimità degli atti e/o provvedimenti emessi dal Comune di Pulsano nei confronti di C.G. con intervento o riferimenti a studi legali".
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune di Pulsano affidandosi a tre motivi, due dei quali attinenti a questioni di giurisdizione.
Resiste con controricorso la C..
Motivi della decisione
1.1. Col primo motivo di ricorso la sentenza è censurata per aver ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario benchè la controversia vertesse in materia di ICI e, comunque, "ad elementi patrimoniali ad essa connessi", e fosse dunque devoluta alle commissioni tributarie provinciali del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex artt. 1 e 2, concernenti anche le forme e le modalità della riscossione tributaria.
1.2. Col secondo motivo la giurisdizione del giudice ordinario è contestata in riferimento alla L. 4 dicembre 1971, n. 1036, art. 3 (ma, recte, 6 dicembre 1971, n. 1034), che devolve ai tribunali amministrativi regionali la cognizione sulla legittimità degli atti amministrativi, invece dichiarata dal giudice di pace anche in relazione agli avvisi di accertamento ed all'atto di ingiunzione fiscale, tra l'altro in assenza di domanda in tal senso, sicchè la sentenza era anche viziata per ultrapetizione.
Si sostiene anche che la sentenza impugnata è errata in diritto, per violazione degli artt. 25, 111 e 113 Cost., e dei principi generali dell'ordinamento, rientrando le scelte e le modalità di riscossione nell'ambito dell'autonomia potestativa comunale delineata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 56. 1.3. Col terzo motivo è denunciata violazione dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento per avere il giudice di pace fondato la decisione relativa alla condanna sulla nota 4.3.2003, n. 179, priva di qualsiasi valore precettivo, con la quale il Garante del contribuente della Regione Puglia aveva ritenuto che il D.Lgs. n. 504 del 1992, in tema di riscossione dell'ICI non prevede "alcuna interpolazione di avvocato". 2. Tutti e tre i motivi sono infondati.
2.1. Quanto al primo, queste sezioni unite hanno chiarito che, sebbene il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, nella formulazione antecedente alla riforma del 2001, abbia esteso la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie anche agli "altri accessori nelle materie di cui al comma 1", per accessori si intendono gli aggi dovuti all'esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria (Cass., S.U., n. 722 del 1999).
E' stato anche affermato che se la domanda di risarcimento del danno sia basata sul comportamento illecito dell'ente impositore, la controversia non è sussumibile in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, rientrano nella menzionata giurisdizione esclusiva (Cass., S.U., nn. 15 e 8958 del 2007).
Va dunque escluso che rientri nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, spettandone invece la cognizione al giudice ordinario, una controversia con la quale il privato, adempiuto il debito d'imposta relativo all'ICI non tempestivamente o integralmente versata, domandi il risarcimento dei danni subiti in sede di riscossione coattiva per aver dovuto corrispondere anche le somme pretese dal comune per l'assistenza legale allo stesso prestata da avvocati di cui l'ente pubblico si sia avvalso.
2.2. Quanto al secondo motivo, basta rilevare che il giudice di pace non ha annullato alcun atto amministrativo e non ha dunque invaso il campo proprio della giurisdizione generale di legittimità; ha invece, in funzione della pronuncia di condanna del comune al risarcimento del danno, dichiarato l'illegittimità degli atti o provvedimenti emessi "con intervento o riferimento a studi legali", così intendendo riferirsi, com'è reso assolutamente evidente dalla motivazione della sentenza, al fatto che il comune aveva ingiustificatamente agito in sede di riscossione coattiva anche per le somme dovute dall'ente agli avvocati con i quali aveva ritenuto di stipulare una convenzione per riceverne assistenza nell'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali.
2.3. Quanto al terzo motivo, è sufficiente il rilievo che la sentenza impugnata non è affatto basata sulla menzionata nota del Garante (alla quale il giudice di pace ha fatto riferimento solo per porre in luce la colpa del comune per aver insistito nelle proprie pretese nonostante il difforme parere già da quello manifestato e comunicato agli organi comunali) ma sull'assenza di qualsiasi supporto normativo a sostegno della pretesa del comune, avvalsosi della procedura coattiva anche per la riscossione di somme di cui non avrebbe potuto pretendere il pagamento.
3. Il ricorso va conclusivamente rigettato con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE
rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna il comune di Pulsano alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2008.
Espose:
a) che con missive del 24.5.2002 e dell'11.9.2002 due avvocati del libero foro le avevano richiesto, per incarico loro conferito dal comune con Delib. 16 gennaio 2002, n. 7, e con avviso di esecuzione forzata in caso di inottemperanza,, il pagamento di Euro 229,87 (in relazione all'avviso di Euro 171,98) e di Euro 218,36 (in relazione a quello di Euro 158,04), "comprensivi di imposta, interessi e spese", invitandola ad avvalersi dei bollettini allegati, ovvero a versare gli importi su un conto corrente postale intestato agli stessi avvocati;
b) che il 27.11.2002 le era stata notificata dal comune ingiunzione fiscale per il pagamento di Euro 465,09 con mandato ai predetti avvocati per l'attività di recupero e che il 27.5.2003 era stato eseguito pignoramento mobiliare in suo danno;
c) che il 3.6.2003 aveva versato agli avvocati suddetti la somma di Euro 337,61, chiedendo contestualmente al sindaco di considerarla liberatoria, in considerazione della circostanza che il D.Lgs. n. 504 del 1992, non contempla l'intervento di avvocati;
d) che il 2.10.2003 era stata invece avvisata che i beni pignorati sarebbero stati asportati in vista della vendita cui si sarebbe proceduto il 30.10.203 ed il 13.11.2003, sicchè il 15.10.2003 aveva provveduto al versamento di ulteriori Euro 386,39 a saldo della procedura esecutiva;
e) che il 14.11.2003 aveva inutilmente diffidato il sindaco di Pulsano a restituirle le somme versate e non dovute per inosservanza del D.Lgs. n. 50 del 1992 e del D.P.R. n. 43 del 1988.
Il comune convenuto eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore delle commissioni tributarie, e resistette subordinatamente nel merito.
Con sentenza n. 18 del 2005 il giudice di pace, ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario per essere stata proposta una domanda di risarcimento del danno da comportamento illegittimo senza contestazioni "in ordine ad imposte e tasse", ha accolto la richiesta risarcitoria nei limiti di Euro 500,00 previa declaratoria di "illegittimità degli atti e/o provvedimenti emessi dal Comune di Pulsano nei confronti di C.G. con intervento o riferimenti a studi legali".
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune di Pulsano affidandosi a tre motivi, due dei quali attinenti a questioni di giurisdizione.
Resiste con controricorso la C..
Motivi della decisione
1.1. Col primo motivo di ricorso la sentenza è censurata per aver ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario benchè la controversia vertesse in materia di ICI e, comunque, "ad elementi patrimoniali ad essa connessi", e fosse dunque devoluta alle commissioni tributarie provinciali del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex artt. 1 e 2, concernenti anche le forme e le modalità della riscossione tributaria.
1.2. Col secondo motivo la giurisdizione del giudice ordinario è contestata in riferimento alla L. 4 dicembre 1971, n. 1036, art. 3 (ma, recte, 6 dicembre 1971, n. 1034), che devolve ai tribunali amministrativi regionali la cognizione sulla legittimità degli atti amministrativi, invece dichiarata dal giudice di pace anche in relazione agli avvisi di accertamento ed all'atto di ingiunzione fiscale, tra l'altro in assenza di domanda in tal senso, sicchè la sentenza era anche viziata per ultrapetizione.
Si sostiene anche che la sentenza impugnata è errata in diritto, per violazione degli artt. 25, 111 e 113 Cost., e dei principi generali dell'ordinamento, rientrando le scelte e le modalità di riscossione nell'ambito dell'autonomia potestativa comunale delineata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 56. 1.3. Col terzo motivo è denunciata violazione dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento per avere il giudice di pace fondato la decisione relativa alla condanna sulla nota 4.3.2003, n. 179, priva di qualsiasi valore precettivo, con la quale il Garante del contribuente della Regione Puglia aveva ritenuto che il D.Lgs. n. 504 del 1992, in tema di riscossione dell'ICI non prevede "alcuna interpolazione di avvocato". 2. Tutti e tre i motivi sono infondati.
2.1. Quanto al primo, queste sezioni unite hanno chiarito che, sebbene il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, nella formulazione antecedente alla riforma del 2001, abbia esteso la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie anche agli "altri accessori nelle materie di cui al comma 1", per accessori si intendono gli aggi dovuti all'esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria (Cass., S.U., n. 722 del 1999).
E' stato anche affermato che se la domanda di risarcimento del danno sia basata sul comportamento illecito dell'ente impositore, la controversia non è sussumibile in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, rientrano nella menzionata giurisdizione esclusiva (Cass., S.U., nn. 15 e 8958 del 2007).
Va dunque escluso che rientri nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, spettandone invece la cognizione al giudice ordinario, una controversia con la quale il privato, adempiuto il debito d'imposta relativo all'ICI non tempestivamente o integralmente versata, domandi il risarcimento dei danni subiti in sede di riscossione coattiva per aver dovuto corrispondere anche le somme pretese dal comune per l'assistenza legale allo stesso prestata da avvocati di cui l'ente pubblico si sia avvalso.
2.2. Quanto al secondo motivo, basta rilevare che il giudice di pace non ha annullato alcun atto amministrativo e non ha dunque invaso il campo proprio della giurisdizione generale di legittimità; ha invece, in funzione della pronuncia di condanna del comune al risarcimento del danno, dichiarato l'illegittimità degli atti o provvedimenti emessi "con intervento o riferimento a studi legali", così intendendo riferirsi, com'è reso assolutamente evidente dalla motivazione della sentenza, al fatto che il comune aveva ingiustificatamente agito in sede di riscossione coattiva anche per le somme dovute dall'ente agli avvocati con i quali aveva ritenuto di stipulare una convenzione per riceverne assistenza nell'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali.
2.3. Quanto al terzo motivo, è sufficiente il rilievo che la sentenza impugnata non è affatto basata sulla menzionata nota del Garante (alla quale il giudice di pace ha fatto riferimento solo per porre in luce la colpa del comune per aver insistito nelle proprie pretese nonostante il difforme parere già da quello manifestato e comunicato agli organi comunali) ma sull'assenza di qualsiasi supporto normativo a sostegno della pretesa del comune, avvalsosi della procedura coattiva anche per la riscossione di somme di cui non avrebbe potuto pretendere il pagamento.
3. Il ricorso va conclusivamente rigettato con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE
rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna il comune di Pulsano alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2008.
Etichette:
contestazione,
giuridisdizione,
ICI,
ordinaria
lunedì 15 settembre 2008
Diritto Sportivo - Modificati gli artt. 29,30 e 46 del Codice
COMUNICATO UFFICIALE N. 29/L
DEL 21 LUGLIO 2008
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
29/51
Comunicazioni della F.I.G.C.
Si riporta il testo del Com. Uff. n. 26/A della F.I.G.C., pubblicato in data 18 Luglio
2008:
Comunicato Ufficiale n. 26/A
Il Consiglio Federale
- Ritenuto opportuno modificare gli artt. 29, 30 e 46, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l’ art. 27 dello Statuto Federale
d e l i b e r a
di approvare la modifica gli artt. 29, 30 e 46, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il
testo riportato nell’allegato sub A).
Pubblicato in Firenze il 21 Luglio 2008
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marinella Conigliaro Rag. Mario Macalli
All. sub A)
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
Art. 29
Giudici sportivi nazionali e territoriali
Art. 29
Giudici sportivi nazionali e territoriali
1. I Giudici Sportivi si dividono in Giudici
sportivi nazionali e in Giudici sportivi
territoriali. I Giudici sportivi nazionali sono
giudici di primo grado competenti per i
campionati e le competizioni di livello
nazionale, nonché per le attività agonistiche
direttamente organizzate dalla LND. I Giudici
sportivi territoriali sono giudici di primo grado
competenti per i campionati e le competizioni
di livello territoriale.
2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza
in ordine ai fatti, da chiunque commessi,
avvenuti nel corso di tutti i campionati e le
competizioni organizzate dalle Leghe e dal
Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla
base delle risultanze dei documenti ufficiali e
dei mezzi di prova di cui all’art. 35.
3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima
istanza sulla regolarità dello svolgimento delle
gare, con esclusione dei fatti che investono
decisioni di natura tecnica o disciplinare
adottate in campo dall’arbitro, o che siano
devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di
questi ai sensi della regola 5 del Regolamento
di Giuoco.
4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è
instaurato:
a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti
ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato
entro le ore 24 del giorno successivo a quello
della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni
del reclamo e la relativa tassa devono essere
trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i
festivi, da quello in cui si è svolta la gara.
5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza
sulla regolarità del campo di giuoco (porte,
1. INVARIATO
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. INVARIATO
5. INVARIATO
misure del terreno di giuoco, ecc.).
6. Il procedimento di cui al comma 5 è
instaurato:
a) d’ufficio e si svolge sulla base delle
risultanze dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preceduto da
specifica riserva scritta presentata all’arbitro
dalla società prima dell’inizio della gara,
ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in
cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara
o per altre cause eccezionali, formulate dal
capitano della squadra interessata, che l’arbitro
deve ricevere alla presenza del capitano
dell’altra squadra, facendone immediata
annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo
deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del
giorno feriale successivo a quello della gara alla
quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e
la relativa tassa devono essere trasmesse nel
termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello
in cui si è svolta la gara .
7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza
sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli
assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi
dell’art. 17, comma 5, salvo quanto previsto
dall’art. 46, comma 3.
8. Il procedimento di cui al comma 7 è
instaurato:
a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei
documenti ufficiali di gara;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato
entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo
a quello della gara alla quale si riferisce. Le
motivazioni del reclamo e la relativa tassa
devono essere trasmesse nel termine di tre
giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è
svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e
play-out il reclamo con la tassa e le relative
motivazioni deve essere presentato entro le ore
24.00 del giorno feriale successivo alla gara.
9. I giudici sportivi giudicano con l’assistenza
di un rappresentante dell’AIA con funzioni
consultive in materia tecnico-agonistica. In caso
di assenza o impedimento, i giudici sportivi
sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai
quali è possibile delegare la competenza su
6. INVARIATO
7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza
sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli
assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi
dell’art. 17, comma 5.
8. INVARIATO
9. INVARIATO
particolari campionati, nell’ambito della
rispettiva Lega, Comitato o Divisione.
Art. 30
Commissioni disciplinari
Art. 30
Commissioni disciplinari
1. La Commissione disciplinare nazionale è
giudice di primo grado nei procedimenti
instaurati su deferimento del Procuratore
federale per i campionati e le competizioni di
livello nazionale, per le questioni che
riguardano più ambiti territoriali, nei
procedimenti riguardanti i dirigenti federali
nonché gli appartenenti all’aia che svolgono
attività in ambito nazionale e nelle altre materie
previste dalle norme federali; è altresì giudice
di secondo grado sui ricorsi presentati avverso
le decisioni delle Commissioni disciplinari
territoriali nei procedimenti instaurati su
deferimento del Procuratore federale. Le
Commissioni disciplinari territoriali sono
giudici di primo grado nei procedimenti
instaurati su deferimento del Procuratore
federale per i campionati e le competizioni di
livello territoriale, nei procedimenti riguardanti
gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in
ambito territoriale e nelle altre materie previste
dalle norme federali, nonché giudici di secondo
grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni
dei Giudici sportivi territoriali, salvo quanto
previsto dall'art. 44, comma 1.
2. Le Commissioni disciplinari giudicano in
prima istanza anche in ordine alle sanzioni di
natura non economica irrogate o proposte dalla
società ai loro tesserati non professionisti e
giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il
procedimento instaurato su reclamo del
tesserato deve essere proposto entro il settimo
giorno successivo alla data in cui è pervenuta al
tesserato la comunicazione del provvedimento.
Il reclamo deve essere accompagnato dalla
relativa tassa.
3. La Commissione disciplinare nazionale è
composta da almeno quindici componenti,
compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di
cui uno vicario che svolge le funzioni del
Presidente in caso di impedimento di
quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli
dal medesimo. La Commissione disciplinare
1. INVARIATO
2. INVARIATO
3. INVARIATO
territoriale è composta da almeno sette
componenti, compresi un presidente e un vice
presidente che svolge le funzioni del presidente
in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle
eventualmente delegategli dal medesimo.
4. La Commissione disciplinare nazionale
giudica con la partecipazione di tre componenti,
compreso il Presidente o uno dei Vice
presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di
particolare complessità essa può giudicare con
la partecipazione di cinque componenti. Le
Commissioni disciplinari territoriali giudicano
con la partecipazione del Presidente o del Vice
presidente e di due componenti.
5. Il Presidente di ciascuna commissione
disciplinare definisce preventivamente la
composizione dei singoli collegi giudicanti, con
l’indicazione dei componenti relatori, e l’ordine
del giorno.
6. Il Presidente della Commissione disciplinare
nazionale dispone i casi in cui alla riunione del
collegio debbano partecipare in soprannumero i
due componenti aggiunti con competenze
specifiche in materia gestionale.
7. Le Commissioni disciplinari giudicano con
l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con
funzioni consultive in materia tecnicoagonistica.
8. Per il procedimento di prima istanza,
pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare
competente, il Presidente, accertata l’avvenuta
notificazione alle parti a cura della Procura
federale dell’atto di contestazione degli
addebiti, da eseguire con le modalità previste
dall’art. 38, dispone la notificazione dell’avviso
di convocazione per la trattazione del giudizio,
con l’avvertimento che gli atti rimangono
depositati fino a cinque giorni prima della data
fissata per il dibattimento e che, entro tale
termine, le parti possono prenderne visione,
richiederne copia, presentare memorie, istanze e
4. La Commissione disciplinare nazionale
giudica con la partecipazione di tre componenti,
compreso il Presidente o uno dei Vice
presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di
particolare complessità essa può giudicare con
la partecipazione di cinque componenti. Le
Commissioni disciplinari territoriali giudicano
con la partecipazione del Presidente o del Vice
presidente e di due componenti. In caso di
assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal
Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento
di quest’ultimo, dal componente più anziano nella
carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più
anziano di età
5. INVARIATO
6. INVARIATO
7. INVARIATO
8. INVARIATO
quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
9. Il termine per comparire innanzi all'Organo
della giustizia sportiva non può essere inferiore
a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di
ricezione dell'avviso di convocazione.
9. INVARIATO
ART. 46
Norme procedurali
ART. 46
Norme procedurali
1. I ricorsi avverso la regolarità dello
svolgimento delle gare previsti dall'art. 29,
commi 2, 3, 5 e 7, devono essere preannunciati
con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice
sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale
successivo a quello della gara alla quale si
riferiscono. La motivazione del reclamo e la
relativa tassa devono essere trasmessi entro il
settimo giorno successivo allo svolgimento
della gara stessa. Copia del ricorso deve essere
inviata alla società controparte, con lettera
raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi
dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio
alla controparte deve essere allegata alla
documentazione originale del reclamo, da
rimettersi al Giudice sportivo.
2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli
conseguiti sul campo e, come tali, indicati
dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli
stessi siano modificati:
a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su
impugnativa di chi vi sia legittimato;
b) dalla Commissione disciplinare territoriale,
su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;
c) dalla Commissione disciplinare territoriale a
seguito di deferimento della Procura federale;
d) dalla Commissione disciplinare nazionale.
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che
abbiano preso parte ad una gara, anche con
l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono
proposti alla Commissione disciplinare
territoriale nel termine di sette giorni dallo
svolgimento della gara stessa. Nelle gare di
play-off e play-out il reclamo con la tassa e le
relative motivazioni deve essere effettuato entro
le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla
gara.
4. I ricorsi di secondo grado devono essere
1. I ricorsi avverso la regolarità dello
svolgimento delle gare previsti dall'art. 29,
commi 2 e 3, devono essere preannunciati con
le modalità di cui all’art. 38, al Giudice sportivo
entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo
a quello della gara alla quale si riferiscono. La
motivazione del reclamo e la relativa tassa
devono essere trasmessi entro il settimo giorno
successivo allo svolgimento della gara stessa.
Copia del ricorso deve essere inviata alla
società controparte, con lettera raccomandata o
mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38,
comma 7. L’attestazione dell’invio alla
controparte deve essere allegata alla
documentazione originale del reclamo, da
rimettersi al Giudice sportivo.
2. INVARIATO
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che
abbiano preso parte ad una gara, anche con
l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono
proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette
giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle
gare di play-off e play-out il reclamo con la
tassa e le relative motivazioni deve essere
effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale
successivo alla gara
4. INVARIATO
proposti alla Commissione disciplinare entro il
settimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato ufficiale con il
quale è stata resa nota la decisione che si
intende impugnare.
5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei
soli casi in cui il gravame verta su episodi e
circostanze che possano modificare il risultato
conseguito, deve essere inviata copia del
reclamo alla controparte con lettera
raccomandata o mezzo equipollente, a norma
dell’art. 38, comma 7.
L’attestazione dell’invio deve essere allegata al
reclamo.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 3, la partecipazione a gare di calciatori
squalificati o comunque non aventi titolo,
comporta provvedimenti disciplinari a carico
della società e del tesserato, applicabili con il
solo rispetto dei termini di prescrizione di cui
all'art. 25 del presente Codice.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente
Titolo, si applicano le disposizioni generali di
cui al Titolo IV.
5. INVARIATO
6. INVARIATO
7. INVARIATO
DEL 21 LUGLIO 2008
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
29/51
Comunicazioni della F.I.G.C.
Si riporta il testo del Com. Uff. n. 26/A della F.I.G.C., pubblicato in data 18 Luglio
2008:
Comunicato Ufficiale n. 26/A
Il Consiglio Federale
- Ritenuto opportuno modificare gli artt. 29, 30 e 46, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l’ art. 27 dello Statuto Federale
d e l i b e r a
di approvare la modifica gli artt. 29, 30 e 46, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il
testo riportato nell’allegato sub A).
Pubblicato in Firenze il 21 Luglio 2008
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marinella Conigliaro Rag. Mario Macalli
All. sub A)
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO
Art. 29
Giudici sportivi nazionali e territoriali
Art. 29
Giudici sportivi nazionali e territoriali
1. I Giudici Sportivi si dividono in Giudici
sportivi nazionali e in Giudici sportivi
territoriali. I Giudici sportivi nazionali sono
giudici di primo grado competenti per i
campionati e le competizioni di livello
nazionale, nonché per le attività agonistiche
direttamente organizzate dalla LND. I Giudici
sportivi territoriali sono giudici di primo grado
competenti per i campionati e le competizioni
di livello territoriale.
2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza
in ordine ai fatti, da chiunque commessi,
avvenuti nel corso di tutti i campionati e le
competizioni organizzate dalle Leghe e dal
Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla
base delle risultanze dei documenti ufficiali e
dei mezzi di prova di cui all’art. 35.
3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima
istanza sulla regolarità dello svolgimento delle
gare, con esclusione dei fatti che investono
decisioni di natura tecnica o disciplinare
adottate in campo dall’arbitro, o che siano
devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di
questi ai sensi della regola 5 del Regolamento
di Giuoco.
4. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è
instaurato:
a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti
ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato
entro le ore 24 del giorno successivo a quello
della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni
del reclamo e la relativa tassa devono essere
trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i
festivi, da quello in cui si è svolta la gara.
5. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza
sulla regolarità del campo di giuoco (porte,
1. INVARIATO
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. INVARIATO
5. INVARIATO
misure del terreno di giuoco, ecc.).
6. Il procedimento di cui al comma 5 è
instaurato:
a) d’ufficio e si svolge sulla base delle
risultanze dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preceduto da
specifica riserva scritta presentata all’arbitro
dalla società prima dell’inizio della gara,
ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in
cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara
o per altre cause eccezionali, formulate dal
capitano della squadra interessata, che l’arbitro
deve ricevere alla presenza del capitano
dell’altra squadra, facendone immediata
annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo
deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del
giorno feriale successivo a quello della gara alla
quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e
la relativa tassa devono essere trasmesse nel
termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello
in cui si è svolta la gara .
7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza
sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli
assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi
dell’art. 17, comma 5, salvo quanto previsto
dall’art. 46, comma 3.
8. Il procedimento di cui al comma 7 è
instaurato:
a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei
documenti ufficiali di gara;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato
entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo
a quello della gara alla quale si riferisce. Le
motivazioni del reclamo e la relativa tassa
devono essere trasmesse nel termine di tre
giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è
svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e
play-out il reclamo con la tassa e le relative
motivazioni deve essere presentato entro le ore
24.00 del giorno feriale successivo alla gara.
9. I giudici sportivi giudicano con l’assistenza
di un rappresentante dell’AIA con funzioni
consultive in materia tecnico-agonistica. In caso
di assenza o impedimento, i giudici sportivi
sono sostituiti da Giudici sportivi sostituti, ai
quali è possibile delegare la competenza su
6. INVARIATO
7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza
sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli
assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi
dell’art. 17, comma 5.
8. INVARIATO
9. INVARIATO
particolari campionati, nell’ambito della
rispettiva Lega, Comitato o Divisione.
Art. 30
Commissioni disciplinari
Art. 30
Commissioni disciplinari
1. La Commissione disciplinare nazionale è
giudice di primo grado nei procedimenti
instaurati su deferimento del Procuratore
federale per i campionati e le competizioni di
livello nazionale, per le questioni che
riguardano più ambiti territoriali, nei
procedimenti riguardanti i dirigenti federali
nonché gli appartenenti all’aia che svolgono
attività in ambito nazionale e nelle altre materie
previste dalle norme federali; è altresì giudice
di secondo grado sui ricorsi presentati avverso
le decisioni delle Commissioni disciplinari
territoriali nei procedimenti instaurati su
deferimento del Procuratore federale. Le
Commissioni disciplinari territoriali sono
giudici di primo grado nei procedimenti
instaurati su deferimento del Procuratore
federale per i campionati e le competizioni di
livello territoriale, nei procedimenti riguardanti
gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in
ambito territoriale e nelle altre materie previste
dalle norme federali, nonché giudici di secondo
grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni
dei Giudici sportivi territoriali, salvo quanto
previsto dall'art. 44, comma 1.
2. Le Commissioni disciplinari giudicano in
prima istanza anche in ordine alle sanzioni di
natura non economica irrogate o proposte dalla
società ai loro tesserati non professionisti e
giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il
procedimento instaurato su reclamo del
tesserato deve essere proposto entro il settimo
giorno successivo alla data in cui è pervenuta al
tesserato la comunicazione del provvedimento.
Il reclamo deve essere accompagnato dalla
relativa tassa.
3. La Commissione disciplinare nazionale è
composta da almeno quindici componenti,
compresi il Presidente, e tre Vice presidenti, di
cui uno vicario che svolge le funzioni del
Presidente in caso di impedimento di
quest’ultimo e quelle eventualmente delegategli
dal medesimo. La Commissione disciplinare
1. INVARIATO
2. INVARIATO
3. INVARIATO
territoriale è composta da almeno sette
componenti, compresi un presidente e un vice
presidente che svolge le funzioni del presidente
in caso di impedimento di quest’ultimo e quelle
eventualmente delegategli dal medesimo.
4. La Commissione disciplinare nazionale
giudica con la partecipazione di tre componenti,
compreso il Presidente o uno dei Vice
presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di
particolare complessità essa può giudicare con
la partecipazione di cinque componenti. Le
Commissioni disciplinari territoriali giudicano
con la partecipazione del Presidente o del Vice
presidente e di due componenti.
5. Il Presidente di ciascuna commissione
disciplinare definisce preventivamente la
composizione dei singoli collegi giudicanti, con
l’indicazione dei componenti relatori, e l’ordine
del giorno.
6. Il Presidente della Commissione disciplinare
nazionale dispone i casi in cui alla riunione del
collegio debbano partecipare in soprannumero i
due componenti aggiunti con competenze
specifiche in materia gestionale.
7. Le Commissioni disciplinari giudicano con
l’assistenza di un rappresentante dell’AIA con
funzioni consultive in materia tecnicoagonistica.
8. Per il procedimento di prima istanza,
pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare
competente, il Presidente, accertata l’avvenuta
notificazione alle parti a cura della Procura
federale dell’atto di contestazione degli
addebiti, da eseguire con le modalità previste
dall’art. 38, dispone la notificazione dell’avviso
di convocazione per la trattazione del giudizio,
con l’avvertimento che gli atti rimangono
depositati fino a cinque giorni prima della data
fissata per il dibattimento e che, entro tale
termine, le parti possono prenderne visione,
richiederne copia, presentare memorie, istanze e
4. La Commissione disciplinare nazionale
giudica con la partecipazione di tre componenti,
compreso il Presidente o uno dei Vice
presidenti; in caso di procedimenti riuniti o di
particolare complessità essa può giudicare con
la partecipazione di cinque componenti. Le
Commissioni disciplinari territoriali giudicano
con la partecipazione del Presidente o del Vice
presidente e di due componenti. In caso di
assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal
Vice presidente ovvero, in assenza o impedimento
di quest’ultimo, dal componente più anziano nella
carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più
anziano di età
5. INVARIATO
6. INVARIATO
7. INVARIATO
8. INVARIATO
quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
9. Il termine per comparire innanzi all'Organo
della giustizia sportiva non può essere inferiore
a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di
ricezione dell'avviso di convocazione.
9. INVARIATO
ART. 46
Norme procedurali
ART. 46
Norme procedurali
1. I ricorsi avverso la regolarità dello
svolgimento delle gare previsti dall'art. 29,
commi 2, 3, 5 e 7, devono essere preannunciati
con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice
sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale
successivo a quello della gara alla quale si
riferiscono. La motivazione del reclamo e la
relativa tassa devono essere trasmessi entro il
settimo giorno successivo allo svolgimento
della gara stessa. Copia del ricorso deve essere
inviata alla società controparte, con lettera
raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi
dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio
alla controparte deve essere allegata alla
documentazione originale del reclamo, da
rimettersi al Giudice sportivo.
2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli
conseguiti sul campo e, come tali, indicati
dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli
stessi siano modificati:
a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su
impugnativa di chi vi sia legittimato;
b) dalla Commissione disciplinare territoriale,
su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;
c) dalla Commissione disciplinare territoriale a
seguito di deferimento della Procura federale;
d) dalla Commissione disciplinare nazionale.
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che
abbiano preso parte ad una gara, anche con
l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono
proposti alla Commissione disciplinare
territoriale nel termine di sette giorni dallo
svolgimento della gara stessa. Nelle gare di
play-off e play-out il reclamo con la tassa e le
relative motivazioni deve essere effettuato entro
le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla
gara.
4. I ricorsi di secondo grado devono essere
1. I ricorsi avverso la regolarità dello
svolgimento delle gare previsti dall'art. 29,
commi 2 e 3, devono essere preannunciati con
le modalità di cui all’art. 38, al Giudice sportivo
entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo
a quello della gara alla quale si riferiscono. La
motivazione del reclamo e la relativa tassa
devono essere trasmessi entro il settimo giorno
successivo allo svolgimento della gara stessa.
Copia del ricorso deve essere inviata alla
società controparte, con lettera raccomandata o
mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38,
comma 7. L’attestazione dell’invio alla
controparte deve essere allegata alla
documentazione originale del reclamo, da
rimettersi al Giudice sportivo.
2. INVARIATO
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che
abbiano preso parte ad una gara, anche con
l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono
proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette
giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle
gare di play-off e play-out il reclamo con la
tassa e le relative motivazioni deve essere
effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale
successivo alla gara
4. INVARIATO
proposti alla Commissione disciplinare entro il
settimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato ufficiale con il
quale è stata resa nota la decisione che si
intende impugnare.
5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei
soli casi in cui il gravame verta su episodi e
circostanze che possano modificare il risultato
conseguito, deve essere inviata copia del
reclamo alla controparte con lettera
raccomandata o mezzo equipollente, a norma
dell’art. 38, comma 7.
L’attestazione dell’invio deve essere allegata al
reclamo.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 3, la partecipazione a gare di calciatori
squalificati o comunque non aventi titolo,
comporta provvedimenti disciplinari a carico
della società e del tesserato, applicabili con il
solo rispetto dei termini di prescrizione di cui
all'art. 25 del presente Codice.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente
Titolo, si applicano le disposizioni generali di
cui al Titolo IV.
5. INVARIATO
6. INVARIATO
7. INVARIATO
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