Pagine

lunedì 27 ottobre 2008

Condominio: Pagamento spese, valore della controversia

Cass. civ., sez. II ord., 13 novembre 2007, n. 23559

Nei giudizi di impugnativa di delibera assembleare, con riferimento all'azione avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali secondo approvazione dell'assemblea del condominio, il valore della controversia va determinato in relazione alla parte della relativa delibera impugnata, e non alla quota di spettanza del condomino che l'ha impugnata, atteso che l'oggetto del contendere coinvolge i rapporti di tutti i condomini interessati alla ripartizione, e, quindi, l'interezza di tale importo.

lunedì 20 ottobre 2008

Condominio: Comunicati in bacheca e rischio diffamazione

Cassazione sez. V sentenza 31 marzo 2008 n. 13540

Rischia una condanna per diffamazione chi affigge in un luogo aperto al pubblico, all'interno del condominio, il nome e cognome dell'inquilino che resta indietro con i pagamenti.

In particolare gli Ermellini hanno precisato che "integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con cui un condomino venga indicato come moroso nel pagamento delle spese, qualora essa venga affisso in un luogo accessibile – non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti – ma ad un numero indeterminato di altri soggetti: in tal caso, invero, il requisito della comunicazione con più persone si può ritenere in re ipsa".

Giudice Pace, stop al rito del lavoro per i sinistri con lesione

Cassazione Sez.III Civ. ordinanza 07.08.2008 n° 21418

... Il Collegio condivide le argomentazioni della relazione sul punto relativo alla statuizione da rendere sulla competenza e, pertanto, ritiene debba affermarsi il seguente principio di diritto: «Deve escludersi che la norma dell'art. 3 della l. n. 102 del 2006, nel prevedere che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro Il, titolo IV, capo I del codice di procedura civile, abbia attribuito al Tribunale la competenza su tali cause, così sottraendole alla previsione di competenza del giudice di pace per materia con limite di valore, di cui all'art. 7, secondo comma, c.p.c.».
Sciogliendo la riserva formulata nella relazione il Collegio ritiene, inoltre, è opportuno chiarire se il rito speciale richiamatli da detta norma debba trovare applicazione quando le cause indicate dal citato art. 3 siano di competenza del giudice di pace e debbano essere da tale giudice trattate. Il chiarimento va dato nel senso che deve escludersi che l'intentio legis di cui è espressione l'art. 3 si sia voluta indirizzare nel senso di disporre l'applicabilità delle norme del c.d. rito del lavoro anche quando le cennate controversie debbano essere trattate dinanzi al giudice di pace, onde la norma in discorso si deve intendere riferita soltanto all'ipotesi di causa davanti al Tribunale.

Lavoro: LAVORO SUBORDINATO – TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure dirette ad evitare eventi dannosi per la salute dei lavoratori, non si esaurisce nell'osservanza di misure dirette ad evitare l’evento previste da specifiche disposizioni di legge, comprendendo anche misure “innominate”, necessarie per la particolarità del lavoro (giubbotto di protezione per dipendenti di istituti di vigilanza), per il cui funzionamento, ove esigano quotidianamente la collaborazione del dipendente, il datore di lavoro deve eseguire il relativo controllo con adeguata continuità.
SENTENZA N. 18376 DEL 03/07/2008

Penale: DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – MODELLO F24 – NATURA GIURIDICA - ATTESTATO DEL CONTENUTO DI ATTI

La S.C. ha affermato che il modello F24, utilizzato per il pagamento di contravvenzioni concernenti irregolarità fiscali, ha natura giuridica di attestato del contenuto di atti, sicchè la relativa falsificazione ad opera di un privato integra il delitto di cui agli artt. 478 e 482 cod. pen..

Costituzionale - PROCESSO PENALE – SEQUESTRO PROBATORIO – RIESAME – AVVISO D’UDIENZA AL DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA – MANCATA PREVISIONE

E’ stata dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 324 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l’avviso della data fissata per l’udienza di riesame del sequestro probatorio sia notificato anche alla persona offesa che abbia nominato un difensore ed al difensore stesso. Non sussiste violazione degli artt. 3 e 24 Cost., giacché, da un lato, è evidente l’eterogeneità tra la posizione della persona offesa e le situazioni dell’imputato e del pubblico ministero, mentre, dall’altro, il legislatore gode di discrezionalità nel modulare la configurazione della tutela processuale della persona offesa.

lunedì 13 ottobre 2008

Condominio: DDL Carfagna

Prime riflessioni
Prostituzione e regolamento condominiale.

Il regolamento condominiale di un edificio, ammesso che esista, atteso che nei condominii con meno di dieci proprietari il documento non è obbligatorio, può avere carattere contrattuale o assembleare.

Nel primo caso il regolamento oltrechè disciplinare l’uso delle cose comuni può limitare i diritti dei proprietari anche sulle proprietà esclusive, ad esempio vietare l’uso dell’appartamento a sedi di partito, scuole di ballo e danza, ecc. Non mi risulta comunque che sia previsto il divieto di utilizzo dell’immobile per esercitare la prostituzione. Nel caso è vagamente indicato il divieto di far uso della proprietà privata provocando rumori, suoni, vibrazioni eccedenti la normale tollerabilità, o contro il decoro dell’edificio.

Se invece il regolamento è assembleare, ovvero approvato dall’assemblea, non possono essere inserite, nel documento, limitiazioni all’uso della cosa privata.

La Cass.Civ. Sez.II 29/08/1998 n° 8622, la Cass. civile, sez. II, 18-04-2002, n. 5626, la Cass. civile, sez. Unite, 30-12-1999, n. 943, la Corte App. di Milano 24-02-1995, il Giudice conciliatore di Bari 10-10-1989, n. 308, il Trib. di Milano, sez. VIII, 24-09-1987 ilTrib. di Messina 08-04-1981, tanto per citare alcune sentenze, si sono espresse chiaramente sulla nullità dei vincoli e restrizioni che l’assemblea possa porre suull’uso della proprietà privata, nullità che trova origine dal Codice Civile.

Da sottolineare come recentemente un nuovo orientamento abbia acconsentito all’inserimento di determinate clausole all’interno del regolamento, che dovrà essere approvato all’unanimità.

Via alternativa, ma seguibile dal singolo privato sarebbe nei nuovi contratti di locazione occorre inserire, da subito, un patto che ponga il “divieto di esercizio della prostituzione in qualsiasi forma, nonche’ di attivita’ connesse”, pena la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile.