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venerdì 11 settembre 2009

Condominio, spese comuni - obbligo di contribuire alle spese per il mantenimento dell'impianto

La giurisprudenza del S.C. è ormai pacifica e costante nell'affermare l'obbligo del condomino di partecipare sempre alle spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivano né un aggravio di gestione o uno squilibrio termico. Solo in tal ultima ipotesi il condomino è esonerato dall'obbligo del pagamento, ma delle sole spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale.

Pertanto, fermo l'obbligo del condomino di partecipare alle spese di conservazione, quest’ultimo potrebbe essere esonerato dalle sole spese occorrenti per l'uso dell'impianto, a condizione che dimostri di essere stato autorizzato dall'assemblea condominiale a rinunziare all'uso del riscaldamento e al distacco delle diramazioni dell'immobile in suo godimento dall'impianto comune.

Trib. Bari, Sent. 1845/2009

In collaborazione con AmministrazioniAC

mercoledì 29 luglio 2009

Condominio: Graffiti

Graffiti

Il problema dei graffiti è sempre più sentito e non solamente nelle zone periferiche o nelle grandi città.

E' anche un problema costoso e quasi sempre a carico del danneggiato, poiché si può calcolare per un intervento di ripristino di circa 50mq una spesa in centro/nord Italia pari a 1600 euro, di cui 1000 per la pulizia con particolari prodotti chimici e circa 500/600 euro per la tinteggiatura con vernice protettiva.

Questa spesa sarà divisa in base ai millesimi.

Ovviamente l'alternativa sarebbe quella di richiedere i danni all'autore materiale del fatto, malgrado la difficoltà di individuarlo, è poi bene ricordare che il deturpamento e imbrattamento di cose altrui è reato penale previsto dall'art. 639 Cod. Pen. Che prevede la multa fino ad euro 103 e nel caso che l'azione venga svolta su immobili di interesse artistico o situati in centri storici è prevista la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 1032 euro.

Buona lettura con AmministrazioniAC

venerdì 19 giugno 2009

Condominio: Decreto Ingiuntivo, legittimazione passiva esclusivamente del proprietario

L'amministratore ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli art. 1123 c.c. e 63 disp. attuaz., di riscuotere pro quota ed in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea le spese e i contributi per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune esclusivamente da ciascun condomino, restando esclusa un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari.