Il servizio di riscaldamento non si tocca anche se il condomino è
moroso: lo ha stabilito il Tribunale di Milano nel procedimento (ruolo
generale 72656/13, sexione XIII civile) promosso in via d’urgenza da un
condominio che, sul presupposto dell’esistenza di una sua morosità nel
pagamento delle quote dovute, si era visto sospendere l’erogazione del
riscaldamento da parte di altro condominio tenuto per contratto a
fornirgliela.
Tra le due parti era sorta contestazione circa l’ammontare del debito
dell’una verso l’altra proprio in relazione al riscaldamento erogato e
così all’amministratore del condominio erogante non era parso vero di
dare esecuzione al nuovo disposto dell’articolo 63, terzo comma, delle
disposizioni attuative del Codice civile che lo autorizza, pur in
difetto di qualsivoglia autorizzazione contenuta nel regolamento (invece
richiesta nel vecchio testo pre riforma) a sospendere il condominio
moroso dalla fruizione dei servizi suscettibili di godimento separato e
di quello del riscaldamento. Detto e fatto e un elevato numero di
famiglie si è trovata all’improvviso al freddo, senza alcun preavviso
e/o avvertimento.
Il ricorso al giudice è stato fulmineo proprio per ottenere la ripresa
del servizio e altrettanto rapida è stata la decisione del giudice.
«La privazione di una fornitura essenziale per la vita, quale il
riscaldamento in periodo invernale, è suscettibile di ledere diritti
fondamentali delle persone, di rilevanza costituzionale, quale il
diritto alla salute (articolo 32 Costituzione)», argomenta il giudice.
Comunque, «il diritto che con la sospensione del servizio si intende
tutelare è puramente economico e sempre riparabile». Di qui, ricorrendo i
presupposti di pericolo di danno grave ed irreparabile alla salute dei
condomini, l’ordine impartito all’amministratore di provvedere subito a
garantire l’erogazione del servizio di riscaldamento ai presunti morosi.
È vero che la legge consente all’amministratore, nel caso di morosità
del condomino che si protrae per un semestre, di sospendergli
l’erogazione di quei servizi che possono essere da lui goduti
separatamente, fermo comunque il diritto del condominio di procedere per
il recupero della morosità maturata e che eventualmente andrà a
maturare. Altrettanto vero è, però, che il terzo comma dell’articolo 63
delle disposizione attuative del Codice civile va applicato con estrema
prudenza da parte dell’amministratore e in situazioni talmente gravi da
non consentirgli diversa soluzione, proprio per il rispetto dovuto verso
coloro che invece adempiono con regolarità i propri obblighi pecuniari
verso il condominio.
Rimane dunque preferibile che il regolamento, o in ultima analisi
l’assemblea, continui a indicare le modalità ed i casi in presenza dei
quali l’amministratore può avvalersi del rimedio in esame, ad esempio
individuando una soglia minima di mora in presenza della quale scatta la
sospensione dal servizio. Nel silenzio, è chiaro però che il nuovo
potere discrezionale conferito all’amministratore dal nuovo terzo comma
dell’articolo 63 deve essere da lui dosato con la diligenza del buon
padre di famiglia, rimanendo comunque salvo il sindacato dell’autorità
giudiziaria sul suo operato e dunque sulla sua personale responsabilità.
Resta poi da stabilire, nel silenzio della legge, da quando decorre il
semestre scaduto il quale si possa procedere alla sospensione della
fruizione dei servizi comuni
Amministrazioniac.com
soluzioni immobiliari
Nessun commento:
Posta un commento